I limiti del potere di delega di funzioni al terzo nella società per azioni

Agli amministratori delle società per azioni non è consentito delegare ad un terzo poteri che, per vastità dell’oggetto, entità economica e assenza di precise prescrizioni preventive e di procedure di verifica, gli facciano di fatto assumere il potere di gestione dell’impresa o comunque di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, essendo tali attività di esclusiva competenza degli stessi amministratori, che sono gli unici cui le dette funzioni possono eventualmente essere delegate […].

[…] Il discrimine che rende o meno legittima ed ammissibile la delega di funzioni al terzo va ricercato nel numero e nella rilevanza delle operazioni delegate, fermo restando che, in ogni caso, gli amministratori dovranno sempre esercitare il proprio potere di sorveglianza sull'operato del delegato. Con la sentenza numero 24068/2022, depositata il 3 agosto, la Corte Suprema di Cassazione è tornata a trattare una questione già precedentemente affrontata, inerente l'ammissibilità della delega di poteri ad un terzo, da parte degli amministratori di una società per azioni. Il fatto. All'origine della fattispecie processuale c'è la comminazione di una sanzione, da parte della CONSOB, ad una società per azioni che aveva delegato, ad un soggetto estraneo al consiglio di amministrazione, poteri eccedenti i limiti di ammissibilità previsti dal TUF e dal Codice Civile. Tale sanzione veniva impugnata innanzi al giudice di merito, che accoglieva la tesi della società sanzionata, stabilendo che la delega di poteri gestionali ai terzi non incontra limiti legali, purché l'organo amministrativo societario mantenga poteri di controllo e revoca, nei confronti del delegato. La scelta di delegare tali poteri rientra fra le scelte di gestione societaria su cui l'unico giudice è l'assemblea dei soci, rimanendo invece esse insindacabili tanto per l'autorità di controllo, quanto per il giudice. Avverso tale pronuncia l'autorità di controllo proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, ritenendo che questa interpretazione si ponesse in contrasto col principio secondo cui la direzione dell'attività societaria dovesse rimanere ai componenti del consiglio d'amministrazione. L'inammissibilità della delega di poteri gestionali . La Seconda Sezione della Suprema Corte, con la pronuncia esaminata, ha chiarito che agli amministratori delle società per azioni non è consentito delegare ad un terzo poteri che, per vastità dell'oggetto, entità economica e assenza di precise prescrizioni preventive e di procedure di verifica, facciano di fatto assumere al delegato il potere di gestione dell'impresa o comunque di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, essendo tali attività di esclusiva competenza degli stessi amministratori, che sono gli unici cui le dette funzioni possono eventualmente essere delegate. La ratio della limitazione al potere di delega. La Corte ritiene che il motivo per cui la gestione della società compete ai soli amministratori stia nel fatto che essi sono diretta emanazione dell'assemblea dei soci, ovvero del dibattito scaturito attraverso il confronto fra l'intero azionariato, sia quello di maggioranza, che di minoranza. L' articolo 2381 c.c. , d'altronde, prevede la possibilità, per il consiglio di amministrazione, di delegare alcune delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da una parte dei suoi componenti oppure anche ad uno solo di essi, ma sempre e soltanto se ciò sia espressamente consentito dallo statuto o dall'assemblea dei soci. La ratio di tale previsione, secondo la Corte, è quella di costituire un ordinamento predefinito e inderogabile, la cui funzione è quella di evitare che gli amministratori si spoglino dei propri poteri, cui peraltro corrispondono altrettanti doveri, delegando ai terzi il compito di amministrare la società, finendo così per alterarne la stessa fisiologia e svuotando illegittimamente il modello organizzativo della società per azioni. Le ipotesi di delega consentita. La Corte di Cassazione, in ogni caso, ricollegandosi ad una risalente pronuncia Cass. civ., numero 3652/1968 , ha ritenuto opportuno precisare che, nell'espletamento dei poteri attinenti alla gestione sociale, gli organi rappresentativi della società non solo possono conferire ai terzi un mandato con rappresentanza, limitato a determinate operazioni, ma possono anche ratificare, sempre nell'interesse della società, gli atti compiuti da soggetti privi di rappresentanza. In definitiva, secondo la Corte, il discrimine che rende o meno legittima ed ammissibile la delega di funzioni al terzo va ricercato nel numero e nella rilevanza delle operazioni delegate, fermo restando che, in ogni caso, gli amministratori dovranno sempre esercitare il proprio potere di sorveglianza sull'operato del delegato.

