«L’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche».
In seguito alla mancata visita di controllo da parte del medico fiscale nell'abitazione di un lavoratore, poiché sotto la doccia in quel preciso momento nonostante quest'ultimo si sia poi attivato immediatamente per consentire l'accertamento dando tempestiva comunicazione dell'accaduto agli organi preposti , la Suprema Corte ha respinto il ricorso della società presso il quale il dipendente lavorava. Il Collegio osserva, infatti, che «non tutte le condotte che rilevano nei rapporti con l''istituto previdenziale e che possono determinare decadenza del beneficio comportano anche una responsabilità disciplinare, perché per quest'ultima è necessario accertare il rispetto delle condizioni richieste sul piano sostanziale dall'articolo 2106 c.c. e sul piano formale dall'articolo 7, l. numero 300/1970». La condotta tenuta dal dipendente all'interno delle pareti domestiche non coincide con quelle condotte aventi rilievo disciplinare. Ne consegue che «l'obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all'interno delle pareti domestiche».
Presidente Esposito – Relatore Di Paolantonio Rilevato che 1. la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello proposto dalla s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di S.M. e, annullata la sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogata il 16 gennaio 2018, aveva condannato la società a corrispondere al ricorrente l'indennità di sala operatoria dell'importo mensile di Euro 413,17, sospesa in quanto il regolamento contrattuale ne condizionava l'erogazione all'assenza di provvedimenti disciplinari 2. la Corte territoriale ha premesso, in fatto, che il S. , assente per malattia dall' al omissis , al momento della visita di controllo non aveva sentito suonare il campanello di casa perché sotto la doccia e ciò aveva impedito l'accesso del medico fiscale nell'abitazione 3. l'appellato, peraltro, si era immediatamente attivato, manifestando piena disponibilità a consentire l'accertamento ed aveva anche inviato tempestiva comunicazione dell'accaduto agli organi preposti 4. il giudice d'appello ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale ed ha ritenuto che, in relazione alle circostanze del caso concreto, doveva essere esclusa la rilevanza disciplinare della condotta, non risultando violati gli obblighi esigenza e di esecuzione del contratto secondo buona fede, imposti dagli articolo 2104 e 2106 c.c. 5. per la cassazione della sentenza l' ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese S.M. , rimasto intimato 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio non partecipata 7. nessun deposito rituale di memoria risulta effettuato nel termine imposto dall'articolo 380 bis c.p.c Considerato che 1. occorre preliminarmente rilevare che non può trovare accoglimento l'istanza di discussione orale depositata dal difensore di S.M. , perché il legislatore, nel riformulare con il D.L. 31 agosto 2016, numero 168, l'articolo 380 bis c.p.c., ha previsto la sola facoltà delle parti costituite di presentare memoria ed ha eliminato l'inciso di chiedere di essere sentiti se compaiono 2. il ricorso denuncia ex articolo 360 c.p.c., numero 3, violazione e falsa applicazione degli articolo 2104 e 2106 c.c., e del CCNL per il personale dipendente da strutture sanitarie, articolo 41, comma 6, lett. n , associate all'AIOP, all'ARIS e alla Fondazione Don Carlo Gnocchi e sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale a valorizzare, per escludere la rilevanza disciplinare della condotta, il comportamento successivamente tenuto dal lavoratore 1.1. l'Istituto ricorrente richiama giurisprudenza di questa Corte e sostiene che il mancato rispetto della reperibilità costituisce inadempimento contrattuale sanzionabile in sé, ossia a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia, perché il lavoratore ha nei confronti del datore un dovere di cooperazione e pertanto, anche nel domicilio, è tenuto ad astenersi da condotte che impediscano l'accesso al medico della struttura pubblica 1.2. aggiunge che il contratto collettivo prevede espressamente la rilevanza disciplinare dell'assenza alla visita domiciliare di controllo ed insiste nel sostenere che la decisione di fare la doccia durante la fascia di reperibilità fatto peraltro non indifferibile integra inadempimento contrattuale 2. il ricorso è infondato da tempo questa Corte ha osservato che la procedura di cui alla L. numero 638 del 1983, articolo 5, attiene al rapporto assicurativo e, rientrando nel potere esclusivo dell'INPS, travalica l'ambito interno del rapporto di lavoro e non costituisce esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro al quale, peraltro, la contrattazione collettiva, in aggiunta, può riconoscere la facoltà di infliggere sanzioni disciplinari 2.1. la decadenza dal trattamento economico può essere annoverata tra le sanzioni a carattere amministrativo, che trovano fondamento nel potere-dovere degli enti erogatori di prestazioni previdenziali di accertare nell'ambito della loro gestione amministrativa l'esistenza del rischio posto a base delle prestazioni stesse 2.2. a detta sanzione può aggiungersi un'ulteriore misura di carattere punitivo, espressione del potere disciplinare del datore di lavoro, ove la condotta del dipendente integri anche violazione di obblighi derivanti dal contratto di lavoro cfr. fra le tante Cass. numero 9709 del 2000 e Cass. numero 24681 del 2016 2.3. corollario del principio è che non tutte le condotte che rilevano nei rapporti con l'istituto previdenziale e che possono determinare decadenza dal beneficio comportano anche una responsabilità disciplinare, perché per quest'ultima è necessario accertare il rispetto delle condizioni richieste sul piano sostanziale dall'articolo 2106 c.c., e sul piano formale dalla L. numero 300 del 1970, articolo 7 3. ciò detto va osservato che il CCNL invocato dalla società ricorrente inserisce fra le condotte di rilievo disciplinare l'assenza alla visita domiciliare di controllo, che non è concettualmente coincidente con il tenere una condotta, all'interno delle pareti domestiche, che si riveli di ostacolo all'accesso del medico competente 3.1. quest'ultima può essere equiparata al mancato rispetto delle fasce di reperibilità nei rapporti con l'istituto previdenziale ed infatti le pronunce richiamate dalla ricorrente - Cass. numero 5420 del 2006 e Cass. numero 4216 del 1997 sono state rese in fattispecie nelle quali veniva in rilievo la decadenza dal trattamento di malattia non già ai fini disciplinari, per i quali, oltre a venire in rilievo il principio di legalità e quello di proporzionalità, occorre accertare che in concreto la condotta, valutata in tutti i suoi profili oggettivi e soggettivi, integri una violazione degli obblighi che dal rapporto scaturiscono 4. dai richiamati principi non si è discostato il giudice del merito che, dopo aver accertato con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede che il lavoratore era presente all'interno delle pareti domestiche, per escludere che la condotta dallo stesso tenuta fosse stata contraria agli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede, ha correttamente valutato tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa l'immediata attivazione del S. , una volta avuta contezza di quanto accaduto 4.1. l'obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all'interno delle pareti domestiche 5. il ricorso, pertanto, deve essere rigettato 6. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché S.M. non ha notificato tempestivo controricorso e non ha svolto attività difensiva 7.ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 trimestre, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. numero 4315 del 2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.