Nell’ambito di un procedimento finalizzato al rilascio dell’informazione interdittiva, fondato sulla rilevazione di elementi di pericolo non necessariamente già passati al vaglio della magistratura, il legislatore dovrebbe consentire la valutazione dell’effetto prodotto dalle interdizioni sul sostentamento dei soggetti interessati.
Lo ha affermato la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 180, pubblicata il 19 luglio 2022. L'informazione del prefetto può privare l'interessato dei mezzi di sostentamento. La pronuncia in commento trae origine dalla questione di legittimità costituzionale dell' articolo 92 d.lgs. numero 159/2011 c.d. Codice antimafia , nella parte in cui non prevede il potere del prefetto di escludere le decadenze e i divieti stabiliti dal medesimo decreto quando valuti che, in conseguenza degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia. Si tratta di divieti e decadenze che precludono la possibilità di ottenere o mantenere erogazioni pubbliche, contratti pubblici, provvedimenti amministrativi funzionali ad esercitare attività imprenditoriali licenze, autorizzazioni, concessioni, ecc. , derivanti sia dalla applicazione, con provvedimento definitivo del giudice, di una misura di prevenzione personale, sia dalla adozione, da parte del prefetto, di una informazione antimafia. Tuttavia - ed è questa la censura avanzata dal rimettente - solo quando le decadenze e i divieti discendono da una misura di prevenzione è data facoltà al giudice di escluderne l'applicazione, per tutelare l'eventuale stato di bisogno dell'interessato il prefetto, chiamato a rilasciare informazione antimafia, non ha invece il potere di valutare l'impatto dell'informazione interdittiva sulle condizioni economiche del destinatario e, se del caso, di escluderne gli effetti. I dubbi del rimettente. Il giudice a quo ritiene che la scelta del legislatore di non attribuire all'autorità prefettizia avendola attribuita invece al giudice delle misure di prevenzione il potere di apprezzare l'incidenza di tali conseguenze sui mezzi di sostentamento dell'interessato e della propria famiglia determini una irragionevole disparità di trattamento, non attenuta dalla temporaneità degli effetti dell'informazione antimafia, stabilita in dodici mesi, giacché si tratterebbe di un periodo di tempo comunque idoneo a pregiudicare in modo definitivo qualsiasi attività di impresa. Inoltre, sarebbe violato l' articolo 4 Cost. , dal momento che l'informazione antimafia inibisce, sia i rapporti con la pubblica amministrazione, sia le attività private sottoposte a regime autorizzatorio proprio la pervasività della misura determinerebbe un sacrificio del diritto al lavoro, tutelato persino in capo a un detenuto a seguito di condanna e, invece, non salvaguardato in capo a colui che - come accade nei casi di interdittiva - sia oggetto di una misura volta a prevenire un evento anche solo potenziale, in forza di una valutazione condotta sulla base della regola del più probabile che nonumero Da ultimo, il giudice a quo lamenta la violazione anche dell' articolo 24 Cost. , poiché la disposizione censurata non garantirebbe all'interessato la possibilità di prospettare al prefetto le conseguenze che l'inflizione dell'interdittiva determinerebbe a suo carico. Interdittiva antimafia, le novità garanzia del contraddittorio e misure collaborative. In via preliminare, la Consulta prende in considerazione la modifica legislativa apportata dal d.l. numero 152/2021 che, successivamente all'ordinanza di rimessione, ha novellato l'articolo 92 cod. antimafia, introducendo una forma di contraddittorio necessario tra il prefetto e coloro nei cui confronti stia per essere emessa una informazione antimafia. Il prefetto è ora tenuto, sempre che non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, a dare tempestiva comunicazione all'interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa e l'interessato può presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché richiedere di essere ascoltato. Al termine di questa fase in contraddittorio, il prefetto potrà rilasciare una informazione liberatoria oppure una informazione interdittiva, oppure ancora – laddove gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale – disporre l'applicazione delle nuove misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dalla medesima novella legislativa. In particolare, è stata introdotta la possibilità, per l'impresa sospettata di agevolazione mafiosa solo occasionale, di evitare l'informazione e i suoi effetti interdittivi, e di continuare ad operare, sia pur risultando sottoposta a vigilanza e assumendo l'impegno di adoperarsi per una bonifica, sì da superare gli elementi di “compromissione” riscontrati. Tuttavia, le nuove disposizioni legislative non trovano applicazione, ratione temporis , nel giudizio principale, dal momento che quest'ultimo ha ad oggetto una informazione antimafia adottata nella vigenza delle precedenti regole. Misura di prevenzione e informazione antimafia c'è una disparità di trattamento tra i destinatari. Per il giudice delle leggi, non è implausibile il confronto proposto dal rimettente tra la differente disciplina dei poteri attribuiti al giudice delle misure di prevenzione e quelli conferiti al prefetto nell'ambito dell'informazione antimafia in entrambi i casi, si è in presenza di misure anticipatorie in funzione di difesa della legalità. Alle limitazioni e agli strumenti di vigilanza imposti dal decreto che abbia applicato in via definitiva la misura di prevenzione, l'articolo 67 cod. antimafia aggiunge ulteriori effetti pregiudizievoli, gravemente “inabilitanti”, il cui obiettivo è di contrastare l'attività economica dei soggetti colpiti tramite, in particolare, il reimpiego del danaro proveniente da attività criminosa. Si tratta dei medesimi effetti che conseguono all'informazione antimafia. La ratio dell'informazione antimafia, in funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione cfr. Cons. Stato, numero 1060/2021 , del resto, è quella di garantire la salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione Cons. Stato, numero 3/2018 . In tale contesto, tuttavia, solo nei confronti del soggetto destinatario della misura di prevenzione e non anche di quello colpito da interdittiva, gli interessi di rilievo pubblicistico perseguiti sono destinati a cedere il passo all'insopprimibile esigenza di non mettere a rischio la possibilità del soggetto di sostentare sé stesso e la propria famiglia. Proprio nell'ambito di un procedimento finalizzato al rilascio dell'informazione interdittiva - fondato sulla rilevazione di elementi di pericolo non necessariamente già passati al vaglio della magistratura - il legislatore dovrebbe, a maggior ragione, consentire la valutazione dell'effetto prodotto dalle interdizioni sul sostentamento dei soggetti interessati. Né la limitata durata temporale dell'interdittiva risulta un elemento sufficiente a giustificare la deteriore disciplina riservata a coloro che siano raggiunti da tale provvedimento. Bilanciamento tra sicurezza e diritto al sostentamento la decisione spetta al legislatore. Per la Consulta, l'ordinanza di rimessione sottolinea correttamente l'esistenza di una ingiustificata disparità di trattamento, che necessita di un rimedio. Tuttavia, la pronuncia richiesta alla Corte Costituzionale dal rimettente - che chiede di trasferire, nella disciplina relativa alla informazione interdittiva, la deroga attualmente prevista con riferimento alle sole misure di prevenzione personali - non risulta uno strumento idoneo. Innanzitutto, una simile pronuncia avrebbe l'effetto di attribuire all'autorità prefettizia, nell'ambito del procedimento che conduce al rilascio dell'informazione antimafia, un potere