Utilizzo del cortile comune per il parcheggio e la sosta temporanea dei veicoli

La clausola contrattuale che attribuisce il diritto di passo senza possibilità neppure temporanea di sosta di automezzi non costituisce espressione di un accordo sulla riserva di proprietà del cortile in difetto di partecipazione al rogito di tutti i comproprietari dell’ipotetico fondo servente. Ne consegue che lo spazio, per sua natura, proprio per la funzione di essere posto a servizio degli edifici che su di esso si affacciano, costituisce l'accessorio destinato all'utilizzo comune.

Il caso. Tizio e Caia avevano chiesto al giudice l'inibizione della facoltà dei convenuti di utilizzare una corte per parcheggio o sosta temporanea dei loro veicoli. Costituendosi in giudizio, i convenuti rivendicavano la comunione della corte oggetto di causa, in ragione della norma di cui all' articolo 1117 c.c. Nel giudizio di primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda successivamente, la Corte territoriale riformava la decisione, rigettando la domanda proposta dagli originari attori. Avverso il provvedimento in esame, Tizio e Caia avevano proposto ricorso in Cassazione eccependo che la Corte di Appello aveva affermato che la corte oggetto di causa apparteneva, pro quota , a tutti gli acquirenti delle unità immobiliari derivate dall'originaria unica cascina, senza considerare che per espressa clausola contrattuale, contenuta nella compravendita con la quale i danti causa degli odierni controricorrenti avevano acquistato la loro porzione immobiliare, era stato loro trasferito il solo diritto di uso, e non anche la comproprietà, della corte di cui si discute. La proprietà comune. Nella vicenda, la Corte di Appello aveva accertato la proprietà comune dell'area oggetto di causa innanzitutto sulla base della natura del bene, rilevando che esso, in quanto corte, rientrava nell'elenco di cui all' articolo 1117 c.c. Difatti, secondo la S.C., la Corte territoriale aveva applicato l'orientamento in base al quale in tema di condominio negli edifici, l'individuazione delle parti comuni può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari. La destinazione a servizio comune. Oltre a ciò, la Corte di Appello aveva ritenuto che lo spazio oggetto di causa aveva, per sua natura, proprio la funzione di essere posto a servizio degli edifici che su di esso si affacciavano, quale loro accessorio, destinato all'utilizzo comune, non potendosi riconoscere in favore dell'uno ovvero dell'altro proprietario dei mappali confinanti un titolo di comproprietà idoneo ad escludere dal relativo godimento e dalla relativa destinazione comune il cortile medesimo, posto a servizio di determinate porzioni di fabbricato affacciate su di esso piuttosto che di altre. Invero, la Corte di Appello aveva in sostanza affermato che, una volta accertato che un determinato bene, per la sua funzione, rientra nelle parti comuni dell'edificio, si configura un vincolo di accessorietà necessaria tra esso e le singole porzioni dell'edificio oggetto di proprietà individuale, tale che il trasferimento di una delle seconde implica ope legis la cessione anche di tutti i correlati diritti sulle parti comuni dello stabile. L'interpretazione della clausola. A seguito dell'istruttoria di causa del giudizio di merito era emerso che l'immobile apparteneva in origine ad un unico proprietario ed era stato poi, nelle sue porzioni corrispondenti alle attuali proprietà delle parti in causa, oggetto di successivi atti di disposizione. Gli odierni ricorrenti non avevano allegato l'esistenza di un titolo contrario, idoneo a dimostrare la loro proprietà esclusiva dell'area scoperta. In tal senso, infatti, con riferimento alla clausola – contenuta nel contratto di acquisto dei danti causa degli odierni controricorrenti – secondo cui a questi ultimi era stato trasferito il solo diritto di passaggio sulla corte comune, la Corte lombarda ha evidenziato che qualora con essa le parti del rogito avessero voluto costituire una servitù sul cortile comune, di solo passaggio con esclusione del diritto di sosta e parcheggio, certamente tale costituzione avrebbe richiesto la partecipazione di tutti gli altri comproprietari della corte gravata in tali termini, ipotesi nel caso di specie non verificatasi, non avendo gli altri comproprietari partecipato all'atto. Quindi, il giudice di merito ha escluso che la clausola in esame poteva essere ritenuta valida, sub specie di convenzione istitutiva di un diritto di servitù sulla cosa di proprietà comune, in difetto di partecipazione all'atto di tutti i comproprietari del fondo servente. In conclusione , i ricorrenti non avevano fornito idonea prova circa la proprietà esclusiva della corte oggetto di causa e, di conseguenza, la Corte d'Appello aveva fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali, ravvisando l'inclusione dell'oggetto di causa nell'ambito delle parti comuni dell'edificio ed applicando, di conseguenza, il criterio attributivo della proprietà di cui all' articolo 1117 c.c. Per i motivi esposti, il ricorso è stato rigettato.

