Il disabile che partecipa al concorso pubblico deve restare disoccupato per poterlo vincere?

La sentenza del TAR Palermo qui annotata è senza precedenti e mostra un paradosso tutto italiano i due disabili disoccupati ricorrenti avevano partecipato ad un concorso pubblico che, per il COVID ed altri motivi, era durato circa tre anni ed erano entrati in graduatoria, risultando de facto vincitori. Nel frattempo, avevano trovato un altro impiego e si sono visti negare il posto vinto perché non erano più disoccupati.

Sono questi gli antefatti di una vicenda kafkiana decisa dalla TAR Palermo numero 2459/2022 del 29 luglio i due avevano prontamente impugnato il provvedimento con cui erano esclusi dalla graduatoria del concorso «per numero 4 posti di collaboratore amministrativo professionale categoria D , a tempo pieno e indeterminato» bandito dall'ASL provinciale di Palermo il 16/10/18 e terminato a fine settembre 2021 , asseritamente per i ritardi dovuti alla pandemia di COVID - 19 ed alle relative norme di sicurezza. Su cinque concorrenti erano stati nominati due vincitori ed un terzo era stato escluso, sì che rimanevano vacanti i due posti per i quali erano risultati idonei secondo e terzo posto , ma si erano visti negare il posto perché nelle more del concorso, erano riusciti a trovare un'altra occupazione . Per l'ASL «la l. numero 68/1999 imporrebbe l'assunzione di lavoratori disabili iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 8, coma 2, della medesima legge  ii. tale obbligo troverebbe conferma nell'articolo 16, comma 2, della suddetta legge che, a seguito delle modifiche del 2014, non prevedrebbe più l'assunzione degli idonei anche se non disoccupati», sì che non è stata offerta loro alcuna scelta tra vecchio e nuovo impiego come è solito per chi vince un concorso e non è senza occupazione. Per il TAR, constatando che la richiesta dello stato di disoccupazione per tutta la durata del concorso non era espressamente richiesta dal bando e che la disoccupazione semmai doveva essere solo ab origine , l'esclusione dei vincitori che, nelle more della procedura lumaca hanno trovato un impiego, colliderebbe con la ratio della l. numero 68/1999 ossia con l'inserimento nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale di disabili. Quale giudice decide questa lite? Il TAR ha confermato la propria giurisdizione dato che la causa verta sulla validità della graduatoria, chiarendo che «la «giurisdizione del giudice amministrativo riguarda le sole procedure concorsuali in senso stretto nonché quelle cosiddette interne per l'accesso ad aree o fasce funzionali superiori , dalla pubblicazione del bando alla valutazione dei candidati, sino all'approvazione della graduatoria finale che individui i vincitori, mentre le controversie relative agli atti successivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario sempre che la parte non contesti la legittimità dell'atto di approvazione della graduatoria » Cass. civ., sez. unite, 16 novembre 2017, numero 27197 ». Respinte perciò le eccezioni della PA resistente e del controinteressato era risultato vincitore pur essendo ultimo in graduatoria per l'esclusione dei ricorrenti e di un terzo sì che l'accoglimento del ricorsolo lo avrebbe relegato in una posizione in graduatoria peggiore. La disoccupazione del concorrente deve essere solo ab origine . L' articolo 8 l. numero 68/1999 prevede che «le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti … ». Orbene l'iscrizione a questi elenchi se da un lato è un requisito per usufruire del collocamento mirato previsto da questa legge, dall'altro non pretende e non può pretenderlo che i disabili rimangano disoccupati sine die. Tale requisito poi è funzionale alla riserva di posti nei concorsi che non sono riservati esclusivamente ai disabili ed alle categorie protette. Il TAR evidenzia come la previsione di una disoccupazione “infinita”, come de facto richiesto nella fattispecie, sarebbe incompatibile con le finalità di «promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato», tanto più se «oggetto di una valutazione in chiave diacronica, peraltro dipendente dall'imprevedibile durata della procedura concorsuale». Al riguardo, è stato condivisibilmente affermato che «il legislatore del 1999 ha innovato la precedente disciplina solo per quanto riguarda lo stato di disoccupazione al momento della assunzione , e non a quello della partecipazione alla selezione ciò, verosimilmente, per non costringere il disabile disoccupato a rimanere in questo stato sino alla conclusione della procedura concorsuale , la cui durata non è facilmente prevedibile, e