«La procura speciale per l’istanza di celebrazione dei procedimenti speciali dell’applicazione di pena su richiesta delle parti o del giudizio abbreviato, anche se subordinato a integrazione probatoria, può essere validamente rilasciata al difensore mediante deliberazione resa dall’imputato in udienza e formalizzata nel relativo processo verbale, facente generico riferimento alla celebrazione o alla definizione del processo mediante “riti alternativi” ovvero alla richiesta di “riti alternativi”».
La Corte di Cassazione con sentenza numero 30401/2022 dichiarava inammissibile il ricorso che in secondo grado aveva condannato due persone per furto di energia elettrica, sottratta ad una società di distribuzione di energia, attraverso un allaccio diretto, all'esito di giudizio abbreviato. I ricorrenti lamentano principalmente che la Corte d'Appello avesse erroneamente ritenuto conferita la procura speciale in riferimento al giudizio abbreviato in forza del concetto di “riti alternativi”, deducendo che in assenza di detta procura speciale in capo al difensore, l'abbreviato sarebbe stato irritualmente ammesso. Per fare luce sulla vicenda la Corte di Cassazione ha affermato che «la procura speciale per l'istanza di celebrazione dei procedimenti speciali dell'applicazione di pena su richiesta delle parti o del giudizio abbreviato, anche se subordinato a integrazione probatoria, può essere validamente rilasciata al difensore mediante deliberazione resa dall'imputato in udienza e formalizzata nel relativo processo verbale, facente generico riferimento alla celebrazione o alla definizione del processo mediante “riti alternativi” ovvero alla richiesta di “riti alternativi”». Pertanto, secondo il Collegio, la Corte d'Appello, nel rigettare l'eccezione di nullità per l'insussistenza del dedotto error in procedendo, abbia fatto buon governo del principio sopramenzionato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Presidente Montagni - Relatore Antezza Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lamezia Terme, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato B.L. e M.V. per furto di energia elettrica, sottratta all' omissis s.p.a. mediante allaccio diretto alla rete eseguito con Bypass di cui agli articolo 110,624 e 625 c.p., comma 1, numero 2 . 2. Avverso la sentenza d'appello gli imputati, tramite il loro difensore di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione articolando, ciascuno, tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173, comma 1, disp. att. c.p.p 2.1. Con i primi due motivi dei ricorsi proposti nell'interesse di entrambi gli imputati si deducono la violazione degli articolo 438 e 122 c.p.p., oltre che vizio di motivazione. La Corte Territoriale avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di nullità del giudizio abbreviato subordinato all'acquisizione di documentazione ammesso su richiesta del difensore all'udienza 19 luglio 2017, in assenza degli imputati, e in forza delle dichiarazioni con le quali B. e M., alla precedente udienza del 6 marzo 2017, avevano rilasciato procura speciale al difensore per la richiesta di eventuali riti alternativi. In particolare, per i ricorrenti, il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere conferita la procura speciale con riferimento al giudizio abbreviato in forza della mera dizione Riti alternativi , utilizzata dagli imputati nel conferire procura speciale al difensore in udienza. Sicché, concludono i motivi sul punto, in assenza di procura speciale in capo al difensore, l'abbreviato sarebbe stato irritualmente ammesso in forza di richiesta rivolta al giudice in udienza in assenza degli imputati sono in merito richiamate Sez. U, numero 146 del 27/04/2016, dep. 2017, Salerno, Rv. 268922-01, e Sez. U, numero 9977 del 31/01/2008, Morini, Rv. 238680-01 . 2.2. Con il motivo terzo entrambi i ricorsi deducono il vizio motivazionale del travisamento della prova per non aver considerato che dalla documentazione fotografica agli atti, acquisita in sede di abbreviato subordinato a integrazione istruttoria, sarebbe emerso il posizionamento in modalità ON dell'interruttore del contatore da ciò ne deriverebbe l'assenza di sottrazione di energia elettrica direttamente dalla rete Enel tramite Bypass. 3. In forza dell'articolo 23 del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, sono state depositate conclusioni scritte dalla Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del Sostituto Procuratore omissis , nel senso del rigetto di entrambi i ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibile. 2. I primo due motivi di entrambi i ricorsi, suscettibili di trattazione congiunta, sono manifestamente infondati, anche nella parte in cui non si limitano a dedurre un non ipotizzabile vizio motivazionale con riferimento a una questione di diritto avente a oggetto un error in procedendo . 