La Cassazione ha confermato l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare all'ex moglie in virtù degli elementi di fatto caratterizzanti la vicenda, tra cui l'età avanzata della donna e le sue precarie condizioni di salute.
Nel caso di specie, la Corte di merito ha aumentato il contributo posto a carico di M.M. l'ex marito , valorizzando alcune circostanze l'età avanzata dell'appellante A.B., l'ex moglie , che rendeva difficile l'inserimento nel mondo lavorativo le precarie condizioni di salute della stessa moglie il notevole contributo portato da quest'ultima alla formazione del patrimonio del marito la rilevante sperequazione economico-patrimoniale della coppia l'essere sempre la stessa priva di abitazione, vivendo tuttora nella casa coniugale la stima del valore locatizio di mercato di una casa di abitazione di caratteristiche medie l'accertato elevato tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio. Inoltre, la stessa Corte ha evidenziato l'inammissibilità della domanda di assegnazione al marito della casa coniugale a causa della proposta avvenuta tardivamente. Il Collegio ha osservato che «la sentenza non contiene alcun accertamento circa l'asserita utilizzabilità, a fini residenziali, degli immobili di cui è proprietaria la ricorrente, né il ricorrente indica, nel corpo del motivo, come la questione sia stata posta nel corso del giudizio di merito che l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio» Cass numero 5605/2020, numero 17098/2019 . Ne consegue che l'assegno riconosciuto alla moglie ha tenuto conto del «valore locatizio di mercato di una casa di abitazione di caratteristiche medie», e la Corte di merito ha posto in evidenza il carattere precario di tale fruizione, «essendo pendente il giudizio per il rilascio introdotto da M.M. che quanto dedotto in ordine al mantenimento della figlia della coppia è del tutto carente di autosufficienza … ».
Presidente Bisogni – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - Il Tribunale di Genova, con sentenza del 22 febbraio 2018, ha pronunciato la separazione dei coniugi M.M. e B.A. , respingendo la richiesta di addebito formulata dal marito e attribuendo alla moglie un assegno di mantenimento dell'ammontare lordo di Euro 1.200,00 mensili ha poi dichiarato inammissibile in quanto tardiva la domanda di M. avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale, di fatto ancora occupata dalla moglie. 2. - La pronuncia è stata impugnata da entrambi i contendenti. La Corte di appello di Genova ha pronunciato, in data 10 maggio 2019, sentenza con cui, in parziale accoglimento del gravame principale di B.A. , ha rideterminato in Euro 2.000,00 mensili, rivalutabili annualmente, il contributo posto a carico di M. con la stessa decisione la Corte ligure ha respinto gli altri motivi dell'appello principale e dichiarato inammissibili i motivi dell'impugnazione incidentale. 3. - Ricorre per cassazione avverso tale pronuncia M.M. i motivi di impugnazione sono tre. Resiste con controricorso B.A. . Vi sono memorie. Ragioni della decisione 1. - Col primo motivo è denunciata la violazione dell'articolo 132 c.p.c., numero 4, per motivazione apparente in ordine alla determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento a favore di B.A. e omessa valutazione dell'appello incidentale. Il ricorrente lamenta che nella sentenza impugnata mancherebbe alcuna argomentazione, critica o ragionamento che dia conto della differenza di valutazione rispetto alla diversa più esigua determinazione del contributo al mantenimento compiuta in primo grado dal Tribunale . Si deduce che il vizio di motivazione si rifletterebbe, poi, sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale la domanda del ricorrente vertente sul riconoscimento dell'insussistenza del diritto della moglie ad ottenere l'assegno di mantenimento sarebbe stata infatti ingiustamente respinta con una declaratoria di inammissibilità non motivata e non comprensibile . Il motivo è infondato. La Corte di merito è pervenuta alla decisione dell'aumento del contributo posto a carico di M.M. valorizzando plurime circostanze l'età avanzata dell'appellante, che rendeva difficile l'inserimento del mondo lavorativo pur in presenza dell'acquisizione, da parte di B.A. , di una certa professionalità nel corso della pluriennale collaborazione prestata nello studio dentistico del marito le precarie condizioni di salute della stessa moglie, documentate in atti il notevole contributo da questa portato alla formazione del patrimonio del marito la rilevante sperequazione economico-patrimoniale della coppia essendo B.A. titolare solo di alcuni cespiti di modesto valore e redditività, mentre M.M. era titolare di un rilevante patrimonio immobiliare e disponeva di un reddito elevato, documentato fiscalmente in 100.000,00 annui lordi l'essere l'odierna controricorrente priva di abitazione, vivendo tuttora nella casa coniugale, il cui rilascio era stato richiesto giudizialmente dal marito. la stima del valore locatizio di mercato di una casa di abitazione di caratteristiche medie l'accertato elevato tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio. Tali rilievi si risolvono in apprezzamenti di fatto e sfuggono, come tali, al sindacato di legittimità. Non si configura, evidentemente, la fattispecie della motivazione apparente, la quale ricorre allorquando la motivazione stessa benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, numero 22232 Cass. 23 maggio 2019, numero 13977 . È inoltre irrilevante che la Corte di merito abbia mancato di misurarsi con la sentenza di primo grado la congruità della motivazione della sentenza del giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni che sono state sottoposte al medesimo, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, restando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa che sia stata adottata dal giudice di primo grado, interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice di appello il quale compie la valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell'ambito delle questioni sottopostegli dai motivi d'impugnazione, senza obbligo di puntuale confutazione dei singoli punti della sentenza di primo grado Cass. 22 dicembre 2005, numero 28487 Cass. 26 febbraio 1998, numero 2078 . Quanto all'appello incidentale, la Corte di merito ha ben spiegato che la domanda di assegnazione al marito della casa coniugale era inammissibile, in quanto proposta tardivamente tale statuizione non è stata investita dal ricorso per cassazione. L'istante menziona però una diversa domanda, che sarebbe stata diretta a veder riconosciuta l'insussistenza del diritto della signora B. ad ottenere l'assegno di mantenimento la Corte di appello, nel trascrivere lo svolgimento del processo, non reca indicazione di tale pretesa, rilevando, al contrario, che M. aveva richiesto, in via subordinata rispetto all'assegnazione della casa coniugale, la sola conferma del contributo posto a suo carico dal Tribunale cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato . Solo per completezza può comunque osservarsi che le stesse ragioni poste a fondamento dell'incremento dell'assegno di mantenimento valgano a giustificare come lo stesso non potesse essere eliso. 2. - Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. nella parte in cui la sentenza gravata non rileva il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della richiedente e il vizio di cui all'articolo 360 c.p.c., numero 5 laddove omette di valutare le circostanze di fatto emergenti dagli atti di causa . Viene osservato che le difficoltà della controricorrente nell'inserirsi nel mercato del lavoro non erano state in alcun modo dimostrate nel corso del giudizio di merito e che B.A. si era limitata a dar conto di problemi di salute versando certificazioni mediche che risultavano però inidonee al fine indicato. Il motivo è inammissibile. La violazione del precetto di cui all'articolo 2697 c.c. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti Cass. 29 maggio 2018, numero 13395 Cass. 17 giugno 2013, numero 15107 cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004, numero 2707 Non risulta poi formulata una rituale censura ex articolo 360 c.p.c., numero 5, in quanto nel corpo del motivo il ricorrente si limita a svolgere rilievi basati su risultanze processuali di cui non si sarebbe tenuto conto, e non su fatti storici, primari o secondari nè può ipotizzarsi che tale carenza integri un vizio motivazionale, giacché quest'ultimo deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultane processuali Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, numero 8053 Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, numero 8054 sicché non può essere invocato per confutare l'accertamento di fatto devoluto al giudice del merito. 3. - Col terzo mezzo sono lamentate la falsa e l'erronea applicazione della sentenza numero 22631 del 2019 di questa Corte, avendo la Corte di merito operato una valutazione erronea della classica comparazione tra la posizione dei coniugi ci si duole, inoltre, della contraddittorietà della motivazione. La sentenza impugnata è censurata con particolare riguardo alle affermazioni che l'istante deduce inconciliabili, circa la titolarità, in capo a B.A. , di cespiti immobiliari e alla mancata disponibilità, da parte della stessa, di una abitazione. Il ricorrente si duole, poi, del mancato apprezzamento, da parte di B.A. , dell'utilizzo di fatto del proprio patrimonio immobiliare, del fatto che la stessa non avesse mai tentato di mettere a frutto il medesimo e della circostanza relativa al mantenimento, da parte dello stesso M. , della figlia. Il motivo va disatteso. Il richiamo a Cass. 10 settembre 2019, numero 22631 non è congruente, dal momento che tale pronuncia non si occupa della materia della separazione personale tra coniugi. Per il resto, è da osservare che la sentenza non contiene alcun accertamento circa l'asserita utilizzabilità, a fini residenziali, degli immobili di cui è proprietaria la ricorrente, nè il ricorrente indica, nel corpo del motivo, come la questione sia stata posta nel corso del giudizio di merito che l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio Cass. 28 febbraio 2020, numero 5605 Cass. 26 giugno 2019, numero 17098 e tanto spiega come l'assegno riconosciuto alla moglie tenesse conto del valore locatizio di mercato di una casa di abitazione di caratteristiche medie che la Corte di appello ha preso, bensì, in considerazione il godimento della casa coniugale da parte di B.A. , ma ha posto in evidenza il carattere precario di tale fruizione, essendo pendente il giudizio per il rilascio introdotto da M.M. che quanto dedotto in ordine al mantenimento della figlia della coppia è del tutto carente di autosufficienza e non integra, comunque, un argomento decisivo, visto che in regime di separazione i genitori provvedono al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito articolo 337 ter c.c., comma 4 e l'erogazione in favore del figlio non esclude l'accesso di uno dei coniugi alla contribuzione di cui all'articolo 156 c.c., comma 1. 4. - Il ricorso è dunque respinto. 5. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e le altre indicazioni atte ad identificare le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e le altre indicazioni atte ad identificare le parti.