valutativo - quello finalizzato a verificare se, per effetto delle decadenze e dei divieti, vengano meno i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia - che attualmente il codice affida, invece, all'apprezzamento dell'autorità giudiziaria, nel contesto del procedimento e delle garanzie proprie di un giudizio. Non solo si tratterebbe, quindi, di estendere la disciplina derogatoria in questione dal settore delle misure di prevenzione a quello dell'informazione antimafia, ma, altresì, di attribuirne l'applicazione ad un'autorità diversa, trasferendola dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa. Inoltre, occorre considerare che le misure di prevenzione personali hanno un proprio e tradizionale contenuto tipico - delineato all'articolo 8 cod. antimafia - cui i divieti e le preclusioni elencati all'articolo 67 cod. antimafia si aggiungono in via accessoria. Invece, le misure interdittive antimafia laddove non si basino a loro volta su provvedimenti dell'autorità giudiziaria, già produttivi di conseguenze autonome esauriscono i propri effetti pregiudizievoli proprio nei divieti e nelle decadenze di ordine economico previste dal medesimo articolo, con la conseguenza che l'eventuale inibizione in toto della loro applicazione, sia pur in nome di fondamentali esigenze quali quelle rappresentate dal giudice a quo , significherebbe privarle di oggetto e, perciò, di qualunque utilità, frustrando gli obbiettivi cui esse mirano. Pertanto, spetta al legislatore decidere se e come utilizzare il rimedio invocato dal rimettente, al fine di meglio contemperare l'interesse pubblico alla sicurezza e la generale libertà del mercato, da una parte, e il diritto della persona a veder garantiti i propri mezzi di sostentamento, dall'altra per queste ragioni, la questione di legittimità costituzionale viene dichiarata inammissibile.
Presidente Amato - Relatore Zanon Ritenuto in fatto 1.– Con ordinanza dell'11 dicembre 2020, iscritta al numero 73 del registro ordinanze 2021, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato, in riferimento agli articolo 3, secondo comma recte primo comma , 4 e 24 della Costituzione , questioni di legittimità costituzionale dell' articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, numero 136 . 2.– Il giudice a quo è stato investito di un ricorso proposto da M. S., in qualità di titolare di una impresa individuale nei cui confronti, in data 27 febbraio 2020, la prefettura aveva emesso informazione antimafia interdittiva. Il provvedimento prefettizio, del quale veniva chiesto l'annullamento, trovava la propria giustificazione nei precedenti penali e nelle parentele del marito della ricorrente, imputato e detenuto per reati di mafia e accusato di essere al vertice di una cosca. M. S. era inoltre stata socia di un'impresa amministrata dal marito, operante nel medesimo settore della sua attività economica. Infine, rilevante ai fini dell'adozione dell'informazione antimafia era risultato il contesto parentale della ricorrente. Sospesa in via cautelare l'efficacia del provvedimento impugnato, il TAR Calabria respingeva, con sentenza non definitiva, tutti gli altri motivi di ricorso e, condividendo l'eccezione di illegittimità costituzionale relativa all'articolo 92 cod. antimafia, sollevava, con separata ordinanza, le odierne questioni di legittimità costituzionale. Il rimettente sottolinea che in relazione ai soggetti attinti, con provvedimento definitivo, da una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, l'articolo 67, comma 5, cod. antimafia stabilisce che «[p]er le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia». Lamenta, invece, che analogo potere non sia previsto in capo al prefetto dall'articolo 92 cod. antimafia con riferimento ai soggetti investiti da un'informazione antimafia. 3.– In punto di rilevanza, l'ordinanza di rimessione dà conto della circostanza che l'attività aziendale, in virtù di quanto esposto dalla ricorrente, costituirebbe «l'unica fonte di reddito della propria famiglia», della quale fanno parte anche quattro figli conviventi, tre dei quali minori. Inoltre, la chiusura dell'esercizio commerciale condurrebbe al licenziamento di otto dipendenti. Il vigente quadro normativo imporrebbe tuttavia di respingere il ricorso anche in riferimento a tale doglianza, mentre una pronuncia di accoglimento di questa Corte determinerebbe l'annullamento dell'impugnato provvedimento, in quanto adottato senza che l'autorità prefettizia ne abbia valutato gli effetti sulle capacità di sostentamento della ricorrente e dei suoi familiari. Ancora, la disposizione, per come formulata, non lascerebbe spazi per una sua lettura costituzionalmente orientata. 4.– In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente illustra anzitutto la censura con la quale prospetta una violazione del «principio di uguaglianza sostanziale di cui all' articolo 3 comma 2 della Costituzione ». Premessa la «natura “cautelare e preventiva” delle interdittive antimafia» viene citata la sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 6 aprile 2018, numero 3 e premesso che le misure di prevenzione condividono con le prime la finalità di assicurare un'anticipata difesa della legalità, producendo le medesime conseguenze interdittive, la scelta del legislatore di non attribuire al prefetto il potere di apprezzare l'incidenza di tali conseguenze sui mezzi di sostentamento dell'interessato e della sua famiglia concretizzerebbe una irragionevole disparità di trattamento. Sottolinea il rimettente come, con la sentenza numero 57 del 2020, questa Corte avrebbe già ritenuto tale differenza di regime meritevole di una «rimeditazione da parte del legislatore», non avendo potuto farne oggetto di specifica pronuncia solo perché la censura non era stata dedotta in modo autonomo. La temporaneità dell'informazione antimafia, fissata dal codice in dodici mesi articolo 86, comma 2 , non ridurrebbe le ragioni di attrito con la Costituzione, trattandosi di un periodo di tempo «ampiamente sufficiente a pregiudicare in modo definitivo qualsiasi attività di impresa». Né eliderebbe la dedotta disparità di trattamento la circostanza che, in forza dell'articolo 34-bis, comma 6, cod. antimafia, l'impresa colpita dal provvedimento interdittivo possa chiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario. L'accesso all'istituto è infatti subordinato all'impugnazione dell'informazione ed è eventuale, dipendendo dalla valutazione dell'autorità giudiziaria. Il controllo giudiziario, inoltre, si limita a sospendere, senza eliminarli, gli effetti dell'interdittiva, non potendo peraltro travolgere quelli dalla stessa prodotti medio tempore viene citata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 31 maggio 2018, numero 3268 . 5.– Sarebbe altresì violato l' articolo 4 Cost. Premette il rimettente che l'informazione antimafia inibisce sia i rapporti con la pubblica amministrazione sia le attività private sottoposte a regime autorizzatorio, anche intraprese sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività viene citata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 20 gennaio 2020, numero 452 . Ne deriverebbe, pertanto, un sacrificio del diritto al lavoro un diritto tutelato per lo stesso detenuto è citata l'ordinanza di questa Corte numero 532 del 2002 , e che dovrebbe a maggior ragione essere salvaguardato nei confronti di chi sia stato colpito da una misura preventiva, finalizzata ad evitare un evento ritenuto possibile ed eventuale, in forza di una valutazione svolta sulla base della regola del «più probabile che non». Una valutazione nel cui ambito, conclude il giudice a quo, la disposizione censurata impedisce in ogni caso di tenere in conto l'evenienza che il provvedimento «depauperi i mezzi di sostentamento che chi ne è colpito trae dal proprio lavoro». 6.– Infine, l'articolo 92 cod. antimafia lederebbe l' articolo 24 Cost. Il rimettente premette come, in realtà, la disciplina sull'informazione antimafia non escluderebbe totalmente il contraddittorio articolo 93, comma 7, cod. antimafia . Si tratterebbe, tuttavia, solo di una «interlocuzione eventuale» tra il prefetto e i soggetti interessati. Dunque, stante la pervasività del provvedimento – che induce una parziale incapacità giuridica del soggetto e gli impedisce di ottenere qualsiasi erogazione da parte della pubblica amministrazione è citata, fra le altre, la sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 4 marzo 2019, numero 1500 – precludere al destinatario «di detto provvedimento la possibilità di sottoporre all'autorità prefettizia le possibili conseguenze di esso, in termini di depauperamento dei mezzi di sostentamento suoi e della sua famiglia sembra integrare la violazione anche dell' articolo 24 della Costituzione ». Vero che, argomenta il rimettente, secondo la giurisprudenza costituzionale, il diritto di difesa non si estende nel suo pieno contenuto ai procedimenti contenziosi amministrativi, ma ciò, sottolinea il giudice a quo, non significa che esso non possa manifestare riflessi in altri ambiti, proprio per la sua connessione con i diritti inviolabili della persona è citata la sentenza di questa Corte numero 128 del 1995 . 7.– Con atto depositato il 21 giugno 2021 si è costituita in giudizio M. S., in proprio e quale titolare dell'impresa individuale parte del giudizio a quo. A suo dire, la necessità di contrastare la criminalità organizzata di stampo mafioso non giustificherebbe la creazione di «indigenti» «unicamente “colpevoli”» di avere rapporti con soggetti indiziati ai sensi della disciplina del codice antimafia , come si ricava, sia dall'articolo 85 cod. antimafia – che estende le verifiche ai familiari conviventi – sia dall'interpretazione emersa nella giurisprudenza amministrativa. Inoltre, pure a fronte dell'ampia discrezionalità spettante al prefetto, tale da non soddisfare nemmeno il requisito della «previsione legale» indicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 23 febbraio 2017, de Tommaso contro Italia, il privato non avrebbe strumenti partecipativi nel procedimento di formazione della documentazione antimafia, vedendosi unilateralmente attinto da un provvedimento più severo di un sequestro di prevenzione, che, invece, consente di tenere in vita l'azienda. Ciò premesso, l'omessa previsione del potere di inibire gli effetti interdittivi dell'informazione antimafia, quando capaci di comprimere i mezzi di sostentamento dell'interessato, produrrebbe una vistosa disparità di trattamento rispetto ai destinatari di una misura di prevenzione. Peraltro, mentre decadenze e divieti, in quest'ultimo caso, si producono con la garanzia del contraddittorio e al ricorrere di un provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria – potendo essere provvisoriamente disposti nel corso del procedimento solo se sussistono motivi di particolare gravità – nel caso dell'informazione antimafia quei medesimi effetti scaturiscono immediatamente da un provvedimento dell'autorità amministrativa, basato unicamente sul «sospetto circa il possibile pericolo di infiltrazione mafiosa nell'azienda». In conclusione, la parte chiede che la disposizione censurata sia dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione degli articolo 3, 4 e 24 Cost. , nonché degli articolo 5 e 6 della Convenzione per la salvaguardia del diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali CEDU , firmata a Roma il 4 novembre 1950 , ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, numero 848, dell'articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU , firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e degli articolo 15, 16, 17, 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea CDFUE , proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. 8.– È intervenuto in giudizio, con atto depositato il 23 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili e comunque non fondate in riferimento a tutti i parametri evocati. 8.1.– L'interveniente segnala come, con decreto del 22 dicembre 2020, successivo all'ordinanza di rimessione, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, abbia disposto, ai sensi dell'articolo 16 cod. antimafia, il sequestro dell'impresa individuale interessata dall'informazione antimafia oggetto di impugnazione, nonché la sospensione degli effetti di tale ultimo provvedimento in forza dell'articolo 35-bis, comma 3, cod. antimafia. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dovrebbero pertanto essere dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza, poiché l'incidenza sui mezzi di sostentamento della ricorrente nel giudizio principale costituirebbe l'effetto non già della mancata previsione, nel tessuto normativo, della possibilità di escludere gli effetti dell'informazione antimafia, nel frattempo sospesa, ma dell'avvenuto sequestro disposto dall'autorità giudiziaria. 8.2.– Le censure sarebbero comunque non fondate. Quanto alla dedotta violazione dell' articolo 3, secondo comma, Cost. , la difesa erariale sostiene che gli articolo 67 e 92 disciplinerebbero «istituti ontologicamente diversi». L'articolo 67 riguarda, infatti, un procedimento incardinato presso l'autorità giudiziaria, culminante con l'adozione di un provvedimento definitivo. Proprio nella definitività dell'applicazione della misura di prevenzione disposta dal giudice «sebbene suscettibile di impugnazione» troverebbe giustificazione il potere, a quest'ultimo assegnato, di valutare l'impatto della misura sulle condizioni economiche dell'interessato. L'articolo 92 cod. antimafia disciplina, invece, un istituto di diversa conformazione, con carattere amministrativo e provvisorio. Come sarebbe stato chiarito da questa Corte con la sentenza numero 57 del 2020 , l'impossibilità di esercitare in sede amministrativa i poteri previsti all'articolo 67, comma 5, cod. antimafia, «in parte trova una compensazione nella temporaneità dell'informazione antimafia ciò che valorizza ulteriormente l'importanza del riesame periodico cui sono chiamate le autorità prefettizie » sul carattere temporaneo dell'informazione antimafia viene inoltre richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 23 febbraio 2021, numero 1579 . Ancora, le misure di prevenzione rinvengono il proprio fondamento nella valutazione di pericolosità sociale del reo e di probabilità che commetta reati. Pertanto, «sovente seguono una condanna penale» e per questo «svolgono anche una funzione rieducativa e di prevenzione speciale». L'informazione antimafia presuppone, invece, una valutazione di carattere prodromico circa possibili infiltrazioni mafiose. Il provvedimento tutelerebbe l'ordine pubblico economico, il principio di libera concorrenza e del buon andamento della pubblica amministrazione. Esigenze rispetto alle quali la libertà di iniziativa economica privata non potrebbe che essere recessiva. Occorrerebbe poi considerare che l' articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, numero 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, numero 114 , consente al prefetto di adottare le misure ivi indicate nel caso in cui sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto o la sua prosecuzione, «al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali». Ancora, non sarebbe senza importanza il fatto che gli effetti dell'informazione antimafia – come avvenuto nel caso di specie – possano essere sospesi in sede di impugnazione giurisdizionale e che, a seguito della medesima impugnazione, l'impresa possa richiedere di accedere al controllo