Il deposito della lista testi difensiva non implica l’ammissione se non ne viene fatta esplicita richiesta

«Una cosa è la presentazione della lista testi ai sensi dell'articolo 468 c.p.p., altra, ben distinta, è la richiesta di prova ai sensi dell'articolo 493 c.p.p.».

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla presentazione della lista testi difensiva e sulla mancata formale richiesta di ammissione da parte del difensore d'ufficio nominato. A riguardo, la Suprema Corte osserva che nel caso di specie il giudice di merito ha riconosciuto l'infondatezza della tesi «che vorrebbe ritenere che la lista testi della difesa, della quale il difensore d'ufficio non chiedeva l'ammissione, sia stata ammessa de facto dal Tribunale solo perché presente nel fascicolo del dibattimento» invero, si è riconosciuto che «una cosa è la presentazione della lista testi ai sensi dell'articolo 468 c.p.p., altra, ben distinta, è la richiesta di prova ai sensi dell'articolo 493 c.p.p.». Ciò posto, il Collegio sottolinea come il deposito, ancorché rituale, della lista testi non comporta l'implicita successiva formale richiesta di prova ne consegue che «non si può parlare né di omessa valutazione della lista testimoniale - che, il giudice, in sede di presentazione non può sindacare, potendosi solo limitare ad autorizzare la citazione dei testi, in presenza di esplicita richiesta - né, tantomeno, di ammissione implicita di prove e di successiva ingiustificata revoca, per la mancanza di una preventiva formale richiesta in tal senso da parte della difesa».

Presidente Imperiali – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 29709/2020, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Firenze in data 19/12/2018, con la quale R.F. era stato condannato alla pena di anni otto, mesi sei di reclusione ed Euro 3.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile N.A. da liquidarsi in separato giudizio con assegnazione di una provvisionale pari ad Euro 30.000, per i reati di rapina aggravata in concorso capo A , lesioni personali aggravate continuate in concorso capo B e furto in abitazione aggravato in concorso capo C . 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di R.F., è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p. Lamenta il ricorrente - Violazione di legge in relazione agli articolo 468,492,493,495,190 e 192 c.p.p. omessa motivazione in ordine al motivo di appello concernente l'omessa valutazione della lista testimoniale depositata in atti l'omessa revoca della precedente ordinanza di ammissione delle prove l'omessa revoca delle prove precedentemente ammesse l'omessa motivazione in ordine alla non ammissione delle prove richieste e depositate in atti la violazione e l'inosservanza delle norme processuali con riferimento all'articolo 111 Cost., comma 6, articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 192 c.p.p., e articolo 546 c.p.p., comma 1, lett. e , primo motivo . - Omessa assunzione di prove decisive ex articolo 495 c.p.p., comma 2, e segnatamente dell'escussione dei testi M.H.N., S.R. e T.S. secondo motivo . - Violazione, inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione agli articolo 603,507 e 533 c.p.p. con riferimento all'articolo 111 Cost., comma 6, articolo 192 c.p.p., e articolo 546 c.p.p., comma 1, lett. e , articolo 24 Cost., articolo 27 Cost., commi 1, 2 e 3, avuto riguardo ai principi del ragionevole dubbio, del giusto processo, di parità delle parti, di diritto alla difesa, di responsabilità penale, di rieducazione della pena e di presunzione d'innocenza travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti del processo, in particolare l'udienza di convalida in data 06/09/2016 richiamata in sentenza, le dichiarazioni testimoniali scritte ed i verbali dell'udienza di convalida omessa motivazione in ordine al licenziamento della persona offesa costituitasi parte civile e del procedimento penale a suo carico per il furto aggravato in danno dell'odierno imputato contraddittorietà ed illogicità della motivazione per omessa valutazione delle prove in ordine all'illegittima detenzione del denaro da parte della persona offesa, alla sua credibilità e al suo interesse in causa contraddittoria ed illogica motivazione in ordine alla mancanza di prova sulla responsabilità dell'imputato per i fatti ascrittigli e sul mancato rinvenimento degli oggetti che sarebbero stati sottratti terzo motivo . - Violazione, inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione agli articolo 628 e 393 c.p. mancanza dell'elemento psicologico del reato di rapina mancanza del concetto di altruità della res illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove riconosce che parte del denaro era anche del R., ma esclude l'applicazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiesta di annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione ai fini della riqualificazione del fatto contestato al capo A nell'imputazione di cui all'articolo 393 c.p. quarto motivo . - Violazione, inosservanza e/o erronea applicazione di legge, in specie della fattispecie astratta di cui all'articolo 112 c.p., numero 2, in relazione agli articolo 192 e 512 bis c.p.p., e articolo 530 c.p.p., comma 2 mancanza e omessa motivazione in ordine alla prova della responsabilità penale dell'imputato esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 112 c.p., numero 2, articolo 61 c.p., numero 2, e articolo 576 c.p. annullamento con rinvio ai fini della riduzione della pena quinto motivo . - Violazione, inosservanza e/o erronea applicazione di legge, in specie degli articolo 628,81 e 132 c.p., in relazione al trattamento sanzionatorio, immotivatamente irrogato in misura superiore al minimo edittale violazione di legge, in specie del principio di rieducazione della pena di cui all'articolo 27 Cost., comma 3 annullamento con rinvio al fine della riduzione della pena inflitta sesto motivo . - Violazione, inosservanza e/o erronea applicazione di legge, in specie dell'articolo 533 c.p.p., in relazione all'articolo 133 c.p. mancanza e/o carenza di motivazione della sentenza, in relazione al trattamento sanzionatorio riservato in concreto all'imputato settimo motivo . - Violazione, inosservanza e/o erronea applicazione di legge, in specie degli articolo 538 e 339 c.p.p. violazione, inosservanza e/o erronea applicazione di legge, in specie dell'articolo 539 c.p.p., comma 2 omessa e/o carente motivazione in ordine alla mancanza di prova in ordine ai danni lamentati dalla parte civile omessa e/o carente motivazione in ordine alla sproporzionalità della condanna alla provvisionale richiesta di sospensione della condanna civile ai sensi dell'articolo 612 c.p.p. ottavo motivo . Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato, per la gran parte dei motivi, anche in modo manifesto. 2. Va osservato in premessa che la sentenza di appello costituisce doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri 1 la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale 2 entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove cfr., Sez. 3, numero 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 Sez. 2, numero 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 . 3. Infondato è il primo motivo. La Corte territoriale ha già riconosciuto l'infondatezza della tesi che vorrebbe ritenere che la lista testi della difesa, della quale il difensore d'ufficio non chiedeva l'ammissione, sia stata ammessa de facto dal Tribunale solo perché presente nel fascicolo del dibattimento invero, si è riconosciuto che una cosa è la presentazione della lista testi ai sensi dell'articolo 468 c.p.p., altra, ben distinta, è la richiesta di prova ai sensi dell'articolo 493 c.p.p. Riconosce il Collegio come il deposito, ancorché rituale, della lista testi non comporta l'implicita successiva formale richiesta di prova, nella specie mai intervenuta e non altrimenti sanabile. Ne consegue che non si può parlare nè di omessa valutazione della lista testimoniale - che, il giudice, in sede di presentazione non può sindacare, potendosi solo limitare ad autorizzare la citazione dei testi, in presenza di esplicita richiesta - nè, tantomeno, di ammissione implicita di prove e di successiva ingiustificata revoca, per la mancanza di una preventiva formale richiesta in tal senso da parte della difesa. 4. Del tutto aspecifico è il secondo motivo. La Corte territoriale ha ampiamente argomentato le ragioni dell'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'esame dei testi M.H.N. , S.R. e T.S. di cui era stata dedotta dalla difesa la decisività ai sensi dell'articolo 495 c.p.p., comma 2. 4.1. Secondo consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, non è esercitabile liberamente, ma incontra limiti ben precisi nelle prescrizioni degli articolo 188,189,190 e 191 c.p.p. esso deve, infatti, armonizzarsi con il potere-dovere del giudice del dibattimento di valutare la liceità e la rilevanza della prova richiesta onde escludere quelle vietate dalla legge ovvero manifestamente superflue o di rilevanti, e può, pertanto, essere denegato dal giudice, sulla base di adeguata motivazione, proprio soltanto quando le prove richieste risultino manifestamente superflue od irrilevanti fuori da questi casi, la sua violazione comporta la nullità della sentenza cfr., Sez. 6, numero 550 del 23/09/1992, dep. 1993, Cocimano, Rv. 193755 . 