Veicolo acquistato e risultato differente dal modello omologato: esclusa la nullità contrattuale

Respinta la richiesta avanzata da una ditta insoddisfatta del semirimorchio comprato. Il veicolo presentava alcune difformità rispetto al modello omologato dal Ministero dei Trasporti e ha riportato cedimenti strutturali che ne hanno reso impossibile sia la circolazione che la vendita.

Esclusa la nullità contrattuale anche se il veicolo – un semirimorchio – acquistato in concessionaria da una ditta presentava alcune difformità rispetto al modello omologato dal Ministero dei Trasporti. Il caso. A dare il ‘la’ alla vicenda giudiziaria è la richiesta presentata da una ditta – specializzata nella progettazione, nella produzione e nella installazione di moduli prefabbricati, cabine tecniche e containers –, richiesta mirata ad ottenere la nullità del contratto concluso nel 2004 con una concessionaria e relativo all’acquisto di un semirimorchio che ha rivelato «difformità rispetto al modello omologato» e che «in due occasioni ha riportato cedimenti strutturali a seguito dei quali non sono state possibili né la circolazione né la vendita». In Tribunale, però, i giudici ritengono non fondata «la domanda di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative di legge e per avere un oggetto illecito sull’assunto che il Codice della strada impone la circolazione di veicoli omologati». Su questo punto i giudici osservano che «il prototipo del veicolo era stata omologato dall’ente preposto e che il consulente tecnico ha accertato la difformità del veicolo ceduto rispetto al prototipo omologato». E ragionando sempre in questa ottica i giudici ritengono anche impossibile «disapplicare l’atto amministrativo con cui il Ministero dei Trasporti aveva omologato come idoneo alla circolazione il veicolo», vista «la legittimità, dal punto di vista formale e sostanziale, dell’atto in questione». Sulla stessa falsariga si posizionano anche i giudici d’appello, i quali chiariscono che «pur ravvisandosi le difformità del veicolo ceduto rispetto a quello omologato – per essere la traversa a ‘C’ collocata in una posizione non corrispondente allo schema indicato nella omologazione – l’atto amministrativo di omologazione non può considerarsi illegittimo e non può perciò essere disapplicato ai fini dell’accoglimento della domanda» di nullità contrattuale avanzata dalla ditta che ha acquistato il semirimorchio. In sostanza, «non essendovi prova che l’omologazione sia stata rilasciata in conformità a false certificazioni predisposte dalla società produttrice del veicolo o che i controlli eseguiti in sede amministrativa siano stati poco oculati, non può accogliersi la domanda di nullità del contratto», sanciscono i giudici d’appello. La decisione della Corte. Col ricorso in Cassazione il legale che rappresenta la ditta contesta le valutazioni compiute in appello, sostenendo sia illogico respingere la domanda di nullità del contratto solo perché «non è stata fornita la prova che l’omologazione del semirimorchio fosse stata rilasciata in conformità a false certificazioni della società produttrice o che i controlli amministrativi fossero stati carenti o poco oculati». I Giudici ribattono invece che è palese l’errore compiuto dalla ditta che punta a mettere in discussione la validità del contratto di acquisto del veicolo. Difatti, «la ditta», insoddisfatta del veicolo, «pretende di inquadrare come nullità del contratto le accertate difformità della macchina rispetto all’omologazione rilasciata al prototipo», fattispecie che, invece, osservano i giudici, è «sussumibile nell’aliud pro alio cui consegue la risoluzione del contratto ma non la declaratoria di nullità del contratto».