Presidente Lombardo – Relatore Oliva Fatti di causa Con atto di citazione notificato il 16.6.2014 N.L. e C.F. evocavano in giudizio D.S. , D.A.L. , B.C.A. e D.B.A. innanzi il Tribunale di Lecco, invocando l'inibizione della facoltà dei convenuti di utilizzare una corte per parcheggio o sosta temporanea dei loro veicoli. A sostegno della domanda, gli attori allegavano di aver trasferito a N.T. e D.P. , al quale ultimo erano poi succedute le figlie D.S. ed A.L. , il solo diritto di passo sulla corte, senza possibilità di parcheggio o sosta temporanea. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e rivendicando la comunione della corte oggetto di causa, in ragione della norma di cui all' articolo 1117 c.c. . Eccepivano inoltre la nullità della clausula convenzionale sulla cui base gli attori avevano proposto la domanda, per violazione dell' articolo 1100 c.c. , articolo 1102 c.c. , comma 2, e articolo 1117 c.c. . Con sentenza numero 195/2016 il Tribunale di Lecco accoglieva la domanda. A seguito di appello interposto dai convenuti in prime cure, la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, numero 1131/2017, riformava la decisione di primo grado, rigettando la domanda proposta da N.L. e C.F. . Questi ultimi propongono ricorso per la cassazione della ridetta decisione, affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso D.A.L. , D.S. , B.C.A. e D.B.A. . Il ricorso è stato chiamato all'adunanza camerale del 16.02.2022, in prossimità della quale ambo le parti hanno depositato memoria. In esito alla camera di consiglio, è stato rinviato a nuovo ruolo affinché fosse trattato in udienza pubblica. In prossimità dell'udienza pubblica, ambo le parti hanno depositato memoria. Il P.G., nella persona del Sostituto Dott. omissis , ha depositato conclusioni scritte con le quali ha invocato il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articolo 1117 e 1322 c.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, perché la Corte di Appello avrebbe affermato che la corte oggetto di causa distinta dal mappale 586 apparteneva, pro quota, a tutti gli acquirenti delle unità immobiliari derivate dall'originaria unica cascina, senza considerare che per espressa clausula contrattuale, contenuta nella compravendita con la quale i danti causa degli odierni controricorrenti avevano acquistato la loro porzione immobiliare, era stato loro trasferito il solo diritto di uso, e non anche la comproprietà, della corte di cui si discute. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli articolo 1362 e 1322 c.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, perché il Giudice di merito avrebbe dovuto escludere la corte dalle parti comuni di cui all' articolo 1117 c.c. , desumendo l'esistenza di un titolo contrario dalla clausola convenzionale con la quale era stato trasferito ai danti causa dagli odierni controricorrenti il solo diritto di uso, e non anche la comproprietà, dell'area in discussione. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell' articolo 1362 c.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, perché la Corte di Appello non avrebbe adeguatamente considerato l'effettiva volontà delle parti, che - con la clausola convenzionale di cui anzidetto - avevano espressamente voluto escludere il trasferimento, in capo ai danti causa degli odierni controricorrenti, del diritto di comproprietà sulla corte controversa. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano infine l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché la Corte distrettuale non avrebbe operato una disamina compiuta del contratto di compravendita del 1992, nel quale era stata inserita la clausula convenzionale di cui alle precedenti censure. Il primo, secondo e terzo motivo, suscettibili di esame congiunto, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. In particolare, sono inammissibili nella parte in cui prospettano un vizio incidente sull'interpretazione del contratto, senza indicare quale sarebbe, in concreto, il criterio