In tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il giudice a cui sia chiesta la revoca del corrispondente assegno, in ragione del reperimento da parte del figlio di un’occupazione lavorativa, è chiamato a valutarne in concreto il raggiungimento dell’indipendenza economica […].
[…] Considerandone l'effettivo inserimento nel mondo del lavoro, in base alle specifiche attitudini dimostrate e alle correlate aspirazioni, senza che abbia rilievo, in sé, ai fini dell'esclusione dell'indipendenza economica del figlio, il fatto che il contratto di lavoro sia a tempo determinato, né che l'ammontare del compenso sia inferiore a quello astrattamente possibile per effetto del possesso di un titolo di studio capace di farne conseguire uno più alto. Il caso. Un padre agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno chiedendo la revoca del contributo al mantenimento del figlio, stabilito in sede di divorzio. Il giudice di prime cure aveva sospeso l'obbligazione del ricorrente alla dazione dell'assegno con decorrenza dalla domanda. Stabiliva, però, che l'obbligazione doveva intendersi ripristinata qualora il figlio fosse stato privo dell'occupazione lavorativa se non stabile, quantomeno continuativa, e remunerata quantomeno nella misura da lui percepita in quel momento. Avverso il decreto veniva proposto reclamo dinanzi alla CdA di Ancona, che lo respingeva. La Corte territoriale rilevava che il figlio si era diligentemente attivato per reperire un'occupazione lavorativa, era stato assunto a tempo determinato per la durata di un anno, salvo conferma di uguale periodo. Tali circostanze, tuttavia, non erano sufficienti a ritenere raggiunta l'indipendenza economica, sia per la temporaneità dell'incarico, sia per la percezione di un reddito non adeguato al titolo di studio laurea in giurisprudenza e alle conseguenti aspirazioni professionali. Avverso tale decisione il padre propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. In particolare, l'uomo si duole del fatto che la CdA anconetana abbia escluso il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, pur in presenza di un'occupazione annuale alle dipendenze di un ente pubblico, prorogabile e ben retribuita. Ritiene che la Corte abbia adottato una motivazione generica e illogica reputando non provata la raggiunta indipendenza economica, nonostante la percezione di uno stipendio non esiguo. Osservazioni. Pacificamente la giurisprudenza ritiene che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso. La Suprema Corte, richiamandosi a sue recenti pronunce, afferma che il figlio maggiorenne vanta il diritto al mantenimento a carico dei genitori solo se, concluso il percorso formativo scolastico, comprovi, con onere probatorio a proprio carico, di essersi adoperato per rendersi autonomo in senso economico, impegnandosi in modo attivo per reperire un'occupazione sulla base delle opportunità offerte dal mercato del lavoro, ridimensionando, se necessario, le proprie aspirazioni senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. I genitori, dal canto loro, hanno il compito di assecondare, per quanto possibile, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio, consentendogli di cercare un'occupazione appropriata al suo livello sociale e culturale, anche attraverso la somministrazione dei mezzi economici necessari, senza forzarlo ad accettare soluzioni degradanti o non desiderate. I Supremi giudici affermano che, per costante giurisprudenza, l'obbligo del genitore al mantenimento dei figli maggiorenni cessa nel momento in cui questi ultimi raggiungono l'indipendenza economica reperendo un lavoro. Una volta raggiunta la capacità lavorativa, e quindi l'indipendenza economica, la successiva perdita dell'occupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento. Pertanto, bisogna valutare attentamente i presupposti per la cessazione del contributo al mantenimento in presenza di occupazioni lavorative occasionali o saltuarie. Nel caso di occupazioni a tempo determinato, di durata annuale o pluriennale, anche se prorogabile, che consentano di lavorare a tempo pieno per numerosi mesi, ottenendo un compenso dignitoso, gli ermellini ritengono che non si possa negare a priori l'acquisizione della capacità lavorativa. Per la Suprema Corte un ostacolo al raggiungimento dell'indipendenza economica può essere dato