La Suprema Corte riafferma e conferma un orientamento “risalente”, tracciando la differenza e la specialità della disciplina del recesso del prestatore d’opera e dell’avvocato, rinvenibile nel sistema normativo.
Se, di regola, il prestatore d'opera recedente deve avere una giusta causa, pena il risarcimento del danno, l'avvocato ha diritto al recesso libero e ai compensi maturati in relazione all'attività svolta. Ma come determinare, poi, i compensi in assenza di accordo scritto? È possibile applicare analogicamente la previsione convenzionale di riduzione forfettaria per il caso di chiusura del processo prima dell'istruttoria? Il caso. Due avvocati ottengono un decreto ingiuntivo per compensi verso il cliente, il quale propone opposizione assumendo che gli avvocati avevano receduto senza giusta causa dal mandato professionale in violazione dell'articolo 2237 c.c. Pertanto, nulla era dovuto. Il Tribunale dava ragione agli avvocati, ritenendo anche il compenso professionale potesse essere determinato applicando analogicamente la previsione convenzionale in forza della quale, in caso di chiusura del processo prima dell'istruttoria, il compenso andava commisurato nel 3%del valore della causa come da preventivo, decurtato del 30%. Proposto ricorso per cassazione, si pongono due questioni in base alla regola generale dell'articolo 2237 c.c., l'avvocato può recedere dal mandato professionale solo in presenza di giusta causa? In assenza di giusta causa quali sono le conseguenze? Hai diritto al compenso? Deve risarcire i danni al cliente? eventualmente, come vanno determinati i compensi in assenza di previsione convenzionale? Come noto, l'articolo 2237 c.c. disciplina il recesso dal contratto di prestazione d'opera intellettuale. Stante il rapporto fiduciario, prevede una disciplina diversificata ritenuta costituzionalmente legittima, Corte Cost. numero 25/1974 per il recesso del cliente e per quello del professionista il comma 1 attribuisce al cliente l'incondizionato diritto potestativo di recedere dal rapporto, senza necessità di forme o motivazioni particolari in tal caso dovrà comunque rimborsare al professionista le spese sostenute e pagargli il compenso per l'opera svolta. Il professionista, invece, può recedere solo per giusta causa, intendendosi per tale la causa che comunque interferisce sul necessario affidamento nei riguardi della prestazione. Se il professionista recede senza giusta causa, non potrà vantare alcun diritto verso il cliente, ma anzi dovrà risarcire i danni. Ma cosa succede se il professionista che recede è un avvocato? La Cassazione ritiene che il tribunale ha correttamente ritenuto che la specificità della disciplina dell'avvocato deroga alla regola dell'articolo 2237 c.c., con la conseguenza che non è richiesta la giusta causa per il recesso. Questo è conforme “alla sia pur risalente” sic! giurisprudenza di legittimità Cass. civ., numero 1380/1959 . Colpisce questo inciso, come se la conformità ad un indirizzo risalente sia un minus. Ad ogni modo, la deroga all'articolo 2237 c.c. è rinvenibile a livello di sistema normativo articolo 85 c.p.c. la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore analogamente articolo 107 e 108 c.p.p. . La disposizione sottende la libera rinunzia, senza bisogno di giusta causa. articolo 7 l. numero 794/1942 cause non giunte a compimento per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura o di rinunzia alla stessa il cliente deve all'avvocato gli onorari corrispondenti all'opera prestata. Conferma l'idea ampia del diritto dell'avvocato di recede, senza bisogno di giusta causa. articolo 32 codice deontologico presuppone la facoltà di recedere senza limiti, stabilendo che l'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita in caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa in ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo PEC con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia l'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore l'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli la violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. Tali norme costituiscono una deroga alla norma generale dell'articolo 2237 c.c. l'avvocato può recedere liberamente dal mandato professionale, col dovere di preservare il cliente da pregiudizi derivanti dalla propria decisione di recesso dal contratto d'opera. D'altra parte, anche in tempi più recenti la Cassazione aveva indirettamente ritenuto non applicabile il requisito della giusta causa, salvo che la potenzialità risarcitoria verso il cliente che provi il danno Cass. civ., numero 6170/2011 . Sul secondo aspetto, la Cassazione ritiene non corretto applicare in via analogica al caso del recesso dell'avvocato la previsione contrattuale riferita all'eventualità che il processo si chiuda prima dell'istruttoria. Si tratta di due ipotesi diverse l'una presuppone una definizione anticipata del processo, l'altra una cessazione del rapporto professionale ad opera dell'avvocato. Osta all'applicazione analogica anche la ricostruzione della comune volontà delle parti. Nell'interpretazione di un contratto, il criterio logico-sistematico