2.1. Occorre premettere che la procura speciale per la celebrazione di procedimenti speciali può essere conferita mediante dichiarazione resa in udienza e inserita nel relativo processo verbale. Ciò in forza della lettura degli articolo 446 e 438 cod. proc penumero , disciplinanti, rispettivamente, l'applicazione di pena su richiesta delle parti e il giudizio abbreviato, in uno con l'articolo 122 dello stesso codice di rito, in tema di procura speciale per il compimento di determinati atti, e con l'articolo 96 con proc. penumero Quest'ultimo, con riferimento alla stessa nomina del difensore, e, quindi, a fortiori, circa la procura speciale allo stesso per la richiesta di procedimenti speciali, dispone infatti che essa è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente. 2.2. Diversamente da quanto paventato dei ricorrenti, poi, la procura speciale per l'istanza di celebrazione di procedimenti speciali, tali proprio perché riti alternativi al giudizio dibattimentale, non prevede alcuna formula sacramentale, essendo necessario soltanto che l'imputato manifesti la chiara e univoca volontà di conferire al difensore l'incarico di richiedere il rito speciale e che non vi siano dubbi in ordine alla provenienza dal medesimo. Sul punto, si veda, circa l'assenza di necessarie formule sacramentali con particolare riferimento al giudizio abbreviato, Sez. 2, numero 3290 del 19/01/2005, Sedda, Rv. 231098-01. A essa ha fatto poi specifico riferimento Sez. 3, numero 44469 del 08/10/2009, Franchino, Rv. 245218-01, nel chiarire che il difensore dell'imputato, munito di procura speciale per la richiesta di riti alternativi non meglio specificati, ha il potere di richiedere lo svolgimento del giudizio abbreviato c.d. condizionato . È stata peraltro ritenuta abnorme l'ordinanza con cui il giudice dichiari inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato per assenza di specifica indicazione del rito nella procura speciale conferita al difensore al fine di definire il giudizio con riti alternativi , includendo certamente tale procura la facoltà di richiedere il rito abbreviato senza necessità di ulteriori specificazioni Sez. 2, numero 3881 del 12/11/2019, del 2020, Marotta, Rv. 278430-01 . 2.3. Ne consegue dunque il principio per cui la procura speciale per l'istanza di celebrazione dei procedimenti speciali dell'applicazione di pena su richiesta delle parti o del giudizio abbreviato, anche se subordinato a integrazione probatoria, può essere validamente rilasciata al difensore mediante dichiarazione, resa dall'imputato in udienza e formalizzata nel relativo processo verbale, facente generico riferimento alla celebrazione o alla definizione del processo mediante riti alternativi ovvero alla richiesta di riti alternativi . 2.4. Orbene, la Corte d'appello, nel rigettare l'eccezione di nullità per l'insussistenza del dedotto error in procedendo, ha fatto buon governo del principio di cui innanzi in fattispecie caratterizzata da richiesta di giudizio abbreviato formalizzata da difensore munito di valida procura speciale e, quindi, in situazione radicalmente opposta a quella sottesa alle pronunce delle Sezioni Unite invocate dai ricorrenti, invece riguardanti la necessaria presenza in udienza dell'imputato all'atto della richiesta di rito alternativo fatta dal difensore non munito di procura speciale Sez. U, numero 146 del 27/04/2016, dep. 2017, Salerno, Rv. 268922-01, e Sez. U, numero 9977 del 31/01/2008, Morini, Rv. 238680-01 . 3. I motivi terzo di entrambi i ricorsi, deducenti un travisamento della prova documentale di natura fotografica, sono inammissibili in quanto gli imputati più che dedurre un travisamento sindacano le valutazioni di merito di natura probatoria del giudice, peraltro non confrontato il loro dire con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale, difatti, lungi dall'aver considerato inesistente un dato probatorio invece acquisito al processo, con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica ha ritenuto non probante la fotografia prodotta dagli imputati, ritraente l'interruttore del contatore in posizione ON , in ragione della prova della disattivazione del contatore e del contestuale funzionamento degli elettrodomestici e delle lampade presenti nell'abitazione all'atto della verifica, con riscontro del relativo allaccio alla rete mediante bypass. 4. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento, da parte di ciascuno di essi, della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ex articolo 616 c.p.p., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati Corte Cost. 13 giugno 2000, numero 186 . P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.