Condannato il proprietario dell’immobile che vi si introduce con violenza

Rilevante il fatto che l’immobile venga utilizzato uti dominus , da oltre venti anni, dal vecchio proprietario. Impossibile, secondo i Giudici, catalogare l’episodio come autoreintegrazione nel possesso, vista e considerata la tempistica.

Sanzione penale per il proprietario dell'immobile che vi si introduce con violenza, ignorando, in sostanza, la posizione della persona che glielo ha venduto e che lo utilizza pacificamente da oltre 20 anni come se fosse il padrone. Ricostruito nei dettagli l'episodio incriminato, i giudici di merito condannano, sia in primo che in secondo grado, l'uomo sotto processo, ritenendolo colpevole di «avere esercitato arbitrariamente le proprie ragioni relativamente al diritto di proprietà di un immobile in cui si è introdotto con violenza sulle cose» e ciò ai danni dell'uomo che quell'immobile gli ha venduto e che ha continuato a utilizzarlo per oltre 20 anni come se fosse il padrone. In Cassazione, però, l'uomo sotto accusa prova a difendersi giustificando le azioni da lui compiute, e in questa ottica egli sostiene siano «inattendibili le dichiarazioni della persona offesa che ha affermato di essere da anni in possesso dell'immobile », anche perché vi è «il contenuto dell'atto notarile di compravendita attestante la vendita» a lui «della proprietà dell'immobile» da parte della persona offesa. Per i giudici di terzo grado, però, sono inequivocabili le ripetute condotte dell'uomo sotto processo, condotte che «furono evidente manifestazione della sua volontà di esercitare il diritto di proprietà o il possesso, essendo significativamente consistite nella reiterata rottura e asportazione delle catene e del lucchetto del cancello di ingresso, nella rimozione della recinzione dell'area di pertinenza dell'immobile e delle masserizie presenti nella casa, nella realizzazione di una pavimentazione in cemento». Di conseguenza, non è rilevante «la deposizione della parte lesa che», secondo la difesa, «dovrebbe riconoscere di avere concesso all'uomo sotto processo di pulire l'area per sistemarla e renderla civile abitazione e non rimessa per i maiali », anche perché «il contenuto degli atti» compiuti dall'uomo sotto processo è sicuramente eccessivo rispetto all'«asserito esercizio di tale autorizzazione». I giudici precisano poi che «non rileva il fatto che l'uomo sotto processo abbia prodotto un suo atto di acquisto dell'immobile dalla persona offesa, giacché comunque lo spoglio è avvenuto nei confronti» del vecchio proprietario che «da oltre 20 anni utilizzava pacificamente uti dominus l'immobile». Sacrosanta, quindi, la condanna per « esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ». I giudici chiariscono che «l'arbitrarietà dell'esercizio delle proprie ragioni può escludersi solo se la persona attua un comportamento violento per mantenere il suo possesso attuale violenza manutentiva o per recuperarlo nell'immediatezza dello spoglio subito violenza reintegrativa perché in entrambi i casi l'ordine giuridico preesistente è conservato e non turbato». Di conseguenza, «l'autoreintegrazione nel possesso di una cosa, della quale il soggetto sia spogliato clandestinamente o con violenza, opera come causa speciale di giustificazione solo quando sia impossibile il ricorso al giudice e l'azione relativa avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto, per l'impellente necessità di ripristinare il possesso perduto». Mentre invece in questa vicenda il possesso uti dominus del vecchio proprietario dell'immobile è andato avanti per oltre venti anni, sottolineano i giudici.

Presidente Fidelbo – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza numero 80 del 14 febbraio 2022 la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Campobasso a M.V. ex articolo 81 c.p. , comma 2, articolo 110 e 392 c.p. , per avere esercitato arbitrariamente le proprie ragioni ai danni di P.N. relativamente al diritto di proprietà di un immobile nel quale si è introdotto con violenza sulle cose nei modi descritti nell'imputazione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di M. si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione nel dare credito alle inattendibili dichiarazioni della persona offesa che ha affermato di essere da anni in possesso dell'immobile acquistato dall'imputato trascurando il contenuto dell'atto notarile di compravendita attestante la vendita della proprietà dell'immobile da P. a M. prima dei fatti oggetto delle imputazioni e rigettando la richiesta di esaminare P. formulata in appello ex articolo 603 c.p.p. , già avanzata in primo grado ex articolo 507 c.p.p. quale prova decisiva. Considerato in diritto 1. Il ricorso non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata nella quale si evidenzia come le ripetute condotte di M. che non sono disconosciute dall'imputato furono evidente manifestazione della sua volontà di esercitare un diritto di proprietà o il possesso essendo significativamente consistite nella reiterata rottura e asportazione delle catene e del lucchetto del cancello di ingresso, nella rimozione della recinzione dell'area di pertinenza dell'immobile e delle masserizie presenti nella casa, nella realizzazione di una pavimentazione in cemento. Su questa base, non irragionevolmente la Corte ha escluso la rilevanza della deposizione della parte lesa che dovrebbe riconoscere di avere concesso a M. di pulire l'area per sistemarla e renderla civile abitazione e non rimessa per i maiali perché il contenuto degli atti indicati nella sentenza esubera dall'asserito esercizio di tale autorizzazione. Nè rileva che, il ricorrente abbia prodotto un suo atto di acquisto dell'immobile da Pasquale P., giacché comunque lo spoglio è avvenuto nei confronti di P.N. che da oltre venti anni utilizzava pacificamente uti dominus l'immobile p. 3 . 2. Deve, infatti, ribadirsi che l'arbitrarietà dell'esercizio delle proprie ragioni può escludersi solo se l'agente attua un comportamento violento per mantenere il suo possesso attuale violenza manutentiva o per recuperarlo nell'immediatezza dello spoglio subito violenza reintegrativa perché in entrambi i casi l'ordine giuridico preesistente è conservato e non turbato Sez. 5, numero 4975 del 13/12/2006, dep. 2007, Gobetti, Rv. 236315 Sez. 6, numero 20277 del 19/04/2001, De Marco, Rv. 218838 . Più precisamente l'autoreintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno sia spogliato clandestinamente o con violenza, opera come causa speciale di giustificazione solo quando sia impossibile il ricorso al giudice e l'azione relativa avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto, per l'impellente necessità di ripristinare il possesso perduto, al fine di impedire il consolidamento della nuova Sez. 6, numero 6226 del 15/01/2020, Martinucci Rv. 278614 Sez. 6, numero 10602 del 10/02/2010, Costanzo, Rv. 246409 . Queste condizioni non ricorrono nella fattispecie in esame, e, pertanto, il ricorso risulta inammissibile. 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex articolo 616 c.p.p. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì M.V. alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio in favore della parte civile, P.N., che liquida in complessivi Euro 3.510,00 oltre accessori di legge.