Comportamenti prevaricatori verso l’ex compagna: condannato per maltrattamenti in famiglia

Impossibile ridimensionare le condotte tenute dall’uomo nei confronti della donna. Evidente, secondo i Giudici, come l’aggressività dell’uomo era strumentale a mantenere intatto il proprio predominio ed era dettata da precisi modelli culturali secondo cui l’uomo comanda e la donna ubbidisce.

Catalogabili come maltrattamenti in famiglia i comportamenti aggressivi e prevaricatori tenuti dall'uomo nei confronti della ex convivente e mirati a rivendicare la propria maschilistica posizione di predominio. Ricostruita la delicata vicenda, i racconti della persona offesa, vittima per ben due anni, anche dinanzi alla figlia minorenne, dei comportamenti aggressivi tenuti dall'ex compagno, sono ritenuti sufficienti dai giudici di merito per condannare l'uomo, colpevole di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali e sanzionato con una pena di tre anni e tre mesi di reclusione. Concordi i giudici di primo e di secondo grado, che riconoscono anche il diritto della donna a percepire dall'ex compagno ben 10mila euro a mo' di risarcimento. Col ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta l'uomo prova a ridimensionare le azioni compiute dal suo cliente. In questa ottica egli sostiene innanzitutto che «il disturbo psichiatrico » – riscontrato da una perizia – che affligge l'uomo ha inciso sulla sua «capacità di intendere e volere» e lo ha spinto, in sostanza, a tenere comportamenti aggressivi nei confronti dell'ex compagna. Allo stesso tempo, il legale ritiene illogico ipotizzare il reato di «maltrattamenti in famiglia», una volta emersa «l'assenza di convivenza tra l'uomo e la donna, oltre che la mancanza di stabilità del rapporto solidaristico derivante dalla filiazione». A questo proposito, il legale contesta l'ipotesi di una presunta «stabilità della relazione, connessa alla filiazione» e pone in evidenza, invece, «l'assenza di convivenza, per oltre quattro anni, tra uomo e donna il contrasto tra i due soggetti in merito all'affidamento della figlia minorenne l'abbandono delle visite alla ragazzina da parte del padre». Per i Giudici della Cassazione, però, le obiezioni proposte dal difensore dell'uomo non hanno un solido fondamento . Innanzitutto, viene respinta l'ipotesi che «il disturbo psichiatrico sofferto» dall'uomo possa ridimensionare la gravità delle azioni compiute nei confronti della ex compagna. Secondo la difesa «la reiterata violenza esercitata per anni dall'uomo ai danni donna» va letta come «il sintomo di una malattia psichiatrica di tale entità da costituire la causa» della condotta. E invece è palese, ribattono i Giudici, «la piena capacità di intendere e di volere dell'uomo in tutto il lungo periodo di commissione delle condotte violente» a certificarlo è anche una perizia psichiatrica, da cui emerge che «l'identità dell'uomo appare integrata, il legame con la realtà solido, le motivazioni del suo agire – nonostante l'abnormità della sua personalità – logiche», non essendo stati riscontrati in lui «disturbi dell'ideazione o alterazioni patologiche. Difatti, dal racconto fatto dalla donna emerge con chiarezza come «l'aggressività dell'uomo era strumentale a mantenere intatto il proprio predominio ed era dettata da precisi modelli culturali nell'assegnazione sociale dei ruoli di uomo e donna», modelli secondo cui «l'uomo comanda e la donna ubbidisce e, se non lo fa, se si ribella, va punita». Questa era «la spinta che muoveva i maltrattamenti » realizzati dall'uomo ai danni della ex compagna. A fronte di reati rientranti, come in questa vicenda, nell'alveo della violenza di genere, «si deve scongiurare il rischio di sovrapporre non specificati disagi comportamentali» dell'uomo a «condotte che possono invece trovare la loro origine in una, anche non consapevole, matrice culturale. Ecco perché «le condotte dell'uomo nulla hanno a che vedere con la dimensione psicopatologica, risultando esse piuttosto l'effetto di una pregiudiziale intolleranza verso ostacoli emersi nella relazione di coppia e nel rapporto con la figlia ed essendo esse tradottesi in una volontà di accentramento della sfera decisionale e in condotte fisicamente e moralmente maltrattanti». Da respingere, quindi, il tentativo difensivo di ridurre i comportamenti dell'uomo a