giudiziario, istituto dagli effetti meno pervasivi dell'amministrazione giudiziaria articolo 34-bis cod. antimafia . Sottolinea poi la difesa erariale come improprio sarebbe in ogni caso un intervento di questa Corte di pura e semplice estensione del disposto di cui all'articolo 67, comma 5, cod. antimafia al procedimento per il rilascio dell'informazione antimafia, posto che si tratta di provvedimento cautelare da adottarsi entro termini rigidamente contenuti, che non consentono al prefetto di compiere gli accertamenti necessari a valutare l'impatto della misura sulle condizioni economiche dell'interessato. Occorrerebbe invece, a tal fine, che fosse quest'ultimo a poter documentare il potenziale venir meno dei mezzi di sostentamento. Dunque, la tutela dell'esigenza in esame potrebbe essere conseguita con una pluralità di soluzioni diverse, rimesse, come ebbe a dire già questa Corte, ad una «rimeditazione da parte del legislatore». A titolo esemplificativo, potrebbe trattarsi di una specifica tutela in sede di ricorso giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo nell'ambito del potere di sospensione cautelare, o innanzi al tribunale competente per le misure di prevenzione. 8.3.– Anche la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all' articolo 4 Cost. sarebbe non fondata, poiché la disposizione costituzionale tutelerebbe il diritto al lavoro «dal punto di vista del lavoratore e non del datore di lavoro/imprenditore». 8.4.– Nemmeno vi sarebbe, infine, violazione dell' articolo 24 Cost. Anzitutto, la censura sarebbe incongruente rispetto alla questione principale prospettata nell'ordinanza di rimessione, perché l'assenza del potere del prefetto di escludere gli effetti dell'informazione rende priva di rilievo la circostanza che, allo stato, la disciplina del codice antimafia preveda solo un contraddittorio eventuale. Semmai, potrebbe essere proprio l'accoglimento della censura relativa all' articolo 3 Cost. a far emergere un simile profilo di incoerenza del regime procedimentale. Ad ogni modo, come ammesso dallo stesso giudice a quo, secondo la giurisprudenza costituzionale, il diritto di difesa non copre ogni procedimento contenzioso di natura amministrativa. Peraltro, la Corte di Giustizia, con ordinanza del 28 maggio 2020, causa C-17/20 , ha ritenuto irricevibile la questione pregiudiziale sollevata dal TAR Puglia proprio in merito alla mancata previsione, nel codice antimafia , di un contraddittorio endoprocedimentale. 9.– La parte ha depositato memoria in vista dell'udienza. Contestando l'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura generale, segnala che pende giudizio, innanzi al Tribunale per le misure di prevenzione di Reggio Calabria, avverso il decreto di sequestro dell'azienda subito dalla ricorrente nel giudizio a quo e che, in ogni caso, l'articolo 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale impone a questa Corte di proseguire il giudizio. Nel merito, dopo essersi soffermata sulla natura delle misure interdittive, che dovrebbero essere ritenute soggette alle garanzie penalistiche alla luce dei «“criteri Engel”», la parte insiste nell'osservare che al destinatario di una informazione antimafia non potrebbero comunque essere negate condizioni di vita accettabili e dovrebbe essere assicurata la tutela dei bisogni primari. Aggiunge, peraltro, che, secondo la giurisprudenza amministrativa, il decorso dei dodici mesi non determina la perdita di efficacia del provvedimento, imponendo solo al prefetto di procedere ad una rivalutazione della vicenda complessiva è citata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 13 dicembre 2021, numero 8309 . In riferimento alla dedotta violazione dell' articolo 4 Cost. , la parte sottolinea come tale disposizione non tuteli solo il lavoro dipendente ma anche l'attività professionale e di impresa. Infine, quanto alla censura riferita all' articolo 24 Cost. , la parte segnala le novità introdotte con il decreto-legge 6 novembre 2021, numero 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 2021, numero 233 , che, intervenendo sull'articolo 92, comma 2-bis, cod. antimafia, «in parziale adesione alla questione di legittimità costituzionale», ha introdotto un contraddittorio necessario. Aggiunge la parte che «[l]a questione di costituzionalità residua, e deve estendersi, in via consequenziale [ ] alle disposizioni in ultimo richiamate nella parte in cui non prevedono […] una eccezione ai divieti previsti dall' articolo 67 d.lgs. 159/2011 nel caso in cui, per effetto della misura interdittiva, vengano a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia». 10.– Il movimento Nuova Italia Unita ha depositato un'opinione scritta, che non è stata tuttavia ammessa poiché non forniva «elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità» articolo 4-ter, comma 3, delle Norme integrative, vigente ratione temporis . Considerato in diritto 1.– Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato, in riferimento agli articolo 3, secondo comma recte primo comma , 4 e 24 della Costituzione , questioni di legittimità costituzionale dell' articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, numero 136 , nella parte in cui non prevede il potere del prefetto di escludere le decadenze e i divieti stabiliti dal comma 5 dell'articolo 67 del medesimo decreto legislativo, quando valuti che, in conseguenza degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia. È bene premettere che, al ricorrere di taluni presupposti, il codice antimafia stabilisce il prodursi di rilevanti effetti interdittivi, che incidono in profondità sulle attività economiche ed imprenditoriali dei destinatari. Si tratta di divieti e decadenze che precludono la possibilità di ottenere o mantenere erogazioni pubbliche, contratti pubblici, provvedimenti amministrativi funzionali ad esercitare attività imprenditoriali licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni in elenchi e registri, eccetera . Il puntuale elenco dei provvedimenti che non possono essere ottenuti o mantenuti è contenuto nell'articolo 67 cod. antimafia. Per quanto qui soprattutto rileva, le interdizioni in parola discendono, sia dalla applicazione, con provvedimento definitivo del giudice, di una delle misure di prevenzione personali previste dal Libro I, Titolo I, Capo II cod. antimafia articolo 67, comma 1 , sia dalla adozione, da parte del prefetto, di una informazione antimafia articolo 91 e seguenti cod. antimafia , provvedimento quest'ultimo che può basarsi sulla constatazione della mera sussistenza di una delle cause di decadenza previste proprio dall'articolo 67 cod. antimafia o dalla attestazione di «eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa» articolo 84, comma 3, cod. antimafia . Tuttavia – ed è questa la censura avanzata dal rimettente – solo quando le decadenze e i divieti discendono da una misura di prevenzione è data facoltà al giudice di escluderne l'applicazione, per tutelare l'eventuale stato di bisogno dell'interessato. Il prefetto, chiamato a rilasciare informazione antimafia secondo le modalità prescritte dall'articolo 92 cod. antimafia, oggetto dell'odierno giudizio di costituzionalità, non ha invece il potere di valutare l'impatto dell'informazione interdittiva sulle condizioni economiche del destinatario e, se del caso, di escluderne gli effetti. Il giudice a quo premette che le misure interdittive antimafia hanno «natura “cautelare e preventiva”», e condividono con le misure di prevenzione la finalità di assicurare un'anticipata difesa della legalità, perseguendo il medesimo interesse pubblico e producendo le medesime conseguenze. Da questa comune natura, deduce che realizzerebbe una irragionevole disparità di trattamento la scelta del legislatore di non