Regolamento di giurisdizione: è valida ed efficace la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel regolamento del fondo

«La clausola di proroga della giurisdizione è valida, efficace e applicabile al giudizio de quo , giacché è pacifico che, nella proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta, la società estera quotista ha dichiarato di aver ottenuto copia ed aver preso visione del Regolamento, che con la presente dichiara di aver compreso e di accettare integralmente [ ]».

Una società italiana di gestione del risparmio conviene in giudizio innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria una società estera quotista e la sua unica socia estera per ottenere quanto corrisposto all'Amministrazione finanziaria a seguito della definizione di pretese tributarie per omesso versamento di ritenute d'acconto su proventi percepiti dal 2008 al 2010. Nel corso del giudizio civile, la società controllante estera propone regolamento preventivo di giurisdizione , ritenendo carente di giurisdizione il giudice italiano. Nell'ordinanza numero 22835/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano la giurisdizione del giudice italiano . Nel caso di specie, le contestazioni fiscali riguardano l'interposizione di una società di comodo, finalizzata a garantire alla beneficiaria finale dei proventi la fruizione dell'esenzione dall'applicazione della ritenuta di cui all' articolo 7 d.l. numero 351/2001 . Sulla base di tali elementi la società controllante estera sostiene che il diritto di rivalsa del sostituto d'imposta azionato in giudizio scaturisce dalla disciplina tributaria e che, per tale ragione, esula dal regolamento del fondo , ove si prevede che «per la soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal Regolamento, è esclusivamente competente il Foro di Roma». L'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione verte sull'ambito applicativo della clausola di proroga della giurisdizione stabilita dal regolamento del fondo. Il Collegio osserva che la società italiana di gestione del risparmio ha definito le pretese tributarie nella qualità di sostituto d'imposta coobbligato in solido ex articolo 35 d.P.R. numero 602/1973 in relazione all'omesso versamento di ritenute e che agisce in via di rivalsa ex articolo 64, comma 1, d.P.R. numero 600/1973. Le Sezioni Unite ritengono tuttavia irrilevante che detti obblighi siano imposti dalla disciplina tributaria, in quanto l'obbligazione adempiuta dalla società italiana di gestione del risparmio trova la propria fonte nella partecipazione al fondo così come disciplinata dal relativo regolamento e dalla clausola di proroga della giurisdizione ivi contenuta cfr. Cass. civ., sez. unite, numero 7620/2019 , secondo cui «appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - la quale ha esteso ai paesi membri dell'EFTA la disciplina uniforme in materia contenuta nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 per gli Stati membri della CEE e ribadita dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - la controversia tra una società di diritto svizzero e una società italiana, quale rappresentante fiscale per l'Italia in forza dell'articolo 17, comma 3, d.P.R. numero 633/1972, avente ad oggetto il rimborso delle sanzioni pagate da quest'ultima per l'IVA non assolta, in quanto, ancorché l'obbligazione tributaria adempiuta dal rappresentante sorga dalla legge, quella azionata in giudizio trova la sua fonte nel mandato conferito dalla società estera con il rilascio della procura, cioè in una libera determinazione delle parti, con conseguente applicazione del criterio della “materia contrattuale” - come interpretato dalla Corte di Giustizia UE - di cui alla disposizione speciale dell'articolo 5 cit. e non di quello generale del foro del convenuto ex articolo 2 della medesima Convenzione” . Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione richiamano il regolamento numero 1215/2012 in materia di competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e, in particolare, l'articolo 25, che, con riferimento alla proroga di competenza, dispone quanto segue “1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L'accordo attributivo di competenza deve essere a concluso per iscritto o provato per iscritto b in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro o c nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato. [ ]”. Il Collegio ritiene che il giudizio de quo scaturisca « da un determinato rapporto giuridico », vale a dire quello derivante dalla partecipazione al fondo, così come delineato dal relativo regolamento e che la clausola