anche per risolvere definitivamente la questione, più volte affrontata dalla giurisprudenza con esiti incerti , della precarietà del lavoro svolto al momento della assunzione , la quale precarietà, secondo un orientamento giurisprudenziale non sempre univoco, poteva fare venire meno lo stato di disoccupazione» Cons. St., sez. III, 2 febbraio 2021, numero 953 , resa su una fattispecie in cui il ricorrente - a differenza di quanto avvenuto nell'odierna controversia - non risultava disoccupato già al momento della partecipazione alla procedura concorsuale. Tale assunto è stato precedentemente affermato da Cons. St., sez. VI, 27 luglio 2007, numero 4181 neretto, nda . Infine, si ricordi che l'articolo 25, comma 9- bis , l. numero 90/2014 prevede che ex articolo 3, l. numero 68/1999, i disabili che hanno partecipato ai concorsi banditi dalla PA possono essere assunti anche oltre il limite dei posti riservati a concorso per assolvere agli oneri imposti dall'articolo 3 l. numero l68/1999. Orbene i ricorrenti erano risultati già vincitori e la loro esclusione non aveva consentito di coprire tutti i posti a concorso perciò la vicenda è ancora più paradossale, tanto più che la legge prevede che i concorsi si svolgano in tempi certi e rapidi a ben vedere quando è stato bandito il censurato concorso non era ancora iniziata la pandemia e non c'era ancora stato il lockdown avvenuti circa un anno dopo, perciò non si comprenderebbero i ritardi e quindi non si sarebbe potuto pretendere che i due rimanessero senza alcun impiego per sostentarsi sino all'esito incerto dello stesso.

Presidente La Greca – Relatore Giallombardo Fatto 1. Con ricorso notificato il 28 febbraio 2022 e depositato il 25 marzo 2022, parte ricorrente ha sinteticamente esposto quanto segue che, con deliberazione numero 48 del 16 ottobre 2018, l'Amministrazione intimata ha indetto un concorso pubblico, riservato alle categorie di cui all' articolo 1, L. numero 68/1999 , per numero 4 posti di collaboratore amministrativo professionale categoria D , a tempo pieno e indeterminato che i ricorrenti, all'esito delle prove concorsuali, si sono utilmente collocati in graduatoria che, con l'impugnata delibera, l'Amministrazione ospedaliera ha escluso i ricorrenti dalla graduatoria perché non più iscritti nello specifico elenco di cui all' articolo 8 della L. numero 68/1999 , in quanto – nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali – gli stessi avevano trovato altra occupazione che, pertanto, sarebbero rimasti vacanti due dei quattro posti messi a bando. Parte ricorrente ha contestato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati sulla scorta dei seguenti motivi. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli articolo 1 e 8 del bando di concorso nonché degli articolo 1, 3, 7 comma 2, 8 e 16 della L. 68/99 . Eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità manifesta, difetto di motivazione», parte ricorrente ha contestato la delibera di esclusione dei ricorrenti in quanto, se da un lato lo stato di disoccupazione costituirebbe requisito di ammissione al concorso articolo 1 del bando impugnato e condizione per l'assunzione dei vincitori articolo 8 del bando impugnato , dall'altro il bando non avrebbe, tuttavia, richiesto il mantenimento di tale stato per tutta la durata della procedura concorsuale protrattasi, nel caso di specie, per circa tre anni . I ricorrenti, pertanto, ben avrebbero potuto recedere dai rapporti di lavoro nelle more intrapresi, in modo tale da risultare, al momento dell'assunzione, nuovamente non occupati. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione», parte ricorrente ha sostenuto che la delibera in questione si porrebbe in contrasto con le deliberazioni nnumero omissis  del 5 luglio 2021 e omissis  del 15 settembre 2021, di ammissione e di esclusione dei candidati. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato la «Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione articolo 97 Cost. e di efficacia dell'attività amministrativa articolo 1 comma 1 L. 241/1990 , nonché dell' articolo 3 della L. 68/99 », in quanto, con la delibera impugnata, l'Amministrazione intimata non avrebbe assunto i ricorrenti, lasciando peraltro vacanti due dei quattro posti messi a bando tenuto altresì conto dell'esclusione, con il medesimo provvedimento, del quarto concorrente in graduatoria . Ciò posto, parte ricorrente ha chiesto – previa assunzione degli opportuni provvedimenti cautelari – di annullare i provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese. 2. Si sono costituite l'Amministrazione intimata e il controinteressato. 