Cartella di pagamento per spese di giustizia relative a provvedimenti del giudice penale: chi decide sull’opposizione?

In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, la contestazione con cui l'opponente lamenti l'indeterminatezza della pretesa erariale per mancanza di corrispondenza tra le spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale costituisce opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., riservata alla cognizione del giudice civile, trattandosi di questione è logicamente precedente rispetto a quella concernente la definizione del perimetro di applicabilità della condanna, invece devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale.

Così si è espressa la Terza Sezione della Cassazione Civile, nella sentenza numero 23297/2022, depositata il 26 luglio. Il caso. Dopo che nel giudizio di primo grado l'opposizione ex  articolo 615 e 617 c.p.c. avverso la cartella esattoriale con cui era stato intimato il pagamento della somma di 30.884,41 euro relativa a spese di giustizia era stata accolta, con il conseguente annullamento della cartella per totale difetto di motivazione, nel successivo giudizio di secondo grado la Corte d'Appello confermava la competenza del giudice civile riguardo alle questioni sollevate, e accoglieva parzialmente l'appello relativamente alle sole somme portate dalla cartella che non risultavano essere state contestate. È stato quindi proposto ricorso in cassazione dall'Agenzia delle Entrate, Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia, sostenendo l'errore che avrebbe compiuto il giudice d'appello nel confermare la decisione di primo grado sulla competenza” del giudice civile anziché del giudice dell'esecuzione penale. Così facendo, secondo la prospettazione dei ricorrenti, avrebbe disatteso quanto deciso dalle Sezioni Unite penali numero 491/2011. Dipende dall'oggetto della domanda. Anzitutto la Cassazione, mettendosi sulla scia della sentenza numero 18979/2017 delle Sezioni Unite, ha ribadito come da un lato vada esclusa la giurisdizione tributaria a favore di quella ordinaria e dall'altro occorra stabilire con esattezza quale sia l'oggetto della domanda per decidere se la cognizione spetti al giudice civile oppure al giudice penale. Infatti, per quanto concerne le opposizioni a cartelle di pagamento per spese di giustizia relative a provvedimenti adottati dal giudice penale, appartengono alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti aspetti prettamente contabili o laddove si discuta della riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, mentre appartengono alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale nei casi in cui si discuta sulla definizione del perimetro di applicabilità della condanna e, quindi, della portata della statuizione penale. In questo senso, già nel 2011 le Sezioni Unite penali sentenza numero 491/2011 avevano chiarito come nel caso in cui il condannato « senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna l'errata quantificazione delle spese, l'opposizione debba essere proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex articolo 615 c.p.c. » . La Terza Sezione, quindi, h a ritenuto di non accogliere il motivo di ricorso, rilevando come il condannato, nel caso de quo , pi ù che contestare la riconducibilità delle somme alla condanna penale avesse principalmente denunciato l'indeterminatezza della quantificazione operata nei propri confronti dall'amministrazione, e su tale aspetto sia il Tribunale che la Corte territoriale avessero stigmatizzato il deficit probatorio in cui era incorsa l'amministrazione  che non ha dimostrato la riconducibilità della documentazione prodotta in giudizio all'importo complessivamente intimato all'opponente. Per la Suprema Corte, trattandosi dunque di una ipotesi classica di opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. sotto il profilo della illiquidità del credito come portato dall'iscrizione a ruolo, la cognizione non può che essere devoluta al giudice civile.