problemi psichici, anche perché così si rischia di «sminuire deliberate forme di controllo coercitivo come banali eccessi di ira» e si omette il confronto con il fondamento normativo della violenza di genere nelle relazioni intime, quello secondo cui «la natura strutturale della violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali esse sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini». Sacrosanto, quindi, in questa ottica «valorizzare il sostrato identitario e culturale di chi commette condotte maltrattanti» e ciò, precisano i Giudici, «per evitare semplificazioni e ridimensionamenti che rischiano di confinare l'umiliazione e l'assoggettamento della figura femminile a espressioni di un disagio psichiatrico o comportamentale» dell'uomo. Per chiudere il cerchio, infine, i Giudici sottolineano che «la relazione» tra l'uomo e la donna «aveva assunto connotati di stabilità» in una prima fase e poi «aveva cominciato a palesare criticità al momento della nascita della figlia, criticità poi acuitesi fino alla cessazione della coabitazione, ma con il mantenimento, sia sul piano giuridico sia di fatto, almeno fino ad una certa data, dei vincoli connessi alla genitorialità, quale esperienza inerente ad un rapporto di tipo familiare». Peraltro, «tutte le condotte contestate all'uomo sono da ricondursi ad una modalità relazionale, già invalsa in precedenza, e si sono poi specificamente tradotte in modalità comportamentali proiettate all'interno anche della relazione genitoriale, tali da perpetuare, anche nella fase dell'affidamento della minore, una pervasiva volontà prevaricatrice e di controllo da parte dell'uomo, incidente sulle condizioni di vita della donna, costretta a vivere la quotidianità con un senso di turbamento e paura per sé e per la figlia», concludono i magistrati.

Presidente Ricciarelli – Relatore  Di Nicola Travaglini Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Lecco aveva condannato C.A. alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione in relazione al reato di cui all' articolo 572 c.p. , commesso ai danni della ex convivente B.C. , aggravato dalla presenza della figlia minorenne, e per lesioni aggravate ai danni della B. , con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, fatti avvenuti dall'ottobre 2016 al 21 ottobre 2018. La parte civile veniva risarcita quantificando il danno non patrimoniale in Euro 10.000. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo un unico articolato motivo. 2.1. Violazione di legge, in relazione all' articolo 572 c.p. , e vizio di motivazione, per mancanza e/o contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento a tre profili incidenza del disturbo psichiatrico sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, assenza di convivenza tra l'imputato e la persona offesa, oltre che di stabilità del rapporto solidaristico derivante dalla filiazione. Con riferimento al primo profilo il ricorso rileva che la Corte di appello di Milano avrebbe omesso di argomentare in ordine al disturbo di personalità dell'imputato per come riscontrato dalla perizia psichiatrica disposta in appello ed il nesso eziologico di questo rispetto al reato contestato, così disattendendo l'orientamento della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 25 gennaio 2005. Circa la ritenuta stabilità della relazione, connessa alla filiazione, denuncia contraddittorietà della motivazione in quanto dall'istruttoria erano emersi elementi di segno contrario come l'assenza di convivenza tra imputato e persona offesa da oltre quattro anni rispetto ai fatti il contrasto sull'affidamento della bambina per come evincibile dalla causa civile l'abbandono delle visite alla minorenne da parte del padre evidenziate dalla consulenza tecnica d'ufficio in sede civile. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, commi 8 e 9, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176 , i cui effetti sono stati prorogati dal D.L. 23 luglio 2021, numero 105, articolo 7, convertito dalla L. 16 settembre 2021, numero 126 , ed ancora dal D.L. 30 dicembre 2021, numero 228, articolo 16, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, numero 15 , in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto è inammissibile per difetto di specificità dei motivi e per non essere esplicitamente argomentati i rilievi critici alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. 