attribuire all'autorità prefettizia avendola attribuita invece al giudice delle misure di prevenzione il potere di apprezzare l'incidenza di tali conseguenze sui mezzi di sostentamento dell'interessato e della propria famiglia. Il contrasto con il principio di uguaglianza, a suo avviso, non sarebbe ridotto dalla temporaneità degli effetti dell'informazione antimafia, stabilita in dodici mesi, giacché si tratterebbe di un periodo di tempo comunque idoneo a «pregiudicare in modo definitivo qualsiasi attività di impresa». Allo stesso modo, ad avviso del rimettente, non eliminerebbe il vizio riscontrato la facoltà per l'impresa di accedere, tramite richiesta rivolta al tribunale competente per le misure di prevenzione, al controllo giudiziario articolo 34-bis, comma 6, cod. antimafia , istituto che consente all'impresa stessa di proseguire la propria attività, nel rispetto di una serie di obblighi e con la previsione di un amministratore giudiziario, in funzione di vigilanza, chiamato a riferire periodicamente al giudice delegato e al pubblico ministero. L'istanza di ammissione al controllo giudiziario, rimessa all'apprezzamento del giudice della prevenzione, deve infatti essere preceduta dalla impugnazione, innanzi al giudice amministrativo, dell'informazione interdittiva quest'ultima, pertanto, inizia comunque a produrre i suoi effetti e, sempre ad avviso del rimettente, la stessa ammissione al controllo giudiziario sospende ma non elimina, né elide retroattivamente, tali effetti. Sarebbe violato, altresì, l' articolo 4 Cost. Infatti, sostiene il rimettente, l'informazione antimafia inibisce, sia i rapporti con la pubblica amministrazione, sia le attività private sottoposte a regime autorizzatorio. Proprio la pervasività della misura determinerebbe un sacrificio del diritto al lavoro, tutelato persino in capo a un detenuto a seguito di condanna è citata l'ordinanza di questa Corte numero 532 del 2002 e invece non salvaguardato in capo a colui che – come accade nei casi di interdittiva – sia oggetto di una misura volta a prevenire un evento anche solo potenziale, in forza di una valutazione condotta sulla base della regola del «più probabile che non». Valutazione nel cui ambito, conclude il giudice a quo, non può comunque essere tenuta in conto l'evenienza che il provvedimento «depauperi i mezzi di sostentamento che chi ne è colpito trae dal proprio lavoro». Da ultimo, il giudice rimettente lamenta la violazione anche dell' articolo 24 Cost. , poiché la disposizione censurata non consentirebbe all'interessato di prospettare al prefetto le conseguenze che l'inflizione dell'interdittiva determinerebbe a suo carico. La disciplina vigente, riconosce il giudice a quo, non impedisce del tutto il contraddittorio, ma l'articolo 93, comma 7, cod. antimafia lo prevede come mera eventualità. In ogni caso, sottolinea il rimettente, nulla è detto circa la possibilità del destinatario di un provvedimento tanto invasivo «di sottoporre all'autorità prefettizia le possibili conseguenze di esso, in termini di depauperamento dei mezzi di sostentamento suoi e della sua famiglia» e ciò, appunto, integrerebbe la violazione dell' articolo 24 Cost. Il rimettente, infine, è consapevole che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il diritto di difesa non si estende oltre la sfera della giurisdizione, ma questo non significherebbe, a suo avviso, che l' articolo 24 Cost. non possa manifestare riflessi in altri ambiti, proprio per la sua connessione con i diritti inviolabili della persona cita in questo senso la sentenza di questa Corte numero 128 del 1995 . 2.– Devono essere preliminarmente dichiarate inammissibili le deduzioni svolte dalla difesa della parte costituita in giudizio, volte a estendere il thema decidendum, come fissato nell'ordinanza di rimessione. Ciò riguarda, in particolare, le censure che prospettano la lesione di parametri diversi rispetto a quelli evocati dal giudice a quo, ovvero gli articolo 5 e 6 della Convenzione per la salvaguardia del diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali CEDU , firmata a Roma il 4 novembre 1950 , ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, numero 848, l'articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU , firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e gli articolo 15, 16, 17, 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea CDFUE , proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Per costante giurisprudenza costituzionale, «l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Pertanto, non possono essere presi in considerazione “ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze”» sentenza numero 186 del 2020 nello stesso senso, ex plurimis, sentenze numero 149 e numero 91 del 2022, numero 252, numero 239 e numero 237 del 2021 . 3.– Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità avanzata dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che allega come il Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, abbia disposto il sequestro dell'impresa individuale della ricorrente, con annesso patrimonio aziendale, con decreto adottato il 22 dicembre 2020, quindi in data successiva a quella dell'ordinanza di rimessione. L'Avvocatura dello Stato sostiene che la sopravvenienza di tale provvedimento giudiziario rispetto all'ordinanza di rimessione comporterebbe, per difetto di rilevanza, l'inammissibilità delle questioni sollevate. Il sequestro sospende, infatti, ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 3, cod. antimafia, «gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva», al fine di consentire la temporanea prosecuzione dell'attività di impresa. Di conseguenza, il venir meno dei mezzi di sostentamento in capo all'interessata e alla sua famiglia deriverebbe, secondo la difesa erariale, non già dalla omessa previsione della facoltà del prefetto di escludere le conseguenze interdittive proprie dell'informazione antimafia, ma dall'intervenuto sequestro aziendale. L'eccezione deve essere rigettata. Per costante giurisprudenza costituzionale, «una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente, il giudizio di legittimità costituzionale non è suscettibile di essere influenzato dalle eventuali successive vicende di fatto che concernono il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato». Infatti, «[l]a rilevanza della questione va […] valutata alla luce delle circostanze di fatto sussistenti al momento dell'ordinanza di rimessione e non a quelle sopravvenute, anche ove tali ultime siano tali da incidere sulla persistente attualità dell'interesse ad agire nel giudizio principale sentenza numero 42 del 2011 , permanendo la necessità di sottoporre allo scrutinio di costituzionalità una norma che, come nel caso di specie, abbia comunque prodotto effetti sulle posizioni soggettive dei destinatari» sentenza numero 150 del 2018 nello stesso senso, ex plurimis, sentenze numero 33, numero 30, numero 22 e numero 7 del 2022, numero 127 del 2021, numero 270 e numero 85 del 2020 . Ciò vale anche a prescindere da quel che allega, nella memoria depositata in vista dell'udienza, la parte, la quale sottolinea di conservare un interesse alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 92 cod. antimafia, poiché il provvedimento interdittivo, che comunque aveva iniziato a dispiegare i propri effetti, potrebbe produrne ancora, essendo stati questi ultimi solo sospesi a seguito del provvedimento di sequestro, avverso il quale pende giudizio. 4.– Ancora in via preliminare, va valutata l'incidenza di una significativa modifica legislativa – recata dal decreto-legge 6 novembre 2021, numero 152 recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 2021, numero 233 – che, successivamente all'ordinanza di rimessione, ha interessato l'articolo 92 cod. antimafia, cioè la disposizione oggetto delle odierne questioni di legittimità costituzionale. Il novellato articolo 92, comma 2-bis, cod. antimafia prevede ora una forma di contraddittorio necessario tra il prefetto e coloro nei cui confronti stia per essere emessa una informazione antimafia. Il prefetto è infatti tenuto, sempre che non ricorrano «particolari esigenze di celerità del procedimento», a dare tempestiva comunicazione all'interessato, «indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa». L'interessato può presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché richiedere di essere ascoltato. La disposizione prevede, inoltre, che non possono formare oggetto della comunicazione informazioni il cui disvelamento rischi di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, oppure l'esito di altri accertamenti finalizzati a prevenire infiltrazioni mafiose. Al termine di questa fase in contraddittorio, secondo quanto dispone l'articolo 92, comma 2-ter, cod. antimafia, il prefetto potrà rilasciare una informazione liberatoria oppure una informazione interdittiva, oppure ancora – laddove gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa «siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale» – disporre l'applicazione delle nuove misure amministrative di prevenzione collaborativa, di cui all'articolo 94-bis cod. antimafia, a sua volta inserito dalla novella legislativa ora in esame. Tale ultima disposizione, al comma 1, prevede che, al sussistere della condizione ricordata la cosiddetta «agevolazione occasionale» , il prefetto possa prescrivere, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici, una o più misure di prevenzione collaborativa. In tal caso, può essere richiesto all'impresa di adottare misure organizzative finalizzate a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale, di comunicare al gruppo interforze costituito presso la stessa prefettura gli atti di disposizione, di acquisto o pagamento e gli incarichi conferiti di valore non inferiore a una determinata soglia di valore, di utilizzare a tal fine un conto corrente apposito. Può essere inoltre previsto l'obbligo di comunicare i contratti di associazione in partecipazione stipulati e, per le società di capitali o di persone, i finanziamenti erogati dai soci o terzi. Il prefetto può anche decidere, ai sensi del successivo comma 2, di nominare uno o più esperti con funzioni di supporto per l'attuazione delle misure disposte. Di rilievo è pure la nuova previsione del comma 4 dell'articolo 94-bis, ai cui sensi, alla scadenza del termine di durata delle misure, il prefetto, «ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria». In definitiva, il decreto-legge numero 152 del 2021 , come convertito, ha introdotto la possibilità, per l'impresa sospettata di agevolazione mafiosa solo occasionale, di evitare l'informazione e i suoi effetti interdittivi, e di continuare ad operare, sia pur risultando sottoposta a vigilanza e assumendo l'impegno di adoperarsi per una bonifica, sì da superare gli elementi di “compromissione” riscontrati. Queste misure di prevenzione, da adottarsi in via amministrativa dal prefetto, risultano per certi profili simili a quelle che l'autorità giudiziaria può disporre con il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis cod. antimafia. La significativa innovazione recata dalla riforma, con il nuovo strumento di cui all'articolo 94-bis, consiste proprio nella possibilità di anticipare alla fase amministrativa quelle misure di bonifica dell'impresa cosiddette di self cleaning ricomprese nell'ambito dell'istituto del controllo giudiziario, e disposte, appunto, in sede giurisdizionale. Ebbene, per quanto si tratti di novità di sicuro rilievo, né la previsione che ha introdotto il contraddittorio necessario, né quella che consente le misure amministrative preventive di collaborazione, possono trovare applicazione, ratione temporis, nel giudizio principale, quest'ultimo avendo ad oggetto una informazione antimafia adottata nella vigenza delle precedenti regole. Sicché, non è prospettabile la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché proceda ad una nuova valutazione dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza delle sollevate questioni da ultimo, sentenze numero 91, numero 54 e numero 27 del 2022 . Il dubbio, che potrebbe astrattamente porsi con riferimento all'applicabilità delle nuove misure preventive di collaborazione ad un'impresa già attinta da informazione antimafia, è eliminato in radice dalla norma transitoria di cui all' articolo 49, comma 2, del decreto-legge numero 152 del 2021 , come convertito, ove si prevede che l'articolo 94-bis cod. antimafia si applichi «anche ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato effettuato l'accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l'informazione antimafia». Nel presente caso, l'informazione antimafia è stata già adottata, sicché il prefetto non avrebbe modo di ricorrere alle nuove misure collaborative. È, inoltre, del tutto ipotetica e solo eventuale la possibilità che, una volta decorso il periodo di validità dell'informazione antimafia subita dall'impresa ricorrente, il prefetto, chiamato a riconsiderare le circostanze di fatto, possa, a questo punto, applicare le nuove misure collaborative ove, ovviamente, ritenga che l'agevolazione sia solo occasionale . Analogamente, è a dirsi della possibilità che – nel corso della rinnovata valutazione, condotta al fine di verificare se sussistano elementi diversi rispetto a quelli che avevano portato alla prima informazione – l'interessato abbia accesso al contraddittorio con il prefetto, ai sensi del nuovo articolo 92-bis cod. antimafia. Le innovazioni legislative in parola, peraltro, non si muovono nella direzione proposta dal rimettente sentenza numero 125 del 2018 , non contenendo alcun riferimento alle esigenze che ispirano l'articolo 67, comma 5, cod. antimafia norma assunta a tertium comparationis nell'ordinanza di rimessione , cioè la tutela di bisogni primari di sostentamento economico della persona attinta da una misura di prevenzione e della sua famiglia. Al contrario, la novella in esame, e specificamente quella concernente le misure amministrative di prevenzione collaborativa, pur essendo indirizzata a consentire l'eventuale prosecuzione delle attività imprenditoriali, è prevalentemente guidata da esigenze di tutela della sicurezza pubblica giacché il presupposto per la sua applicazione, analogamente a quanto previsto per l'applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis cod. antimafia, è il carattere solo occasionale dell'agevolazione cui sono riconducibili i tentativi di infiltrazione mafiosa, non già la condizione di bisogno delle persone interessate tanto che la parte costituita ha significativamente chiesto che le questioni di legittimità costituzionale siano estese alla nuova disciplina . 5.