Con ordinanza numero 23602 del 28 luglio 2022 la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione affronta il tema degli effetti della soppressione delle clausole anti lucrative di una società cooperativa enunciando due innovativi principi di diritto.
Il caso affrontato dalla Corte Suprema La Corte d'Appello di Milano, con sentenza numero 1178/2017, respingeva la domanda del Fondo mutualistico volta a conseguire la devoluzione in proprio favore del patrimonio sociale della cooperativa compulsata in giudizio per avere quest'ultima deliberato la modificazione, sopprimendole, delle disposizioni presenti nel proprio statuto in ordine al divieto di distribuzione delle riserve tra i soci e di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento. Ad avviso del Fondo mutualistico istante erano maturate le condizioni dell'articolo 17 l. numero 388/2000 e, pertanto, il patrimonio sociale della cooperativa le andava devoluto. La Corte territoriale non condivideva detta impostazione tenuto conto che il legislatore ha voluto, in virtù dell'articolo 111-decies disp. att. c.c., preservare dalla devoluzione tutti i casi in cui i soci abbiano deciso di mantenere la forma cooperativa, ancorché la stessa abbia perso la caratteristica della mutualità prevalente. Secondo il giudice d'Appello il quadro normativo di riferimento è tale per cui la società cooperativa che abbia perso la caratteristica di mutualità prevalente non è in alcun modo equiparata, quanto al mantenimento del proprio patrimonio costituito dalle riserve indisponibili, alla cooperativa che si trasforma in società a fini di lucro. Una diversa interpretazione sarebbe difatti in contrasto con le norme che tutelano la continuità della forma cooperativa anche in ipotesi di perdita della caratteristica della mutualità prevalente. Da qui il ricorso del Fondo mutualistico affidato a due motivi e respinto dalla Corte di Cassazione. La soppressione delle clausole anti lucrative non comporta la devoluzione del patrimonio a favore del Fondo mutualistico Ad avviso della Corte di Cassazione non è corretta la tesi del Fondo mutualistico secondo cui la soppressione delle clausole anti lucrative determinerebbe in capo alla società cooperativa l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo al netto del capitale e dei dividendi eventualmente maturati in favore del Fondo medesimo. I Giudici di Legittimità, dopo aver puntualmente ricostruito il tessuto normativo di riferimento, osservano che l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale è previsto dall'articolo 2545-undecies c.c. solo nell'ipotesi in cui la società cooperativa deliberi la propria trasformazione a mente dell'articolo 2545-decies c.c. Ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c., la perdita dei requisiti che assicurano alla società lo statuto della cooperativa a mutualità prevalente comporta quale unico effetto quello per gli amministratori di predisporre un bilancio straordinario che fotografi la situazione patrimoniale al fine di stabilire la misura delle riserve indisponibili. In questa prospettiva, secondo la Corte Suprema, prevedere che la soppressione delle clausole anti lucrative determini l'obbligo di devoluzione introdurrebbe un evidente elemento di distonia nell'equilibrio del sistema del tutto estraneo agli intendimenti e agli enunciati del legislatore che ha indicato come tale effetto non si produca nel caso di perdita dei requisiti della mutualità prevalente e che, al contrario, esso si produca solo nel caso della trasformazione. In buona sostanza, nella disciplina vigente delle società cooperative è solo la trasformazione a imporre l'obbligo di devoluzione del patrimonio effettivo in favore dei fondi mutualistici. L'ordinamento attuale delle società cooperative, viene puntualizzato nell'ordinanza in esame, non contempla altra ipotesi in cui si produce questo effetto anzi proprio per il caso in cui si modifichino le clausole della mutualità prevalente, sopprimendole, questo effetto deve ritenersi implicitamente negato, dato che la legge impone in tal caso soltanto un obbligo di rideterminare il patrimonio effettivo. I principi di diritto della Suprema Corte A seguito di una analitica disamina delle coordinate normative di riferimento, conclude la Corte il proprio lineare ragionamento enunciando i seguenti principi di diritto «in