Presidente Manna – Relatore Grasso Fatti di causa Esercitando i poteri di vigilanza d'istituto la Divisione Corporate Governance DCG della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa CONSOB , a seguito di un comunicato stampa della omissis s.p.a. TE , relativo alle Dimissioni del consigliere ing. Ri.Pa. e alla nomina a consigliere dell'avv. Ri.Fr. in adempimento alle cd. quote rosa , contestò a Sa.Er., M.S., P.V., componenti il Collegio sindacale, talune violazioni all'obbligo di vigilanza a loro carico, di cui al D.Lgs. numero 58 del 1998, articolo 149, comma 1, lett. a , TUF , per non aver mosso rilievi a riguardo di talune condotte poste in essere dalla omissis . Applicate dalla competente Autority le sanzioni reputate di giustizia, per quel che qui residua ancora di controverso, occorre evidenziare che la Corte d'appello di Perugia, adita dai sanzionati, nel resto rigettando la prospettazione, la ritenne fondata limitatamente all'addebito, enucleato sub numero 2 nella sentenza nei termini seguenti l'organo amministrativo di TE, dopo che l'ing. Ri.Pa. in data 15-10-13 si era dimesso dalla carica di vicepresidente e amministratore esecutivo aveva adottato in favore dello stesso la procura del 22-10-13 sulla base della quale il predetto aveva continuato a svolgere la medesima attività in precedenza svolta qual consigliere esecutivo ciò che implicava una sostanziale abdicazione dell'organo amministrativo al potere di gestione spettantegli in via esclusiva ai sensi dell' articolo 2381 c.c. . In particolare, in base alla predetta procura all'ing. Ri., non più consigliere esecutivo, era stato attribuito il potere di stipulare per conto della società mandante contratti di appalto e di vendita per impianti fotovoltaici fino a un importo massimo di Euro 12.000.000,00 per singola operazione costituire società all'estero ed acquistare quote di società all'estero, con facoltà di sub delega a terzi a mezzo procura speciale, a condizione che l'importo di ciascuna attività non ecceda l'importo di Euro 400.000,00 e salvo i limiti previsti dallo statuto sociale della società mandante alla nominata parte procuratrice sono pertanto conferiti i più ampi poteri all'indicato oggetto e fare insomma tutto quanto opportuno e necessario per il completo espletamento del presente incarico, escluso sin d'ora qualsiasi anche potenziale conflitto d'interesse con I parte procuratrice . La Corte di Perugia accoglie la tesi dei sanzionati evidenziando, in sintesi, che il potere degli amministratori d'attribuire poteri a terzi per lo svolgimento gestionale non incontra limiti legali, non essendovi ragioni per negare che la figura dell'institore possa essere utilizzata anche nelle società di capitali, purché naturalmente l'organo amministrativo mantenga i poteri di controllo e di revoca nei confronti del mandatario secondo appunto la disciplina del mandato. L'organo amministrativo risponderà della sua scelta e dell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza nei confronti dell'assemblea dei soci Sono in gioco dunque solo scelte gestionali della cui adeguatezza è giudice esclusivo l'assemblea dei soci esse sono perciò insindacabili dalla CONSOB come dal giudice Dall' articolo 2381 c.c. , non sembrano poi ricavarsi particolari disposizioni imperative che valgano a limitare il potere di affidamento a terzi dei poteri di gestione . Inoltre, conclude il Giudice, Pur ammettendo che l'articolo in esame ponga limiti a una delega in talune materie emissione di obbligazioni convertibili, articolo 2420 ter c.c. , redazione del bilancio, articolo 2423 c.c. , aumento e riduzione del capitale sociale, articolo 2443 e 2446 c.c. , riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, articolo 2447 c.c. , progetti di fusione o di scissione, articolo 2501 ter e 2506 bis c.c. , nella specie nessun potere era stato attribuito al mandatario in siffatti ambiti. In definitiva, purché l'organo amministrativo non si privi del potere di vigilanza sull'esercizio dei poteri del mandatario la procura non può reputarsi illegittima, anche a riconoscere che, nel caso di specie, i contratti di appalto e di vendita di impianti fotovoltaici costituissero la massima parte del fatturato della TE in quegli anni e che il limite di valore assegnati agli affari non fosse particolarmente limitativo, tutto ciò non vale ad operare lo svuotamento della funzione dell'organo amministrativo . La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa CONSOB ricorreva Avverso la decisione della Corte d'appello di Perugia sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Resistevano con controricorso S.E., M.S. e P.V Venuto il processo all'adunanza camerale del 18 gennaio 2022 veniva disposta trattazione in pubblica udienza. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della disciplina in materia di amministrazione delle società per azioni, con particolare riferimento agli articolo 2380-bis , 2381,2384,2391 e 2392 c.c. , non essendo ammessa dall'ordinamento societario la delega delle funzioni gestorie a soggetti non amministratori . Al fine di supportare la propria tesi la ricorrente passa in rassegna le norme di cui sopra, fornendone una lettura sistematica, che segna i cardini imposti al modello della società per azioni la funzione esclusiva della gestione in mano al consiglio d'amministrazione, o dei suoi componenti, se del caso, delegati, senza che possa affidarsi a terzi la direzione totale dell'attività o l'intero potere di rappresentanza potendo ammettersi solo il rilascio di procure ad negotia . Il discrimine che rende non consentita la delega va ricercato nel numero e nella rilevanza delle operazioni delegate, fermo restando che gli amministratori non possono sottrarsi al dovere di vigilare sull'operato del delegato. Che la gestione e la rappresentanza spettino in esclusiva al consiglio d'amministrazione lo dispongono espressamente gli articolo 2380 bis e 2384 c.c. , il che rende incompatibile la preposizione gestorie con l'ordinamento delle società per azioni, preposizione erroneamente evocata dalla decisione impugnata. Un tale costrutto ordinamentale trova conferma, secondo la ricorrente, nell' articolo 2381 c.c. , comma 2, il quale riserva la delega di poteri a soggetti già facenti parte dell'organo amministrativo. Ciò, inoltre, assicura lo stretto rapporto esistente tra gli amministratori e l'assemblea che li ha nominati, che inevitabilmente verrebbe ad essere incrinato qualora le funzioni amministrative fossero - in toto o in via prevalente, tenuto conto anche della rilevanza delle materie delegate - conferite a soggetti terzi . Con l'ulteriore conseguenza che i presìdi e le tutele poste a garanzia della società e dei soci resterebbero lettera morta presìdi, fra i quali, la ricorrente annovera la previsione di cui all' articolo 2381 c.c. , che impone all'organo delegato di curare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, avuto riguardo alle dimensioni aziendali, con l'obbligo di riferire al collegio sindacale periodicamente, e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle controllate l'obbligo di agire informati il potere del consiglio d'amministrazione di impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega . Sulla stesa linea si colloca la disciplina della responsabilità degli amministratori nei confronti della società articolo 2932 c.c. e, per le società ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati come in questo caso , operano ulteriori presidi previsti dal TUF in materia di elezione e composizione del consiglio, così da assicurare nel consiglio la presenza di amministratori indipendenti o di minoranza, nonché l'equilibrio fra generi - articolo 147ter TUF - . In conclusione la ricorrente addebita alla decisione di avere svuotato illegittimamente il modello organizzativo della s.p.a., omettendo di attribuire rilevanza al dato qualitativo e quantitativo dei poteri conferiti con la procura al terzo non amministratore. 1.1. Il motivo è fondato. 1.1.1. L'economia della sentenza autorizza solo richiamare, per capi sommari, i capisaldi che l'ordinamento pone a garanzia e controbilanciamento alla radicale deroga alla regola della garanzia patrimoniale articolo 2740 c.c. , giustificata dalla esigenza di reperire gli imponenti capitali necessari alla grande intrapresa imprenditoriale capitali, oltre il rischio dei quali, risulterebbe del tutto improbabile reperire i fondi necessari. Avuto riguardo all'ordinamento delle società commerciali dotate di personalità giuridica e, quindi, di corrispondente limitazione della responsabilità, a seconda della forma individuata, quel che qui rileva evidenziare è che essa limitazione non può giammai rappresentare un escamotage per sottrarsi alla regola della responsabilità patrimoniale. Allo scopo sovvengono, in primo luogo, i principi costituzionali, i quali, ora tutelando