3. La resistente, con successiva memoria ha contestato la giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto inerente all'assunzione al lavoro, ex articolo 63, d.lgs. numero 165/2001 ha comunque sostenuto la «improcedibilità e/o inammissibilità» del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del bando di concorso, atteso che l'esclusione dei candidati discenderebbe dalle disposizioni del bando, e in particolare dalle disposizioni riguardanti i requisiti di ammissione e gli adempimenti funzionali alla nomina dei vincitori che, a parere dell'Azienda ospedaliera, avrebbero dovuto essere immediatamente impugnate ha quindi contestato nel merito il ricorso, sostenendo la legittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto i. la L. numero 68/1999 imporrebbe l'assunzione di lavoratori disabili iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 8, co. 2, della medesima legge ii. tale obbligo troverebbe conferma nell'articolo 16, co. 2, della suddetta legge che, a seguito delle modifiche del 2014, non prevedrebbe più l'assunzione degli idonei anche se non disoccupati iii. le delibere nnumero omissis e omissis del 2021 avrebbero trovato giustificazione nell'esigenza di procedere preventivamente alla verifica dei requisiti di accesso, in modo da limitare al massimo la presenza dei candidati in un momento di recrudescenza della pandemia da COVID-19 iv. non vi sarebbe, infine, alcuna violazione del principio del buon andamento, tenuto conto che i ricorrenti non avrebbero potuto aspirare all'assunzione. Ciò posto, la resistente ha chiesto il rigetto dell'istanza cautelare e di dichiararsi inammissibile, improcedibile o comunque infondato il ricorso, con vittoria delle spese di lite. 4. Il controinteressato, con memoria depositata il 5 aprile 2022, ha svolto difese sostanzialmente analoghe a quelle dell'Azienda ospedaliera, contestando la giurisdizione del giudice amministrativo, l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del bando di concorso e, nel merito, sostenendo l'infondatezza delle censure mosse dai ricorrenti. 5. Con ordinanza numero omissis dell'11 aprile 2022 questa Sezione i. ha fissato l'udienza di merito all'8 luglio 2022, ai sensi dell'articolo 55, co. 10, c.p.a . ii. ha disposto all'Amministrazione resistente di produrre tutti gli atti della procedura concorsuale e, in particolare, il verbale -OMISSIS del 23 settembre 2021, con la graduatoria ad esso allegata. 6. La parte resistente, in adempimento all'ordinanza de qua, ha depositato memoria il 6 maggio 2022. 7. L'Amministrazione sanitaria e i ricorrenti hanno depositato memorie. La resistente, oltre a insistere sulle proprie ragioni, ha sostenuto che la graduatoria di merito sarebbe quella approvata dalla Commissione nell'ambito del citato verbale -OMISSIS del 23 settembre 2021, già nota ai ricorrenti perché affissa all'esito dell'esame finale. Parte ricorrente ha i. sostenuto che il controinteressato non rivestirebbe più tale posizione, tenuto conto che – essendo ormai scaduti i termini decadenziali per l'impugnazione della delibera per cui è controversia – l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla sua posizione giuridica soggettiva, «essendovi due ricorrenti a fronte di due posti rimasti vacanti» ii. insistito sulla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l'atto impugnato sarebbe proprio l'approvazione della graduatoria di merito e non avrebbe alcuna rilevanza il richiamato verbale -OMISSIS del 23 settembre 2021, ritenuto di natura endoprocedimentale iii. contestato l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del bando, atteso che gli odierni ricorrenti non avrebbero avuto alcuna ragione per censurare il bando iv. contestato, altresì, il riferimento all' articolo 16, co. 2, L. numero 68/1999 , in quanto si tratterebbe di una norma riguardante gli idonei a concorsi pubblici, e non i vincitori degli stessi, quali sarebbero gli odierni ricorrenti i quali, peraltro, essendo stati esclusi dalla graduatoria finale, non potrebbero in futuro essere assunti dall'ASP di Palermo, ove perdessero l'attuale posto di lavoro. 8. All'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Diritto 1. Con l'odierno ricorso questo Tribunale è chiamato a decidere sul provvedimento con il quale l'ASP di Palermo ha approvato la graduatoria e ha nominato i vincitori di un concorso pubblico riservato alle categorie di cui all' articolo 1, L. numero 68/1999 , escludendo gli odierni ricorrenti in quanto non più iscritti agli elenchi di cui all' articolo 8, L. numero 68/1999 . 2. Va previamente chiarito il perimetro del contraddittorio di cui al presente ricorso, avuto particolare riguardo i. alla posizione dei ricorrenti, che hanno adito questo Tribunale con un ricorso collettivo, per il quale vanno conseguentemente verificati i relativi presupposti di proposizione ii. e a quella del controinteressato, tenuto conto di quanto affermato da parte ricorrente con la memoria di replica. 2.1. Quanto ai ricorrenti, il Collegio ritiene sussistenti, nel caso di specie, entrambi i presupposti del ricorso collettivo, individuati dalla costante giurisprudenza da un lato, nell'identità di situazioni sostanziali e processuali e, cioè, dalla condizione che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi dall'altro, nell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 3 febbraio 2022, numero 1705 Cons. St., sez. III, 10 agosto 2017, numero 3991 . Sull'identità di situazioni sostanziali e processuali non è dato nutrire alcun dubbio, tenuto conto che i ricorrenti i. sono risultati entrambi idonei all'esito delle prove concorsuali ii. sono stati esclusi per il medesimo motivo i.e., la mancata – perdurante – iscrizione nell'elenco di cui all' articolo 8, L. numero 68/1999 iii. hanno, infine, impugnato gli stessi atti per i medesimi motivi. Né alcun dubbio è dato nutrire in merito all'assenza di conflitto di interessi, considerato che i. entrambi i ricorrenti hanno preso parte alla procedura concorsuale per numero 4 posti di collaboratore amministrativo professionale Ctg. D ii. la graduatoria approvata con il provvedimento impugnato ha contemplato unicamente due soggetti, avendo escluso, dei cinque candidati risultati idonei all'esito delle prove concorsuali, gli odierni ricorrenti e un terzo soggetto iii. tale terzo soggetto, secondo quanto affermato da parte ricorrente con affermazione non contestata, non avrebbe proposto ricorso avverso siffatta esclusione e, in ogni caso, risulterebbe in una posizione in graduatoria deteriore rispetto a quella dei ricorrenti, i quali si sono collocati al secondo e al terzo posto nella graduatoria di merito formulata dalla Commissione cfr., al riguardo, il verbale omissis del 23 settembre 2021, versato in atti iv. residuano, pertanto, numero 2 posizioni vacanti delle quattro originariamente messe a bando dall'Amministrazione sanitaria, che ben potrebbero essere occupate dai ricorrenti, ove risultasse illegittima la loro esclusione dalla procedura concorsuale ferma, ovviamente, ogni ulteriore determinazione dell'Azienda ospedaliera all'atto dell'assunzione . 2.2. Può quindi passarsi all'analisi della posizione del sig. Venetico. Parte ricorrente, con la memoria di replica da ultimo prodotta, ha sostenuto che quest'ultimo, dapprima individuato come controinteressato, non rivestirebbe più tale posizione processuale, tenuto conto che i. i termini di impugnazione della delibera in questione sarebbero ormai decorsi e, come detto, il terzo soggetto escluso con la delibera impugnata non avrebbe proposto ricorso ii. i posti a bando sono quattro iii. anche ove l'odierno ricorso venisse accolto, la sua posizione non sarebbe incisa, tenuto conto che risulterebbero quattro vincitori per i quattro posti messi a bando. Tale assunto è infondato. Il sig. Venetico, infatti, risulta avere un punteggio complessivo più basso di quello ottenuto dagli odierni ricorrenti egli, in particolare, si è collocato al quinto posto della graduatoria di merito formulata dalla Commissione con il citato verbale -OMISSIS del 23 settembre 2021 ed è risultato vincitore del concorso all'esito dell'esclusione dei due ricorrenti e del terzo soggetto, di cui si è già detto. L'eventuale accoglimento del ricorso, pur non incidendo sulla sua posizione lavorativa tenuto conto di quanto emerso dagli atti di causa in merito alla mancata impugnazione della deliberazione di esclusione da parte del soggetto risultante al quarto posto della graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice con il più volte citato verbale omissis , comporterebbe comunque il suo slittamento in una posizione in graduatoria deteriore rispetto a quella attualmente rivestita. Tale circostanza è stata condivisibilmente ritenuta in giurisprudenza sufficiente a rivestire la posizione di controinteressato cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. II, 21 luglio 2021, numero 5499 Cons. St., Sez. IV, 12 gennaio 2005, numero 51 TAR Campania, Salerno, Sez. I, 20 gennaio 2021, numero 167 . 