di cui all'articolo 1363 c.c. impone di desumere la comune intenzione delle parti dall'esame complessivo delle diverse clausole, non essendo consentito, peraltro, estendere le previsioni contrattuali a casi non previsti mediante l'analogia, contemplata dall'articolo 12, comma 2, prel. c.c., per le sole norme di legge Cass. civ., numero 8630/2021 . Sul punto, tuttavia, ricordiamo che il giudice, ai sensi dell'articolo 1365 c.c., può estendere, mediante un'interpretazione estensiva, una pattuizione ad un caso non espressamente contemplato dalle parti ma ragionevolmente assimilabile a quello regolato Cass. civ., numero 30420/2017 Cass. civ., numero 776371995 . Ad ogni modo, il giudice dovrà verificare se si possa fare richiamo al contenuto dell'accordo per determinare la misura dei compensi ma senza fare ricorso all'analogia , in difetto dovrà applicare la disciplina legale in via sussidiaria. In base all'articolo 2225 c.c., il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. In sostanza, l'avvocato avrà diritto al rimborso delle spese al compenso per l'opera prestata, da determinarsi secondo i criteri di cui all'articolo 2225 c.c., avendo prioritario riguardo all'eventuale determinazione negoziale. Sicché, in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all'intero compenso Cass. civ., numero 10444/1998 . Il compenso andrà determinato non in misura piena, ma in riferimento all'utilità che il cliente può trarre dall'attività svolta.
Presidente D'Ascola – Relatore Criscuolo Ragioni in fatto ed in diritto della decisione 1. La società Rehwild s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo proponeva opposizione al decreto ingiuntivo numero 2395/2016, emesso dal Tribunale di Firenze a favore degli avvocati O.R.G.P. e P.E., per la somma di 196.746,36 Euro, oltre interessi legali e spese, a titolo di compenso professionale per attività di assistenza giudiziale in causa di merito ed in due procedimenti cautelari avanti al Tribunale di Brescia. Rehwild s.r.l. eccepiva l'inadempimento grave degli avvocati per avere gli stessi receduto senza giusta causa dal mandato professionale relativo alla causa di merito, in violazione dell'articolo 2237 c.c., e affermava che agli stessi non fosse dovuto alcun compenso in via subordinata, la società contestava l'importo delle pretese creditorie degli avvocati. Gli avvocati O.R. resistevano all'opposizione. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza numero 2225/2017, affermando che al caso di specie poteva applicarsi in via analogica la disposizione del preventivo sottoscritto dalla cliente e dagli avvocati in forza della quale, se il processo si fosse chiuso prima dell'istruttoria, il compenso professionale, come determinato per la definizione della controversia e commisurato ad una percentuale del 3% del valore della causa, indicato nel preventivo, sarebbe stato decurtato del 30%, revocava il decreto ingiuntivo e condannava Rehwild s.r.l. al pagamento in favore degli opposti dell'importo di 125.138,07, oltre iva, cpa e interessi legali e delle spese di lite. In motivazione, disattese le eccezioni circa l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta con citazione anziché con ricorso, si rilevava che per il contratto d'opera professionale dell'avvocato, e relativamente alle prestazioni giudiziali, vi è una disciplina derogatoria di quella generale di cui all'articolo 2237 c.c., che invece contempla la rinuncia all'incarico solo per giusta causa la quale, come confermato dal dettato dell'articolo 85 c.p.c., consente al difensore di poter sempre rinunciare, purché il recesso sia esercitato in maniera tale da evitare pregiudizi al cliente, profilo questo che non era investito della difese dell'opponente. Peraltro, gli opposti avevano altresì allegato che fosse venuto meno il rapporto fiduciario con la dirigenza della società che a sua volta controllava l'opponete, circostanza questa che legittimava la ricorrenza di un'ipotesi di giusta causa, come confermato dal fatto che la società era rimasta del tutto inerte a fronte delle richieste dei professionisti di avere il pagamento a seguito dell'invio dei progetti di notula. Quindi, richiamato il contenuto del preventivo, a fronte della deduzione dell'opponente secondo cui lo stesso non contemplasse anche l'ipotesi di rinuncia al mandato, il Tribunale riteneva che nello stesso preventivo si disciplinasse l'ipotesi in cui il processo si fosse chiuso prima dell'istruttoria, prevedendosi una riduzione del compenso dovuto per l'intero svolgimento del processo per una percentuale del 30%. Tale pattuizione poteva essere applicata in via analogica anche per l'ipotesi di rinuncia all'incarico. Occorreva invece far riferimento alle tariffe professionali per la liquidazione dei compensi maturati per l'assistenza nei due procedimenti cautelari, posto che il preventivo aveva riguardo alla sola causa di merito, ed a tal fine occorreva tenere conto dell'attività sostanzialmente unitaria svolta dai professionisti, come confermato anche dal fatto che i due procedimenti erano stati poi riuniti. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze propone ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost., Rehwild s.r.l. sulla base di quattro motivi di ricorso, illustrati da memorie. Resistono con controricorso gli avv.ti O.R.G.P. e P.E., i quali hanno a loro volta depositato memorie in prossimità dell'udienza pubblica. 2. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. in relazione all'articolo 85 c.p.c., ed all'articolo 2237 c.c., comma 2, e si contesta che il Tribunale è incorso in errore nel riconoscere il compenso ai professionisti, sebbene l'esercizio del recesso sia avvenuto in assenza di giusta causa, circostanza questa che priva il prestatore d'opera intellettuale del diritto al corrispettivo. La tesi di parte ricorrente fa richiamo alla previsione di cui all'articolo 2237 c.c., comma 2, che nel prevedere la possibilità di recesso del professionista solo in caso di giusta causa, implica che ove quest'ultima manchi, alcun compenso può essere attribuito per l'attività svolta sino al momento del recesso. Reputa però il Collegio che la soluzione alla quale è pervenuto il Tribunale nel provvedimento gravato sia incensurabile, risultando conforme alla, sia pur risalente, giurisprudenza di questa Corte, che ha sottolineato la specificità della disciplina dettata per l'attività dell'avvocato, volta appunto a derogare alla previsione di carattere generale dettata dal citato articolo 2237 c.c. A tal fine rileva in primo luogo l'articolo 85 c.p.c., che dispone, ancorché al fine di limitare i disagi provocati dalla rinuncia alla controparte, che la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore , ma sottendendo con tale formulazione la soluzione per cui il recesso dell'avvocato dal mandato è sempre ammessa, e non quindi necessariamente ancorata alla ricorrenza della giusta causa in termini analoghi si veda anche quanto previsto per il processo penale dagli articolo 107 e 108 c.p.p. . Sempre in relazione alle fonti normative, è stato valorizzato il dettato della L. 13 giugno 1942, numero 794, articolo 7, che, con riguardo proprio alla disciplina del corrispettivo per le cause non giunte a compimento stabilisce che per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura o di rinuncia alla stessa il cliente deve all'avvocato gli onorari corrispondenti all'opera prestata , previsione anche questa che riferisce in maniera ampia di un diritto di recesso dell'avvocato, senza alcuna richiamo alla necessità della giusta causa, e senza quindi in alcun modo vincolare il diritto al corrispettivo per l'attività prestata sino al momento del recesso alla circostanza che la scelta del professionista sia stata dettata da una giusta causa. In linea con tale scelta del legislatore si pone anche la specifica disciplina dell'articolo 32 del codice deontologico forense vigente la quale prevede che Rinuncia al mandato 1. L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. 2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa. 3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c. con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia. 4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore. 5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli. 6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura . Risulta quindi confermata la soluzione circa la libera recedibilità dal mandato anche ad opera dell'avvocato, il quale è tenuto sempre a preservare il cliente da pregiudizi derivanti dalla propria decisione di recedere dal rapporto d'opera. Anche la dottrina occupatasi del tema non ha mancato di sottolineare la peculiarità della disciplina dettata dalle norme indicate chiaramente derogatorie del dettato di cui all'articolo 2237 c.c., comma 2, prevalendo in tal caso, oltre al criterio di specialità, anche quello cronologico, essendo la L. numero 794 del 1942, sia pur di qualche mese, successiva all'emanazione del codice civile. Alla conclusione fatta propria dai giudici di merito è peraltro pervenuta anche la giurisprudenza di questa Corte Cass. numero 1380/1959 , secondo cui l'assenza di giusti motivi non può costituire in colpa il patrono che dismetta il mandato, stante la norma dell'articolo 85 c.p.c., la quale, in - armonia con la particolare natura del rapporto che si instaura tra cliente e patrono, - attribuisce ad entrambi il potere di recedervi, l'uno mediante la revoca della procura, l'altro mediante la rinuncia. Ancorché il principio non sia stato riaffermato in tempi recenti in maniera così netta, sottendono l'adesione allo stesso, ad esempio l'affermazione secondo cui il diritto di recesso deve essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio al cliente e che, nel caso in cui non sussista una giusta causa, il difensore è tenuto al risarcimento del danno di cui il cliente abbia provato l'esistenza Cass. 16 marzo 2011 numero 6170 , che appunto correla all'assenza della giusta causa, non già l'inammissibilità del recesso ovvero il venir meno del diritto al compenso, ma solo la potenziale responsabilità risarcitoria nei limiti in cui il cliente provi il danno subito. In tal senso rileva anche l'affermazione, supportata dal richiamo alla previsione di cui al R.D. numero 794 del 1942, articolo 7, secondo cui