Disposizioni anticipate di trattamento (DAT): il Tribunale ordina all’Ufficio dello Stato civile la registrazione

Il Tribunale di Napoli, con decreto emesso in data 06/05/2022, offre l'occasione per ravvivare il dibattito sui temi della l. numero 219/2017 e, in particolare, sullo stato di attuazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento DAT che, come noto, ha siglato l'approdo del percorso giuridico inerente al riconoscimento dei diritti di autodeterminazione del paziente partendo dal consenso informato per giungere alle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento c.d. “testamento biologico” .

Il caso è quello di due coniugi napoletani – in seguito, si sono uniti altri due nuclei familiari per ottenere la registrazione delle DAT con le stesse modalità ed i provvedimenti ottenuti sono una fotocopia di quello in commento – che, dopo inutili tentativi di ottenere la registrazione delle proprie DAT da parte dell'Ufficio comunale preposto, hanno adito il Tribunale partenopeo per ottenere l'ordine giudiziale rivolto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ricevere tali DAT e provvedere alla relativa annotazione sul “Registro dei Testamenti Biologici”. È il caso di rammentare, sotto il profilo formale, la disposizione dell'articolo 4, comma 6, l. numero 219/2017 secondo cui le DAT possono essere anche redatte per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza il quale provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito. Nella vicenda esaminata i ricorrenti utilizzavano tale possibilità e, ai fini della consegna del loro testamento biologico, seguivano la procedura indicata sul sito web del Comune di Napoli inviando apposita mail. Quest'ultima, tuttavia, non veniva recapitata in quanto la casella di posta elettronica preposta risultava piena. Contattato per via telefonica, l'addetto comunale rispondeva che il servizio non era attivo per motivi di sicurezza a causa del COVID-19. Dopo qualche settimana e varie telefonate i due cittadini ricevevano la stessa identica risposta, ovvero che al momento il servizio non era attivo ma che sarebbero stati contattati dal responsabile del servizio. Non avendo ricevuto alcuna chiamata, nuovamente e inutilmente la coppia cercava di contattare il responsabile. Trascorsi alcuni mesi, nel gennaio 2021, i ricorrenti tentavano senza successo di chiamare il numero dell'ufficio preposto e, successivamente, inviavano una mail che ancora una volta veniva respinta in quanto la casella risultava ancora piena. A questo punto non rimaneva che adire il Tribunale al fine di ottenere, giudizialmente, il deposito delle proprie DAT. Tale registrazione risultava particolarmente importante per i richiedenti, in quanto, quali Testimoni di Geova, solo in tal modo potevano tutelare la propria determinazione in campo sanitario relativa al rifiuto di trasfusioni ematiche, in ossequio alle proprie convinzioni religiose. Infatti come è noto, i Testimoni di Geova, non accettano le trasfusioni di sangue in ossequio al comando biblico, contenuto sia nell'Antico Genesi capitolo 9 versetto 4, Levitico capitolo 17 versetto 10, Deuteronomio capitolo 12 versetto 23 che nel Nuovo Testamento Atti degli Apostoli capitolo 15 versetti 28 e 29 di “astenersi dal sangue” che costituisce precetto religioso, come descritto anche nel sito ufficiale della confessione. DAT, legislazione e giurisprudenza. Secondo il legislatore, solo compiendo le formalità previste dall'articolo 4, comma 6, l. numero 219/2017 le DAT acquistano valore legale, posto che solo in tal caso il medico è tenuto al loro rispetto articolo 4, comma 5, legge numero 219/2017 . Effettuare il deposito e la registrazione secondo le modalità consentite dalla legge costituisce quindi un'attività necessaria ai fini dell'effettivo esercizio del diritto inviolabile della persona di tutela della propria salute ed integrità psicofisica, e, nel caso dei Testimoni di Geova, anche della propria libertà religiosa, diritti tutti garantiti dalla Costituzione. La Cassazione ha recentemente più volte ribadito che il rifiuto del Testimone di Geova della emotrasfusione è ricollegabile al complesso concorso di principi rappresentato da quello all'autodeterminazione in materia di trattamento sanitario e quello di libertà religiosa e che tale osmosi di principi costituzionali non incontra