di proroga della giurisdizione soddisfi i requisiti formali previsti dall'articolo 25 del regolamento dell'Unione Europea. A tale ultimo proposito, le Sezioni Unite richiamano due precedenti arresti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Nella sentenza del 20 aprile 2016, causa C-366/13, il Giudice del Lussemburgo ha osservato che «nel procedimento principale, la clausola che attribuisce la competenza ai giudici inglesi è inserita nel prospetto, documento redatto dall'emittente del titolo. Dall'ordinanza di rinvio non si evince in maniera dirimente se tale clausola sia stata ripresa, ovvero se sia stato operato un rinvio espresso a essa, nei documenti contrattuali firmati al momento dell'emissione dei titoli sul mercato primario» § 28 e che «occorre dunque rispondere a questa prima parte della seconda questione dichiarando che, in caso di inserimento di una clausola attributiva di competenza in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari, il requisito della forma scritta stabilito dall'articolo 23, paragrafo 1, lettera a , del regolamento numero 44/2001 risulta soddisfatto soltanto se il contratto firmato dalle parti al momento dell'emissione dei titoli sul mercato primario menziona l'accettazione di tale clausola ovvero contiene un rinvio espresso al suddetto prospetto, circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare» § 29 . Nella sentenza del 7 luglio 2016, causa C-222/15, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato quanto segue «l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento CE numero 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di giurisdizione, come quella oggetto del procedimento principale, che, da un lato, sia stata stipulata nell'ambito delle condizioni generali di contratto del committente, menzionate negli atti contenenti i contratti inter partes e trasmesse all'atto della loro conclusione, e che, dall'altro, designi quali giudici competenti quelli di una città di uno Stato membro, soddisfa i requisiti della disposizione suddetta, relativi al consenso tra le parti ed alla precisione del contenuto di tale clausola». Applicando tali principi al caso di specie, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano che la clausola di proroga della giurisdizione è valida efficace e applicabile al giudizio de quo , giacché è pacifico che, nella proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta, la società estera quotista ha dichiarato «di aver ottenuto copia ed aver preso visione del Regolamento, che con la presente dichiara di aver compreso e di accettare integralmente [ ]».

Presidente De Chiara – Relatore Perrino Fatti di causa La s.p.a. Investire società di gestione del risparmio ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la s.a. Five Stars e la KTS Kensington Square Trust s.a.r.l., unica socia di Five Stars quando questa è stata posta in liquidazione, per ottenere quanto da essa corrisposto all'Agenzia delle entrate a definizione transattiva, mediante accertamento con adesione relativo agli anni 2009 e 2010, e conciliazione giudiziale quanto all'anno 2008. La definizione riguardava la pretesa tributaria che l'Agenzia vantava nei confronti di Investire, gestore del Fondo Immobili Pubblici, e che scaturiva dall'omesso versamento delle ritenute d'acconto sui proventi del Fondo percepiti da Five Stars nei suddetti anni 2008, 2009 e 2010. Secondo l'Agenzia, inoltre, il beneficiario effettivo dei proventi del Fondo non era Five Stars, ma una società di comodo creata al fine d'interporsi nel transito a favore dei beneficiari finali del flusso di reddito originato dal Fondo, al fine di fruire dell'esenzione dall'applicazione della ritenuta stabilita dal D.L. numero 351 del 2001, articolo 7 . In seno a quel giudizio la KTS ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto a suo avviso v'è carenza di giurisdizione del giudice italiano, e lo ha illustrato con memoria. Ha replicato con controricorso la società Investire. Ragioni della decisione 1. Infondata è l'eccezione d'inammissibilità del regolamento, avanzata dalla società Investire perché esso è stato proposto dalla sola KTS, e non anche dalla Five Stars. Quel che conta, difatti, è che tutte le parti del processo al quale si riferisce la richiesta di regolamento siano evocate nel relativo giudizio Cass., sez. unumero , numero 11983/17 , come nel caso in esame è accaduto. D'altronde, l'ordinanza passata in giudicato, resa all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione e adottata in un giudizio in cui le cause sono inscindibili in quanto le domande siano contrassegnate, come nel caso in esame, dall'identità della causa petendi , è irretrattabile per tutti coloro che sono stati parti nel processo nel quale è intervenuta Cass., sez. unumero , numero 6929/18 . 