Presidente De Stefano – Relatore Saija Fatti di causa B.A. con atto del 11.9.2015 propose opposizione ex articolo 615 e 617 c.p.c. avverso la cartella esattoriale numero 09120150004716972, con cui gli si intimava il pagamento della somma di Euro 30.884,41, relative a spese di giustizia. Nel contraddittorio con Equitalia Giustizia s.p.a., Ministero della Giustizia e Agente della riscossione di Pordenone, l'adito Tribunale di Trieste con sentenza del 5.6.2017 accolse l'opposizione, annullando la cartella, per totale difetto di motivazione. Sia il Ministero che Equitalia Giustizia proposero distinti appelli, entrambi resistiti dal B. quindi, previa riunione delle impugnazioni, la Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 22.11.2018, accolse parzialmente l'appello di Equitalia Giustizia, respingendo nel resto e così riformando la sentenza impugnata, in parte qua. In particolare, il giudice d'appello ritenne la competenza del giudice civile riguardo alle questioni sollevate, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante Equitalia Giustizia, accogliendone però il gravame in relazione alle sole somme portate dalla cartella che non risultavano contestate dal B., ossia Euro 3.150,00 per multe e ammende, Euro 18,50 per contributo unificato ed Euro 84,00 per imposta di registro. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione Equitalia Giustizia s.p.a., affidandosi a quattro motivi, cui resistono con controricorso B.A., nonché con autonomo controricorso Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Ministero della Giustizia, che hanno pure proposto ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. Equitalia Giustizia e B.A. hanno depositato memoria ex articolo 380-bis1 c.p.c. All'esito dell'adunanza camerale del 9.12.2021, il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria numero 93/2022, onde consentire alle parti di prendere posizione sulla possibile refluenza sull'esito della controversia della sopravvenuta pronuncia di Cass., Sez. Unumero , numero 38596/2021 . All'esito, hanno depositato ulteriore memoria ex articolo 378 c.p.c. , sia Equitalia Giustizia che B.A. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, assorbiti il terzo e il quarto motivo, con rigetto nel resto. Ragioni della decisione Ricorso principale 1.1 - Con il primo motivo si lamenta la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli articolo 615 - 617 c.p.c. , e del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 227 bis e ss., in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, per avere il giudice d'appello ritenuto, così confermando la prima decisione, la competenza del giudice civile, anziché del giudice dell'esecuzione penale, disattendendo l'insegnamento di Cass., Sez. Unumero penumero , numero 491/2011. 1.2 - Con il secondo e il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo 615 - 617 c.p.c. , e del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 227 bis e ss., in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, nnumero 3 e 4, per avere il giudice d'appello dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del gravame da essa ricorrente proposti, con cui era stata denunciata l'illegittimità della sentenza di primo grado, che si era pronunciata per la carenza di motivazione e di requisiti della cartella di pagamento. Sotto un primo profilo, si evidenzia l'erroneità della decisione, perché - in relazione ai denunciati pretesi vizi formali della cartella - la regola dell'inappellabilità ex articolo 618 c.p.c. , dei relativi capi della decisione che, ad un tempo, abbia deciso questioni riportabili a motivi sia di opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. , che agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. , presuppone che il giudice che ha emesso la sentenza impugnata non abbia esplicitamente qualificato la domanda, come invece avvenuto nel caso di specie, in cui il Tribunale ha espressamente affermato trattarsi di opposizione ex articolo 615 c.p.c. in tal caso, infatti, per il principio dell'apparenza, l'impugnazione deve seguire le forme previste per il provvedimento così come qualificato dallo stesso giudice che l'ha emesso, sicché, secondo la ricorrente, le doglianze dalla stessa mosse con l'appello erano senz'altro ammissibili e proponibili. Sotto altro profilo, si censura la decisione perché la Corte giuliana - benché in relazione alla questione della portata della cognizione del giudice civile - ha comunque ritenuto insufficiente la motivazione della cartella impugnata, senza tener conto del fatto che, in subiecta materia, la determinazione e quantificazione delle spese di giustizia si inscrivano in un procedimento a formazione progressiva, appunto disciplinato dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 227 e ss., nella specie pedissequamente osservato. 1.3 - Con il quarto motivo, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. numero 321 del 1999, articolo 1 e 6, e del D.P.R. numero 602 del 1973 , articolo 25, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, ancora per avere il giudice d'appello dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del gravame da essa ricorrente proposti. Col mezzo in esame, in particolare, ci si duole dell'erroneità della decisione impugnata, che non ha tenuto conto del costante insegnamento giurisprudenziale di legittimità circa il contenuto minimo della cartella, redatta sulla base di un preciso modello direttoriale, riportando anche il numero e la data della sentenza di condanna e gli importi richiesti a titolo di spese. Ricorso incidentale 1.4 - Con l'unico motivo di ricorso, AdER e il Ministero della Giustizia denunciano la nullità della sentenza per violazione degli articolo 615 e 617 c.p.c. , nonché dell' articolo 665 c.p.p. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, per aver la Corte d'appello erroneamente ritenuto la competenza del giudice civile, anziché affermare quella del giudice penale. 2.1 - Il primo motivo del ricorso principale e l'unico dell'incidentale, da esaminarsi congiuntamente perché concernenti la medesima questione, sono senz'altro ammissibili, perché - al di là dell'erroneo riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, e della pretesa nullità della sentenza o del procedimento - ciò di cui i ricorrenti chiaramente si dolgono è l'erronea mancata devoluzione della cognizione della controversia al giudice penale, la cui denuncia si sostanzia, comunque, in un error in iudicando benché de iure procedendo correttamente denunciato nei suo termini essenziali si veda, in particolare, Cass., Sez. Unumero , numero 23745/2020 . 2.2 - Ciò posto, premesso che la materia che qui occupa non è devoluta alla giurisdizione tributaria, bensì a quella ordinaria Cass., Sez. Unumero , numero 18979/2017 , costituisce principio già affermato da questa Corte di legittimità quello secondo cui In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale Cass. numero 14598/2020 . Detta statuizione si pone dichiaratamente in linea con l'insegnamento di Cass., Sez. Unumero penumero , numero 491/2011, Pislor, così massimata La domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex articolo 615 c.p.c. non rilevando a tal fine l'attribuibilità alla statuizione di detta condanna della natura di sanzione economica accessoria alla pena . 2.3 - Risulta quindi decisivo stabilire con esattezza quale sia l'oggetto della domanda proposta dall'odierno controricorrente. Questi, come si evince dalla trascrizione della parte di atto introduttivo effettuata da Equitalia Giustizia, nonché da AdER e dal Ministero - rispettivamente - nel ricorso principale e nell'incidentale, ha affermato Se è vero, infatti, che la cartella opposta trova il suo presupposto nella sentenza penale di condanna, si rileva tuttavia che le spese processuali non sono state quantificate dal Giudice Penale in sentenza a differenza di quanto accade in sede civile , ma solo in un secondo momento, secondo quanto previsto nel citato D.P.R. numero 115 del 2002 Ma dall'esame della sentenza penale di condanna numero 742/2012 e dei cinque capi di imputazione, risulta che il sig. B. è stato assolto da tre su cinque all. 4 alcuna quantificazione delle spese processuali viene eseguita, nè per il primo nè per il grado di legittimità nè si trova il riferimento alle fatture pagate dai Consulenti nè la quantificazione delle spese processuali, non tecniche, nè come già eccepito ai decreti di liquidazione del PM . Al riguardo, nell'esaminare la questione suddetta all'epoca sottopostale col terzo motivo d'appello del Ministero e col primo motivo d'appello di Equitalia Giustizia s.p.a. , la Corte giuliana ha richiamato il suddetto arresto delle Sezioni Unite penali, concordando con l'impostazione degli appellanti circa il fatto che - se il B. avesse effettivamente contestato l'individuazione delle spese riferite ai reati per i quali aveva riportato condanna - ne sarebbe derivata, giocoforza, la competenza del giudice dell'esecuzione penale ha però proseguito, rilevando che la decisione di primo grado non aveva ritenuto di poter sindacare quali spese si riferissero ai suddetti reati, bensì evidenziando - in guisa insuperabile, secondo la stessa Corte territoriale - che non v'era corrispondenza tra gli importi risultanti dalla documentazione prodotta dal Ministero e l'importo di Euro 27.632,31 riportato in cartella e sulla questione della solidarietà ne consegue che l'Ente impositore non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare che gli importi di cui alla cartella fossero dovuti nella misura in concreto richiesta. Sotto questo profilo entrambi i motivi di appello sono inammissibili, in quanto sono inidonei a incidere sulla conclusione alla quale è pervenuto il giudice di primo grado, non svolgendo alcuna deduzione volta a dimostrare che il giudice avrebbe errato nel ritenere che i documenti prodotti non giustificassero l'importo richiesto di Euro 27.632,31 . Sostengono le ricorrenti, con i mezzi in esame, che la Corte d'appello non si sia attenuta ai dettami della citata Sez. Unumero Pislor, non avendo devoluto alla cognizione del giudice penale la domanda del B. , in realtà volta a contestare la determinazione della condanna alle spese, in relazione alla effettiva individuazione dei reati per i quali l'opponente stesso aveva riportato la condanna, venendo in rilievo, nella specie, l'estraneità di alcune spese ai reati medesimi. 2.4 - Ora, va anzitutto premesso che la recente Cass., Sez. Unumero , numero 38596/2021 che ha affermato la non configurabilità di una questione di competenza in subiecta materia, rispetto all'ordinanza con cui il giudice civile rimetta la questione al giudice penale appartenente al medesimo ufficio giudiziario , non è pertinente nella specie, come pure correttamente evidenziato sia da Equitalia che dal B. nelle rispettive nuove memorie, giacché la condanna penale è stata irrogata allo stesso B. dal Tribunale di Pordenone, mentre l'opposizione alla cartella è stata proposta dinanzi al Tribunale di Trieste la diversità dei due uffici giudiziari, dunque, non consente neppure in astratto la prospettazione della questione in termini di attribuzione degli affari interni a singoli giudici, appartenenti al medesimo ufficio. 