La circolare del Tribunale di Milano sugli incarichi e compensi dei curatori fallimentari

Revisione e semplificazione dei criteri di assegnazione nelle procedure concorsuali degli incarichi di curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, legale, perito stimatore o coadiutore tecnico e relativi criteri di liquidazione dei compensi. Questo l'oggetto della circolare emessa dal Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano.

Il suddetto documento sostituisce la circ. numero 4/2010, emessa in data 27 settembre 2010, successivamente integrata dalla comunicazione di servizio numero 3/2012. La sezione fallimentare ha ritenuto indispensabile procedere ad una revisione che recepisse le novità legislative, rivisitando i criteri nell'ottica della funzionalità rispetto al nuovo Codice della crisi, introdotto il 15 luglio 2022. Tra i punti salienti Costituisce requisito formale soggettivo per la nomina a curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale l'appartenenza o iscrizione da almeno 3 anni all'ordine degli avvocati e o all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano, o all'albo dei consulenti del lavoro se dovesse essere nominato tale tipo di professionista per particolari esigenze le nomine di nuovi professionisti vengono effettuate di norma in base alle esigenze dell'ufficio e solo previa specifica istanza dell'interessato l'età limite a partire dalla quale non possono più essere attribuite procedure concorsuali, a chi già le abbia ricevute in passato, è il compimento del 70° anno di età per quanto riguarda i criteri di merito relativi alle nomine successive alla prima, i giudici delegati, come in passato, svolgono periodicamente una verifica, di regola annuale, sulla diligenza ed efficienza con cui le attività delle procedure vengono svolte dai soggetti nominati ai fini della valutazione del professionista con riferimento alla sua idoneità a svolgere incarichi di qualunque valore , la sezione valuta la onorabilità, l'etica professionale, la correttezza deontologica sotto tutti i profili è confermata la prassi di nominare, quando il Tribunale lo reputi opportuno, un collegio di professionisti, usualmente tre, al fine di permettere loro di deliberare a maggioranza in caso di disaccordo. nel caso in cui un curatore fallimentare venga revocato da un fallimento ai sensi dell'articolo 134 o rimosso e sostituito, la notizia viene circolarizzata a tutti giudici delegati dalla cancelleria, i quali procedono d'ufficio ad una disamina di tutte le procedure allo stesso affidate. è obbligo imprescindibile dei curatori , dei commissari e dei liquidatori giudiziali di comunicare riservatamente, ma con assoluta tempestività, al presidente della sezione, non oltre i 15 giorni da quando essi stessi ne abbiano avuto conoscenza, l'avvio nei loro confronti di azioni di responsabilità o di procedimenti penali o disciplinari nonché la pronuncia delle relative decisioni e dei provvedimenti di cancellazione dal rispettivo albo professionale con la data di efficacia relativa sono da considerare procedure capienti quelle che hanno un attivo almeno sufficiente per il pagamento dell'intero compenso spettante al curatore sono da considerare procedure incapienti quelle in cui non può, ovviamente, essere liquidato alcun acconto, la liquidazione avviene dopo il rendiconto e l'esborso viene posto a carico dell'Erario, applicando secondo le disposizioni di tariffari legge i minimi anche nella procedura di liquidazione giudiziale di cui agli articolo 121 e ss. della legge riformata, ai sensi dell'articolo 128 è il curatore che nomina i difensori della procedura che assumono la veste di avvocato della liquidazione giudiziale, rimane però ovviamente l'obbligo del giudice delegato, unitamente al comitato dei creditori ove esistente, di controllare le nomine dei legali dei curatori ciascun curatore non potrà nominare lo stesso legale per più di sei volte nel corso di uno stesso anno e mai più di tre volte nell'ambito dello stesso per fallimento, salva espressa autorizzazione del giudice delegato al fine di evitare il fenomeno delle nomine di scambio, il curatore deve astenersi dal nominare come legali avvocati che abbiano a loro volta nominato lui stesso come legale delle procedure ad essi affidate nei tre anni precedenti.

Circolare del Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano