Assolto dall’accusa di atti sessuali su minore, deve comunque risarcire la vittima in sede civile

  La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo accusato di atti sessuali ai danni di un minore, stabilendo, anche se prosciolto, la corresponsione del risarcimento del danno alla vittima.

Un uomo era stato accusato di atti sessuali ai danni di una minore e il tutore aveva chiesto e ottenuto in sede civile il risarcimento dei danni nei confronti della vittima. Nel giudizio di secondo grado era emerso il fatto che le dichiarazioni rese dall'uomo in sede di procedimento penale erano funestate dalla preoccupazione del tutore legale di denunciare i fatti, in quanto secondo la cultura islamica la vicenda avrebbe gettato discredito anche sulla parte offesa. L'uomo pertanto ricorreva per Cassazione denunciando con l'unico motivo che la decisione aveva tenuto conto delle testimonianze favorevoli alla parte attrice, in mancanza del riscontro di altre risultanze istruttorie e che le dichiarazioni del minore non fossero utilizzabili. Il ricorso non è ammissibile. La Corte di Cassazione ha sottolineato che il ricorrente aveva richiamato il principio secondo il quale «la testimonianza de relato ex parte actoris può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermare la credibilità, per poi contestarne l'applicabilità per mancanza del riscontro delle ulteriori risultanze» Cass. numero 18352/2013 . Specifica tuttavia il Collegio che la censura rimarrebbe allo stato di un'astratta enunciazione in quanto non ci sono elementi che supportano il fatto che le dichiarazioni siano effettivamente prive di un reale riscontro. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso è inammissibile.  

Presidente e Relatore Scoditti  Rilevato che T.T.F., in proprio e quale zia-tutrice dei fratelli T.F. e T.F.S., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Grosseto S.R. chiedendo il risarcimento del danno in relazione al compimento di atti sessuali sulla minore T.F. consistiti in palpeggiamenti delle parti intime. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando il convenuto al pagamento in favore di T.T.F. della somma di Euro 100.000,00 quale tutrice di T.F. e di Euro 40.000,00 in proprio. Avverso detta sentenza propose appello il S. Con sentenza di data 20 maggio 2020 la Corte d'appello di Firenze rigettò l'appello. Osservò la corte territoriale che dalle dichiarazioni rese da A.M. in sede di procedimento penale emergeva la preoccupazione al principio della tutrice di denunciare i fatti, i quali secondo la cultura islamica, gettavano discredito anche sulla parte offesa, timore emerso anche dal fatto che la stessa aveva riferito a diverse persone a lei vicine, quali le maestre B. e G., degli episodi di masturbazione della piccola irachena le stesse B. e G. avevano poi dichiarato di avere visto la piccola masturbarsi, anche a scuola e che lo stesso A. aveva dichiarato che la bambina gli aveva raccontato, mimando una carezza nelle parti intime, che il S. la toccava. Aggiunse che il perito del procedimento penale prof. F. aveva affermato che la minore aveva risorse cognitive e neuropsicologiche adeguate per distinguere il vero dal falso e che l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla minore era evincibile anche dal riscontro che proveniva dalle dichiarazioni rese dalla T., la quale aveva saputo dalla zia delle attenzioni sessuali del S. nei confronti della nipote e di averlo raccontato alla infermiera ed alla dottoressa che si occupavano del fratello della piccola venuto in Italia per sottoporsi ad un trapianto di midollo per donazione dalla sorella perché la zia non si decideva a presentare denuncia peraltro la T. era amica dei S. per il precedente fidanzamento della figlia con l'appellante . Osservò ancora che ulteriori elementi erano il rinvenimento di un corpo estraneo forse cotone all'interno di un recesso vaginale della minore, rinvenimento cui questa aveva reagito dicendo ma cosa mi ha fatto S.R. , ed il reperimento di un hard disk nel p.c. del S. ove erano conservate foto della minore nuda, in braccio al S. medesimo, e/o su un letto in pose chiaramente costruite , oppure con indosso biancheria intima da donna, con il reggiseno imbottito al fine di creare un seno prorompente. Ha proposto ricorso per cassazione S.R. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi d'inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. Considerato che con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2729 c.c., e dell'articolo 116 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. Osserva la parte ricorrente che la Corte d'appello ha ritenuto attendibili testimonianze de relato favorevoli alla parte attrice in mancanza del riscontro di altre risultanze istruttorie e che le dichiarazioni della minore raccolte dal perito in sede di procedimento penale non sono utilizzabili Cass. sez. penumero 16503 del 2018 . Aggiunge che se il giudice sussume erroneamente le circostanze di fatto nei tre requisiti della presunzione gravità, precisione e concordanza ricorre la violazione dell'articolo 2729, e che i detti requisiti sono nella specie mancanti. Osserva ancora che, nonostante il proscioglimento in sede penale da parte del GUP e la mancata proposizione di appello da parte del pubblico ministero, la tutrice ha proposto l'azione civile, confidando nella diversa ricostruzione da parte dei giudici civili. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente richiama il principio di diritto secondo cui la testimonianza de relato ex parte actoris può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità Cass. numero 18352 del 2013 , per poi contestarne l'applicabilità per mancanza del riscontro delle ulteriori risultanze. La censura rimane però allo stato di una astratta enunciazione perché non viene indicato in quali termini le dichiarazioni aventi ad oggetto quanto riferito dalla tutrice della minore, o quanto riferito dalla stessa minore, sarebbero prive del riscontro di ulteriori risultanze probatorie. La censura è quindi priva di specificità e pertanto inidonea a raggiungere lo scopo della critica della decisione impugnata. Per le stesse ragioni è inammissibile la censura relativa alla prova presuntiva non vi è alcuna illustrazione delle ragioni per le quali i fatti noti non sarebbero suscettibili di qualificazione in termini di indici presuntivi. Ovviamente non ha poi alcun peso in quanto tale la circostanza che il giudizio civile sia stato promosso nonostante la mancata impugnazione da parte del pubblico ministero del proscioglimento in sede penale. Infine le dichiarazioni ricevute dal perito in sede di procedimento penale non sono state valutate dal giudice di appello nella loro portata di notizie su fatti attività vietata nel processo penale ai sensi dell'articolo 228 c.p.p., comma 3 , ma solo ai fini per i quali le ha utilizzate il perito, e cioè per l'accertamento peritale, nella specie avente ad oggetto l'attendibilità di quanto possa avere dichiarato la minore le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali al perito o al consulente tecnico officiato di un accertamento personologico esauriscono la loro funzione nella definizione delle risposte ai quesiti circa la credibilità della persona offesa e la sussistenza degli indici di patito abuso sessuale, ma non possono essere utilizzate, neppure nel giudizio abbreviato, come fonte di prova per la ricostruzione del fatto - Cass. sez. penumero 36351 del 2015 . Depurata la censura del rilievo di aspecificità, non resta che la mera confutazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice del merito, la quale, come è noto, non è scrutinabile nella presente sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, il comma 1 – quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.