Presidente Di Virgilio - Relatore Casadonte Rilevato in fatto che - la società P. s.r.l. con ricorso notificato il 14 luglio 2017 impugna per cassazione la sentenza della corte d'appello che rigettando il di lei appello ha disatteso le domande di nullità/annullamento/risoluzione contrattuale formulate nei confronti della società U.C. s.r.l. in ragione delle difformità riscontrate sul semirimorchio marca omissis , acquistato nel 2004, rispetto al modello omologato e che in due occasioni aveva subito dei cedimenti strutturali a seguito dei quali non erano state possibili nè la sua circolazione nè la vendita - nel giudizio di primo grado instaurato dalla P. si era costituita la convenuta U.C. s.r.l. che aveva chiesto la chiamata in causa della Z. s.p.a. società costruttrice poi posta in liquidazione - le domande della società attrice erano state disattese dal tribunale sia in elazione all'accertata fondatezza dell'eccezione di prescrizione della garanzia formulata dalla convenuta ex articolo 1495 c.c. per essere stato il bene consegnato nel 2004 e l'azione esperita nel 2007 sia in relazione alla domanda di annullamento per errore del contratto di vendita, stante la mancanza di prova dell'essenzialità dell'errore e della consapevolezza in capo all'altro contraente - inoltre, il tribunale aveva ritenuta infondata la domanda di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative di legge e per avere un oggetto illecito sull'assunto che il codice della strada impone la circolazione di veicoli omologati, considerando che il prototipo del veicolo era stata omologato dall'ente preposto e che il ctu aveva accertato la difformità del veicolo ceduto rispetto al prototipo omologato - il tribunale ha concluso per l'impossibilità di disapplicare l'atto amministrativo con cui il Ministero dei Trasporti aveva omologato come idoneo alla circolazione il veicolo di cui in causa, affermando la legittimità dal punto di vista formale e sostanziale dell'atto in questione - avverso detta sentenza, la società P. ha proposto appello impugnando specificamente il rigetto della domanda di nullità - U.C. si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata - la corte d'appello di Perugia ha rigettato l'appello, confermando integralmente la decisione gravata - la corte territoriale, infatti, ha argomentato che pur ravvisandosi, a seguito di ctu, le difformità del veicolo ceduto rispetto a quello omologato, per essere la traversa a C collocata in una posizione non corrispondente allo schema indicato nella omologazione, l'atto amministrativo di omologazione non poteva considerarsi illegittimo, in quanto nè affetto da carenza di potere o di manifesta illiceità, nè tantomeno da eccesso di potere, sicché non poteva essere disapplicato ai fini dell'accoglimento della domanda - la corte d'appello ha aggiunto che non essendovi prova che l'omologazione sia stata rilasciata in conformità a false certificazioni predisposte dalla ditta produttrice o che i controlli eseguiti in sede amministrativa siano stati poco oculati, non poteva accogliersi la domanda di nullità del contratto - la cassazione della sentenza d'appello è chiesta da P. s.r.l. con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso U.C. s.r.l. - entrambe le parti hanno depositato memorie - non ha svolto attività difensiva l'intimata S. s.r.l. Considerato in diritto che - con l'unico articolato motivo di ricorso si denuncia, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, nnumero 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all' articolo 112 c.p.c. , e articolo 277 c.p.c. , comma 1, e all' articolo 1418 c.c. , articolo 75, 76 e 77 C.dS., e agli articolo 116 e 167 c.p.c. - la ricorrente assume l'erroneità della pronuncia per avere la corte d'appello argomentato l'infondatezza del gravame e quindi il rigetto della domanda di nullità del contratto sostenendo che non era stata fornita la prova che l'omologazione del semirimorchio fosse stata rilasciata in conformità a false certificazioni della ditta produttrice o che i controlli amministrativi fossero stati carenti o poco oculati - la censura è infondata perché la ricorrente pretende di inquadrare come nullità del contratto le accertate difformità della macchina rispetto all'omologazione rilasciata al prototipo, fattispecie che parrebbe semmai sussumibile nell'aliud pro alio ex articolo 1497 c.c. , cui consegue la risoluzione del contratto ma non la declaratoria di nullità del contratto ex articolo 1418 secondo le allegazioni della ricorrente cfr. Cass. 686/2006 id. 9227/2005 18757/2004 id. 2659/2001 - tuttavia tale questione non è stata oggetto di gravame e, pertanto, è assorbita nel giudicato formatosi sulle altre domande proposte dalla società e rigettate dal giudice di prime cure - l'altro profilo di doglianza relativo all'omesso esame e rubricato ex articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 è, invece, inammissibile ex articolo 348 ter c.p.c. , comma 5, trattandosi di impugnazione di sentenza emessa a conclusione di giudizio di appello successivo all'entrata in vigore della norma in oggetto ad opera del D.L. numero 83 del 2012, articolo 54, conv. con mod. con L. numero 134 del 2012 , e confermativa della sentenza di primo grado - il ricorso va dunque rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo - sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in Euro 5300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.