tema di società cooperativa, la perdita dei requisiti di mutualità prevalente, conseguente alla modificazione ovvero alla soppressione delle clausole antilucrative, non comporta l'obbligo della società di devolvere il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti in favore del fondo mutualistico di appartenenza, giacché detto effetto a seguito della riforma del diritto societario del 2003 si produce ai sensi dell'articolo 2545-undecies cod. civ., se la società deliberi la propria trasformazione, mentre nel diverso caso della perdita dei requisiti di mutualità prevalente l'articolo 2545-octies cod. civ. prevede che gli amministratori, sentito il parere del revisore esterno, debbano redigere apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili». «In tema di società cooperativa, l'articolo 17 l. numero 388/2000, ai sensi del quale la soppressione da parte della società delle clausole di cui all'articolo 26 d.lgs. C.P.S. numero 577/1947, comporta l'obbligo per la stesse di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, in favore del fondo mutualistico di appartenenza deve reputarsi, a seguito della riforma societaria del 2003, implicitamente abrogato, giacché detto effetto si produce nel regime normativo attuato dalla riforma ai sensi dell'articolo 2545-undecies c.c. se la società deliberi la propria trasformazione, mentre nel diverso caso della perdita dei requisiti di mutualità prevalente l'articolo 2545-octies c.c. prevede solo che gli amministratori, sentito il parere del revisore esterno, debbano redigere apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Né vale ad assicurare l'ultrattività di detta norma l'articolo 111-decies disp. att. c.c. giacché esso, coerentemente con la propria natura di norma transitoria, è diretto unicamente ad agevolare l'adeguamento delle clausole antilucrative già presenti nello statuto delle società cooperative a mutualità prevalente al regime normativo attuato dalla riforma». Qualche precedente giurisprudenziale in materia Quanto al profilo fiscale «in tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative, l'attribuzione dei benefici presuppone necessariamente il concorso sia del dato formale, costituito dall'esistenza di previsioni statutarie relative alla devoluzione a fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio residuato alla liquidazione, sia del dato fattuale che le medesime previsioni siano state concretamente osservate, atteso quanto espressamente previsto dall'articolo 3, comma 2, l. 18 febbraio 1999 numero 28, anche nel testo sostituito per effetto dell'articolo 16 d.lgs. numero 220/2002» Cass. numero 5848/2012 . Ancora «non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, l. numero 388/2000, censurato, in riferimento agli articoli 3,101,102 e 104 Cost., nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 26 d.lgs. C.P.S. numero 1577/1947, ratificato, con modificazioni, dalla l. numero 302/1951, all'articolo 14 d.P.R. numero 601/1973, e all'articolo 11, comma 5, l. numero 59/1992, si interpretano nel senso che all'obbligo delle società cooperative e loro consorzi di devolvere il patrimonio effettivo ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5, «si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali» Corte Cost. numero 170/2008 . Ante riforma del diritto societario d. lgs. numero 6/2003 entrato in vigore il 1° gennaio 2004 , alla cui stregua «in caso di fusione eterogenea, che coinvolga una società cooperativa tenuta alla devoluzione del proprio patrimonio a favore dei fondi mutualistici per lo promozione e lo sviluppo della cooperazione, ed in cui la società risultante sia una società non cooperativa, o comunque una società non assoggettata al vincolo di cui all'articolo 11 comma 5 l. numero 59/1992, il diritto dei fondi mutualistici ad ottenere la devoluzione del patrimonio della cooperativa può essere fatto valere nei confronti della società risultante dalla fusione, e la domanda può essere proposta indipendentemente dal termine stabilito dall'articolo 2503 c.c. per l'opposizione da parte dei terzi creditori. La fattispecie si riferisce all'incorporazione, da parte di una banca popolare, di una banca di credito cooperativo caratterizzata dai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 d.l. C.p.S. 14 dicembre 1947 numero 1577 » Trib. Lanciano, 30 ottobre 