nei giudizi iniziati ma non conclusi il cliente deve al proprio avvocato gli onorari ed i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto, sia nell'ipotesi di giudizi non compiuti per ragioni processuali sia nei casi di giudizi giunti regolarmente a termine ma non compiuti dal professionista per revoca o rinuncia al mandato Cass. 06 ottobre 2000 numero 13329 Cass. 09 novembre 1966 numero 2742 . In definitiva deve ribadirsi che l'articolo 85 c.p.c., e la L. numero 794 del 1942, articolo 7, sono espressione di una disciplina derogatoria, per i professionisti intellettuali che svolgono la professione di avvocato, rispetto a quella generale dell'articolo 2237 c.c., per effetto della quale è permesso all'avvocato di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa salvo, in tal caso, il risarcimento del danno di cui il cliente provi l'esistenza, di cui però non si controverte nel caso di specie, in assenza di allegazione da parte della cliente - riconoscendo al difensore il diritto agli onorari relativi all'attività svolta fino al momento del recesso. Alla luce di queste considerazioni, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. 3. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. in relazione all'articolo 2237 c.c., comma 2, nonché all'articolo 115 c.p.c., e si sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere sussistente la giusta causa di recesso degli opposti solo sulla base del mancato pagamento delle fatture inviate dai professionisti nella stessa data in cui avevano comunicato il recesso. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dal rigetto del primo in quanto, come supra illustrato, la sussistenza di una giusta causa di recesso non rileva, ai fini del riconoscimento del dirotto al compenso degli opposti, essendo quindi del tutto ininfluente ai fini dell'esito del giudizio verificare se nella specie ricorresse altresì una giusta causa a supporto della scelta dei difensori della ricorrente. 4. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. in relazione all'articolo 2233 c.c., comma 1, e articolo 2237 c.c., comma 2, e al D.M. numero 140 del 2012, articolo 1, all'articolo 1362 c.c., all'articolo 12 disp. genumero , nonché all'articolo Al secondo periodo del preventivo, e si contesta che il Tribunale ha errato nell'applicare in via analogica al caso del recesso dell'avvocato la previsione del contratto riferita alla eventualità che il processo si chiudesse prima dell'istruttoria, in quanto l'eventuale compenso del difensore doveva essere determinato dal giudice. Il motivo deve essere accolto. La decisione impugnata non risulta corretta laddove ha applicato in via analogica la previsione contrattuale sulla determinazione del compenso dell'avvocato dettata per il caso in cui il processo si fosse chiuso prima dell'istruttoria, ritenendosi applicabile, appunto per analogia anche all'ipotesi qui in esame in cui non sia intervenuta una definizione anticipata dal processo, ma sia piuttosto avvenuta una cessazione del rapporto professionale per la decisione di recedere da parte del professionista. Trattasi però di applicazione analogica che contrasta con la giurisprudenza di questa Corte che anche di recente ha ribadito che nell'interpretazione di un contratto, il criterio logico-sistematico di cui all'articolo 1363 c.c., impone di desumere la comune intenzione delle parti dall'esame complessivo delle diverse clausole, non essendo consentito, peraltro, estendere le previsioni contrattuali a casi non previsti mediante l'analogia, contemplata dall'articolo 12 preleggi, comma 2, per le sole norme di legge Cass. 26 marzo 2021 numero 8630 Cass. numero 30420/2017 . La soluzione del Tribunale risulta quindi emessa in violazione del richiamato principio e ciò determina la sua cassazione, dovendo il giudice di rinvio procedere a nuovo esame della vicenda, verificando se possa egualmente farsi richiamo al contenuto dell'accordo volto a predeterminare la misura dei compensi, ma senza far ricorso all'analogia, ovvero se invece debba farsi riferimento alla disciplina legale a carattere sussidiario. 5. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, in relazione agli articolo 10,12 e 15 c.p.c., articolo 2233, commi 1 e 2, al D.M. numero 140 del 2012, articolo 5, agli articolo 5,6 e 40, articolo 43, comma 2, del Codice deontologico forense, all'articolo 1418, comma 1, e si contesta che il Tribunale non ha riscontrato la violazione degli obblighi di informazione gravanti sul professionista e del principio di proporzionalità ed adeguatezza del compenso rispetto all'opera effettivamente prestata. Il motivo è assorbito a seguito dell'accoglimento del terzo, dovendo il giudice di rinvio, come detto, verificare se il compenso debba essere determinato sulla base dell'accordo delle parti o se invece sia necessario far riferimento ai criteri legali, sicché in questa seconda ipotesi la censura non avrebbe ragion d'essere. 6. Il giudice del rinvio che si designa nel Tribunale di Firenze, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo motivo, ed assorbiti il secondo ed il quarto motivo, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.