dall'adeguatezza dell'occupazione reperita alle aspirazioni e alla professionalità acquisita dal figlio maggiorenne, ma tale accertamento deve essere effettuato in concreto dal giudice, tenendo conto dell'età del figlio, delle sue effettive attitudini e potenzialità reali. La CdA - che ha ritenuto ostativi al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne la temporaneità dell'incarico e la percezione di un reddito non corrispondente al titolo di studio e alle aspirazioni professionali dello stesso – avrebbe dovuto effettuare una valutazione in concreto, sulla base delle deduzioni e delle prove offerte dalle parti, delle specifiche ragioni che non consentono di ritenere raggiunta l'indipendenza economica. Conclusione. La Prima Sezione della Suprema Corte, con l'ordinanza in esame, ritiene fondati e meritevoli di accoglimento il terzo e il quinto motivo di ricorso e assorbiti i restanti. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla CdA di Ancona, in diversa composizione, la quale dovrà provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Presidente Genovese – Relatore Reggiani Svolgimento del processo Con decreto numero cronol. 1815/2018 del 12/04/2018, la Corte d'appello di Ancona ha respinto il reclamo di B.G. contro il provvedimento di primo grado del Tribunale di Ascoli Piceno che, sulla richiesta di quest'ultimo, volta ad ottenere la revoca del contributo al mantenimento del figlio L. nato nel omissis , stabilito in sede di divorzio, aveva disposto come segue sospende l'obbligazione del ricorrente alla dazione dell'assegno quale contributo al mantenimento del figlio L., con decorrenza dalla domanda obbligazione che dovrà intendersi ripristinata se e quando il figlio dovesse essere privo dell'occupazione lavorativa se non stabile, quantomeno continuativa, e remunerata quantomeno nella misura oggi dallo stesso percepita . In particolare, la Corte di merito ha escluso che il giudice di primo grado avesse adottato un provvedimento abnorme, ove aveva previsto la sospensione e l'eventuale ripresa dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio gravante sul reclamante, perché, nel valutare il rispetto dell' articolo 112 c.p.c. , si dovevano considerare le richieste formulate da tutte le parti in causa e, nel caso di specie, a fronte della richiesta di revoca del contributo al mantenimento del reclamante, i reclamati avevano, in via gradata, chiesto di subordinare il giudizio di raggiunta indipendenza economica almeno alla proroga del contratto di lavoro, che aveva durata annuale. Nel merito, il giudice del reclamo ha rilevato che il figlio degli ex coniugi si era diligentemente attivato per reperire un'occupazione lavorativa ed era stato assunto a tempo determinato da un Comune, con la qualifica di istruttore amministrativo, stipulando un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, salvo conferma di uguale periodo, circostanze che, tuttavia, non consentivano di ritenere raggiunta l'indipendenza economica, sia per la temporaneità dell'incarico e sia per la percezione di un reddito non adeguato al titolo di studio laurea in giurisprudenza e alle conseguenti aspirazioni professionali. Avverso tale statuizione, B.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. P.C. e B.L. sono rimasti intimati, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell' articolo 112 c.p.c. in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4 , per avere la Corte d'appello disposto la sospensione dell'obbligo di mantenimento, omettendo di pronunciarsi sulle richieste principali delle parti, con le quali era stato chiesto rispettivamente l'accoglimento e il rigetto della richiesta di revoca del contributo al mantenimento ovvero il rigetto stesse. Con il secondo motivo di ricorso, e in via gradata, è dedotta la violazione o falsa applicazione dell' articolo 112 c.p.c. in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4 , per avere la Corte d'appello disposto la sospensione dell'obbligo di mantenimento prevedendo l'eventuale sua riviviscenza, senza che ciò fosse stato chiesto né dal ricorrente e né dalla sue controparti, le quali, in via gradata, avevano concluso per il rigetto della domanda di revoca dell'assegno, sia pure ipotizzando la valutazione dell'intervenuta indipendenza economica all'eventuale rinnovo del contratto, da intendersi, però, a seguito della proposizione di un'ulteriore domanda di revisione. La pronuncia doveva, dunque, ritenersi ultra petita sia nella parte in cui ha previsto la sospensione del contributo e sia nella parte in cui ne ha previsto il ripristino. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell' articolo 337 septies c.c. in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 , per avere la Corte d'appello escluso il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio del ricorrente, che invece aveva reperito un'occupazione continuativa per un intero anno, successivamente prorogabile, a tempo pieno e ben retribuita Euro 1.400,00 mensili , svolta alle dipendenze di un ente pubblico e, dalle produzioni nel giudizio di gravame degli intimati, reiterata l'anno successivo con un altro comune , con caratteristiche, dunque, ottimali, in considerazione delle attuali condizioni del mercato del lavoro. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli articolo 147,148,155 e 337 septies c.c. in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 , per avere la Corte d'appello sospeso il contributo al mantenimento, prevedendone il ripristino alla presenza di condizioni generiche e indeterminate, pur ritenendo assente l'indipendenza economica del figlio del ricorrente. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell' articolo 132 c.p.c. , comma 2, numero 4, e articolo 118 disp. att. c.p.c. in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4 , per avere la Corte d'appello adottato una motivazione generica, illogica e solo apparente, quando ha ritenuto che non vi era prova della raggiunta indipendenza economica, pur dando atto della percezione di uno stipendio non esiguo da parte di un ente pubblico per un anno, con possibilità di proroga, limitandosi a parlare di non meglio specificate aspirazioni professionali e di reddito non corrispondente al titolo di studio, senza considerare che il mero possesso di una laurea non impedisce a far ritenere che il giovane abbia raggiunto una propria indipendenza economica. 2. Devono essere subito esaminati il terzo e il quinto motivo di ricorso, da valutarsi congiuntamente stante la stretta connessione tra loro esistente, i quali si presentano fondati e meritevoli di accoglimento. 2.1. E' pacifico in giurisprudenza che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, divenuto maggiorenne, sia ancora dipendente dai genitori, senza sua colpa tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza numero 19589 del 26/09/2011 . Fin dall'entrata in vigore della legge sull'affidamento condiviso, in ordine alla previsione, assolutamente innovativa, della spettanza all' avente diritto dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, contenuta nell' articolo 155 quinquies c.c. e rimasta invariata con le più recenti riforme, gli interpreti hanno sottolineato che l'intento legislativo era primariamente quello di responsabilizzare il figlio ultra diciottenne, ormai proiettato in una dimensione ben lontana da quella che aveva caratterizzato la sua infanzia e la sua adolescenza, prossimo a divenire, a tutti gli effetti, adulto ed autosufficiente sotto tutti gli aspetti e, dunque, anche quello economico. L'affrancazione dalla presenza, accudente, dei genitori, che fino a quel momento si sono preoccupati direttamente della sua educazione ed istruzione, ed hanno provveduto a tutte le sue esigenze primarie, nell'intento della norma, deve spingere il figlio maggiorenne ad apprendere come gestire - anche economicamente - la propria esistenza, in un cammino ormai avviato verso la completa indipendenza. Il problema è quello di comprendere quando il genitore può ritenersi liberato dall'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne. Questa Corte, con orientamento condiviso, ha di recente precisato che il figlio maggiore d'età ha diritto al mantenimento dai genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente, ma senza esito, per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente nel ricercare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni v. da ultimo, Cass., Sez. 1, Sentenza numero 27904 del 13/10/2021 e Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 17183 del 14/08/2020 . Non si deve, comunque, dimenticare che, se è vero che il diritto del figlio al mantenimento, dopo il raggiungimento della maggiore