– Passando al merito, è bene chiarire che il nucleo delle censure articolate dal rimettente ruota intorno all'asserita violazione dell' articolo 3, primo comma, Cost. , mentre il richiamo operato ai parametri di cui agli articolo 4 e 24 Cost. assume un ruolo puramente ancillare rispetto alla doglianza principale. Quanto a quest'ultima, l'ordinanza di rimessione coglie un aspetto realmente critico della disciplina, in ordine al quale questa stessa Corte, nella sentenza numero 57 del 2020 , ha auspicato «una rimeditazione da parte del legislatore». Non è, del resto, implausibile il confronto che il giudice rimettente propone tra la differente disciplina dei poteri attribuiti al giudice delle misure di prevenzione, e quelli conferiti al prefetto nell'ambito dell'informazione antimafia. Ben vero che si tratta di contesti normativi non del tutto sovrapponibili da una parte, una misura di prevenzione, adottata con provvedimento definitivo di un giudice che, nell'ambito di un giudizio, ha accertato la pericolosità sociale della persona dall'altra, una misura amministrativa, caratterizzata dalla massima anticipazione della soglia di prevenzione, adottata nei confronti di un'impresa che si sospetta intrattenere o che, secondo la giurisprudenza amministrativa, addirittura si teme possa intrattenere rapporti con la criminalità organizzata. Tali elementi di differenziazione non possono tuttavia considerarsi a tal punto significativi da richiedere necessariamente un diverso regime giuridico quanto ad una esigenza di primario rilievo, quale è, nell'un caso e nell'altro, la garanzia di sostentamento del soggetto colpito dall'una e dall'altra misura, e della sua famiglia. Va anzitutto osservato che in entrambi i casi si è in presenza di misure anticipatorie in funzione di difesa della legalità. Quanto all'informazione antimafia, ciò è argomentato, sia dalla giurisprudenza amministrativa – che esclude in materia logiche sanzionatorie e ragiona di un provvedimento con natura «cautelare e preventiva» Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 6 aprile 2018, numero 3 e, tra le più recenti, sezione terza, sentenza 4 gennaio 2022, numero 21 – sia dalla stessa giurisprudenza costituzionale sentenze numero 118 del 2022, numero 178 del 2021 e numero 57 del 2020 . Quanto alle misure di prevenzione personali, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, pur fondate su elementi tali da far ritenere la sussistenza di pregresse attività criminose, esse non manifestano carattere sanzionatorio-punitivo ed hanno «chiara finalità preventiva», essendo intese a ridurre il rischio che il soggetto, limitato nella sua libertà di movimento e sottoposto a vigilanza in base alle prescrizioni indicate all'articolo 8 cod. antimafia, commetta ulteriori reati. Si tratta, insomma, di strumenti deputati al «controllo, per il futuro, della pericolosità sociale del soggetto interessato non già [alla] punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato» sentenza numero 24 del 2019 . Alle limitazioni e agli strumenti di vigilanza imposti dal decreto che abbia in via definitiva applicato la misura di prevenzione quelli che delineano il contenuto tipico della misura , l'articolo 67 cod. antimafia aggiunge ulteriori effetti pregiudizievoli, «gravemente “inabilitanti”» sentenza numero 93 del 2010 , il cui obiettivo è di contrastare l'attività economica dei soggetti colpiti «tramite, in particolare, il reimpiego del danaro proveniente da attività criminosa» sentenza numero 510 del 2000 . Si tratta dei medesimi effetti e, invero, potenzialmente degli unici effetti, a differenza di quel che accade per le misure di prevenzione, da cui ne derivano altri, diversi che conseguono all'informazione antimafia. Come già detto, tale ultimo provvedimento, infatti, può basarsi, sia sulla sussistenza di una delle cause di decadenza previste dall'articolo 67 cod. antimafia dunque, in ipotesi, proprio su una misura di prevenzione applicata con provvedimento definitivo , sia sulla sussistenza «di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa» articolo 84, comma 3, cod. antimafia , desumibili da una serie di elementi indicati negli articolo 84, comma 4, e 91, comma 6, cod. antimafia. Il provvedimento potrebbe essere assunto in presenza di situazioni non necessariamente già vagliate dalla magistratura, e da cui non sono dunque già scaturite ulteriori conseguenze a carico dei soggetti interessati. La ratio dell'informazione antimafia, in funzione di «massima anticipazione della soglia di prevenzione» tra le più recenti, Consiglio di Stato, sezione prima, sentenza 18 giugno 2021, numero 1060 , è del resto quella di apprestare la «salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione» in questo senso la già citata sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, numero 3 del 2018 , e la sentenza della sezione terza, 3 maggio 2016, numero 1743 . In tale contesto, tuttavia, solo nei confronti del soggetto attinto da misura di prevenzione e non in riferimento a quello colpito da interdittiva gli interessi di rilievo pubblicistico in tal modo perseguiti sono destinati a cedere il passo all'insopprimibile esigenza di non mettere a rischio la possibilità del soggetto di sostentare sé stesso e la propria famiglia. Vien così da rilevare che proprio nell'ambito di un procedimento finalizzato al rilascio dell'informazione interdittiva – fondato sulla rilevazione di elementi di pericolo non necessariamente già passati al vaglio della magistratura, e relativo ad attività economiche operanti spesso in un'area contigua, o addirittura solo potenzialmente contigua, alla criminalità organizzata – il legislatore dovrebbe, a fortiori, consentire la valutazione dell'effetto prodotto dalle interdizioni sul sostentamento dei soggetti interessati. La limitata durata temporale dell'interdittiva, prevista dall'articolo 86, comma 2, cod. antimafia, non parrebbe, d'altra parte, elemento sufficiente a giustificare la deteriore disciplina riservata a coloro che siano raggiunti da tale provvedimento analogamente, già sentenza numero 57 del 2020 . Non erra, a tal proposito, il rimettente quando osserva che dodici mesi di interruzione dell'attività imprenditoriale potrebbero determinare conseguenze irrimediabili sulla sua sopravvivenza. Ancora, non appare misura idonea a scongiurare un contrasto con il principio di uguaglianza l'applicazione del controllo giudiziario e, dopo l'entrata in vigore del d.l. numero 152 del 2021 , come convertito, delle richiamate misure di prevenzione amministrativa collaborativa, comunque non applicabili, ratione temporis, al caso di specie , che pure risponde all'apprezzabile finalità di contemperare le esigenze di difesa sociale e di tutela della concorrenza con l'interesse alla continuità aziendale. Infatti, non diversamente da quanto è stato ultimamente previsto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione amministrativa collaborativa, anche per poter accedere al controllo giudiziario non assume rilievo decisivo la condizione economica dell'interessato, quanto il grado di pericolosità dell'infiltrazione mafiosa, ovvero la «bonificabilità», in termini prognostici, dell'impresa Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenze 13 maggio-15 giugno 2021, numero 23330 e sezione seconda penale, 28 gennaio-5 marzo 2021, numero 9122 . 6.– Alla luce di tali considerazioni, non è dubbio che l'ordinanza di rimessione sottolinei correttamente l'esistenza di una ingiustificata disparità di trattamento, che necessita di un rimedio. A questo scopo, tuttavia, e allo stato, non appare strumento idoneo la pronuncia di accoglimento delineata nell'ordinanza di rimessione, che chiede di trasporre, nella disciplina relativa alla informazione interdittiva, la deroga attualmente prevista dall'articolo 67, comma 5, cod. antimafia con riferimento alle sole misure di prevenzione personali. 6.1.