principi di segno contrario suscettibili di bilanciamento. A tal riguardo la Corte di Cassazione, con sentenza numero 29469/2020, ha enunciato il seguente principio di diritto «il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l'emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita». Inoltre la medesima Suprema Corte, con sentenza numero 515 /2020, ha affermato nei riguardi del paziente testimone di Geova «È sufficiente ribadire che la natura del diritto esercitato, cioè il rifiuto dell'emotrasfusione, ha acquistato una tale rilevanza anche nella coscienza sociale da non ammettere limitazioni di sorta al suo esercizio». Pertanto, le DAT costituiscono lo strumento tramite cui il Testimone di Geova e, in generale, ogni singolo cittadino, esprime e tutela i propri valori e le proprie personali concezioni di vita e di salute, intendendosi con ciò tutta la dimensione psico-fisica-esistenziale che va al di là del mero benessere fisico concetto esplicitato sia nella giurisprudenza quale criterio fondamentale in relazione alle scelte sulla salute che dalla Cassazione civile, con la sentenza numero 21748/2007 caso Englaro la quale fa riferimento alla «nuova dimensione che ha assunto la salute, non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza ». Partendo da tali presupposti, il ricorso all'autorità giudiziaria si giustifica ampiamente, al fine di ottenere l'applicazione della normativa nazionale che, senza troppe formalità, pone a carico dei Comuni l'onere di raccogliere le DAT, dato che l'Ufficiale dello Stato civile, una volta verificati i presupposti stabiliti dalla norma, ha l'obbligo di ricevere la DAT e fornire al disponente formale ricevuta Circolare numero 1/2018 dell'8/2/2018 del Ministero dell'Interno che ha fornito indicazioni operative ai Comuni . La decisione del Tribunale. Il Tribunale di Napoli, pertanto, decidendo sul ricorso dei cittadini impossibilitati al deposito del testamento biologico, ha accolto la richiesta confermando l'orientamento già assunto dal medesimo collegio in un precedente caso dello stesso tenore ove, peraltro, è stata affrontata anche la questione giuridica concernente il rito applicabile alla fattispecie. Difatti, con il Decreto del 30/10/2020 del Tribunale di Napoli, lo stesso collegio giudicante aveva affrontato il caso di un altro cittadino partenopeo che, pur avendo effettuato la procedura indicata dal Comune, non aveva ottenuto alcuna interlocuzione, nota, appuntamento o riscontro dallo stesso ai fini del deposito delle DAT. In tale occasione, ha affermato il Tribunale, la tutela ottenibile a fronte del silenzio dell'Ufficiale dello Stato Civile è inquadrabile nell'alveo tracciato dall'articolo 95 d.P.R. numero 396/2000 che al coma 1 stabilisce che «Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento» Nuovo Ordinamento dello Stato Civile . Secondo il Tribunale «L'esame della normativa in parola induce ad evidenziare, in primis, che la disposizione non contiene ipotesi di rifiuto tassative e che la tutela si estende a tutte le fattispecie in cui l'Ufficiale dello Stato civile rifiuti o ometta un adempimento connesso all'applicazione delle regole dettate da disposizioni del d.P.R.  numero 396/2000, ma anche dal codice civile, da leggi ordinarie e speciali, da normative comunitarie e da convenzioni internazionali. Presupposto dell'azione è che l'attività richiesta dal cittadino non sia connotata da discrezionalità propria della P.A. e che il rifiuto ad adempiere incida nella sfera giuridica del destinatario» come è rilevabile nel caso in esame. Dunque, così inquadrata la fattispecie, secondo il Tribunale non resta che applicare la procedura indicata dal successivo articolo 96 D.P.R. numero 396/2000, la quale si inserisce nell'alveo dei procedimenti camerali disciplinati dagli artt.737 e ss. c.p.c. e, in particolare, in quelli definiti dalla giurisprudenza di legittimità di “natura camerale unilaterale”. Il Tribunale, con il provvedimento in commento, richiamato il proprio orientamento in punto di rito, ha così individuato l'inadempimento dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli nella mancata ricezione e raccolta delle DAT di cui all'articolo 4 l. numero 219/2017. Difatti, il Comune si è dotato di apposito “Registro dei testamenti biologici” ed ha istituito un particolare ufficio preposto alla registrazione, pertanto