4.2. Fermo quanto precede, nella fattispecie, il giudizio di superfluità ed irrilevanza di dette testimonianze è assistito da congrua e logica motivazione. La Corte territoriale, dopo aver evidenziato l'assoluta convergenza, credibilità e riscontrabilità delle prove a carico dell'imputato ed aver precisato che nella lista testi difensiva depositata non figurava il teste T.S. , soggetto che nel pomeriggio del 19/07/2016 avrebbe accompagnato il R. […] alla stazione ferroviaria di in orario incompatibile con quello dei fatti e lo avrebbe visto partire su un treno diretto a, ha precisato che si è in presenza di un teste del quale non solo il R. nel suo primo interrogatorio innanzi al Gip non aveva fatto cenno, ma del quale aveva addirittura escluso la presenza diversamente, nell'esame dibattimentale compariva nelle dichiarazioni il T. come la persona che lo avrebbe accompagnato alla stazione ferroviaria di […] da dove avrebbe preso un treno alle 18,30 per […]. A […] sarebbe arrivato verso le 23,30 e sarebbe stato prelevato ancora da un tale A. con il quale in macchina si sarebbe diretto a […], dove sarebbe poi giunto. Non ricordava come aveva raggiunto la stazione ferroviaria di omissis da […]. Aggiungeva di non aver portato lui il furgone a lui intestato sotto l'abitazione delle persone offese. Trattasi all'evidenza - aggiunge la Corte - di dichiarazioni progressivamente modificate nel tempo per renderle compatibili con le deposizioni dei testi che avrebbero dovuto confermarle, ma che restano ammantate da una valutazione di non credibilità. Non si comprende infatti come sia stato possibile che il R. abbia dichiarato da prima di essere stato da solo alla stazione di […] e poi di aver fatto comparire il T. come la persona che sarebbe stata con lui e che avrebbe dovuto confermare il suo alibi. Particolare non da meno la circostanza che, nella progressiva modifica delle sue dichiarazioni, il R. affermava, nell'esame dibattimentale, di essersi recato alla stazione ferroviaria di […] provenendo da […], mentre nell'interrogatorio dinanzi al Gip che vi sarebbe giunto da omissis località dalla quale non si deve certo raggiungere […] per giungere poi a […]. Ancora, non si comprende quale credito potrebbe essere dato alle dichiarazioni che dovrebbe rendere S.R., la persona che avrebbe accompagnato il R. da […] a […] nella notte tra il 19 ed il 20 luglio 2016 quando è lo stesso imputato sia nelle dichiarazioni dinanzi al Gip che in quelle innanzi al tribunale ad affermare che era stato accompagnato da un certo A. che lui non conosceva e che poi misteriosamente si è trasformato nel teste che la difesa chiede di esaminare. Residuano le dichiarazioni di H. N., cugino dell'imputato che avrebbe ricevuto il R. a […] il 20/07/2016 e poi lo avrebbe ospitato fino al giorno 22 luglio quando l'imputato partiva per il […]. Nelle sue dichiarazioni manoscritte allegate per la prima volta dalla difesa durante il processo di primo grado per sostenere le proprie richieste di nullità del verbale del 05/09/2018 e che vengono esaminate non perché utilizzabili, ma per valutare la necessità e decisività delle richieste istruttorie l'H.N. sosteneva che non suo cugino, ma il cugino del R. , tale S.R. il che rende ancora più incredibile che il R. non ne conoscesse il nome lo aveva ricevuto al suo arrivo a […] e lo aveva accompagnato all'abitazione dello stesso H.N. nella mattina del 20/07/2016. Siamo in presenza - prosegue la Corte - di una diversa e terza versione. H.N. non al cugino di nome S.R. che è invece parente del R. quest'ultimo non è giunto a […] con l'A. o con il S.R. ma da solo e, quest'ultimo lo ha solo accompagnato l'abitazione del N. . L'orario d'arrivo non è indicato e quindi ben potrebbe essere compatibile con la partenza del R. dalla Toscana nella notte tra il 19 ed il 20 luglio 2016 dopo aver commesso i fatti ed essere fuggito dall'abitazione delle persone offese. Vi è infine una diversa versione riferita dall'imputato del corso esame dibattimentale ove afferma, in contrasto con le stesse richieste della sua difesa, che dopo essere stato accompagnato da fantomatico A. da Milano a […] era giunto ivi ove era stato accolto dal suo parente cognato S.R. che invece secondo la richiesta della difesa dovrebbe riferire di aver accompagnato il R. da […] a […]. Solo con le dichiarazioni allegate all'atto d'appello la difesa, per mostrare la necessità dell'esame dei testi, riconduce tutto ad unità anticipando addirittura l'arrivo del R. e dello S.R. a […] la mattina alle 7,30 del giorno 20.7.2016, ma trattasi all'evidenza di progressivi aggiustamenti che non possono far tacere della totale incredibilità della versione difensiva sulla quale lo stesso imputato si contraddice e smentisce . Con queste argomentate conclusioni il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la strada , conducente all'inammissibilità- della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 5. Del tutto aspecifico è il terzo motivo. 