2. A sostegno del regolamento la ricorrente reputa, col primo motivo, che, in generale, il tema del rimborso da parte del partecipante al Fondo di quanto pagato all'amministrazione finanziaria da Investire esuli dall'ambito applicativo del regolamento del Fondo, perché il diritto di rivalsa del sostituto d'imposta che è stato azionato in giudizio scaturisce non già da regolamento, bensì dalla normativa tributaria e da quella codicistica delle obbligazioni solidali in particolare, poi, la pretesa azionata comunque esulerebbe dalla ripartizione degli oneri d'imposta fra sostituto e sostituito, poiché deriva da un'autonoma scelta del gestore del Fondo, non condivisa dal partecipante. 2.1. Questa ricostruzione induce la KTS a escludere che la scelta così compiuta possa essere regolata dall'articolo 17.2.2. del regolamento del Fondo, a norma del quale Sono a carico dei partecipanti le imposte, tasse e gli oneri che dovessero derivare dalla sottoscrizione ed emissione, nonché dall'acquisto e detenzione delle quote e altresì a escludere, per conseguenza, che il giudizio pendente rientri nell'ambito applicativo della clausola di proroga della giurisdizione stabilita dall'articolo 33 del regolamento, in base alla quale per la soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal Regolamento, è esclusivamente competente il Foro di Roma . Aggiunge la società che comunque la clausola di proroga della giurisdizione non sarebbe valida ed efficace, perché non risponderebbe ai requisiti stabiliti dall' articolo 25 del regolamento UE numero 1215/2012 . 3. Il motivo è infondato. La pretesa tributaria dell'Agenzia definita con le modalità indicate è scaturita dal fatto che Investire ha versato i proventi alla quotista Five Stars senza trattenere la ritenuta alla fonte e l'ha fatto in base a una dichiarazione con la quale la Five Stars ha affermato di essere munita dei requisiti utili all'applicazione di un regime di esenzione che, invece, secondo l'Agenzià erano insussistenti. 3.1. Sicché Investire, che ha definito le pretese nella qualità di sostituto d'imposta, responsabile solidale in base al D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 35, non essendo state effettuate le ritenute, nè operati i relativi versamenti secondo le precisazioni rese da C ass., sez. unumero , numero 10378/19 , agisce per il rimborso proprio perché sono a carico dei partecipanti le imposte derivanti dalla sottoscrizione ed emissione, nonché dall'acquisto e dalla detenzione delle quote. Difatti, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, articolo 64, comma 1, Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso . È, peraltro, irrilevante che gli obblighi tributari siano fissati dalla normativa tributaria e dalla disciplina codicistica delle obbligazioni solidali, in quanto l'obbligazione adempiuta da Investire, sebbene sorga dalla legge, comunque trova la propria fonte nella partecipazione al Fondo, disciplinata dal regolamento, di Five Stars, nella responsabilità per le passività della quale è subentrata la KTS per analoghe considerazioni, cfr. Cass., sez. unumero , numero 7620/19 laddove le considerazioni svolte in ordine all'insussistenza del diritto alla restituzione investono il merito della vicenda. Il giudizio pendente, allora, deriva giustappunto dall'applicazione e dall'esecuzione di quanto comunque discendente dal regolamento del Fondo, a norma della clausola di proroga della giurisdizione contemplata dall'articolo 33 di esso. Inconferenti sono dunque gli ulteriori precedenti di queste sezioni unite citati dalla ricorrente, che concernono questioni diverse in particolare, l'estraneità alla materia contrattuale dell'obbligazione della quale il fideiussore chieda in giudizio l'adempimento in surrogazione nei diritti dell'amministrazione doganale ed in via di regresso nei confronti del proprietario della merce importata, qualora quest'ultimo, che non è parte del contratto fideiussoria, non ne abbia autorizzato la conclusione, quanto a Cass., sez. unumero , numero 13905/04 la rilevanza della domanda principale di responsabilità precontrattuale, quanto a Cass., sez. unumero , numero 29107/20 . 