L’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale rientra tra i “provvedimenti riabilitativi”

«L’articolo 120, comma 1, C.d.S., nella parte in cui si riferisce ai “provvedimenti riabilitativi” ricomprende non solo l’istituto della riabilitazione di cui all’articolo 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall’articolo 70 d.lgs. numero 159/2011 e quello dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all’articolo 47, comma 12, l. numero 354/1975».

Lo ha stabilito la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 23815/2022, depositata in cancelleria il 1° agosto. Il caso. A seguito di condanna del G.I.P. per i reati di spaccio e ricettazione, il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, emetteva provvedimento di revoca della patente di guida ai sensi dell' articolo 120, comma 2, C.d.S. Di seguito il Tribunale di sorveglianza disponeva a favore del prevenuto l'affidamento in prova al servizio sociale ex articolo 47, comma 4, ord. penumero e, con successiva ordinanza, visto l'esito positivo della prova, dichiarava estinta la pena detentiva e ogni altro effetto penale. Decorsi 3 anni dalla notifica del provvedimento di revoca, l'interessato, a seguito di esami, conseguiva una nuova patente di guida. Il Presidente della Regione Autonoma, tuttavia, accertato che il prevenuto non aveva ottenuto la riabilitazione ordinava la revoca della patente. A seguito di ricorso in opposizione il Tribunale, preso atto della sentenza numero 22/2018 con cui la Consulta aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 120, comma 2, C.d.S. , ritenuto che la eadem ratio dovesse estendersi anche al primo comma, da leggersi nel senso che la P.A. debba valutare la sussistenza dei presupposti anche nel caso di rilascio della patente, dichiarava illegittimo il provvedimento. La Corte di Appello, valutata comunque non condivisibile la sentenza impugnata, rigettava l'impugnazione in quanto riteneva rientrante nel novero dei “provvedimenti riabilitativi”, di cui al primo comma dell' articolo 120 C.d.S. , l'estinzione del reato per il buon esito dell'affidamento in prova al servizio sociale e rigettava l'impugnazione. La Regione Autonoma della Valle d'Aosta, nell'esercizio delle funzioni prefettizie, ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un unico motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell' articolo 120, comma 1, C.d.S. che, facendo leva sulla sentenza numero 80/2019 della Corte Costituzionale , dovrebbe necessariamente ricondursi al combinato disposto degli articolo 178 e 179 c.p. La sentenza della Cassazione.  La Suprema Corte, riaffermata la giurisdizione del giudice ordinario secondo quanto osservato dalle Sezioni Unite con ordinanza numero 26391/2020, condivise le conclusioni dell'Ufficio della Procura Generale, ha ritenuto il ricorso infondato. La disciplina dei requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida di cui al citato articolo 120 è stata oggetto di più pronunce da parte del Giudice delle leggi - con la sentenza numero 22/2018, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 2 nella parte in cui, con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli articolo 73 e 74 d.P.R. numero 309/1990, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida, disponeva che il prefetto “provvede”, invece che “può provvedere”, alla revoca della patente con le successive pronunce numero 24/2020 e 99/2020, la suddetta declaratoria di incostituzionalità, è stata estesa all'intero comma 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui disponeva che il prefetto “provvede”, invece che “può provvedere”, alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale o a misure di prevenzione infine, con la sentenza numero 152/2021 si è escluso che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al comma 1 dell'articolo 120. Osserva la Sezione che dalla lettura di tale ultima sentenza della Consulta emerge un'interpretazione “aperta” della dizione “provvedimenti riabilitativi” di cui all' articolo 120, comma 1, C.d.S. che ricomprende anche la riabilitazione prevista dall' articolo 70 d.lgs. numero 159/2011 . D'altra parte, anche la lettera della legge è nel senso di un richiamo generale ai provvedimenti riabilitativi, mancando un rinvio formale o espresso agli articolo 178 e 179 c.p. Tale interpretazione è supportata anche dalla giurisprudenza delle sezioni penali, che hanno equiparato l' articolo 47, comma 12, ord. penumero all' articolo 178 c.p. , sia pure al fine della impossibilità della valutazione della sentenza di condanna ai fini della recidiva Cass. penumero , numero 27689/2010 e, successivamente, Cass. penumero , sez. unite, numero 5859/2012 . In conclusione, l' articolo 120, comma 1, C.d.S. , nella parte in cui si riferisce ai “provvedimenti riabilitativi”, ricomprende anche l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all' articolo 47, comma 12, l. numero 354/1975 .