2001 . Ancora «non pare irragionevole la deliberazione che nel fissare il rapporto di cambio in una fusione tra cooperative si discosti in modo consistente dai valori patrimoniali delle società, nell'ipotesi in cui si tratti di cooperative che adottino il modello della mutualità pura , poiché in tal caso il valore della quota del singolo socio non è rapportabile al complessivo valore patrimoniale dell'ente cooperativo, stanti i divieti di distribuzione delle riserve durante la vita della società e l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ipotesi di scioglimento, oltre che il limite vigente per la distribuzione degli utili, nonché - in alcuni casi - la mancata previsione di un sovrapprezzo di ammissione per i nuovi soci» Trib. Velletri, 27 febbraio 1997 . Per la dottrina, recentemente, cfr. Magliulo, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in Riv. not., 2020, 861 Fauceglia, Il futuro della società cooperativa la fine dell'umanizzazione e la scelta dell'efficienza, in Giur. comm., 2019, 567 Genco, Rassegna di giurisprudenza Società cooperative 2018 - 2019 , in Giur. comm., 2019, 227.
Presidente De Chiara – Relatore Marulli Fatti di causa 1.1. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza riportata in copertina, rigettandone il gravame avverso la contraria decisione di primo grado, ha nuovamente respinto la domanda del Fondo omissis s.p.a. della omissis Cooperative Italiane - in breve omissis s.p.a. - intesa a conseguire la devoluzione in proprio favore del patrimonio sociale della Cooperativa omissis , domanda motivata sul presupposto che, avendo la cooperativa, già fruente delle provvidenze previste dal D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, numero 1577 - di seguito, per semplicità, legge Basevi - deliberato in data il 2.4.2005 la modificazione, sopprimendole, delle disposizioni presenti nel proprio statuto in punto al divieto di distribuzione delle riserve tra i soci e di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, erano maturate le condizioni previste dalla L. 23 dicembre 2000, numero 388, articolo 17, di guisa che il patrimonio sociale della Cooperativa omissis le andava per questo devoluto. 1.2. La Corte d'Appello nel ricusare le ragioni di gravame, pur condividendo l'assunto tribunalizio secondo cui le clausole antilucrative già presenti nello statuto sociale della cooperativa non erano state soppresse, ma solo modificate - in particolare perché la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento secondo le previsioni di legge andava intesa considerando che la Cooperativa omissis , era una cooperativa a mutualità prevalente, mentre il divieto di distribuzione delle riserve era stato spalmato su altre disposizioni statutarie – ha inizialmente sostenuto, riferendosi alla norma racchiusa nell'articolo 111 decies disp. att. c.c. – norma che nel ragionamento dell'impugnante confermerebbe la perdurante vigenza della L. numero 388 del 2000, articolo 17, e renderebbe perciò fondata la propria pretesa – che la corretta interpretazione di essa non porta necessariamente a ritenere che l'obbligo di devoluzione in favore dei fondi mutualistici si renda operante “in tutte le ipotesi in cui le cooperative perdano la caratteristica statutaria di mutualità prevalente, pur mantenendo la forma cooperativa e non trasformandosi in società a fini di lucro”. Considerato, infatti, che l'articolo 111 decies disp. att. c.c., si colloca in un quadro in cui, a seguito della riforma del diritto societario, è consentita la trasformazione, in precedenza preclusa, delle società cooperative in società lucrative, risulta evidente – annota il decidente – che, il legislatore, derogando per mezzo della norma transitoria all'obbligo di devoluzione imposto dalla L. numero 388 del 2000, articolo 17, abbia voluto “preservare dalla devoluzione, e dunque da una situazione equivalente a quella della trasformazione da società cooperativa a società a fini di lucro, tutti i casi in cui i soci abbiano deciso di mantenere la forma cooperativa, ancorché la stessa abbia perso la caratteristica della mutualità prevalente”. In buona sostanza – prosegue la sentenza – “il quadro normativo è tale per cui la società cooperativa che abbia perso la caratteristica di mutualità prevalente non è in alcun modo equiparata, quanto al mantenimento del proprio patrimonio