interpretativo che il giudice di merito avrebbe violato. In proposito, occorre ribadire che La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui all' articolo 1362 c.c. e ss., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra Cass. Sez. 3, Sentenza numero 28319 del 28/11/2017 , Rv. 646649 conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza numero 16987 del 27/06/2018 , Rv. 649677 in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza numero 24539 del 20/11/2009 , Rv. 610944 e Cass. Sez. L, Sentenza numero 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585 . Nel caso di specie, i ricorrenti non soddisfano le richiamate condizioni, ma si limitano a contrapporre alla non implausibile ricostruzione della volontà delle parti condotta dal giudice di merito una differente ed alternativa lettura del dato negoziale. I primi tre motivi sono, invece, infondati nella parte in cui propongono la tesi secondo cui la previsione, nel contratto di compravendita del 1992 dal quale gli odierni controricorrenti traggono il loro titolo, del trasferimento a questi ultimi del diritto di usare la corte di cui si discute escluderebbe il loro diritto di comproprietà sulla stessa. I concetti di proprietà ed uso, in realtà, sono diversi e non confondibili tra loro la prima va accertata in base alla natura del bene ed ai relativi titoli di provenienza, mentre il secondo va apprezzato in relazione all'effettiva utilizzazione che del bene stesso viene fatta. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha accertato la proprietà comune dell'area oggetto di causa innanzitutto base alla natura del bene, rilevando che esso, in quanto corte, rientra nell'elenco di cui all' articolo 1117 c.c. . La statuizione è corretta, dovendosi dare continuità al principio secondo cui In tema di condominio negli edifici, l'individuazione delle parti comuni, come le terrazze di copertura, risultante dall' articolo 1117 c.c. - il quale non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria - può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari Cass. Sez. U, Sentenza numero 7449 del 07/07/1993 , Rv. 483033 conf. Cass. Sez. 2, Sentenza numero 24189 del 08/09/2021 , Rv. 662169 . L' articolo 1117 c.c. , in altri termini, non introduce una presunzione di appartenenza comune di determinati beni a tutti i condomini, ma fissa un criterio di attribuzione della proprietà del bene, che è suscettibile di essere superato mediante la produzione di un titolo che dimostri la proprietà esclusiva di quel bene in capo ad un condomino, o a terzi, ovvero attraverso la dimostrazione che la res, per le sue caratteristiche strutturali, sia materialmente asservita a beneficio esclusivo di una o più unità immobiliari comprese nel condominio. In relazione ai cortili, in particolare, si è affermato che I cortili e, successivamente all'entrata in vigore della L. numero 220 del 2012 , le aree destinate a parcheggio rientrano, salvo una espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, tra le parti comuni dell'edificio e la loro trasformazione in un'area edificabile destinata alla installazione, con stabili opere edilizie, di autorimesse a beneficio soltanto di alcuni condomini, sebbene possa incidere sulla regolamentazione del loro uso, non ne comporta, sotto il profilo dominicale, una sottrazione al regime della condominialità Cass. Sez. 2, Sentenza numero 16070 del 14/06/2019 , Rv. 654086 nel caso specifico, questa Corte aveva evidenziato come la realizzazione delle autorimesse nel cortile condominiale, sia pure in base ad una concessione rilasciata su richiesta di alcuni condomini, ne aveva determinato, in assenza di accordo rivestente la forma scritta, l'acquisto, per accessione e pro indiviso, in favore di tutti i condomini . Ed ancora, che In tema di condominio, l'apertura di finestre ovvero la trasformazione di luci in vedute su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell' articolo 1102 c.c. , considerato che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, sono