età, non esclude il suo dovere di adoperarsi per rendersi quanto prima economicamente autonomo, è anche vero che è compito dei genitori di assecondare, per quanto possibile le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio, consentendogli di orientare la sua istruzione in conformità dei suoi interessi e di cercare un'occupazione appropriata al suo livello sociale e culturale, anche mediante la somministrazione dei mezzi economici a tal fine necessari, senza che sia forzato ad accettare soluzioni degradanti o comunque non desiderate così Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 23318 del 23/08/2021 . In tale bilanciamento, assume fondamentale rilievo il decorso del tempo, poiché più tempo passa e più il figlio deve rendersi conto che le proprie aspettative occupazionali sono forse troppo alte rispetto alla realtà o che comunque si trova in un contesto economico-sociale in cui il mercato del lavoro richiede un adattamento delle aspirazioni iniziali, sicché l'impegno a ricercare, e ad accettare, occupazioni lavorative anche diverse da quelle rispondenti alle originarie aspirazioni assume rilievo sempre più pregnante con il passare degli anni. Si tratta di effettuare un accertamento di fatto che, considerata l'età del figlio, abbia riguardo all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale o tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in generale, alla complessiva condotta personale dallo stesso tenuta dal raggiungimento della maggiore età in avanti Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 5088 del 05/03/2018 . 2.2. Una volta, poi, che sia provato il reperimento di un'occupazione lavorativa, occorre verificare se questa abbia davvero portato il figlio maggiorenne all'indipendenza economica. Quest'ultima può essere definita come capacità di conseguire reddito dalla propria attività lavorativa in conseguenza della collocazione nel mondo del lavoro, la quale, come sopra evidenziato, deve essere adeguata alle attitudini e alle capacità professionali del figlio maggiorenne, anche se questi ultimi aspetti assumono sempre minore rilievo con il decorso del tempo e l'aumento dell'età del figlio. Ovviamente, si tratta di valutazione da effettuare in concreto, in base agli elementi di giudizio offerti dalle parti onerate, che attengono sia alle caratteristiche dell'attività lavorativa e sia alle aspirazioni, alle attitudini e alle capacità effettive del figlio maggiorenne. In particolare, il genitore obbligato al mantenimento sarà tenuto a provare l'ottenimento dell'occupazione lavorativa e l'avente diritto all'assegno dovrà provare l'inadeguatezza, in concreto, del reddito percepito in termini assoluti o in relazione alle sue concrete aspirazioni e capacità. Tale valutazione è riservata al giudice di merito e può portare ad elidere o a conservare, eventualmente in parte, il contributo al mantenimento del figlio Cass., Sez. 1, Sentenza numero 24498 del 17/11/2006 Cass., Sez. 1, Sentenza numero 1611 del 24/1/2011 . Il giudizio menzionato assume grande importanza, poiché, per giurisprudenza costante, l'obbligo di mantenimento oltre la maggiore età, proprio perché concepito come una eccezione al sistema, è ancorato a presupposti ben precisi, distinti dall'obbligo meramente alimentare, e non è suscettibile di reviviscenza qualora, per qualunque motivo idoneo, lo stesso sia venuto meno una prima volta, residuando, in presenza dei requisiti di legge, solo gli obblighi alimentari Cass., Sez. 2, Sentenza numero 12477 del 07/07/2004 Cass., Sez. 1, Sentenza numero 26259 del 02/12/2005 e Cass., Sez. 6-1, Ordinanza numero 6509 del 14/03/2017 . Come sopra evidenziato, infatti, alla presenza di determinati presupposti, la legge consente che permanga l'originario obbligo di mantenimento previsto per il figlio minorenne in favore dello stesso figlio che sia divenuto maggiorenne, ma, una volta cessato, non può sorgere di nuovo, perché ciò non è previsto dall'ordinamento. Proprio per questo motivo, occorre valutare con molta prudenza i presupposti per la cessazione del contributo al mantenimento del figlio, in presenza di occupazioni lavorative occasionali o saltuarie, che non esprimono, appunto, un effettivo collocamento nel mondo del lavoro. Diverso è il discorso nel caso in cui l'attività lavorativa reperita sia a tempo determinato, di durata annuale o