costituito dalle riserve indisponibili, alla cooperativa che si trasforma in società a fini di lucro. Una diversa interpretazione si troverebbe in contrasto con il quadro complessivo delle norme che tutelano al continuità della forma cooperativa anche in ipotesi di perdita della caratteristica della mutualità prevalente. Ma soprattutto si porrebbe al di fuori di un'interpretazione letterale delle norme, che in alcun contesto prevedono la sussistenza di un obbligo di devoluzione per società che mantengono la forma cooperativa, quasi che fosse possibile un'equiparazione di fatto quanto alla conservazione del patrimonio, alle cooperative che si trasformano in società a fini di lucro . 1.3. Per la cassazione di detta sentenza omissis si affida a due motivi di impugnazione, seguiti da memoria, ai quali replica la cooperativa intimata con controricorso. Ragioni della decisione 2. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 601, articolo 14, della L. 31 gennaio 1992, numero 59, articolo 11, comma 5, della L. numero 388 del 2000, articolo 17, del D.Lgs. 2 agosto 2002, numero 220, articolo 16, nonché dell'articolo 2545 octies c.c., e articolo 111 decies disp att. c.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto insussistente l'obbligo di devoluzione previsto dalle citate disposizioni nel caso in cui la società cooperativa proceda alla soppressione nel proprio statuto delle c.d. clausole mutualistiche. Argomenta il ricorrente, a confutazione dell'avviso così espresso, che la Corte d'Appello, errando nell'interpretazione delle norme richiamate, avrebbe mostrato di credere che la riforma societaria abbia in qualche modo comportato un superamento del principio enunciato dalla L. numero 388 del 2000, articolo 17, secondo cui in caso di perdita dei requisiti di mutualità di cui all'articolo 26 legge Basevi conseguente alla soppressione delle clausole relative, il patrimonio sociale deve essere liquidato in favore dei fondi mutualistici. Al contrario sostiene la ricorrente la norma in questione non appare in alcun modo superata , giacché la deroga che riguardo ad essa detta l'articolo 111 decies disp att. c.c., nel senso di escludere l'obbligo di devoluzione a carico delle società che si limitino solo a modificare le clausole di mutualità ovvero che per due esercizi consecutivi non rispettino i requisiti di prevalenza di cu all'articolo 2513 c.c., opera ai soli fini di consentire, appunto mediante la loro modifica, l'adeguamento dei requisiti mutualistici già imposti dalla legge Basevi a quelli previsti dall'articolo 2514 c.c., e non si renderebbe perciò applicabile nel caso della soppressione di detti requisiti in tal senso rivelandosi decisiva la modifica apportatavi in sede di approvazione definitiva, sostituendo al termine soppressione il termine modificazione . 3. Il motivo non ha pregio. Il ragionamento decisorio di cui si è fatto interprete il giudice d'appello - alla cui fondatezza nuila toglie la prassi di segno contraria consolidatasi a quel che si riferisce in sede amministrativa per l'ovvia inconferenza di essa, nè il precedente di questa Corte che F riguarda il ben diverso caso, consumatosi peraltro in epoca antecedente all'entrata un vigore della novella societaria, della perdita dei requisiti mutualistici a seguito di fusione - nel misurarsi con la questione di diritto oggetto di giudizio - se a seguito della soppressione delle clausole mutualistiche figuranti nello statuto di una società cooperativa a mutualità prevalente insorga o meno l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale in favore dei fondi mutualistici - muove da premesse di principio del tutto, incontrovertibili e perviene, seppur implicitamente, ad un approdo che il Collegio reputa pienamente condivisibile. 