5.1. Va osservato in premessa che, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze ivi articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b , il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di sussunzione del fatto non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità rispetto alla fattispecie astratta nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. 5.2. Ciò considerato, va evidenziato come, con la censura svolta, il ricorrente contesti, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella riformulazione di doglianze già sollevate in sede di appello, alle quali la Corte territoriale ha fornito risposto con argomenti del tutto immuni da violazioni di legge o da aporie motivazionali sul punto si rimanda alle valutazioni espresse nelle pagg. 25 e 26 della sentenza impugnata . 6. Infondato è il quarto motivo. La Corte territoriale, dopo aver riconosciuto che il N. si trovava in possesso della somma di 20.000 Euro perché ricevuta per i pagamenti effettuati dalla società che egli aveva con il R. somma che veniva sottratta al N. dai rei , ha escluso che tale somma fosse di proprietà dell'imputato, in quanto le risultanze probatorie hanno dimostrato che se il R. era l'intestatario formale della società, della stessa il N. era socio di fatto, con i compiti di concludere i contratti di lavoro, riscuotere i pagamenti ed accompagnare le persone sul luogo di lavoro. La sottrazione violenta di un denaro non proprio, con la finalità di trarre profitto, integra senza dubbio il contestato delitto di rapina. 7. Manifestamente infondato è il quinto motivo. La Corte territoriale ha ritenuto l'aggravante del ruolo apicale dell'imputato, organizzatore del delitto, testimoniato dalla sua conoscenza pregressa del possesso da parte del N. dei denari, dalla propria decisione di utilizzare il suo furgone per compiere l'azione criminosa e dall'essere lo stesso entrato per primo nell'abitazione introducendosi dalla finestra per permettere a tutti i complici di farvi successivo ingresso. La decisività ed assorbenza di tali rilievi non vengono in alcun modo superati dalle argomentazioni del ricorrente. 8. Manifestamente infondati sono sia il che il sesto che il collegato settimo motivo. La Corte territoriale ha evidenziato la particolare gravità dei fatti e delle notevoli conseguenze patite dalla persona offesa nonché l'elevato numero di soggetti agenti e la significativa capacità criminale palesata dal reo, partendo da una pena base per il reato di cui al capo A di poco superiore al minimo edittale e comunque di gran lunga inferiore al suo medio, operando quindi aumenti di pena ex articolo 81 cpv. c.p., e articolo 112 c.p., numero 2, del tutto legittimi e giustificati. Invero, secondo consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articolo 132 e 133 c.p. ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico Sez. 5, numero 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 , ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'articolo 133 c.p., le espressioni del tipo pena congrua , pena equa o congruo aumento , come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere Sez. 2, numero 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 . 9. Infondato è l'ottavo motivo. Il giudice di primo grado ha pronunciato condanna generica al risarcimento del danno assegnando alla parte civile una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad Euro 30.000, posta a carico dei tre imputati R.F., I.A. e M.A. , in via solidale tra loro. Nella determinazione dell'importo della provvisionale, il giudice d'appello ha tenuto conto dell'entità delle lesioni fisiche subite dalla vittima politrauma da percosse con contusioni polmonari bilaterali, fratture dell'arco posteriore della IV e V costa di destra ed infrazione dell'arco anteriore della V, VI e VII costa di sinistra e versamento pleurico, accompagnato da colite ulcerosa e della misura del denaro alla stessa sottratto, ritenendo del tutto ininfluenti, la ripresa dell'attività lavorativa del N. prima del decorso del termine di prognosi, le vantate e non provate ragioni di credito nei confronti del N. per fatti successivi e le condizioni di possidenza o meno del R. trattasi di provvedimento assistito da argomentazioni del tutto congrue che, peraltro, secondo - ancora una volta consolidata giurisprudenza di legittimità cfr., da ultimo, Sez. 2, numero 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02 , non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. 10. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.