2. La prima censura riguarda l'omessa valutazione dell'incidenza del disturbo psichiatrico sofferto da C. sulla sua imputabilità al momento di commissione dei fatti. 2.1. L'assunto del ricorso è che la contestazione accusatoria della reiterata violenza esercitata per anni dall'imputato nei confronti della ex compagna fosse solo il sintomo di una malattia di tale entità da costituire la causa del reato, tanto da meritare il riconoscimento dell'infermità. La pronuncia della Corte di appello pp. 4 e 5 argomenta, in modo logico e immune da vizi, circa la piena capacità di intendere e di volere di C. in tutto il lungo periodo di commissione delle condotte violente, anche alla luce del contenuto della perizia, disposta in secondo grado, di cui è stato testualmente riportato lo stralcio più pertinente p.17 . In sostanza, la sentenza ha ragionevolmente condiviso l'elaborato tecnico, peraltro fondato sull'esame del periziando, che nella codificazione del comportamento illecito, con argomenti scientifici e logici, oltre che in assenza di elementi di segno contrario, ha ritenuto che la sua identità appare integrata, il legame con la realtà solido, le motivazioni del suo agire nonostante l'abnormità della sua personalità logiche , non riscontrando nel C. disturbi dell'ideazione o alterazioni patologiche. La censura difensiva si risolve nella prospettazione di un'aporia logica, implicante che i Giudici di merito, invece di verificare se le condotte ascritte fossero atti volontari, dovessero muovere dal presupposto indimostrato che la violenza dell'autore fosse aprioristicamente mossa da una patologia mentale, così indirizzando il percorso valutativo verso una non consentita stigmatizzazione del disagio psichiatrico fondata sullo stereotipo per cui chi ne è affetto è in sé violento, privo di capacità di autodeterminazione e di qualsiasi rapporto con la realtà Sez. 6, numero 19847 del 22/04/2022, M., non massimata . Al contrario, dalle sentenze e, in particolare, dalla testimonianza della B. per come riportata e valutata, emerge con chiarezza come l'aggressività del C. , strumentale a mantenere intatto il proprio predominio, fosse dettato da precisi modelli culturali nell'assegnazione sociale dei ruoli di genere per cui l'uomo comanda e la donna ubbidisce e quando non lo fa va punita. Che questa fosse la spinta che muoveva le condotte maltrattanti non è smentito da quanto riportato alle pagg. 5 e 6 del ricorso in cui si prospetta che quelli che vengono definiti scoppi di ira e di intensa rabbia dell'imputato erano scatenati dalle critiche ed erano legati alla relazione con la sua ex compagna al momento della separazione . 2.2.Del tutto inconferente è il generico richiamo operato dal ricorrente alla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione numero 9163 del 25 gennaio 2005, che ha sancito un principio di diritto a tutt'oggi rimasto insuperato, ovverosia che ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche disturbi della personalità, o comunque anomalie psichiche non inquadrabili nel novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, gravità e intensità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, e a condizione che sussista un nesso con la specifica condotta criminosa per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad alterazioni caratteriali o disarmonie della personalità che non presentino detti caratteri Sez. 1, numero 35842 del 16/04/2019, Mazzeo, Rv. 276616 o agli stati emotivi e passionali articolo 90 c.p. . Detto rigoroso perimetro, correttamente seguito prima dalla perizia e poi dalla sentenza impugnata, è volto ad evitare improprie strumentalizzazioni della patologia mentale e dei disturbi di personalità. Queste possono incidere, quindi, sull'imputabilità solo se risulta che le caratteristiche cliniche e le dimensioni psicopatologiche coinvolte sono le uniche a determinare la condotta, in rigorosa relazione con la fattispecie di reato e con la specifica vittima di questa. Lo stringente collegamento preteso dalla giurisprudenza di legittimità è volto a non confondere la malattia psichiatrica con il comportamento violento. Ciò tanto più vale con riferimento a reati rientranti nell'alveo della violenza di genere, dovendosi scongiurare il