il lavoro in tutte le sue forme articolo 35, comma 1 , ora l'iniziativa privata articolo 41 , ora la proprietà, sia pubblica che privata articolo 42 , ora il risparmio e l'accesso al diretto e indiretto investimento azionario articolo 47 , impongono limiti, anche funzionali, all'ordinamento societario. Controlimiti, divieti, cautele, come largamente noto, dirette a scoraggiare o, perlomeno, smascherare abusi e travisamenti delle forme che garantiscono l'autonomia e, quindi, giustificano il privilegio della limitazione di responsabilità della persona giuridica societaria. Non sempre, anche questo è noto, l'abuso tante volte caratterizzato dalla costruzione di vere e proprie scatole vuote e di spolpamenti di società in qualche modo imparentate o comunque poste in situazione di sudditanza, anche di fatto trova adeguate forme giuridiche di protezione. 1.1.2. Qui in fatto è avvenuto, da quel che emerge dagli atti, che l'ing. Ri.Pa., dimessosi dalla carica di consigliere d'amministrazione della resistente, al fine di permettere il rispetto delle cd. quote rosa comunicazione diffusa il 17/10/2013 , quindi divenuto a tutti gli effetti terzo, praticamente senza soluzione di continuità, con procura speciale del presidente del consiglio d'amministrazione, nonché amministratore delegato, acquisì il potere di stipulare per conto della società mandante contratti di appalto e di vendita per impianti foto voltaici fino a un importo massimo di Euro 12.000.000,00 per singola operazione costituire società all'estero ed acquistare quote di società all'estero, con facoltà di sub delega a terzi a mezzo procura speciale, a condizione che l'importo di ciascuna attività non ecceda l'importo di Euro 400.000,00 e salvo i limiti previsti dallo statuto sociale della società mandante . Alla nominata parte procuratrice sono pertanto conferiti i più ampi poteri all'indicato e fare insomma tutto quanto opportuno e necessario per il completo espletamento del presente incarico, escluso sin d'ora qualsiasi anche potenziale conflitto d'interesse con la parte procuratrice , il tutto, inoltre, dato per rato valido, senza necessità di ratifica o conferma. Risulta accertato dal Giudice del merito che trattavasi di procura d'imponente larghezza, stante che i contratti di appalto e di vendita di impianti fotovoltaici costituivano la massima parte del fatturato della TE in quegli anni e che il limite di valore assegnato agli affari non fosse particolarmente limitativo . Sul punto basterà porre l'attenzione sulla circostanza che l'importo massimo di Euro 12.000.000,00 costituiva limite per un singolo affare, di talché, in presenza di plurimi come è naturale , o, addirittura, molteplici negozi stipulati, non v'era limite derivante dal cumulo. Non meno rilevante risulta poi il potere di acquistare quote o addirittura costituire società all'estero, con il solo limite che l'importo di ciascuna attività non ecceda l'importo di Euro 400.000,00 . Anche in questo caso, le costituzioni o le partecipazioni sociali all'estero non soffrono limitazione quantitativa, né qualitativa, né prescrizione di sorta, quanto al tipo di società da costituire o alle quali partecipare, al tipo di attività e alla nazionalità di esse. Non par dubbio, senza infingimenti, che il Ri., formalmente dimessosi, per la porta, dalla carica sociale, per la finestra, aveva conservato ampi poteri, tipici dell'amministratore delegato. 1.1.3. A mente dell' articolo 2380 bis c.c. , La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale . Essi sono promanazione diretta dell'assemblea dei soci articolo 283 c.c. , quindi, non solo frutto dell'azionariato maggiormente concentrato, costituente la maggioranza, ma anche del dibattito scaturito attraverso il confronto con l'azionariato di minoranza. L' articolo 2381 c.c. , individua i ruoli del presidente, di un eventuale comitato esecutivo e di amministratori delegati sottopone i soggetti delegati, che debbono essere necessariamente scelti tra gli amministratori, a limiti e modalità di esercizio della delega, avocazione, a seconda del volere del consiglio. Consiglio che, sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione . Inoltre non possono essere delegate le attribuzioni di cui agli articolo 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis. Assume, inoltre, significato di assoluto rilievo la previsione di cui dell'articolo 2381, comma 2, la quale subordina la possibilità di