In tema di patteggiamento, «l’annullamento della statuizione relativa all’applicazione delle pene accessorie illegali, perché in difetto dei presupposti di legge, non concordate dalle parti, determina l’eliminazione di tali sanzioni senza travolgere l’accordo e l’intera sentenza».
Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Brescia proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari della stessa città che aveva inflitto una pena di 2 anni di reclusione e una multa, con sospensione condizionale della pena, denunciando illegalità della pena, come trattamento sanzionatorio. Il ricorrente denunciava che dal verbale dell'udienza e dell'istanza di applicazione della pena depositata dal procuratore speciale dell'imputato risultava che l'accordo tra le parti fosse intervenuto subordinando l'accoglimento alla concessione della sospensione condizionale della sola pena della reclusione e pertanto, la sospensione della pena pecuniaria non poteva essere concessa. Il ricorso è fondato. Ricorda a tale proposito il Collegio che «in tema di patteggiamento, per cui l'annullamento della statuizione relativa all'applicazione delle pene accessorie illegali, perché in difetto dei presupposti di legge, non concordate dalle parti, determina l'eliminazione di tali sanzioni senza travolgere l'accordo e l'intera sentenza» Cass. numero 19400/2021 . Dunque la Corte di Cassazione ha affermato che «l'annullamento senza rinvio della sentenza ex art 444 c.p.p. s'impone solo quando l'illegalità investa una delle componenti dell'accordo in tal caso tutto l'accordo deve essere oggetto di annullamento. Invece quando con la sentenza ex art 444 c.p.p. è inflitta una statuizione illegittima esterna all'accordo, non si applicano i limiti di cui all'art 448, comma 2-bis c.p.p. per la proposizione del ricorso per Cassazione e l'annullamento non travolge l'intera sentenza ex articolo 444 c.p.p., ma solo la statuizione illegittima». Alla luce di questi motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato la sentenza impugnata.
Presidente Di Nicola - Relatore Semeraro Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 10 febbraio 2022 di applicazione della pena di 2 anni di reclusione ed Euro 400 di multa, con la sospensione condizionale della pena. La pena sarebbe illegale, come trattamento sanzionatorio inteso nel suo complesso, in quanto il Giudice per le indagini preliminari, in violazione dell'articolo 163 c.p., comma 1, ha applicato la sospensione condizionale della pena ad entrambe le pene, nonostante il superamento dei limiti previsti dalla norma. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza sul punto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dal verbale di udienza e dall'istanza di applicazione della pena depositata dal procuratore speciale dell'imputata risulta che l'accordo tra le parti è intervenuto subordinando l'accoglimento alla concessione della sospensione condizionale della sola pena della reclusione ex articolo 163 c.p., comma 1. Ne consegue che il giudice, nel ratificare l'accordo, avrebbe dovuto applicare la sospensione condizionale alla sola pena detentiva, come richiesto dalle parti e come previsto dall'articolo 163 c.p., per l'entità della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena pecuniaria non poteva essere concessa, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, ultimo periodo, c.p Il Giudice dell'udienza preliminare ha invece genericamente disposto nel dispositivo che la pena fosse sospesa, senza alcuna specificazione. 1.2. Orbene, il punto della decisione non conforme alla legge è al di fuori dell'accordo l'accordo è stato correttamente formulato dalle parti poiché la pena richiesta non era illegale, in quanto non aveva ad oggetto la sospensione condizionale della pena pecuniaria ma solo di quella detentiva. Ne consegue che è possibile disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria, eliminando solo tale disposizione. Cfr. in fattispecie analoga, in tema di patteggiamento, Sez. 5, numero 19400 del 24/03/2021, Tuci, Rv. 281263 - 01, per cui l'annullamento della statuizione relativa alla applicazione delle pene accessorie illegali, perché in difetto dei presupposti di legge, non concordate dalle parti, determina l'eliminazione di tali sanzioni senza travolgere l'accordo e l'intera sentenza. In motivazione la sentenza Tuci ha richiamato i principi espressi da Sez. U, numero 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348. 1.3. Sviluppando i principi espressi dalla Sezioni Unite Savin, può affermarsi che l'annullamento senza rinvio della sentenza ex articolo 444 c.p.p. s'impone solo quando l'illegalità investa una delle componenti dell'accordo in tal caso tutto l'accordo deve essere oggetto di annullamento. Invece, quando con la sentenza ex articolo 444 c.p.p. è inflitta una statuizione illegittima esterna all'accordo, non si applicano i limiti di cui all'articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, per la proposizione del ricorso per cassazione e l'annullamento non travolge l'intera sentenza ex articolo 444 c.p.p. ma solo la statuizione illegittima. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria, sospensione che elimina. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria, sospensione che elimina.