2.5 - Ciò posto, ritiene la Corte che le doglianze in esame non possano trovare accoglimento. Nel prospettare l'opposizione alla cartella notificatagli, il B. si è nella sostanza doluto principalmente della impossibilità di comprendere quali voci di spesa egli era tenuto a sopportare, in relazione alla condanna, non emergendo dalla cartella stessa alcuna ipotesi di riscontro con quelle affrontate e liquidate nel processo penale ad es., con le fatture emesse dai consulenti, o quelle non tecniche liquidate dal P.M. . In definitiva, il B. , più che contestare la riconducibilità delle somme alla condanna penale, ha principalmente denunciato la indeterminatezza della quantificazione operata nei suoi confronti dall'Amministrazione, così anticipando, in definitiva, la questione della stessa individuazione del perimetro della sentenza penale su tale specifico aspetto, preliminare rispetto ad ogni altra doglianza per come prospettata dall'opponente, il giudice d'appello e, prim'ancora, il Tribunale di Pordenone, hanno stigmatizzato il deficit probatorio in cui è incorsa l'Amministrazione, non avendo essa dimostrato la riconducibilità della documentazione prodotta all'importo complessivamente intimato all'opponente si tratta di questione, peraltro, che neppure in questa sede le ricorrenti, a ben vedere, si premurano di censurare . Per tal verso, si è al cospetto, dunque, di una ipotesi classica di opposizione all'esecuzione, ex articolo 615 c.p.c. , sotto il profilo della illiquidità del credito come portato dall'iscrizione a ruolo a carico del B. ossia, il preteso titolo esecutivo , la cui cognizione non può che essere devoluta al giudice civile. È senz'altro vero che lo stesso B. avesse sottolineato, nel ricorso in opposizione, che egli era andato assolto da tre capi di imputazione su cinque, così prospettando anche la non riconducibilità dell'importo intimato rispetto alla condanna questione che avrebbe dovuto senz'altro devolversi alla cognizione del giudice penale tuttavia, come già anticipato, si tratta di vizio che, da un punto di vista logico, costituisce un posterius rispetto alla prima questione, concernente l'indeterminatezza della pretesa, tanto è vero che il profilo della non riferibilità delle somme pretese ai reati per i quali il B. aveva subito condanna non è stato minimamente affrontato dal giudice del merito detto profilo, dunque, è rimasto all'evidenza assorbito. La decisione impugnata, pertanto, deve ritenersi esente da censure al riguardo. 3.1 - I motivi secondo, terzo e quarto del ricorso principale possono esaminarsi congiuntamente, stante l'evidente connessione essi non possono però trovare accoglimento. Infatti, come anche correttamente evidenziato dal B. , il Tribunale di Pordenone non qualificò affatto l'intera opposizione da esso controricorrente proposta come opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. , ma ciò fece in relazione alla sola questione circa la contestazione dell'importo richiesto sotto il profilo della mancanza di uno specifico supporto giustificativo - riguardo sia allo specifico quantum preteso, sia all'effettivo esborso da parte dello Stato . Precisò poi che se anche si volessero ricondurre le doglianze svolte a meri vizi formali ex articolo 617 c.p.c. , l'opposizione svolta resterebbe comunque tempestiva cartella notificata il 18/08/15 e atto introduttivo notificato il 7/09/15 . Nel far ciò, ad avviso di questa Corte, il primo giudice benché, in effetti, in modo non del tutto lineare non procedette ad una qualificazione complessiva dell'opposizione in senso da ricomprendervi tutte le doglianze avanzate dal B. , ma tanto fece in relazione alle sole questioni effettivamente sussumibili nell'egida dell' articolo 615 c.p.c. , ossia, quelle già scrutinate riguardo al primo motivo del ricorso principale , così restando prive di qualificazione quelle altre proposte dall'opponente e senz'altro attinenti a motivi di opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. . Del tutto correttamente, quindi, la Corte giuliana ha rilevato l'inammissibilità dei relativi motivi d'appello avanzati da Equitalia, giacché questa avrebbe dovuto proporre in proposito ricorso per cassazione ex articolo 618 c.p.c. , u.c., i relativi capi della sentenza non risultando appellabili. 4.1 - Può pertanto affermarsi il seguente principio di diritto In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, la contestazione con cui l'opponente lamenti l'indeterminatezza della pretesa erariale per mancanza di corrispondenza tra le spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale ad es., riguardo alle fatture emesse dai consulenti, o quelle liquidate dal P.M. costituisce opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. , riservata alla cognizione del giudice civile, trattandosi di questione logicamente precedente rispetto a quella concernente la definizione del perimetro di applicabilità della condanna anche circa la riferibilità della pretesa ad uno o più specifici reati per i quali l'opponente ha riportato la condanna stessa , invece devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale . 5.1 - In definitiva, il ricorso principale e il ricorso incidentale sono rigettati. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso di Equitalia Giustizia s.p.a. successiva al 30 gennaio 2013 , può darsi atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17 tanto non occorre riguardo al ricorso incidentale di AdER e del Ministero v. Cass. numero 1778/2016 . P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente Equitalia Giustizia s.p.a., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.