Condanna all’ergastolo con isolamento diurno per una pluralità di reati: come si determina la pena?

La Corte di Cassazione torna sulla questione del cumulo parziale in caso di condanna all'ergastolo con isolamento diurno per reati commessi in date diverse.

La vicenda da cui origina la questione sottoposta all'esame della Corte può essere così sintetizzata la Corte d'Assise d'Appello respingeva la richiesta dell'imputato in relazione al riconoscimento della continuazione tra reati di cui alle sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti. In particolare, all'imputato era stato inflitto un periodo di isolamento diurno a seguito della condanna all'ergastolo per omicidio volontario commesso nel 1980, e cioè prima dell'inizio dell'esecuzione della pena. Di qui, il ricorso in cassazione dell'imputato, a detta del quale la pena doveva essere compresa nel cumulo parziale, ove, per effetto del criterio moderatore, il quantum di isolamento diurno non avrebbe potuto superare gli anni tre, già scontati. Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che quando si devono eseguire più pene detentive inflitte con plurime sentenze per reati commessi, in parte, prima dell'inizio dell'espiazione e, in parte, nel corso di questa o dopo la scarcerazione, occorre unificare prima le pene relative a tutti i reati commessi prima dell'esecuzione della pena e poi procedere a tanti distinti e successivi cumuli, quanti sono i reati commessi nel corso o successivamente all'espiazione, secondo il loro ordine cronologico. Ciascun cumulo parziale comprende poi il residuo di pena da scontare che risulta dal cumulo parziale precedente, a cui si aggiunge la pena inflitta per il reato successivo, applicando eventualmente il criterio moderatore ex articolo 78 c.p. per ciascun cumulo parziale. Ciò posto, nel caso di specie il Giudice avrebbe dovuto rideterminare la pena dopo l'ulteriore condanna all'ergastolo con isolamento diurno per i reati commessi in date diverse, procedendo per cumuli parziali sarà dunque necessario scindere il cumulo giuridico e considerare la pena relativa a ciascun reato nel cumulo parziale di riferimento, applicando le regole di cui all'articolo 72 c.p. Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte afferma il seguente principio di diritto «nel caso di condanna all'ergastolo con isolamento diurno per reati che, in ragione della diversa data di consumazione, devono essere ricompresi in diversi cumuli parziali, il giudice dell'esecuzione deve procedere alla scissione del cumulo giuridico operato dal giudice della cognizione e considerare la pena inflitta dal giudice della cognizione per ciascun reato prima del cumulo operato ai sensi dell'articolo 72 c.p., e quindi, una volta determinata per ciascun cumulo parziale la pena complessiva, applicare la norma dettata dall'articolo 72 c.p.».