utilmente fruibili a tale scopo dai condomini stessi, cui spetta la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere, appunto, aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in materia di luci e vedute, a tutela dei proprietari degli immobili di proprietà esclusiva. In proposito, l'indagine del giudice di merito deve essere indirizzata a verificare esclusivamente se l'uso della cosa comune sia avvenuto nel rispetto dei limiti stabiliti dal citato articolo 1102, e, quindi, se non ne sia stata alterata la destinazione e sia stato consentito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo i loro diritti una volta accertato che l'uso del bene comune sia risultato conforme a tali parametri deve, perciò, escludersi che si sia potuta configurare un'innovazione vietata Cass. Sez. 2, Sentenza numero 13874 del 09/06/2010 , Rv. 613241 . Il cortile del fabbricato, dunque, assolve alla primaria funzione di fornire aria e luce alle varie unità immobiliari che presentano aperture su di esso, e per questo motive esso rientra nell'ambito delle parti comuni dell'edificio. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ritenuto, all'esito di un accertamento in punto di fatto, non implausibile e non utilmente censurabile in sede di legittimità, che lo spazio oggetto di causa avesse, per sua natura, proprio la funzione di essere posto a servizio degli edifici che su di esso si affacciavano, quale loro accessorio, destinato all'utilizzo comune, non potendosi riconoscere in favore dell'uno ovvero dell'altro proprietario dei mappati confinanti un titolo di comproprietà idoneo ad escludere dal relativo godimento e dalla relativa destinazione comune il cortile medesimo, posto a servizio di determinate porzioni di fabbricato affacciate su di esso piuttosto che di altre cfr. pag. 7 della sentenza impugnata . La Corte di merito ha poi proseguito, affermando che In tale contesto, una volta individuata la destinazione comune del mappale in oggetto, non pare condivisibile l'obiezione sollevata dalla difesa di parte appellata che, al contrario, ha desunto il diritto dei coniugi N. -C. di non alienare in favore degli appellanti neppure una quota ideale della corte comune in considerazione del dato letterale, riportato nel rogito del 1992, secondo il quale il diritto alla corte comune sarebbe stato mantenuto dai venditori sul mappale 591/1 rimasto di loro proprietà e non già sul mappale 591/2 venduto alle appellanti senza tale riferimento, attesa l'omissione della dicitura con diritto alla corte numero 586 . Ed invero, premesso che tale omissione, qualora derivata da un errore di accatastamento, non può in alcun modo incidere sulla titolarità del bene, attesa la rilevanza puramente amministrativa di tale atto, unilaterale, inidoneo a sottrarre il bene alla comunione in termini, Cass. sez. II, 28 luglio 2015, numero 15929 Cass. sez. II, 7 maggio 2010, numero 11195 si deve ritenere che, una volta accertata la destinazione a servizio comune di un immobile, come nell'ipotesi di una corte, operando la presunzione di cui all' articolo 1117 c.c. , non possa il singolo comproprietario alienare una parte della sua proprietà senza il relativo accessorio che ne è a servizio, determinando l'atto dispositivo la privazione in capo all'acquirente della quota del bene comune posto a servizio di esso cfr. sempre pag. 7 . In tal modo, la Corte di Appello ha in sostanza affermato che, una volta accertato che un determinato bene, per la sua funzione, rientra nelle parti comuni dell'edificio, si configura un vincolo di accessorietà necessaria tra esso e le singole porzioni dell'edificio oggetto di proprietà individuale, tale che il trasferimento di una delle seconde implica ope legis la cessione anche di tutti i correlati diritti sulle parti comuni dello stabile. Il principio è in linea con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui, in linea di principio le vicende traslative riguardanti i piani o le porzioni di piano di proprietà individuale estendono i loro