L’affido condiviso è la regola e la mera conflittualità tra genitori non è elemento sufficiente ad impedirlo

L’affidamento condiviso non è precluso dalla conflittualità tra genitori in quanto, diversamente ragionando, avrebbe una applicazione solo residuale, mentre il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura ed educazione da entrambi.

Ciò quanto ribadito dal Tribunale di Genova nel decreto del 29 aprile 2022. Il fatto. Il caso riguarda una coppia genitoriale non unita in matrimonio. La donna, in particolare, chiedeva di regolamentare la responsabilità genitoriale a seguito della fine della relazione con il padre della figlia, allegando che l'uomo nulla aveva versato per il mantenimento della minore, riportando di risiedere con la figlia in una casa di proprietà dei propri genitori in un paese vicino alla città di residenza dell'uomo. L'affidamento condiviso come regola generale. Il Tribunale di Genova fa applicazione del principio consolidato secondo il quale l'affido condiviso può essere derogato in via eccezionale qualora uno dei due genitori sia ritenuto inidoneo all'educazione della prole ovvero nel caso di disinteresse verso i figli. Disposto, pertanto, l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori posto che la conflittualità di coppia non risultava tale da alterare o porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico della figlia. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l'affidamento condiviso non è precluso dalla conflittualità tra genitori in quanto, diversamente ragionando, avrebbe una applicazione solo residuale, mentre il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura ed educazione da entrambi Cass. numero 51808/12 . Il diritto di visita paterno ampio. Il Tribunale regola in modo ampio il diritto di visita del padre, genitore non prevalentemente collocatario, posto che l'uomo ben può svolgere la propria attività imprenditoriale di affittacamere da remoto. Gli aspetti economici. Il Tribunale di Genova applica i principi dedotti dall' articolo 337 ter c.c. valutando comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenendo conto dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e delle esigenze della minore in relazione all'età.

Presidente Canepa - Relatore di Lazzaro Con ricorso depositato il 20.09.2021 la signora AA, allegava di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente dalla quale - in data omissis era nata la figlia CC che la coppia aveva vissuto a omissis dove la signora AA si era trasferita per motivi di studio ed ivi aveva conosciuto il compagno che AA terminata la relazione, la ricorrente era tornata a omissis presso la propria famiglia che successivamente si sono verificati forti contrasti in ordine alla gestione della figlia, in quanto il signor BB non avrebbe tenuto la figlia con sé per più giorni rispetto a quelli concordati con la signora AA nonché l'avrebbe condotta a omissis all'insaputa della medesima che dalla fine del 2019 ad oggi il signor BB non ha versato nulla per il mantenimento della figlia, essendosi limitato a partecipare all'iscrizione all'asilo che la ricorrente ad oggi percepisce unicamente una indennità di disoccupazione pari ad euro omissis mensili che invece il convenuto vive e lavora a omissis dove è titolare della società XX avente ad oggetto attività di affittacamere. Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto ed argomentato in ricorso, la signora chiedeva regolamentarsi il regime di affidamento della figlia, le modalità di frequentazione con il padre nonché chiedeva a titolo di contributo per il mantenimento della bambina, alla somma di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.    Si costituiva il resistente con Memoria omissis contestando la ex adversa ricostruzione dei fatti ed in particolare allegando che la coppia si era conosciuta nel 2017 a omissis dove la signora AA aveva trovato lavoro presso  XY una società di consulenza con sede in detta città che dopo la nascita della figlia, la ricorrente, terminato il periodo di maternità obbligatoria, riprendeva il lavoro di talché la bambina trascorreva la maggior parte del tempo con il padre che nell'estate del 2019 alla signora  AA veniva offerta la possibilità di lavorare nel negozio di famiglia, avente ad oggetto al vendita di articoli sportivi, sito in omissis , nonché la possibilità di abitare in una casa a omissis , che secondo i progetti della coppia avrebbe dovuto costituire un mero punto di appoggio in occasione dei rientri a omissis che tuttavia la relazione sentimentale poi terminava ed il signor  BB prendeva in locazione un appartamento a omissis , sito nelle vicinanze del luogo di lavoro della madre così da facilitare le frequentazioni con la figlia che il convenuto ha sempre trascorso moltissimo tempo con la bambina e chiede pertanto che ciò sia mantenuto in ossequio al principio della bigenitorialità che pertanto la minore ben potrebbe essere affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con previsione di tempi paritetici presso ciascun genitore e mantenimento diretto che per quanto riguarda gli aspetti economici il convenuto è titolare di una ditta individuale a omissis , avente ad oggetto attività di affittacamere che egli è proprietario dell'immobile in conviveva con la ricorrente, ma che ad oggi deve versare euro 450,00 mensili per la locazione dell'immobile di omissis che invece la ricorrente vive a omissis e non ha oneri alloggiativi inguanto la casa è di proprietà dei suoi familiari che la stessa lavora full time nel negozio di articoli sportivi ed inoltre nel fine settimana svolge attività di guida di mountain bike. Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto ed argomentato in Memoria, il signor BB chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia con tempi paritetici tra i genitori e mantenimento diretto. All'udienza del 04.04.2022 venivano sentite le parti e, all'esito il GD si riservava di riferire al Collegio. Regime di affidamento della figlia minore, collocazione abitativa e regime di frequentazione tra i genitori Per quanto riguarda l'affidamento dei minori ritiene il Collegio che non vi sia motivo alcuno per derogare alla regola generale dell'affido condiviso va infatti precisato che in seguito alla riforma attuata con la I. 54/2006 l'affidamento condiviso costituisce la regola, mentre quello esclusivo può essere disposto unicamente quanto il Tribunale ritenga uno dei genitori inidoneo all'educazione della prole, ovvero in casi di disinteresse di un genitore verso i figli, ovvero nel caso in cui si sia creata una vera e propria posizione di rifiuto dei figli verso un genitore nessuna di queste situazioni ricorre nel caso di specie ove si registra unicamente una conflittualità di coppia che non risulta tale da alterare o porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico della figlia. La stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di sottolineare come l'affidamento condiviso non sia preluso dalla conflittualità tra i genitori in quanto, diversamente ragionando, avrebbe una applicazione solo residuale, mentre il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura ed educazione da entrambi cfr. Cass. del 19.05.2011 numero 11068 Cass. 29.03.2012 numero 5108 App. Roma 14.11.2007 . La figlia minore CC va quindi affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con mantenimento della residenza anagrafica presso la madre, così come è stato finora. Il regime di frequentazione della minore con il padre potrà essere il più ampio possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo, considerato peraltro che il predetto ha dichiarato di vivere stabilmente a omissis e di poter gestire completamente da remoto la propria attività di affittacamere. Il convenuto potrà quindi tenere con sé la figlia a fine settimana alternati con la madre, dal giovedì dall'uscita dall'asilo fino alla domenica sera quando la riporterà presso la madre prima o dopo cena a seconda delle esigenze della minore. La settimana in cui il week end è di spettanza della madre, il padre potrà prendere e tenere con sé la figlia nella giornata da mercoledì dall'uscita dell'asilo fino al venerdì mattina con accompagnamento all'asilo. Nella settimana in cui il week end è di competenza patema il signora AA potrà invece vedere la figlia dal mercoledì dall'uscita dall'asilo fino al giovedì' mattina con accompagnamento all'asilo. le festività civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori mentre durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di quindici giorni anche non consecutivi. Eventuali modifiche o impedimenti di ciascun genitore, dettati da impegni lavorativi o altro giustificato motivo, dovranno essere comunicati all'altro con un congruo preavviso così da consentire all'altro di organizzarsi di conseguenza. Sugli aspetti economici Per quanto riguarda gli aspetti economici, dagli atti e dalle allegazioni e produzioni delle parti risulta quanto segue la signora AA vive con la figlia nella casa di proprietà dei genitori ed è dunque priva di oneri alloggiativi e percepisce uno stipendio mensile di euro 850,00 essendo stata assunta part time nell'attività di famigli a, di vendita di articoli sportivi. Il signor BB deve invece corrispondere un canone di locazione di euro 390,00 mensili e dal punto di vista lavorativo gestisce alcuni immobili a omissis quali case vacanze e/o b& b Sulla base della documentazione prodotta, il medesimo risulta percepire i seguenti redditi MOD PF 2019 reddito imponibile euro omissis da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.000,00 MOD PF 2020 reddito imponibile euro omissis da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.650,00 MOD PF 2021 reddito imponibile euro omissis da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 850,00. Il convenuto è poi proprietario di un immobile, in omissis , dove vive la sorella, gravato da mutuo le cui rate sono corrisposte dalla di lui madre. Sulla base di tutto quanto sopra, valutate comparativa mente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e delle esigenze della bambina in relazione alla sua età, pare equo determinare, quale contributo al suo mantenimento da parte del Signor BB la somma mensile di euro 250,00 somma che il medesimo dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore della signora AA soggetta a rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla minore secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex articolo 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova http //www.urp.ufficigiudiziarigenova.il/ . P.Q.M. DISPONE che il regime di affidamento, la collocazione abitativa e il regime di frequentazione della figlia minore CC tra i genitori, nonché il contributo al suo mantenimento da parte del padre siano regolati secondo le modalità come sopra meglio specificate ed alle quali conferisce vigore. COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.