pluriennale, anche se prorogabile, che comunque consenta di lavorare a tempo pieno per numerosi mesi, ottenendo un compenso dignitoso. In questo caso, non può negarsi a priori l'acquisizione della capacità lavorativa, conseguente all'utile collocamento nel mondo del lavoro, tenuto conto che il contratto a tempo determinato, e rinnovabile, è ormai una modalità sempre più diffusa nel mercato del lavoro. Un ostacolo al raggiungimento dell'indipendenza economica può essere dato dall'adeguatezza dell'occupazione reperita alle aspirazioni e alla professionalità acquisita dal figlio maggiorenne, ma tale accertamento deve essere effettuato in concreto, tenendo in conto l'età del figlio e le effettive attitudini e potenzialità reali di quest'ultimo, che la parte interessata è onerata di dedurre e dimostrare. Ovviamente tale onere è tanto più gravoso quanto più l'attività lavorativa si presenta in grado di fornire un reddito dignitoso, spettando alla parte dimostrare che le ragionevoli aspettative siano in concreto più elevate. 2.3. Di tali valutazioni il giudice deve dare atto in sede di motivazione del provvedimento adottato. Si deve, a questo proposito, tenere presente che tale motivazione è apparente quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non rechi l'indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall' articolo 111 Cost. , comma 6, v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 13248 del 30/06/2020 e Cass., Sez. 6-5, Ordinanza numero 9105 del 07/04/2017 . 2.4. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto non provato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne che ha reperito un'occupazione lavorativa, ritenendo ostativi la temporaneità dell'incarico e la percezione di un reddito ritenuto non corrispondente al titolo di studio laurea in giurisprudenza ed alle conseguenti aspirazioni professionali del figlio maggiorenne. Tenuto conto dei principi che regola la decisione della fattispecie, la mera stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, sia pure prorogabile, come pure il conseguimento della laurea in giurisprudenza, non consentono di escludere, rispettivamente per ragioni oggettive e soggettive, il conseguimento della indipendenza economica. La Corte d'appello avrebbe dovuto invece valutare, in concreto, sulla base delle deduzioni e delle prove offerte dalle parti, nel rispetto dei reciproci oneri, le specifiche ragioni per cui un contratto di lavoro a tempo pieno annuale e prorogabile, che consenta entrate dignitose, in relazione alle condizioni attuali del mercato del lavoro, non hanno consentito di ritenere raggiunta l'indipendenza economica, tenendo conto delle effettive attitudini e delle correlate aspirazioni del figlio, senza che abbiano rilievo le astratte potenzialità di guadagno riferite al mero conseguimento della laurea. 3. L'accoglimento dei motivi di ricorso appena esaminati rende superfluo l'esame delle altre censure, che devono, pertanto, ritenersi assorbite. 4. In conclusione, in accoglimento del terzo e del quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, il decreto impugnato deve essere cassato in applicazione del seguente principio In tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il giudice a cui sia chiesta la revoca del corrispondente assegno, in ragione del reperimento da parte del figlio di un'occupazione lavorativa, è chiamato a valutarne in concreto il raggiungimento dell'indipendenza economica, considerandone l'effettivo inserimento nel mondo del lavoro, in base alle specifiche attitudini dimostrate e alle correlate aspirazioni, senza che abbia rilievo, in sé, ai fini dell'esclusione dell'indipendenza economica del figlio, il fatto che il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato, né che l'ammontare del compenso sia inferiore a quello astrattamente possibile per effetto del possesso di un titolo di studio capace di farne conseguire uno più alto . La causa deve essere, dunque, rinviata, anche per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione. 5. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 . P.Q.M. LA CORTE accoglie il terzo e il quinto motivo di ricorso e, assorbiti gli altri cassa, nei termini di cui in motivazione, il decreto impugnato, con conseguente rinvio della causa, anche per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 5 2.