4. Com'è noto nel riformare la materia cooperativistica il legislatore della novella societaria si è mosso nel senso di assecondare primariamente l'attuazione delle linee guida dettate al riguardo dalla legge delega L. 3 ottobre 2001, numero 366 - che, si ricorderà, oltre a rinverdire anche in questo campo la centralità dei principi generali previsti per tutte le società interessate dalla riforma dall'articolo 2, non dimenticava di dare atto della peculiarità del fenomeno invitando il legislatore delegato ad assicurare il perseguimento della funzione sociale delle cooperative, nonché dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori articolo 5, comma 1, lett. a – promuovendo – anche qui in chiara adesione ad un indirizzo della legge delega articolo 5, comma 1, lett. b – l'identificazione all'interno di un più ampio genus caratterizzato dal perseguimento dello scopo mutualistico, quale controaltare dello scopo lucrativo che connota normativamente il tipo società, del modello della società cooperativa costituzionalmente riconosciuta o, come meglio recita la novella in più spiccata sintonia con lo stile espressivo classico del codice civile , della società cooperativa a mutualità prevalente. Sono tali, dice l'articolo 2512 c.c., comma 1, nell'indicarne le caratteristiche che consentono di distinguerle dalle società cooperative diverse , le società cooperative, che, in ragione del tipo di scambio mutualistico, 1 svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi 2 si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci 3 si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci . Aggiunge a maggior presidio di questa natura, l'articolo 2514 c.c., comma 1, riprendendo in buona parte i requisiti già a tal fine indicati dall'articolo 26 della legge Basevi , che le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti a il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato b il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi c il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori d l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione . 5. A questo primo snodo normativo, il legislatore societario ne ha fatto seguire uno non meno cruciale, rompendo sul punto una tradizione consolidatasi normativamente nel divieto a questo fine imposto dalla L. 12 febbraio 1971, numero 127, articolo 14, prevedendo, secondo un intendimento in tal senso reso esplicito dalla legge di delega articolo 5, comma 2, lett. f , per mezzo dell'articolo 2545 decies c.c., che le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio . Per questa ipotesi, che concerne le sole società cooperative diverse , onde il divieto di trasformazione resta comprensiblmente vigente per le società cooperative a mutualità prevalente in ragione del regime di particolare favore di cui esse godono in campo tributario, il successivo articolo 2545 undecies c.c., si dà cura di precisare che la deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione . 6. Un terzo dato di sicuro effetto nel dare le coordinate normative del problema in trattazione si apprende dalla lettura dell'articolo 2545 octies c.c La norma, che recepisce in modo esplicito la distinzione nel tipo società cooperativa dei sottotipi rappresentati dalla società cooperativa a mutualità prevalente e delle società cooperative diverse , stabilisce, per quanto qui rileva, che la cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 comma 1 in questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione comma 2 . Al di là di quanto già si è osservato, la norma ha anche il merito di mettere in chiaro, in uno ancora col fatto – su cui insiste, tra l'altro, volutamente la relazione ministeriale al testo definitivo della novella – che la società a mutualità non prevalente resta a tutti gli effetti una società mutualistica, che la perdita dei requisiti di mutualità prevalente conseguenti alla modificazione delle clausole a tal fine figuranti nello statuto sociale non solo non comporta la fuoriuscita della società dal campo mutualistico, ma non comporta neppure l'effetto di imporre l'obbligo di devoluzione del patrimonio effettivo in favore dei fondi mutualistici, giacché l'unica conseguenza che si produce in tal caso è l'obbligo per gli amministratori di predisporre un bilancio straordinario al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indisponibili. 