Presidente Boni – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza depositata in data 2 settembre 2021 la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da G.D. , avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alla sentenza pronunciata, in cata 27 luglio 2015, dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria e le sentenze numero 8/84 e 4/94 della Corte di assise di Palmi, e, in accoglimento di richiesta del Procuratore generale, ha determinato in mesi 18 la durata dell'isolamento diurno di cui al provvedimento di cumulo pene 23 ottobre 2017 della Procura generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che, pur risultando che G.D. avesse già espiato tre anni di reclusione con isolamento diurno sino al 25 luglio 2002, l'ulteriore periodo di mesi diciotto di isolamento diurno, inflitto con sentenza in data 27 luglio 2015 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile l'11 ottobre 2017, doveva essere espiato, in quanto la condanna aveva riguardato anche reati commessi successivamente al 25 luglio 2002. 2. Il difensore di G.D. ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, in quanto l'isolamento diurno era stato inflitto in relazione a reato commesso nell'anno 1980. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. La questione posta al giudice dell'esecuzione riguardava la determinazione della pena da scontare con particolare riferimento al periodo di isolamento diurno, che al ricorrente è stato inflitto dalle plurime condanne all'ergastolo e, da ultimo, anche con sentenza divenuta irrevocabile l'11 ottobre 2017, che ha pronunciato la penale responsabilità di G.D. in relazione ad omicidio volontario commesso nell'anno 1980 e per altri reati commessi dopo l'anno 2003. L'ordinanza impugnata fa riferimento al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero in data 23 ottobre 2017, provvedimento dal quale risulta che il ricorrente ha riportato, con distinte sentenze, plurime condanne alla pena dell'ergastolo, alcune con isolamento diurno, ed altre condanne a pena detentiva temporanea. Nel corso del tempo, poi, l'organo incaricato dell'esecuzione ha provveduto, in relazione ai titoli esecutivi sopravvenuti, a rideterminare la pena da scontare, compreso il periodo di isolamento diurno. In seguito alla irrevocabilità, in data 11 ottobre 2017, dell'ennesima condanna alla pena perpetua, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria ha determinato la pena da scontare nella pena dell'ergastolo, con decorrenza dall'8 febbraio 1990, con isolamento diurno per anni tre e mesi sei. Peraltro, il provvedimento del pubblico ministero, dato atto che le sentenze in data 22 aprile 1993, 25 gennaio 1996 e 27 luglio 2015 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria avevano, ciascuna, inflitto al G. la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi diciotto, aveva determinato il quantum di isolamento diurno senza una specifica motivazione. L'ordinanza impugnata ha determinato in mesi diciotto la durata complessiva della pena dell'isolamento diurno da eseguire nei confronti di G.D. , limitandosi a rilevare che l'ultima condanna aveva inflitto l'ergastolo con isolamento diurno anche con riferimento a reati commessi dopo la pregressa espiazione di tre anni di isolamento diurno, avvenuta sino al 25 luglio 2002, e quindi ha ritenuto che il periodo di isolamento diurno non dovesse essere sottoposto al criterio moderatore applicabile nella fase esecutiva ai sensi degli articolo 72-80 c.p. 2. Il ricorso ha evidenziato che l'isolamento diurno era stato inflitto in relazione a condanna per omicidio volontario commesso nel 1980, prima dell'inizio dell'esecuzione della pena, e dunque la relativa pena doveva essere compresa in cumulo parziale nel quale, per effetto del criterio moderatore, il quantum di isolamento diurno non avrebbe potuto superare gli anni tre, già scontati. Il motivo di ricorso è fondato, in quanto il provvedimento impugnato non ha esattamente applicato i principi che regolano la materia. 2.1. La giurisprudenza ha chiarito che quando si debbono eseguire più pene detentive inflitte con plurime sentenze per reati commessi, in parte, prima dell'inizio dell'espiazione e, in parte, nel corso di questa o dopo la scarcerazione, occorre unificare prima le pene relative a tutti i reati commessi prima dell'esecuzione della pena e poi procedere a tanti distinti e successivi cumuli, quanti sono i reati commessi nel corso o successivamente all'espiazione, secondo il loro ordine cronologico. Ciascun cumulo parziale, poi, comprende il residuo di pena da scontare risultante dal precedente cumulo parziale cui va aggiunta la pena inflitta per il reato successivo, con applicazione, se del caso, del criterio moderatore di cui all'articolo 78 c.p., in relazione a ciascun cumulo parziale. Nel caso di concorso tra la pena dell'ergastolo ed altra pena, temporanea o perpetua, il legislatore ha previsto, con l'articolo 72 c.p., che nel caso di concorso di più condanne alla pena dell'ergastolo la pena va rideterminata in quella dell'ergastolo con isolamento diurno da sei mesi a tre anni, mentre nel caso di concorso tra la pena dell'ergastolo e pena detentiva temporanea superiore ad anni cinque di reclusione la pena va rideterminata nella pena dell'ergastolo con isolamento diurno da due a diciotto mesi. Tale norma va applicata sia nella cognizione che nella fase esecutiva, con la precisazione che, mentre il giudice della cognizione ha il potere di determinare la misura dell'isolamento diurno, con un giudizio discrezionale, tale potere, nella fase esecutiva, è riservato al giudice dell'esecuzione, al quale il pubblico ministero deve presentare la relativa istanza. 2.2. Ora, venendo al caso in esame, il giudice dell'esecuzione, dovendo procedere alla rideterminazione della pena a seguito della sopravvenienza di condanna all'ergastolo con isolamento diurno per reati commessi in date diverse il più grave, prima dell'inizio dell'esecuzione della pena e, gli altri, nel corso dell'esecuzione , avrebbe dovuto procedere alla formazione di cumuli parziali, secondo i principi già indicati. L'ultima condanna è stata pronunciata con riguardo a reati, le cui pene, in ragione della data di consumazione di ciascun reato, devono essere inserite in distinti cumuli parziali. Sarà dunque necessario, per il giudice dell'esecuzione, procedere alla scissione del cumulo giuridico operato dal giudice della cognizione e considerare la pena - perpetua o temporanea che sia - relativa a ciascun reato nel cumulo parziale di riferimento, applicando, con riguardo a ciascun cumulo, le regole stabilite dall'articolo 72 c.p. Il collegio dunque ritiene che nel caso in esame debbano essere applicati i seguenti principi di diritto Nel caso di condanna all'ergastolo con isolamento diurno per reati che, in ragione della diversa data di consumazione, devono essere ricompresi in diversi cumuli parziali, il giudice dell'esecuzione deve procedere alla scissione del cumulo giuridico operato dal giud,te della cognizione e considerare la pena inflitta dal giudice della cognizione per ciascun reato prima del cumulo operato ai sensi dell'articolo 72 c.p., e quindi, una volta determinata per ciascun cumulo parziale la pena complessiva, applicare la norma dettata dall'articolo 72 c.p. . 3. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di assise di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. Il giudice di rinvio è tenuto, nell'esaminare l'istanza del pubblico ministero, ad applicare i principii di diritto espressi ai superiori punti 2.1 e 2.2. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Reggio Calabria.