4. La clausola di proroga, diversamente da quanto obiettato da KTS, è poi conforme all' articolo 25 del regolamento numero 1215/2012/UE , alla luce del quale va valutata, implicando una nozione autonoma, e non già un rinvio al diritto interno di questo o di quello Stato interessato tra varie, Corte giust., causa C-519/19 , Ryanair, punto 38 causa C-222/15, Alstom Power Thermal Services, punto 29, relativa all'articolo 23 del regolamento numero 44/2001/CE, di contenuto analogo . L'articolo 25 stabilisce che 1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L'accordo attributivo di competenza deve essere a concluso per iscritto o provato per iscritto b in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro c nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato . La controversia pendente senz'altro scaturisce, difatti, da un determinato rapporto giuridico , che è quello derivante dalla partecipazione al Fondo e delineato dal relativo regolamento. 4.1. La clausola è altresì conforme agli obiettivi di prossimità e di buona amministrazione della giustizia menzionati nel considerando 16 del regolamento numero 1215/12/UE , e ribaditi dalla giurisprudenza unionale Corte giust., grande sez., causa C-59/19, Booking.com BV, punti 28 e 37 , che in particolar modo risaltano in relazione alla controversia pendente, in cui si discute della debenza di imposte allo Stato italiano e dell'individuazione dei soggetti tenuti a sopportarne il peso economico. 5. Quanto ai requisiti formali previsti dall'articolo 25 del regolamento unionale, indubbiamente il giudice adito ha l'obbligo di esaminare se la clausola di proroga sia stata effettivamente oggetto di un accordo tra le parti, che si deve manifestare in modo chiaro e preciso. Le forme richieste dall'articolo 25, peraltro, hanno la funzione di garantire che il consenso sia effettivamente accertato Corte giust. causa C-543/10 , Refcomp, punto 27 causa C-64/17, Saey Home & Garden, punto 25 causa C-519/19, cit., punto 41 . 5.1. Nel caso in esame, la clausola è opponibile alla Five Stars giustappunto in base ai principi dettati anche dalla giurisprudenza unionale richiamata nel regolamento di giiurisdizione proposto. Con la sentenza resa in causa C-366/13, Profit Investment SIM s.p.a. in liquidazione, citata dalla ricorrente, la Corte di giustizia si è trovata al cospetto di una clausola di proroga della giurisdizione inserita in un documento redatto dall'emittente del titolo, laddove dall'ordinanza di rinvio non si evinceva in maniera dirimente se tale clausola sia stata ripresa, ovvero se sia stato operato un rinvio espresso a essa, nei documenti contrattuali firmati al momento dell'emissione dei titoli sul mercato primario punto 28 . Sicché, si è chiarito, il requisito della forma scritta stabilito -allora dall'articolo 23, paragrafo 1, lett. a , del regolamento numero 44/2001 è da ritenere soddisfatto se il contratto firmato dalle parti al momento dell'emissione dei titoli sul mercato primario menziona l'accettazione di tale clausola ovvero contiene un rinvio espresso al suddetto prospetto, circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare punto 29 . Successivamente, quella Corte ha specificato che l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento numero 44/2001/CE dev'essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di giurisdizione che sia stata stipulata nell'ambito delle condizioni generali di contratto del committente, menzionate negli atti contenenti i contratti inter partes e trasmesse all'atto della loro conclusione soddisfa i requisiti della suddetta disposizione, relativi al consenso tra le parti e alla precisione del contenuto di tale clausola Corte giusli ., causa C-222/15 , cit. . 6. Nel caso in esame, è pacifico fra le parti che nella proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta da Five Stars questa ha dichiarato di aver ottenuto copia ed aver preso visione del Regolamento, che con la presente dichiara di aver compreso e di accettare integralmente . 6.1. La clausola di proroga della giurisdizione è dunque valida, efficace, e applicabile al giudizio in questione, anche in relazione a KTS, subentrata alla parte originaria nei suoi diritti e obblighi e quindi vincolata anch'essa Corte giust., causa C-352/13 , CDC Hydrogen Peroxide, punto 65 causa C-519/19, cit. punto 40 . 7. Il primo motivo va quindi respinto. Il che determina l'assorbimento del secondo, col quale si contesta il radicamento della giurisdizione italiana affermato da Investire, in via alternativa, facendo leva sull' articolo 7, numero 1, del regolamento numero 1215/2012/UE . 7.1. Il ricorso è rigettato ed è affermata la giurisdizione del giudice italiano, dinnanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese. P.Q.M. rigetta il regolamento e dichiara la giurisdizione del giudice italiano, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese.