Ripercorrendo la disciplina prevista dal d.lgs. numero 156/2012 e dal successivo D.M. del 7 marzo 2014, la Cassazione ripercorre le tappe previste dal legislatore in tema di soppressione degli uffici dei Giudici di Pace ed efficacia della stessa.
Nell'ambito di una controversia avente ad oggetto una cartella di pagamento per violazioni al codice della strada, è sorta la questione relativa alla sorte delle pronunce del Giudice di Pace soppresso nelle more del procedimento. Nel caso di specie, il Tribunale di Lecce ha dichiarato la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Strongoli per nullità dell'atto introduttivo del giudizio in quanto depositato dopo la soppressione dell'ufficio da parte del decreto ministeriale del 10 novembre 2014. Secondo il ricorrente in Cassazione, la decisione è errata in quanto l'iscrizione a ruolo era correttamente avvenuta presso il Giudice di Pace di Strogoli, soppresso solo successivamente. La S.C. non condivide tale ricostruzione. Richiamando il d.lgs. numero 156/2012, la Corte ricorda come l'efficacia della soppressione degli uffici del Giudice di Pace fosse subordinata ad una «articolata procedura», strutturata in tre momenti «- la pubblicazione dell'elenco delle sedi da sopprimere sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia - il decorso d'un termine di 60 giorni decorrenti dalla suddetta pubblicazione, entro il quale gli enti locali interessati alla conservazione dell'ufficio avrebbero potuto formulare una “istanza di mantenimento”, assumendo integralmente gli oneri di gestione dell'ufficio da sopprimere - un ulteriore termine di un anno, decorrente dalla scadenza dei 60 giorni di cui sopra, per consentire al Ministero di vagliare le istanze di mantenimento eventualmente avanzate dagli enti locali, ed apportare con decreto le conseguenti modifiche all'elenco dagli uffici da sopprimere articolo 3, commi 1-3, d. lgs. 156/12 ». Il D.M. 7 marzo 2014 ha aggiunto altri due momenti agli enti locali veniva concesso un ulteriore termine di 15 giorni per revocare l'istanza di mantenimento dell'ufficio del giudice di pace e un termine di 60 giorni veniva concesso per indicare al Ministero i locali dove intendevano posizionare l'ufficio da mantenere. Infine, in assenza di istanza di mantenimento, gli uffici dei Giudici di Pace cessavano di funzionare alla data di entrata in vigore dello stesso D.M., ovvero al 29 aprile 2014. Le udienze già fissate dinanzi agli uffici soppressi, dovevano essere tenute per i 6 mesi successivi alla soppressione. In altre parole, la decorrenza della soppressione opera diversamente per gli uffici soppressi dal d.lgs. numero 156/2012 per i quali non era stata formulata istanza di mantenimento degli enti locali gli uffici soppressi dal d.lgs. numero 156/2012 per i quali era stata presentata istanza di mantenimento degli enti locali, successivamente revocata o rigettata dal Ministero. Nel primo caso, la decorrenza della cessazione coincide con la data di pubblicazione del D.M. 7 marzo 2014 29 aprile 2014 ma le udienze già fissate si sarebbero tenute fino al 29 ottobre 2014. Nel secondo caso invece gli uffici cessarono di esistere alla data di pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 7 D.M. 7 marzo 2014, «quello, per intenderci, che avrebbe dovuto dar conto delle istanze di mantenimento accolte e rigettate, ridefinendo di conseguenza la tabella degli uffici mantenuti e di quelli soppressi». L'ufficio del Giudice di Pace di Strongoli rientra nella seconda ipotesi, non essendo stata avanzata da alcun ente locale l'istanza di mantenimento. Posto che la notifica dell'atto di citazione avvenne il 3 marzo 2014 e che l'ufficio del Giudice di Pace venne soppresso nelle more tra la citazione e la prima udienza, si è verificata una situazione peculiare che comporta la nullità della sentenza di primo grado. Il Giudice di Pace avrebbe infatti dovuto assegnare all'attore un termine ex articolo 164 c.p.c Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.
Presidente De Stefano – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Il 6.3.2013 S.F. venne multato dalla Polizia Stradale di Crotone per avere circolato con un veicolo sulla cui carta di circolazione non era stato annotato il trasferimento di residenza del proprietario. Il successivo 30 gennaio 2014 a S.F. venne notificata la relativa cartella di pagamento. S.F. propose opposizione avverso la suddetta cartella, assumendo di avere tempestivamente pagato la sanzione amministrativa. L'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione venne notificato il 5 marzo 2014, con invito delle controparti a comparire dinanzi al Giudice di pace di Strongoli per l'udienza del 18 giugno 2014. La causa tuttavia venne iscritta a ruolo dinanzi al Giudice di pace di Crotone. 2. Tutti i convenuti rimasero contumaci. Il Giudice di pace di Crotone con sentenza 684/14 accolse l'opposizione. La sentenza venne appellata da Equitalia Sud s.p.a., agente della riscossione all'epoca dei fatti. Con sentenza 9 maggio 2018 numero 598 il Tribunale di Crotone accolse l'appello e dichiarò nulla la sentenza di primo grado, senza disporre null'altro. Il Tribunale ritenne che - l'atto introduttivo del giudizio di primo grado era nullo, in quanto contenente un invito a comparire dinanzi ad un giudice diverso da quello dinanzi al quale venne incardinata la causa - non rilevava la circostanza della soppressione dell'ufficio del Giudice di pace di Strongoli, perché avvenuta con decreto ministeriale del 10 novembre 2014, e dunque successivo alla notifica dell'atto di citazione. 3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da S.F. con ricorso fondato su due motivi. Nessuno degli intimati Agenzia delle Entrate-Riscossione Prefettura di Crotone Ministero dell'interno si è difeso nella presente sede. Ragioni della decisione 1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché in sostanza sostengono il medesimo assunto ovvero che erroneamente il Tribunale ha ritenuto nulla la sentenza di primo grado. Sostiene il ricorrente che tale statuizione sarebbe erronea perché il Giudice di pace di Strongoli fu soppresso con decorrenza dal 29.4.2014, e non - come ritenuto dal Tribunale - dal 10.11.2014. Deduce che tale conclusione deve trarsi a dal D.Lgs. 7 settembre 2012, numero 156, articolo 1 e 3, i quali hanno disposto la soppressione dell'ufficio del Giudice di pace di Strongoli b dalle tabelle allegate sub 1 e 2 al D.M. 7 marzo 2014, in base alle quali il soppresso ufficio del Giudice di pace di Strongoli fu accorpato all'ufficio del Giudice di pace di Crotone, con decorrenza dal 29.4.2014 c dalla Circolare del Ministro della Giustizia 24.4.2014, la quale stabilì che le iscrizioni a ruolo dei nuovi procedimenti avvenissero unicamente presso il nuovo Ufficio competente . Tali norme, conclude il ricorrente, sono state violate dal Tribunale per avere ritenuto che l'ufficio del Giudice di pace di Strongoli fosse stato soppresso dopo, invece che prima, dell'iscrizione della causa a ruolo, e di conseguenza ha errato la sentenza impugnata nel ritenere che illegittimamente la causa in primo grado fu iscritta a ruolo dinanzi al Giudice di pace di Crotone. 1.1. Prima di esaminare il merito del ricorso, va rilevato come il giudice d'appello, il quale rilevi la nullità d'un atto del giudizio di primo grado, non può rigettare per ciò solo la domanda, ma ha l'obbligo o di rimettere la causa al primo giudice, se la nullità riguardi la notificazione dell'atto introduttivo articolo 354 c.p.c., comma 1 oppure di ordinare la rinnovazione dell'atto nullo, se la nullità riguardi atti diversi dalla notificazione articolo 354 c.p.c., comma 4 . Nel caso di specie il Tribunale non ha osservato tale precetto e tuttavia, poiché questo error in procedendo non è stato censurato dal ricorrente, nè può essere rilevato d'ufficio, l'esame della questione resta precluso in questa sede. 1.2. Nel merito il ricorso è infondato. Il D.Lgs. numero 156 del 2012, nel disporre la soppressione degli uffici del Giudice di pace indicati nelle tabelle ad esso allegate, previde che l'efficacia della soppressione fosse subordinata ad una articolata procedura, che prevedeva tre scadenze - la pubblicazione dell'elenco delle sedi da sopprimere sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia - il decorso d'un termine di 60 giorni decorrenti dalla suddetta pubblicazione, entro il quale gli enti locali interessati alla conservazione dell'ufficio avrebbero potuto formulare una istanza di mantenimento” assumendo integralmente gli oneri di gestione dell'ufficio da sopprimere - un ulteriore termine di un anno, decorrente dalla scadenza dei 60 giorni di cui sopra, per consentire al ministero di vagliare le istanze di mantenimento eventualmente avanzate dagli enti locali, ed apportare con decreto le conseguenti modifiche all'elenco dagli uffici da sopprimere D.Lgs. numero 156 del 2012, articolo 3, commi 1 - 3 . 1.3. Ai tre step previsti dalla norma appena ricordata il Ministero della giustizia ritenne di aggiungerne altri due. Infatti col D.M. 7 marzo 2014, e cioè quello conclusivo della procedura prevista dal D.Lgs. numero 156 del 2012, articolo 3, col quale si sarebbe dovuta approvare la tabella degli uffici soppressi e di quelli mantenuti venne fissato agli enti locali, che avevano formulato istanza di mantenimento dell'ufficio del Giudice di pace, un ulteriore termine di 15 giorni per revocare l'istanza ed un quinto termine di 60 giorni per indicare al Ministero i locali ove intendevano allocare l'ufficio da mantenere. Il medesimo decreto stabilì, infine, che gli uffici del Giudice di pace per i quali non vi fosse stata istanza di mantenimento da parte degli enti locali. cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto , e cioè dal 29.4.2014 in quanto il D.M. 7 aprile 2014, fu pubblicato sul Supplemento Ordinario numero 36 alla Gazz. Uff. 14 aprile 2014, numero 87 . Le udienze già fissate dinanzi agli uffici soppressi, infine, dovevano essere tenute dinanzi a questi ultimi per i sei mesi successivi alla soppressione, ai sensi del D.Lgs. numero 156 del 2012, articolo 5, commi 1 e 2 e dunque, per gli uffici per i quali non vi fosse stata una istanza di mantenimento da parte dell'ente locale, sino al 29.10.2014. 1.4. Il sistema della legge dunque, ai fini della decorrenza degli effetti delle previste soppressioni, in sostanza previde due categorie di uffici a uffici soppressi dal D.Lgs. numero 156 del 2012, per i quali nessuna istanza di mantenimento fosse stata avanzata dagli enti locali b uffici soppressi dal D.Lgs. numero 156 del 2012, per i quali fosse stata avanzata un' istanza di mantenimento dagli enti locali, successivamente però revocata, o rigettata dal Ministero per inidoneità dei locali o delle garanzie di efficiente funzionamento offerte dagli enti locali interessati. I primi cessarono di esistere con decorrenza dalla data di pubblicazione del D.M. 7 marzo 2014 29.4.2014 , ma le udienze precedentemente fissate dinanzi ad essi si sarebbero tenute sino al 29.10.2014. I secondi cessarono di esistere alla data di pubblicazione del decreto previsto dal D.M. 7 marzo 2014, articolo 7 quello, per intenderci, che avrebbe dovuto dar conto delle istanze di mantenimento accolte e rigettate, ridefinendo di conseguenza la tabella degli uffici mantenuti e di quelli soppressi. 1.5. Per l'ufficio del Giudice di pace di Strongoli nessun ente locale avanzò istanze di mantenimento . Esso, dunque, fu soppresso illico et immediate, ai sensi del D.M. 7 marzo 2014, articolo 4, così come risulta dalla Tabella di cui all'Allegato 1 del suddetto decreto quella tabella contiene l'elenco degli uffici per i quali fu presentata istanza di mantenimento da parte degli enti locali, e non include l'ufficio del Giudice di pace di Strongoli. Ed analogamente nell'Allegato 5 al successivo D.M. 10 novembre 2014, il quale come già detto ha soppresso soltanto gli ulteriori uffici per i quali Comuni avevano fatto domanda di mantenimento, ma senza poi offrire le garanzie richieste dal D.M. 7 marzo 2014, articolo 5 e 6, nell'elenco degli uffici che cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto novembre 2014 , non compare la sede di Strongoli. 1.6. In definitiva a il D.M. 7 marzo 2014, ha soppresso l'ufficio del Giudice di pace di Strongoli, con decorrenza dal 29.4.2014 b il D.M. 10 novembre 2014, ha soppresso altri uffici, per i quali i Comuni avevano fatto richiesta di mantenimento, non onorata dai connessi adempimenti. 1.7. Nel caso di specie, come già detto, la notifica dell'atto di citazione avvenne il 3.3.2014, mentre l'udienza di prima comparizione venne fissata in citazione per il 18.6.2014. L'ufficio del Giudice di pace adito dall'attore venne soppresso il 29.4.2014, e dunque nelle more fra la citazione e la prima udienza. Questa invero peculiarissima situazione, tuttavia, a parere della Corte non ha sanato la nullità della sentenza di primo grado che il Giudice di pace, in verità, avrebbe dovuto emendare ex officio fissando all'attore un termine ex articolo 164 c.p.c. ma anche tale questione, non prospettata dal ricorrente, non può essere esaminata in questa sede, in virtù del principio di conversione delle nullità in motivi di gravame . 1.8. Da un lato, infatti, va considerato che il procedimento civile introdotto con citazione pende dal momento della notifica dunque, nel nostro caso, al momento della notifica della citazione l'ufficio del Giudice di pace di Strongoli non era ancora stato soppresso. Ciò rende inapplicabile al caso di specie la regola regola comunque prasseologica e non giuridica invocata dal ricorrente, di cui alla Circolare del Ministero della Giustizia 24.4.2014, secondo cui per i nuovi procedimenti l'iscrizione avverrà unicamente presso il nuovo Ufficio competente. A tale proposito nel sistema SIGP è stato introdotto un sistema di controllo che avverte l'utente che non è possibile effettuare l'iscrizione nell'ufficio soppresso . Ed infatti per nuovi procedimenti si debbono intendere quelli introdotti dopo la soppressione dell'ufficio, e dunque quelli per i quali la notifica dell'atto di citazione avvenne dopo il 29.4.2014. 1.9. Dall'altro lato, resta insuperabile la previsione di cui al D.Lgs. numero 156 del 2012, articolo 5, comma 2, il quale stabilisce che nei sei mesi successivi alla soppressione degli uffici del Giudice di pace le udienze precedentemente fissate dinanzi al Giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici . Poiché il Giudice di pace di Strongoli fu soppresso il 29.4.2014, dinanzi a lui si dovevano tenere fino al 29.10.2014 le udienze precedentemente fissate ed in tale nozione debbono rientrare sia le udienze fissate dal giudice con ordinanza, sia quelle fissate nella vocatio in ius contenuta nella citazione. 1.10. Deve dunque concludersi che a l'iscrizione della causa a ruolo non poteva avvenire nell'ufficio del Giudice di pace di Crotone, perché non aveva ad oggetto un nuovo procedimento b l'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione rientrava nel concetto di udienze precedentemente fissate , per le quali il D.Lgs. numero 156 del 2012, articolo 5, stabiliva che si sarebbero dovute tenere dinanzi all'ufficio soppresso per i sei mesi successivi alla soppressione, e dunque nel nostro caso sino al 29.10.2014. 2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. P.Q.M. la Corte di Cassazione - rigetta il ricorso - ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.