era tenuto a provvedere all'annotazione in detto registro qualora richiesto dal cittadino. Nel decreto si è osservato che i ricorrenti si erano attenuti dettagliatamente alle indicazioni del sito istituzionale ma la procedura non aveva avuto alcun corso né il Comune, attraverso l'ufficio competente, aveva ritenuto di interloquire con il Tribunale né per iscritto né con la comparizione del funzionario responsabile in camera di consiglio. Conseguentemente, i giudici hanno accolto la domanda dei cittadini ordinando all'Ufficiale dello stato civile di ricevere l'atto di Disposizione Anticipata di Trattamento DAT predisposta dagli stessi e, per l'effetto, di procedere all'annotazione nel “Registro dei Testamenti Biologici” istituito presso il Comune di Napoli nonché a tutti gli adempimenti di legge. Conclusioni. La decisione del Tribunale di Napoli, pertanto, ha il pregio di dare attuazione alla normativa nazionale, laddove si realizzano inadempienze da parte dei Comuni sancendo che nel caso del ricevimento delle DAT l'attività richiesta dal cittadino non è connotata da discrezionalità da parte della P.A. e che tale rifiuto ad adempiere incide nella sfera giuridica del destinatario. Detto riconoscimento rappresenta un altro passo in avanti nella concretizzazione dei diritti del cittadino in merito alle scelte sanitarie e alle decisioni sul fine vita ed offre una tutela giuridica al diritto di autodeterminazione che si esprime proprio con la formalizzazione delle disposizioni anticipate di trattamento. È significativo altresì che il diritto in questione sia stato riconosciuto anche nei riguardi dei Testimoni di Geova i quali possono così vedere attuati sul piano giuridico non solo il diritto all'autodeterminazione ma altresì il diritto di libertà religiosa, entrambi così tanto cari alla Costituzione italiana. Pare il caso di aggiungere, in conclusione, che la registrazione delle DAT definita come dovere della P.A. nei riguardi dei cittadini che la richiedono, oltre che dare concretezza ad una normativa statale, rientra certamente tra gli obblighi positivi a carico degli Stati tesi a rendere effettiva l'esigenza di protezione dell'integrità fisica e psicologica di una persona nel più ampio concetto di vita privata, così come siglato nell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. A tal riguardo infatti la Corte Europea dei Diritti dell'uomo ha specificato «Benché il fine essenziale dell'articolo 8 sia la tutela delle persone dall'ingerenza arbitraria delle autorità pubbliche, esso può anche porre in capo allo Stato alcuni obblighi positivi al fine di garantire l'effettivo rispetto dei diritti tutelati dall'articolo 8» Sentenza Oliari e altri c. Italia nnumero 18766/11 e 36030/11 § 159 del 21/7/2015 .

Giudice Rosetti – Relatore Arena Fatto e diritto P. S. e R.R. proponevano ricorso deducendo che o I ricorrenti sono cittadini residenti nel Comune di Napoli ai quali è stata rifiutata ed impedita la registrazione delle loro Disposizioni Anticipate di Trattamento DAT , da parte dei funzionari responsabili del Comune di Napoli. o Con le DAT i ricorrenti intendevano e intendono esprimere la propria autodeterminazione in materia di trattamenti sanitari, nominando un fiduciario in caso di stato di incapacità, esercitando i diritti sanciti dalla L. 219/2017 ex articolo 41., secondo i dettami del culto dei Testimoni di Geova o Il legislatore ha previsto che alle DAT possa essere attribuito valore legale solo e soltanto se siano state registrate secondo alcune specifiche formalità ossia, “per atto pubblico e per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente del disponente o nel caso in cui la DAT sia registrata nelle forme sopra indicate, la legge precisa che il medico è “tenuto al rispetto delle DAT” articolo 4 comma 5 e che anzi se dall'applicazione delle stesse dovessero derivare dei pregiudizi sul disponente, il sanitario è “esente da responsabilità civile e penale” articolo 1 comma 6 . A contrario, qualora la DAT non sia stata redatta secondo questi requisiti, perde valore legale e il medico sarà legittimato ad agire a prescindere dal loro contenuto. o il Ministero dell'Interno, con la circolare numero 1/2018, ha chiarito che i Comuni non sono tenuti né a istituire un apposito registro , né a predisporre speciali moduli o procedure, piuttosto devono seguire le