– In primo luogo, occorre considerare che, secondo la prospettazione del rimettente, una pronuncia di tal fatta avrebbe l'effetto di attribuire all'autorità prefettizia, nell'ambito del procedimento che conduce al rilascio dell'informazione antimafia, un potere valutativo – quello finalizzato a verificare se, per effetto delle decadenze e dei divieti di cui all'articolo 67 cod. antimafia, vengano meno i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia – che attualmente il codice affida, invece, all'apprezzamento dell'autorità giudiziaria, nel contesto del procedimento e delle garanzie proprie di un giudizio. Non solo si tratterebbe, quindi, di estendere la disciplina derogatoria in questione dal settore delle misure di prevenzione a quello dell'informazione antimafia, ma, altresì, di attribuirne l'applicazione ad un'autorità diversa, trasferendola dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa. Da questo punto di vista, è richiesta una pronuncia connotata da un «cospicuo tasso di manipolatività» sentenze numero 80 e numero 21 del 2020, numero 219 del 2019 e numero 23 del 2016 in termini, ordinanze numero 126 del 2019 e numero 12 del 2017 , che determinerebbe l'innesto, nel sistema vigente, di un istituto inedito, e che presupporrebbe, oltretutto, l'attribuzione all'autorità prefettizia di nuovi, specifici poteri istruttori, allo stato inesistenti. 6.2.– In secondo luogo, l'informazione antimafia, sebbene comporti accertamenti su persone fisiche indicate all'articolo 85 cod. antimafia , mira a verificare la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare l'attività di «società o imprese» articolo 84, comma 3, cod. antimafia cui tali soggetti siano collegati. Il provvedimento in questione riguarda, dunque, gli operatori economici, che siano persone giuridiche o imprese individuali, come recentemente sottolineato dallo stesso rimettente TAR Calabria, sentenze 10 maggio 2022, numero 781 e 3 gennaio 2022 , numero 2 . Il caso da cui originano le presenti questioni di legittimità costituzionale concerne specificamente una impresa individuale e, benché ciò non sia del tutto esplicitato nell'ordinanza di rimessione, le censure sollevate dal rimettente risultano ritagliate su tale specifica situazione. Del resto, proprio per effetto del rapporto di sostanziale immedesimazione che nella fattispecie in esame sussiste tra imprenditore e impresa, stride con il principio di uguaglianza la circostanza che il prefetto non possa valutare, come invece può fare il giudice nei confronti del soggetto prevenuto, l'incidenza degli effetti interdittivi sulle capacità di sostentamento dell'«interessato» e della sua «famiglia». In definitiva, è particolarmente in ipotesi di questo genere, appunto di sostanziale sovrapposizione fra persona e attività economica, che emerge la disparità di trattamento lamentata dal giudice a quo. Tuttavia, a ben vedere, anche una pronuncia di illegittimità costituzionale che ritagli il dispositivo di accoglimento sulla specifica situazione del giudizio a quo presenterebbe delicate implicazioni. Dovrebbe invero essere frutto di scelta discrezionale, come tale anch'essa spettante al legislatore, riservare, nell'ambito dell'informazione interdittiva, alla sola peculiare fattispecie dell'impresa individuale l'applicabilità di una deroga quale quella prevista dall'articolo 67, comma 5, cod. antimafia, oppure, eventualmente, ampliarne i destinatari, coinvolgendo ulteriori soggetti economici ad esempio le società di persone, o addirittura anche quelle di capitali , risultando altresì necessario precisare, in tali ultime ipotesi, quale o quali soggetti, collegati all'impresa, dovrebbero essere oggetto di considerazione. 6.3.– In terzo luogo, vi è da considerare che le misure di prevenzione personali hanno, come accennato, un proprio e tradizionale contenuto tipico – delineato all'articolo 8 cod. antimafia – cui i divieti e le preclusioni elencati all'articolo 67 cod. antimafia si aggiungono in via accessoria. Invece, le misure interdittive antimafia laddove non si basino a loro volta su provvedimenti dell'autorità giudiziaria, già produttivi di conseguenze autonome esauriscono i propri effetti pregiudizievoli proprio nei divieti e nelle decadenze di ordine economico previste dal medesimo articolo, sicché l'eventuale inibizione in toto della loro applicazione, sia pur in nome di fondamentali esigenze quali quelle rappresentate dal giudice a quo, significherebbe privarle di oggetto e, perciò, di qualunque utilità, frustrando gli obbiettivi cui esse mirano. Per scongiurare un simile paradossale effetto, bisognerebbe almeno ritenere che l'articolo 67, comma 5, cod. antimafia non richiede di escludere “in blocco” tutte le decadenze e i divieti in esso richiamati, ma solo quelli essenziali a dare continuità all'attività economica da cui il soggetto, e la sua famiglia, traggano alimento. Interpretazione, peraltro, non del tutto piana, non impedita dalla lettera della disposizione in questione, e tuttavia nemmeno facilitata dall'inesistenza di una significativa giurisprudenza in materia ciò che, insieme al richiesto trasferimento del potere valutativo in merito dal giudice al prefetto, accentua ulteriormente il carattere manipolativo della pronuncia prospettata dal rimettente, che, anche da questo punto di vista, chiama in causa scelte spettanti alla discrezionalità legislativa. 6.4.– Infine, appartiene allo stesso modo alla discrezionalità legislativa decidere se e come utilizzare allo scopo invocato dal giudice a quo, innovandoli ulteriormente, alcuni utili strumenti, quali il controllo giudiziario o le misure amministrative di prevenzione collaborativa già di recente oggetto di modifiche , al fine di meglio contemperare l'interesse pubblico alla sicurezza e la generale libertà del mercato, da una parte, e il diritto della persona a veder garantiti i propri mezzi di sostentamento, dall'altra inserendo esplicitamente, tra le valutazioni che tali misure consentono, la possibilità di decidere selettive deroghe agli effetti interdittivi e alle decadenze di cui all'articolo 67 cod. antimafia, proprio in vista di assicurare alle persone coinvolte i necessari mezzi di sostentamento economico. 7.– In definitiva, come si vede, non può essere una pronuncia di questa Corte, allo stato, a farsi carico – allo scopo di sanare l'accertato vulnus al principio di uguaglianza – dei complessi profili fin qui segnalati. Per queste ragioni, le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate inammissibili. Pure, deve trovare soddisfazione in tempi rapidi la necessità di accordare tutela alle esigenze di sostentamento dei soggetti che subiscono, insieme alle loro famiglie, a causa delle inibizioni all'attività economica, gli effetti dell'informazione interdittiva. Del resto, a fortiori in contesti interessati da reali o potenziali infiltrazioni criminali, la possibilità di trarre sostentamento da attività economiche che potrebbero risultare legali e “sane” ovvero essere rese tali anche perché opportunamente “controllate” costituisce non solo oggetto di un diritto individuale costituzionalmente tutelato, ma anche interesse pubblico essenziale, proprio in nome della difesa della legalità e della necessaria sottrazione di spazi di intervento e di influenza alla criminalità organizzata. Si è già ricordato che nella sentenza numero 57 del 2020 questa Corte aveva sottolineato come l'omessa previsione, in capo al prefetto, della possibilità di esercitare, adottando l'informazione interdittiva, i poteri attribuiti al giudice dall'articolo 67, comma 5, cod. antimafia, nel caso di adozione delle misure di prevenzione, «merita[sse] indubbiamente una rimeditazione da parte del legislatore». Questa rimeditazione, tuttavia, non risulta finora avvenuta. Per tale ragione, in considerazione del rilievo dei diritti costituzionali interessati dalle odierne questioni, questa Corte non può conclusivamente esimersi dal segnalare che un ulteriore protrarsi dell'inerzia legislativa non sarebbe tollerabile analogamente, sentenza numero 22 del 2022 e la indurrebbe, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente, nonostante le difficoltà qui descritte. Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell' articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, numero 136 , sollevate, in riferimento agli articolo 3, primo comma, 4 e 24 della Costituzione , dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.