Presidente Bertuzzi - Relatore Varrone Fatti di causa 1. Il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Aosta condannava M.G. alla pena di anni due, mesi undici e giorni otto di reclusione per i reati previsti e puniti dal D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73, e articolo 648 c.p. Con successiva ordinanza del 10 ottobre 2013 il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, revocava la patente di guida intestata al suddetto M.G. ai sensi dell' articolo 120 C.d.S. , comma 2. Il provvedimento di revoca della patente non veniva impugnato. 2. Con ordinanza del 26 febbraio 2014 il Tribunale di sorveglianza di Torino disponeva a favore del M. l'affidamento in prova al servizio sociale ex articolo 47, comma 4, ordinamento penitenziario e con successiva ordinanza del 14 novembre 2016, visto l'esito positivo della prova come attestato dall'ufficio di esecuzione penale, dichiarava estinta la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. 3. Decorsi tre anni dalla data di notifica del provvedimento di revoca della patente il M. veniva ammesso, su sua richiesta, agli esami per conseguire nuovamente la patente di guida che poi gli veniva rilasciata il 5 aprile 2117. Con successiva ordinanza del 17 luglio 2017 il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, avendo accertato che il M. non aveva ottenuto la riabilitazione ordinava la revoca della patente. 4. Ciò premesso il M. proponeva ricorso in opposizione e chiedeva al Tribunale di Torino di dichiarare l'illegittimità della revoca della patente essendosi estinta la pena detentiva ed ogni altro effetto penale e, quindi, sussistendo il presupposto della riabilitazione prevista dal legislatore all' articolo 120 C.d.S. , comma 1, che consente il rilascio della patente anche a coloro che sono stati condannati per i reati previsti dal D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73 e 74 . 4.1 Il Tribunale preso atto della sentenza numero 22 del 2018 della Corte Costituzionale di declaratoria di illegittimità costituzionale dell' articolo 120 C.d.S. , comma 2, riteneva che la ratio della decisione dovesse estendersi anche al comma 1 da leggersi, quindi, nel senso che, anche nel caso di rilascio della patente, la pubblica amministrazione debba discrezionalmente valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio che abbia riportato condanna penale. Il Tribunale considerava, quindi, sussistenti nel caso di specie i presupposti per il rilascio della patente e conseguentemente illegittimo il provvedimento dell'amministrazione. 5. Il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5.1 La Corte d'Appello di Torino rigettava l'impugnazione. In particolare, riteneva non condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la pronuncia della Corte Costituzionale potesse estendersi anche all'articolo 120, comma 1, e, tuttavia, riteneva rientrante nel novero dei provvedimenti riabilitativi quello che caratterizzava la fattispecie, ovvero l'estinzione del reato per il buon esito dell'affidamento in prova al servizio sociale ex articolo 47 dell'ordinamento penitenziario . Infatti, l' articolo 120 C.d.S. , comma 1, non faceva riferimento alla riabilitazione prevista dagli articolo 178 e 179 c.p. , ma all'esistenza di provvedimenti riabilitativi . Risultava innegabile, quindi, l'analogia tra i due istituti entrambi presupponenti il positivo reinserimento del condannato nel tessuto sociale e la verifica protratta per un certo tempo di un comportamento consono al corretto vivere civile con osservanza delle leggi e presa di distanza da ambienti criminosi. Anche gli effetti dei due istituti erano simili in quanto la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna salvo che la legge disponga altrimenti mentre il positivo superamento della prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. In entrambi i casi si estinguono gli effetti penali della condanna e, tra questi, il venir meno dei requisiti morali necessari per il conseguimento della patente di guida. 6. La Regione Autonoma della Valle d'Aosta nell'esercizio delle funzioni prefettizie ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso. 7. M.G. è rimasto intimato. 8. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dott. omissis , ha proposto conclusioni scritte ex articolo 380 bis 1 c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione dell' articolo 120 C.d.S. , comma 1. La censura attiene all'interpretazione della locuzione provvedimenti riabilitativi di cui all' articolo 120 C.d.S. , tale da farvi rientrare anche l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali. La sentenza si è orientata nei sensi di respingere l'eccezione concernente la riconducibilità al novero dei provvedimenti riabilitativi richiamati dalla norma citata del solo istituto della riabilitazione ex articolo 178 e 179 c.p. , e non anche di quello dell'estinzione della pena a seguito dell'affidamento in prova. A parere della ricorrente il riferimento dell'articolo 120, comma 1, dovrebbe necessariamente ricondursi al combinato disposto degli articolo 178 e 179 c.p. , che, in tema di condizioni per la riabilitazione, richiedono prove effettive e costanti di buona condotta per almeno un triennio dal giorno in cui è stata eseguita o si è estinta la pena principale nonché l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Tale opzione ermeneutica troverebbe sostegno anche nella sentenza della Corte Costituzionale numero 80 del 2019 . 