semplici indicazioni fornite nella circolare, ossia, l'ufficiale di stato civile, una volta verificati i presupposti deve limitarsi a ricevere la DAT e a fornire al disponente “formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell'ufficio”. o Ai sensi dell'articolo 3 lett. a del Decreto del Ministero della Salute numero 168/2019 , l'ufficiale dello stato civile dovrà poi trasmettere, copia di ciascuna DAT ricevuta, alla Banca dati nazionale delle DAT, secondo le semplici indicazioni reperibili sul sito del Ministero della Salute. o Invero - pur se risulta che il Comune di Napoli abbia istituito un apposito registro per il deposito delle DAT, da parte dei cittadini interessati, con deliberazione del Consiglio Comunale numero 9 e numero 10 del 14/3/2013 , già prima della legge numero 219/2017 e sul sito web del Comune è presente una pagina web dedicata alla spiegazione delle modalità con cui procedere al deposito e registrazione delle DAT, e risulta che la struttura competente alle mansioni afferenti allo “Stato Civile” è il Dipartimento Segreteria Generale e, più nello specifico, il “Servizio Servizi Demografici e Statistici” in esso operante che ha come dirigente il DOTT. L.L Fra le funzioni del predetto “Servizio Servizi Demografici e Statistici” rientra l'attività di “tenuta e gestione del registro delle disposizioni anticipate di trattamento D.A.T. ” . o Dal mese di giugno 2020 fino al mese di novembre 2020 i ricorrenti provavano a prendere contatto telefonico al numero indicato nella predetta pagina web, 081-7955231 ma nessuno dei funzionari addetti al servizio di registrazione dava loro risposta. I ricorrenti proseguivano a chiamare la predetta utenza telefonica anche successivamente al periodo estivo, a intervalli costanti, fino al mese di novembre 2020 ma senza alcun esito. In assenza di risposta telefonica il Sig. S. Principe, provava ancora una volta a contattare telefonicamente il servizio, ma il risultato era il medesimo non riuscendo ad ottenere alcuna risposta. A quel punto il 21 gennaio 2021 inviava una nuova e-mail al L. L S. Principe, pagina3 di 5 Comune, precisando le difficoltà riscontrate e chiedendo espressamente che il servizio di registrazione fosse ripristinato quanto prima. Al messaggio di posta elettronica nessuno però, ancora una volta, dava alcun tipo di riscontro e i ricorrenti si trovavano nella situazione di aver esaurito gli strumenti per chiedere e ottenere un appuntamento utile alla registrazione delle proprie DAT. Tanto premesso e, ritenendo che la perdurante mancata risposta alle proprie richieste tese alla registrazione delle proprie DAT rappresenti un vero e proprio rifiuto a procedere ad una trascrizione che è prevista da una norma di legge articolo 4 comma 6 legge 219/2017 , invocavano il rimedio di cui all'articolo 95 DPR 396/2000 alla luce della pacifica assenza di discrezionalità nella ricezione delle DAT, come indicato dalla stessa legge e precisato dalla menzionata circolare del Ministero dell'Interno. Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento in quanto fondato. In rito si rileva che la tutela invocata dai ricorrenti a fronte del silenzio dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli possa essere inquadrata nella previsione di cui all'articolo 95 DPR 396/2000, relativa non solo alle ipotesi di rifiuto tassative, ma anche a tutte le fattispecie in cui l'Ufficiale dello Stato civile rifiuti o ometta un adempimento connesso all'applicazione delle regole dettate sia da disposizioni del dpr 396/2000, che dal codice civile, da leggi ordinarie e speciali, da normative comunitarie e da convenzioni internazionali. Presupposto dell'azione è che l'attività richiesta dal cittadino non sia connotata da discrezionalità propria della P.A. e che il rifiuto ad adempiere incida nella sfera giuridica del destinatario Decreto Tribunale di Napoli 7575/20 del 3.11.2020 e che entrambi i requisiti sono, nel caso in esame, soddisfatti. Osserva inoltre il Collegio che ex articolo 96 del dpr 396/2000 il Tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile, trattandosi di procedimento camerale, disciplinato dagli articolo 737 e ss. cpc, che viene definito con decreto. Come chiarito dalla Suprema Corte il procedimento previsto per tale fattispecie ha natura camerale unilaterale . Invero la invocata trascrizione può avvenire su