effetti, secondo il principio accessorium sequitur principale, alle parti comuni necessarie per la struttura o destinate per la funzione al servizio degli immobili di proprietà solitaria Cass. Sez. 2, Sentenza numero 4931 del 27/04/1993 , Rv. 482080 conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza numero 22361 del 26/10/2011, Rv. 619480 . Il principio subisce una eccezione soltanto in relazione alle cose legate all'edificio da mera relazione spaziale, costituenti beni ontologicamente diversi suscettibili di godimento separato rispetto al fabbricato condominiale ipotesi, quest'ultima, per la cui configurazione occorre tuttavia un accertamento in punto di fatto che, nella specie, il Giudice di appello ha escluso. La Corte distrettuale, inoltre, ha ricostruito la storia dell'immobile, affermando che esso apparteneva in origine ad un unico proprietario ed era stato poi, nelle sue porzioni corrispondenti alle attuali proprietà delle parti in causa, oggetto di successivi atti di disposizione cfr. pag. 6 della sentenza ed ha evidenziato che gli odierni ricorrenti non avevano allegato l'esistenza di un titolo contrario, idoneo a dimostrare la loro proprietà esclusiva dell'area scoperta. In tal senso va letta l'affermazione contenuta a pag. 9 della sentenza impugnata, secondo cui Si deve rilevare, sotto il profilo letterale, come la clausola non appaia espressione di un accordo, non appena si consideri come in essa le parti del rogito si siano, infatti, limitate semplicemente ad una sorta di ricognizione relatio di una situazione pregressa, risalente nel tempo l'origine e il titolo della quale peraltro non sono stati individuati, attestata dall'utilizzo dell'espressione la parte acquirente prende atto che sulla corte al mappale 586 avranno diritto di esercitare solo il diritto di passo senza possibilità neppure temporanea di sosta di automezzi”. Il giudice di merito, dunque, ha escluso entrambe le condizioni che, ai sensi dell' articolo 1117 c.c. , consentono il superamento della regola di attribuzione della proprietà dei beni elencati dalla norma da un lato, infatti, ha rilevato che la corte oggetto di causa rientra, in ragione della sua funzione, nell'ambito delle parti comuni dell'edificio e, dall'altro lato, ha ritenuto che gli odierni ricorrenti non avessero fornito la prova di un titolo idoneo a superare la regola di attribuzione della proprietà delle porzioni comuni dell'edificio fissata dal già richiamato articolo 1117 c.c. . Con riferimento, inoltre, alla clausola - contenuta nel contratto di acquisto dei danti causa degli odierni controricorrenti - secondo cui a questi ultimi era stato trasferito il solo diritto di passaggio sulla corte comune, la Corte lombarda ha evidenziato che qualora con essa le parti del rogito avessero voluto costituire una servitù sul cortile comune, di solo passaggio con esclusione del diritto di sosta e parcheggio, certamente tale costituzione avrebbe richiesto la partecipazione di tutti gli altri comproprietari della corte gravata in tali termini, ipotesi nel caso di specie non verificatasi, non avendo gli altri comproprietari partecipato all'atto cfr. pag. 9 della sentenza impugnata . Tale passaggio della motivazione, che esprime una ulteriore ratio della decisione, non è stato specificamente attinto dalle censure in esame con esso, il giudice di merito ha escluso che la clausola in esame possa essere ritenuta valida, sub specie di convenzione istitutiva di un diritto di servitù sulla cosa di proprietà comune, in difetto di partecipazione all'atto di tutti i comproprietari del fondo servente. Alle considerazioni sin qui riferite occorre aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che La pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del cd. diritto reale di uso esclusivo su una porzione di cortile condominiale, costituente, come tale, parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, idoneo ad incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall' articolo 1102 