7. Questo dunque, a grandi linee, è il quadro di riferimento entro il quale si colloca l'odierna questione in giudizio. Ed è un quadro di riferimento, va detto subito, che non reca alcun conforto alla tesi di parte ricorrente. La tesi del ricorrente, si è visto, vuole vedere riconosciuto il principio secondo cui la soppressione delle clausole antilucrative – a cui nella specie la cooperativa omissis avrebbe provveduto adottando la deliberazione del 2.4.2005 - determinerebbe in capo alla deliberante l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo, al netto del capitale e dei dividendi eventualmente maturati, in favore del fondo mutualistico di appartenenza ovvero a proprio favore. È una tesi, tuttavia, che non può trovare alcuno spazio nell'assetto attuale che alla materia ha voluto imprimere il legislatore della riforma societaria. Se come detto in questo assetto l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale effettivo è previsto dall'articolo 2545 undecies c.c., solo nell'ipotesi in cui la società cooperativa delibera la propria trasformazione a mente dell'articolo 2545 decies c.c., e, se, d'altro canto, a mente dell'articolo 2545 octies, la perdita dei requisiti che assicurano alla società lo statuto della cooperativa a mutualità prevalente comporta quale unico effetto quello per gli amministratori di predisporre un bilancio straordinario che fotografi la situazione patrimoniale al fine di stabilire la misura delle riserve indisponibili, prevedere viceversa che la soppressione delle clausole antilucrative determini l'obbligo di devoluzione introduce un evidente elemento di distonia nell'equilibrio del sistema del tutto estraneo agli intendimendi e, vieppiù, agli enunciati del legislatore, che ha indicato con assoluta inoppugnabile chiarezza che questo effetto non si produce nel caso di perdita dei requisiti della mutualità prevalente e che al contrario esso si produce solo nel caso della trasformazione, formalizzando in tal modo i due estremi entro i quali il problema va ricondotto e risolto. In buona sostanza, fermo questo quadro di riferimento, tertium non datur . 8. Oppone, tuttavia, il ricorrente, sollevando una prima obiezione di fronte a questa opzione, che nel caso di specie non sarebbe invocabile il diverso principio risultante dall'articolo 2545 octies c.c., che esclude l'effetto devolutivo in caso di modificazione delle clausole antilucrative, dal momento che la cooperativa non si sarebbe limitata a deliberarne la modificazione, ma le avrebbe più drasticamente soppresse. L'obiezione non scalfisce però la fondatezza del ragionamento qui sviluppato e della conclusione in diritto a cui si pervenuti. È intanto discutibile la premessa di ordine letterale su cui l'obiezione si radica, nè ad essa pare profittare il fatto, su cui pure il ricorso insiste, che nell'approvare la norma transitoria dell'articolo 111 decies disp. att. c.c., si sia pensato di sostituire la locuzione soppressione , presente nel testo iniziale, con la locuzione modificazione ora presente nella norma. È certo un sottile disquisire quello di cui si discute a questo riguardo, sebbene il collegio non abbia su questo punto ragione di discostarsi dal pensiero espresso dal giudice di merito che, prendendo le distanze dal ricorrente secondo cui il concetto di modificazione integrerebbe un minus rispetto a quello di soppressione, ha fatto notare che il termine conclusivamente adottato dal legislatore potrebbe intendersi anche nel senso di un ampliamento volendosi comprendere oltre ai casi di pacifica soppressione, anche quelli in cui l'intervento sulle clausole si sia limitato ad una modifica . Ma non è a ben vedere l'argomento letterale che indirizza la soluzione del problema nella direzione qui indicata. Dirimente è, piuttosto, il fatto che nella disciplina delle società cooperative ora vigente è solo la trasformazione a imporre l'obbligo di devoluzione del patrimonio effettivo in favore dei fondi mutualistici ed ancora che, fuori da questa ipotesi, l'ordinamento attuale delle società cooperative non contempla alcuna altra ipotesi in cui si produce questo effetto, anzi proprio per il caso in cui si modifichino le clausole della mutualità prevalente - se nel termine deve ricomprendersi anche l'ipotesi della loro soppressione – questo effetto deve ritenersi implicitamente negato, dato che la legge impone in tal caso solo un obbligo di rideterminare il patrimonio effettivo. 