3. Ciò premesso, può quindi valutarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, mossa dalla resistente e dal controinteressato in quanto l'odierna controversia riguarderebbe l'assunzione degli odierni ricorrenti e rientrerebbe, pertanto, nel perimetro di cognizione del giudice ordinario, ex articolo 63, d.lgs. numero 165/2001 . L'eccezione è infondata. La vista delibera numero omissis  riguarda, infatti, l'approvazione degli atti e della graduatoria del concorso in questione, oltre alla nomina dei vincitori. Con tale delibera, com'è ormai noto, sono stati esclusi dalla graduatoria finale i ricorrenti. Lo stesso bando di concorso prevede, all'articolo 7, che la graduatoria di merito è formulata dalla Commissione esaminatrice, e approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, con deliberazione del «Commissario straordinario/Direttore generale». L'approvazione della graduatoria che è l'atto in questa sede impugnato costituisce lo spartiacque tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria. Tant'è che il giudice della giurisdizione ha chiarito che la «giurisdizione del giudice amministrativo riguarda le sole procedure concorsuali in senso stretto nonché quelle cosiddette interne per l'accesso ad aree o fasce funzionali superiori , dalla pubblicazione del bando alla valutazione dei candidati, sino all'approvazione della graduatoria finale che individui i vincitori, mentre le controversie relative agli atti successivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario sempre che la parte non contesti la legittimità dell'atto di approvazione della graduatoria » Cass. civ., sez. unumero , 16 novembre 2017, numero 27197 . 4. Parimenti infondata è la seconda eccezione preliminare, volta a contestare l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del bando. È infondato, in primo luogo, l'assunto per cui il bando andrebbe impugnato immediatamente, laddove è ben noto che l'impugnazione diretta del bando costituisce un'eccezione limitata alle cc.dd. «clausole escludenti» cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. V, 19 maggio 2016, numero 2081 nel caso di specie, peraltro, oggetto di doglianza è l'interpretazione che della lex specialis della procedura ha dato l'Amministrazione, rispetto alla quale l'interesse è sorto nel momento in cui detta interpretazione è stata resa. 5. Ciò detto, può ora passarsi al merito del ricorso il quale, alla luce di quanto si dirà, è fondato. 6. Fondato è, in particolare, il primo motivo, con il quale si è lamentata l'esclusione dei ricorrenti per violazione e falsa applicazione delle norme del bando e della L. numero 68/1999 . Il bando distingue, infatti, tra requisiti di ammissione articolo 1 del bando , da possedere «entro la data di scadenza del termine di partecipazione», tra i quali è prevista – per quanto qui rileva – l'iscrizione nello specifico elenco del collocamento obbligatorio di cui all' articolo 8, L. numero 68/1999 . Il possesso di tale requisito da parte degli odierni ricorrenti, entro il termine suddetto, è pacifico tra le parti adempimenti inerenti alla nomina del vincitore articolo 8 del bando , tra i quali vi è la dichiarazione, all'atto dell'assunzione, dello stato di disoccupazione. È evidente che l'oggetto di tale dichiarazione non coincide con il possesso, ab origine, del requisito di iscrizione nell'elenco in questione. Ove l'Amministrazione resistente avesse voluto stabilire, come ha sostenuto nelle proprie difese, che tale requisito originario fosse stato necessario per l'intera durata della procedura concorsuale, avrebbe dovuto espressamente prevederlo nel bando. Ciò è quanto avvenuto nel caso più volte citato dalla resistente Cass. civ., sez. lav., 10 luglio 2020, numero 14790 che, peraltro, riguardava la differente fattispecie del diniego di assunzione rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario , e non – come invece avvenuto nel caso di specie – l'esclusione dalla graduatoria di candidati che, altrimenti, sarebbero stati dichiarati vincitori della procedura concorsuale che, come si è visto, resta attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo . La previsione del bando, peraltro, non si pone neppure in contrasto con le specifiche previsioni di legge in materia di collocamento dei disabili. L' articolo 7, co. 2, L. numero 68/1999 , dispone che «i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall' articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, numero 29 , come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, -OMISSIS-0 [oggi articolo 35, d.lgs. numero 165/2001 ], salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all' articolo 36, comma 1, lettera a , del predetto decreto legislativo numero 29 del 1993 , e successive modificazioni [i.e., le «procedure selettive» di cui al vigente articolo 35, co. 1, lett. a , d.lgs. numero 165/2001], i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso». L' articolo 8, co. 2, L. numero 68/1999 dispone che «presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa». Da tali disposizioni non emerge un obbligo per l'Amministrazione procedente di imporre – quale requisito di partecipazione a un concorso – il perdurare sine die dell'iscrizione all'elenco di cui all' articolo 8, co. 2, L. numero 68/1999 , atteso che tale requisito risulta funzionale «alla riserva dei posti» di cui al visto articolo 7, co. 2, L. numero 68/1999 , che va, inevitabilmente, individuata a monte della procedura concorsuale, e non certo a valle della stessa. Senza peraltro considerare che una simile interpretazione colliderebbe inevitabilmente con la finalità dichiarata della suddetta legge, che è quella della «promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato» articolo 1, co. 1, L. numero 68/1999 , la quale sarebbe quantomeno dequotata allorché il possesso del suddetto requisito divenisse oggetto di una valutazione in chiave diacronica, peraltro dipendente dall'imprevedibile durata della procedura concorsuale. Al riguardo, è stato condivisibilmente affermato che «il legislatore del 1999 ha innovato la precedente disciplina solo per quanto riguarda lo stato di disoccupazione al momento della assunzione, e non a quello della partecipazione alla selezione ciò, verosimilmente, per non costringere il disabile disoccupato a rimanere in questo stato sino alla conclusione della procedura concorsuale, la cui durata non è facilmente prevedibile, e anche per risolvere definitivamente la questione, più volte affrontata dalla giurisprudenza con esiti incerti, della precarietà del lavoro svolto al momento della assunzione, la quale precarietà, secondo un orientamento giurisprudenziale non sempre univoco, poteva fare venire meno lo stato di disoccupazione» Cons. St., sez. III, 2 febbraio 2021, numero 953 , resa su una fattispecie in cui il ricorrente – a differenza di quanto avvenuto nell'odierna controversia – non risultava disoccupato già al momento della partecipazione alla procedura concorsuale. Tale assunto è stato precedentemente affermato da Cons. St., sez. VI, 27 luglio 2007, numero 4181 . Né la tesi avversa a quella sostenuta dai ricorrenti risulta suffragata dall' articolo 16, co. 2, L. numero 68/1999 . Tale disposizione – a seguito della modifica di cui all'articolo 25, co. 9-bis, d.lgs. numero 90/2014 – prevede che i disabili che abbiano partecipato ai concorsi presso le Pubbliche Amministrazioni, possono essere assunti «ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all' articolo 3» della L. numero 68/1999 vale a dire, per procedere alle assunzioni obbligatorie , anche «oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso». Ciò al fine di assicurare l'effettivo rispetto della quota di riserva all'interno della compagine amministrativa, che potrebbe richiedere per differenti ragioni l'assunzione di un numero più elevato di lavoratori disabili rispetto a quello originariamente programmato. La disposizione è, allora, irrilevante nel caso di specie, atteso che in questa sede si discute di un concorso interamente riservato a soggetti disabili, per il quale evidentemente non si può nemmeno porre il problema dell'assunzione di idonei oltre la quota originariamente riservata ai concorrenti disabili gli odierni ricorrenti, ove non espunti dalla graduatoria finale, sarebbero stati vincitori, e non semplici candidati risultati idonei all'esito delle prove concorsuali. 7. Gli ulteriori due motivi di ricorso possono assorbirsi, tenuto conto che si tratta di censure alternative a quella sopra vista, il cui accoglimento determina il c.d. «assorbimento logico necessario», come chiarito dalla sentenza del 27 aprile 2015, numero 15, dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. 8. Ciò posto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno disposto l'esclusione degli odierni ricorrenti perché non più iscritti negli elenchi di disoccupazione di cui all' articolo 8, L. numero 68/1999 . Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Le spese possono trovare compensazione, tenuto conto della complessità e della novità dell'odierna controversia. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dispone, per l'effetto l'annullamento degli atti impugnati nei termini di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Compensa le spese di lite tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all 'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 19 6 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.