c.c. , è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi. Ne consegue che il titolo negoziale che siffatta attribuzione abbia contemplato implica di verificare, nel rispetto dei criteri di ermeneutica applicabili, se, al momento di costituzione del condominio, le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà ovvero, sussistendone i presupposti normativi previsti e, se del caso, attraverso l'applicazione dell' articolo 1419 c.c. , costituire un diritto reale d'uso ex articolo 1021 c.c. , ovvero, ancora se sussistano i presupposti, ex articolo 1424 c.c. , per la conversione del contratto volto alla creazione del diritto reale di uso esclusivo in contratto avente ad oggetto la concessione di un uso esclusivo e perpetuo ovviamente inter partes di natura obbligatoria Cass. Sez. U, Sentenza numero 28972 del 17/12/2020 , Rv. 659712 . In tal modo da un lato si è ribadito che il cortile dell'edificio rientra, in linea di principio, nel novero delle parti comuni soggette alla regola di attribuzione della proprietà di cui all' articolo 1117 c.c. , e che spetta al giudice di merito indagare se la clausola convenzionale attributiva, ad un solo condomino, di un diritto reale di uso esclusivo su una parte del cortile predetto possa essere interpretata, alla luce dei criteri fissati dall' articolo 1362 c.c. e ss. c.c., come pattuizione idonea a trasferire la proprietà del cespite, ovvero a costituire un diritto d'uso, di natura reale ex articolo 1021 c.c. ovvero obbligatoria con efficacia limitata, in tale seconda ipotesi, alle sole parti stipulanti . E, dall'altro lato, si è precisato che, in ogni caso, non è consentito istituire, per via convenzionale, un diritto reale di uso esclusivo su una parte comune dell'edificio, estraneo al numerus clausus dei diritti reali, poiché in tal modo si violerebbe il principio di tipicità dei diritti reali e si priverebbe di concreto contenuto il diritto dei condomini all'uso paritario della cosa comune, sancito dall' articolo 1102 c.c. . La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei vari principi sin qui richiamati. Ha infatti, in primo luogo, esaminato la natura e la funzione del bene oggetto di causa, ravvisando la sua inclusione nell'ambito delle parti comuni dell'edificio ed applicando, di conseguenza, il criterio attribuitivo della proprietà di cui all' articolo 1117 c.c. In secondo luogo, ha indagato sull'esistenza di un titolo convenzionale idoneo a superare il predetto criterio generale di attribuzione della proprietà, interpretando la clausola che attribuiva ai danti causa degli odierni controricorrenti il diritto di passo senza possibilità neppure temporanea di sosta di automezzi ed escludendo che essa fosse espressione di un accordo sulla riserva di proprietà del cortile in capo alla parte cedente di conseguenza, ha ritenuto che gli odierni ricorrenti non avessero fornito idonea prova circa la proprietà esclusiva della corte oggetto di causa. Infine, ha considerato la possibilità di attribuire alla clausola convenzionale di cui anzidetto una efficacia in termini di istituzione di un diritto reale sulla corte, escludendo anche tale eventualità, in assenza di partecipazione al rogito di tutti i comproprietari dell'ipotetico fondo servente. Il quarto motivo è invece inammissibile. La censura di insufficiente e contraddittoria motivazione non appartiene più al perimetro dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5, a seguito della novella operata con il D.L. numero 83 del 2012, articolo 54, convertito in L. numero 134 del 2012 . Quanto invece al profilo dell'omissione della valutazione del contenuto del rogito del 1992, esso non sussiste, posto che la Corte di Appello ha esaminato detto contratto, e la clausula convenzionale in esso contenuta, interpretandola alla luce dei principi affermati da questa Corte, sulla base di un apprezzamento in fatto, circa la funzione assolta dalla corte oggetto di causa, non implausibile e non censurabile in questa sede. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.