delegare le attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti del coniglio d'amministrazione , o ad uno o più di essi solo ove lo consentano lo statuto o l'assemblea. Palese l'intenzione della legge d'impedire cristallizzazioni di potere, tali da esautorare o perlomeno limitare la fisiologia della società, attraverso il divieto di nominare gli amministratori per un periodo superiore a un triennio e il potere di revoca da parte dell'assemblea articolo 2383 c.c. . Fa da pendant a tale assetto il potere di rappresentanza generale dell'amministratore, con l'inopponibilità ai terzi salvo prova di dolosa preordinazione di eventuali limitazioni, pur se pubblicate articolo 2384 c.c. . Come si vede trattasi di un ordinamento predefinito, che non permette deroghe. L'amministratore non può spogliarsi dei suoi poteri, ai quali corrispondono i doveri derivanti dal ruolo, delegando a terzi d'amministrare la società, così aggirando le norme che si sono andate esaminando, o, comunque, rendendo vieppiù difficile verifiche, controlli e direttive. Nel caso all'esame, addirittura non è neppure dato sapere la durata del mandato, non ne constano limiti, o approntamento di procedure dirette a porre bilanciamenti o a imporre approfondimenti, giungendosi, financo, ad assegnare il potere di costituire società all'estero o parteciparvi, senza la previsione di tipologia societaria, di ramo d'attività, di nazionalità, di entità della partecipazione in relazione alla percentuale del capitale sociale. Trattasi, in definitiva di una procura abdicativa, attraverso la quale viene aggirato anche il dovere d'astensione in presenza di conflitto d'interesse. Quanto sopra chiarito, ovviamente, non impedisce all'amministratore di delegare a un terzo il compimento di uno o più atti o lo svolgimento d'una attività, purché attraverso la delega, per ampiezza, rilievo economico e durata nel tempo, non si ponga in essere un succedaneo del potere d'amministrare la società, assegnato dalla legge esclusivamente agli amministratori, i quali dell'esercizio di un tale potere sono chiamati a rispondere alla società articolo 2392 c.c. . Già in epoca, oramai lontana, questa Corte ebbe modo di affermare che nell'espletamento dei poteri attinenti alla gestione sociale, gli organi rappresentativi della società possono stipulare con terzi un mandato con rappresentanza limitato a determinate operazioni rimanendo esclusa soltanto la procura generale ad negotia , e quindi possono anche ratificare, nell'interesse della società, gli atti posti in essere da soggetti privi di rappresentanza Sez. 1, numero 3652, 05/11/1968, Rv. 336932 . Successivamente, sia pure a riguardo di peculiare profilo che qui non viene in rilievo, si è chiarito che anche prima della riforma del diritto societario approvata col D.Lgs. numero 6 del 2003 - che ha introdotto l' articolo 2380 bis c.c. , secondo il quale la gestione dell'impresa sociale spetta esclusivamente agli amministratori - vigeva, nella società per azioni, il principio di esclusività delle competenze gestorie degli amministratori. Ne consegue che, anche qualora la nuova norma sia inapplicabile ratione temporis , costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore di una società per azioni, agli effetti dell' articolo 2383 c.c. , comma 3, la sua adesione ad un patto parasociale che rimette le scelte gestorie alla volontà maggioritaria dei relativi contraenti cosiddetto sindacato di gestione - Sez. 1, numero 8221, 24/05/2012, Rv. 622597 . 2. Il secondo e il terzo motivo, con i quali, rispettivamente, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 132 c.p.c. , comma 2, numero 4, nonché degli articolo 1362 c.c. e segg. e articolo 15 dello Statuto della omissis , in ragione dell'accoglimento del primo motivo restano assorbiti in senso proprio. 3. In conclusione la decisione deve essere cassata e il Giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto All'amministratore di una società per azioni non è consentito delegare a un terzo poteri che, per vastità dell'oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive, di procedure di verifiche in costanza di mandato, facciano assumere al delegato la gestione dell'impresa e/o il potere di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, di esclusiva spettanza degli amministratori . Il Giudice del rinvio regolerà il capo delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Perugia, altra composizione.