ordine dell'autorità giudiziaria ordinaria, in sede di volontaria giurisdizione, con l'intervento del pubblico ministero, cui spetta la tutela dell'interesse pubblico al rispetto della legalità in materia di stato civile. Si tratta di un procedimento camerale, che segue le regole generali degli articolo 737 e 742 bis c.p.c., di natura unilaterale, posto che solo il soggetto o i soggetti, quale parte unitaria che abbia visto respinta la richiesta di trascrizione propone il ricorso al giudice. Nè il rifiuto dell'annotazione da parte dell'ufficiale di stato civile rende quest'ultimo parte del giudizio di accertamento da lui reso necessario …Il giudice adito a norma del D.P.R. numero 396 del 2000, articolo 95, deve dunque limitarsi ad pagina4 di 5 accertare se sussistano o no le condizioni per procedere alla trascrizione richiesta dalle parti e rifiutata dall'ufficiale dello stato civile. E' un procedimento informale, come si desume dal D.P.R. numero 396 del 2000, articolo 96, che delinea un provvedimento camerale, dato secondo le relative forme procedimentali e con accertamento sommario adeguato a quella sede come esso dispone, il tribunale “può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile”, e “deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati”. Per il comma 3, il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato, rinviando espressamente la norma all'articolo 737 c.p.c. e ss. cfr.Sentenza Cassazione Civile numero 5894 del 12/03/2018 Pertanto il Collegio disponeva la notifica del ricorso al solo fine di rendere edotto il Sindaco in qualità di ufficiale di Governo del ricorso proposto in questa sede e per l'effetto la notifica al Sindaco, pur senza la specificazione della veste di ufficiale di governo, presso la casa comunale anziché presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente deve ritenersi idonea a portare nella sfera di conoscibilità dello stesso quanto lamentato dai ricorrenti alla luce della natura camerale unilaterale. Nel caso in esame, l'inadempimento lamentato da parte dell'Uff.Stat.Civ. del Comune di Napoli si è consumato in materia di ricezione e raccolta delle DAT, ossia delle disposizioni anticipate di trattamento, di cui all'articolo 41. 219/2017 Il Comune di Napoli si è dotato di tale Registro, come è risultato dalle allegazioni dei ricorrenti, il Decreto numero 168 del 10 dicembre 2019 ha istituito presso il Ministero della Salute una Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento DAT e pertanto le DAT raccolte in sede locale, nell'impianto normativo organico, devono confluire nella banca dati nazionale I comuni devono provvedere all'annotazione in un apposito registro non necessariamente un nuovo registro dello stato civile ma anche un semplice registro cronologico attribuito allo Stato Civile, come previsto dalla legge, e per il Comune di Napoli risulta istituito un Ufficio Registrazione Testamenti Biologici , in ordine al quale gli interessati possono acquisire tutte le informazioni relative all'iter procedurale da seguire tramite il sito istituzionale. Nel caso di specie la richiesta di ricorrenti che risultano essersi attenuti dettagliatamente alle indicazioni del sito istituzionale compilando la modulistica allegata, prodotta dai ricorrenti, non ha avuto alcun corso e l'ufficio competente, notiziato della presente procedura, non ha ritenuto di interloquire in alcun modo con il Tribunale nè per iscritto né con la comparizione del funzionario responsabile in camera di consiglio, limitandosi il Comune ad una formale costituzione nella quale deduceva un vizio formale sull'erroneo presupposto di essere controparte del presente giudizio. pagina5 di 5 La domanda và pertanto accolta, nulla disciplinando sulle spese non vertendosi in ipotesi di costituzione del contraddittorio processuale tra parti contrapposte P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di ricevere l'atto di Disposizione Anticipata di Trattamento DAT predisposta dai ricorrenti e, per l'effetto, di procedere all'annotazione nel Registro dei Testamenti Biologici istituito presso il Comune di Napoli nonché a tutti gli adempimenti di legge b dispone che copia delle DAT nonché copia del presente decreto siano trasmesse, a cura della cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile C Nulla sulle spese Si comunichi ai ricorrenti ed al PM .