Il parere del Consiglio Nazionale Forense sul tirocinio ex articolo 73 decreto-legge numero 69/2013 relativamente alla frequenza obbligatoria dei corsi per i praticanti avvocati iscritti dopo il 1° aprile 2022.
Relativamente al quesito posto il 10 giugno scorso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, viene comunicato che il CNF, Il 17 giugno 2022 ha assunto il seguente parere «i praticanti iscritti al registro dall' 1° aprile 2022, che svolgono contemporaneamente il tirocinio ex articolo 73 dl. numero 69/2013 e che potranno richiedere il certificato di compiuta pratica dall'anno 2023, devono frequentare obbligatoriamente un corso di formazione per un periodo non inferiore a 18 mesi tenuto necessariamente da un ordine o Associazioni Forensi? Oppure è sufficiente, come indicato dall'articolo 43 L.P 247/2012 comma 1 … nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge?». A tal proposito è stato confermato il fatto che il DM numero 17/2018, entrato in vigore il 1° aprile 2022 ha dato attuazione all'articolo 43 l. numero 247/2012 e non prevede eccezione alcuna per i praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio previsto dall' ex articolo 73 dl. numero 69/2013. L'articolo 73 del dl. numero 69/2013, comma 5-bis specifica che «l'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali». Pertanto, gli Ordini, dovranno prevedere che nell'attività di formazione comma 5-bis dell'articolo 73 dl. numero 69/2013 , svolta in collaborazione con i Consigli dell'Ordine, sia introdotta la frequenza dei corsi di cui al DM numero 17/2018.
CNF Parere 3729 del 15 luglio 2022