2. Il motivo di ricorso è infondato. 2.1 Il Procuratore generale nelle proprie conclusioni scritte ha condiviso l'approdo interpretativo della Corte subalpina laddove ritiene che il tenore letterale dell' articolo 120 C.d.S. , comma 1, sia inequivoco nel comprendere, tra i provvedimenti riabilitativi , non solo la riabilitazione di cui all' articolo 178 c.p. , ma anche altri provvedimenti come quello di cui ha beneficiato il M., ossia l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale. Tanto in virtù di interpretazione letterale del dettato normativo, atteso che l'espressione impiegata dal legislatore, secondo il significato proprio delle parole usate, utilizzando la generica dizione provvedimenti riabilitativi , non può che essere intesa nel senso di ricomprendere non solo il provvedimento di riabilitazione previsto dall' articolo 178 c.p. , dovendo necessariamente attribuirsi a tale formula uno spettro di applicazione più ampio, altrimenti il legislatore avrebbe richiamato specificamente tale solo istituto. Soccorre, altresì, l'interpretazione teleologica, che evidenzia la comunanza di ratio tra i due istituti della riabilitazione e dell'affidamento in prova al servizio sociale, entrambi finalizzati ad assicurare, in adesione al principio di cui all' articolo 27 Cost. , comma 3, il positivo reinserimento del condannato a seguito della verifica positiva della condotta tenuta per un determinato periodo di tempo, cosicché, anche in chiave costituzionalmente orientata, l'interpretazione del giudice del gravame territoriale nell'interpretazione della locuzione di che trattasi si rivela meritevole di piena condivisione. Infine, anche l'interpretazione sistematica, che ha lo scopo di determinare il significato della disposizione inserita nel sistema legislativo complessivo, depone nel senso della decisione in questa sede impugnata, atteso che entrambi gli istituti richiamati, e quindi non solo la riabilitazione di cui all' articolo 178 c.p. , ma anche l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, estinguono gli effetti penali della condanna, nella concreta fattispecie la perdita dei requisiti morali necessari per il conseguimento della patente di guida, secondo quanto previsto dall' articolo 120 C.d.S. , comma 1. Conclude il Procuratore Generale, quindi, che l' articolo 120 C.d.S. , comma 1, deve essere interpretato nel senso che l'espressione provvedimenti riabilitativi ricomprende non solo l'istituto della riabilitazione di cui all' articolo 178 c.p. , ma anche altri provvedimenti, tra cui quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui alla L. numero 354 del 1975, articolo 47, comma 12, e succ. mod. 3. Il collegio condivide le conclusioni dell'Ufficio della Procura Generale. Nella specie si discute dell'applicazione dell' articolo 120 C.d.S. , comma 1, nella parte in cui prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida alle persone condannate per i reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309, articolo 73 e 74, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi. 4. La disciplina dei requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida di cui al citato articolo 120 C.d.S. , è stata oggetto di più pronunce della Corte Costituzionale. Il Giudice delle leggi con la sentenza numero 22 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 120 C.d.S. , comma 2, nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309, articolo 73 e 74, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza , che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - disponeva che il prefetto provvede invece che può provvedere alla revoca della patente. In sostanza la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo, nei casi previsti dall' articolo 120 C.d.S. , comma 2, l'automatismo della revoca prefettizia della patente già conseguita. Ciò in base alla considerazione che l a disposizione denunciata - sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida - ricollega 114 in via automatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità . E anche in considerazione della contraddizione insita nel fatto che agli effetti dell'adozione delle misure di loro rispettiva competenza che pur si ricollegano al medesimo fatto-reato e, sul piano pratico, incidono in senso identicamente negativo sulla titolarità della patente - mentre il giudice penale ha la facoltà di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto invece ha il dovere di disporne la revoca . La suddetta declaratoria di incostituzionalità con successive pronunce, è stata estesa all'intero articolo 120 C.d.S. , comma 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui disponeva che il prefetto provvede invece che può provvedere alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale o a misure di prevenzione sent. numero 24 del 2020 e numero 99 del 2020 . 