9. Qui prende forma una seconda obiezione che la ricorrente muove al ragionamento in discorso, richiamando, segnatamente a fronte dell'idea che il quadro di riferimento sia definito entro gli estremi rappresentati, da un lato, dall'articolo 2545 octies c.c., e, dall'altro, dall'articolo 2545 undecies c.c., il dettato della L. numero 388 del 2000, articolo 17 la cui ultrattività pur a seguito dell'entrata in vigore della riforma societaria sarebbe assicurata dall'articolo 111 decies disp. att. c.c Si ricorderà, per mera memoria, che la L. numero 388 del 2000, articolo 17, prevede, per quanto qui interessa, che le disposizioni di cui al D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, numero 1577, articolo 26, ratificato, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 1951, numero 302, al D.P.R. 29 settembre 1973, numero 601, articolo 14, e alla L. 31 gennaio 1992, numero 59, articolo 11, comma 5, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5 . Donde, perciò, secondo la ricorrente, la convinzione che anche nel regime post novellare la soppressione delle clausole antilucrative sia fonte dell'obbligo di devolvere il patrimonio in favore dei fondi mutualistici. Anche questa obiezione non è persuasiva. A parte le ragioni storiche che hanno accompagnato la gestazione della norma, destinata, com'è noto, a frenare l'emorragia in direzione delle società lucrative delle banche di credito cooperativo che fondendosi con le prime avevano tutto l'agio di poter abbandonare l'ambito cooperativo senza assumere nessun obbligo nei confronti dei fondi mutualistici – sicché già sotto questa angolazione si ha ragione di dubitare che da essa possano trarsi indicazioni a più ampio spettro, tanto più considerando che la norma risulta inserita nella legge finanziaria per il 2001, cui è difficile attribuire effetti che non siano dettati dalle ragioni e dagli scopi del momento – è vero che, se a dispetto delle regole che governano la successione delle leggi nel tempo, si ritenesse l'articolo 17 l. 388/2000 ancora in vigore – e non, piuttosto, come si crede dalla dottrina prevalente, superato dalla novella societaria – si produrrebbe l'effetto paradossale di ritenere che il legislatore abbia contraddetto sé stesso nel medesimo tempo. È infatti, evidente che nell'assetto imposto alla materia in sede di riforma – si è visto – è solo la trasformazione della società che determina l'insorgenza dell'obbligo devolutivo, giacché la perdita dei requisiti mutualistici è improduttiva di effetti a questo proposito, imponendo solo la redazione del bilancio straordinario. È perciò estraneo alla razionalità e alla compiutezza del disegno riformatore che, come sostiene il ricorrente, il legislatore abbia potuto far rientrare dalla finestra ciò che aveva fatto uscire dalla porta. 10. Obietta tuttavia, ancora il ricorrente, svolgendo un terzo ordine di rilievi, che la perdurante vigenza della L. numero 388 del 2000, articolo 17, – di guisa che nella specie in discussione la pretesa esercitata si rivelerebbe perciò più che fondata – sarebbe presidiata dall'articolo 111 decies disp. att. c.c., a tenore del quale, si ricorderà, ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto dalla L. 23 dicembre 2000, numero 388, articolo 17, la modificazione delle clausole previste dal D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, numero 1577, articolo 26, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell'articolo 2545 octies del codice . Il rilievo è certo suggestivo, ma di poco effetto. Va in primo luogo considerato che la disposizione di che trattasi è inserita in una norma transitoria, norma che per definizione è intesa a disciplinare gli effetti della successione delle leggi nel tempo e ad agevolare, come nel nostro caso, il passaggio da un regime giuridico ad un altro. Questo sconfessa l'idea che all'articolo 111 decies disp. att. c.c., possa attribuirsi un raggio di azione più ampio di quello implicito nella propria natura e nella propria funzione e che, dunque, l'apparente salvezza che esso decreta della L. numero 388 del 2000, articolo 17 possa intendersi, come caldeggia il ricorrente, provvista di un'efficacia generale al pari delle norme che regolano ordinariamente il fenomeno, una volta chiusasi la fase transitoria. Ma ciò che svuota di conducenza il rilievo è la lettura della norma nella sua interezza. Essa, come visto, coerentemente del resto con la funzione che le è propria, si riferisce alla modificazione delle clausole previste dall'articolo 26 della legge Basevi ovvero di quelle clausole che nel pregresso ordinamento delle società cooperative erano volte ad assicurare che del regime di particolare favore loro accordato dal legislatore fruissero solo le cooperative costituzionalmente riconosciute ovvero, secondo il linguaggio attualizzato