rischio di sovrapporre non specificati disagi comportamentali a condotte che possono invece trovare la loro origine in una, anche non consapevole, matrice culturale. Le condotte tenute dall'imputato, per quello che è emerso dal puntuale e dovizioso accertamento dei giudici di primo e secondo grado, nulla hanno dunque a che vedere con la dimensione psicopatologica, risultando piuttosto l'effetto di una pregiudiziale intolleranza verso ostacoli emersi nella relazione di coppia e nel rapporto con la figlia, tradottasi nella volontà di accentramento della sfera decisionale e nelle condotte fisicamente o moralmente maltrattanti, oggetto di contestazione. Il tentativo difensivo di ridurre i comportamenti a psichiche del suo autore, non solo tende a sminuire deliberate forme di controllo coercitivo come banali eccessi di ira, ma omette il confronto con il fondamento normativo della violenza di genere nelle relazioni intime, per come definito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica detta Convenzione di Istanbul , ratificata senza riserve con L. 27 giugno 2013, numero 77 . Questa fonte nel suo Preambolo richiama la natura strutturale della violenza contro le donne e la qualifica come uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini . Attraverso la chiave di lettura sovranazionale, per come recepita dall'interpretazione giurisprudenziale contenuta innanzitutto nella sentenza delle Sez. U., numero 10959 del 29 gennaio 2016, P.O. in proc. C., Rv. 265893, si valorizza il sostrato identitario e culturale di chi commette condotte maltrattanti, proprio per evitare semplificazioni e ridimensionamenti che rischiano di confinare l'umiliazione e l'assoggettamento della figura femminile a espressioni di un disagio psichiatrico o comportamentale. Non giovano, in tale prospettiva, alla tesi dell'incapacità di intendere e di volere, basata su non meglio precisati disturbi - mai diagnosticati prima del processo penale - le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, riportate nella sentenza di primo grado, in cui la colpevolizzazione della persona offesa, espressa con modalità tali da imporre l'intervento del Tribunale, risulta, invero, coerente con un modello di comportamento prevaricatorio. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico. La sentenza è stata censurata in relazione alla qualificazione del fatto ai sensi dell' articolo 572 c.p. , nonostante fosse emersa l'assenza di stabilità della relazione e il venir meno della convivenza da oltre quattro anni e dei relativi vincoli solidaristici. La deduzione risulta, come detto, generica, in quanto si risolve nella solo assertiva indicazione di elementi contrastanti con l'ipotesi accusatoria, ma in assenza di qualsivoglia confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si è in realtà sottolineato come la relazione avesse assunto connotati di stabilità e avesse poi cominciato a palesare criticità al momento della nascita della figlia, poi acuitesi fino alla cessazione della coabitazione, ma con il mantenimento sia sul piano giuridico sia di fatto, almeno fino ad una certa data, dei vincoli connessi alla genitorialità, quale esperienza inerente ad un rapporto di tipo familiare. Tutte le condotte contestate al ricorrente, come accertate dai Giudici di merito, sono da ricondursi ad una modalità relazionale, già invalsa in precedenza, e si sono poi specificamente tradotte in modalità comportamentali proiettate all'interno di quella relazione genitoriale, tali da perpetuare, anche nella fase dell'affidamento della minore, la pervasiva volontà prevaricatrice e di controllo del ricorrente, incidente sulle condizioni di vita della persona offesa, costretta a vivere la quotidianità con un senso di turbamento e paura per sé e per la minore, ciò che consente di richiamare sul punto l'orientamento già altre volte espresso ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti da ultimo Sez. 6, numero 7259 del 26/11/2021, L., non massimata , senza che in senso contrario siano state formulate mirate e puntuali deduzioni. 4. Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell' articolo 616 c.p.p. , al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, numero 186 , non emergendo che il ricorso sia stato presentato senza trovarsi in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.