4.1 Peraltro, a seguito delle suddette pronunce, si è posta in dubbio l'attribuzione alla giurisdizione ordinaria delle relative controversie. La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno riaffermato la giurisdizione del giudice ordinario in base al seguente principio di diritto Anche a seguito della sentenza della Corte Cost. numero 99 del 2020 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 120 C.d.S. , comma 2, nella parte in cui dispone che il prefetto provvede , anziché può provvedere , alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione -, la revoca della patente dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare al giudice ordinario, secondo la regola generale di riparto Sez. U, Ord. numero 26391 del 2020 . 5. Successivamente la Corte Costituzionale ha escluso che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui all' articolo 120 C.d.S. , comma 1, sentenza numero 152 del 2021 , che è il caso di cui si discute in questa sede. La Corte d'Appello, infatti, ha fatto esplicito riferimento a quest'ultima pronuncia della Corte Costituzionale che ha escluso - per l'ipotesi di cui all' articolo 120 C.d.S. , comma 1, - la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La conclusione della Corte Costituzionale si è fondata sul rilievo che il diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre, non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, l'effetto ostativo al conseguimento della patente non incide in modo indifferenziato sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa di un provvedimento riabilitativo ex articolo 178 e 179 c.p. , che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida sentenza numero 80 del 2019 e ordinanza numero 81 del 2020 . Questi stessi argomenti risultano estensibili alle questioni relative al diniego di rilascio del titolo a coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione. Infatti, con riferimento a queste ultime è prevista la possibilità di ottenere, sebbene dopo tre anni, la riabilitazione prevista dal D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 70 . 6. Dalla lettura dell'ultimo passo della sentenza numero 152 del 2021 sopra riportato emerge come la stessa Corte Costituzionale affermi un'interpretazione aperta della dizione provvedimenti riabilitativi di cui all' articolo 120 C.d.S. , comma 1, ricomprendedovi anche la riabilitazione prevista dal D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 70 . D'altra parte, come evidenziato dal P.G., anche la lettera della legge è nel senso di un richiamo generale ai provvedimenti riabilitativi mancando un rinvio formale o espresso agli articolo 178 e 179 c.p. L'interpretazione della Corte d'Appello fatta propria anche dal P.G. è supportata anche dalla stessa giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte. Si è evidenziato, infatti, che l' articolo 47, comma 12, ord. penumero fa esplicito riferimento all'estinzione degli effetti penali . La norma citata testualmente recita L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. Dunque, il legislatore ha testualmente previsto una efficacia estintiva estesa complessivamente agli effetti penali . La terza sezione penale, modificando un precedente orientamento, ha equiparato l' articolo 47, comma 12, ord. penit. , all' articolo 178 c.p. , sia pure al fine della impossibilità della valutazione della sentenza di condanna ai fini della recidiva. In tale occasione si è sottolineato che gli effetti penali menzionati dalla norma e menzionati anche, significativamente, dall' articolo 106 c.p. sarebbero, nè più nè meno, nonostante l'ellitticità della espressione, coincidenti con gli effetti penali della condanna di cui all' articolo 178 c.p. Sez. 3, Sentenza numero 27689 del 2010 . Tale interpretazione è stata successivamente condivisa anche dalle Sezioni Unite Penali sentenza numero 5859 del 2012 che hanno nuovamente affermato la suddetta equiparazione. In particolare, si legge nella citata sentenza numero 5859 del 2012 che l'articolo 47, comma 12, Ord. Penumero comunque fa conseguire alla estinzione della pena totale o residuale l'ulteriore effetto della estinzione di ogni altro effetto penale . Non ha senso poi disquisire sul fatto che gli effetti penali cui si riferisce l'articolo 47, comma 12, Ord. Penumero non siano collegati formalmente al termine condanna , a differenza di quanto rinvenibile nell' articolo 178 c.p. , in tema di riabilitazione. L' articolo 106 c.p. , comma 2, non contempla e quindi non impone una simile specificazione e d'altro canto sarebbe ben arduo immaginare effetti penali non scaturenti da una condanna ma soltanto da una pena , estinta o non che essa sia. 7. Sulla base delle esposte argomentazioni deve affermarsi, in conformità con le conclusioni del P.G., che l' articolo 120 C.d.S. , comma 1, nella parte in cui si riferisce ai provvedimenti riabilitativi ricomprende non solo l'istituto della riabilitazione di cui all' articolo 178 c.p. , ma anche altri provvedimenti, tra cui quello indicato dalla Corte Costituzionale della riabilitazione prevista dal D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 70, e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui alla L. numero 354 del 1975, articolo 47, comma 12, e succ. mod 8. Il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva la parte intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.