del codice, le cooperative a mutualità prevalente. Ora se si considera che nel predetto regime la perdita dei requisiti di mutualità conseguente alla soppressione delle clausole antilucrative comportava la fuoriuscita della società dal comparto della cooperazione costituzionalmente riconosciuta, la funzione dell'articolo 111 decies disp. att. c.c., è presto detta, perché esso, escludendo che possa trovare in tal caso l'applicazione della L. numero 388 del 2000, articolo 17, mira a parificare quel che in base alla legge Basevi determinerebbe la perdita dei requisiti di mutualità a ciò che accade in via ordinaria in base all'articolo 2545 octies c.c., dacché anche nel caso in cui vengano modificate le clausole antilucrative previste dall'articolo 26 della legge Basevi l'unico effetto che si produce, in forza della norma transitoria, è solo quello di obbligare gli amministratori a redigere il bilancio straordinario. Dunque, rettamente inteso, il richiamo alla L. numero 388 del 2000, articolo 17, contenuto nell'articolo 111 decies disp. att. c.c., non solo è destinato ad operare solo nella fase di passaggio dalla legge Basevi al regime codicistico vigente, ma non sovverte minimamente l'assetto realizzato dal riformatore che non prevede, infatti, che possa sorgere un obbligo devolutivo nel caso della semplice modifica della clausole che assicurano l'inclusione della società nell'ambito della cooperazione a mutualità prevalente. 11. Vanno di conseguenza affermati i seguenti principi di diritto in tema di società cooperativa, la perdita dei requisiti di mutualità prevalente, conseguente alla modificazione ovvero alla soppressione delle clausole antilucrative, non comporta l'obbligo della società di devolvere il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti in favore del fondo mutualistico di appartenenza, giacché detto effetto a seguito della riforma del diritto societario del 2003 si produce ai sensi dell'articolo 2545 undecies c.c., se la società deliberi la propria trasformazione, mentre nel diverso caso della perdita dei requisiti di mutualità prevalente l'articolo 2545 octies c.c., prevede che gli amministratori, sentito il parere del revisore esterno, debbano redigere apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili . In tema di società cooperativa, la L. 23 dicembre 2000, numero 388, articolo 17, ai sensi del quale la soppressione da parte della società delle clausole di cui al D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, numero 1577, articolo 26, comporta l'obbligo per la stesse di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, in favore del fondo mutualistico di appartenenza deve reputarsi, a seguito della riforma societaria del 2003, implicitamente abrogato, giacché detto effetto si produce nel regime normativo attuato dalla riforma ai sensi dell'articolo 2545 undecies c.c., se la società deliberi la propria trasformazione, mentre nel diverso caso della perdita dei requisiti di mutualità prevalente l'articolo 2545 octies c.c., prevede solo che gli amministratori, sentito il pararere del revisore esterno, debbano redigere apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Nè vale ad assicurare l'ultrattività di detta norma l'articolo 111 decies disp. att. c.c., giacché esso, coerentemente con la propria natura di norma transitoria, è diretto unicamente ad agevolare l'adeguamento delle clausole antilucrative già presenti nello statuto delle società cooperative e mutualità prevalente al regime normativo attuato dalla riforma”. 12. Rigettato dunque il primo motivo di ricorso, resta assorbito il secondo, inteso a censurare il ragionamento decisorio del giudice di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto, compulsando il contenuto delle clausole approvate dalla cooperativa con la propria deliberazione del 2.4.2005, che le clausole mutualistiche rilevanti ai sensi dell'articolo 2514 c.c., non fossero state nella specie soppresse, ma semplicemente modificate. 13. Il ricorso va perciò conclusivamente respinto. 14. Le spese, attesa la novità della questione, possono essere integralmente compensate. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater. P.Q.M. Rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso compensa le spese di lite. Ai sensi del del D.P.R. numero 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.