Gestione separata: sono obbligati all’iscrizione anche gli avvocati “sotto soglia”

L’avvocato non iscritto alla Cassa Forense per il mancato raggiungimento delle necessarie soglie di reddito è tenuto ad iscriversi alla Gestione Separata presso l’INPS, anche qualora svolga attività libero-professionale priva del carattere dell’abitualità. La prescrizione per il versamento dei relativi contributi decorre dal momento in cui scadono i termini stabiliti per il pagamento.

A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 21816/2022 , depositata l'11 luglio. Il caso . La Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, respingeva la domanda di un Avvocato - iscritto all'Albo professionale ma non anche alla Cassa Forense, in ragione del mancato conseguimento del requisito reddituale utile all'insorgenza di tale obbligo - volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione operata d'ufficio dall'INPS alla Gestione separata dell'INPS. Avverso tale sentenza la Professionista ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando vari motivi. Gli avvocati non iscritti alla Cassa Forense sono tenuti a versare i contributi alla Gestione Separata… In particolare, per quel che qui rileva, la ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli articolo 2, commi 25 e 26, e 3, comma 12, l. numero 335/1995 , per avere la Corte d'Appello ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell'avvocato che, iscritto all'albo forense, non versa i contributi alla Cassa corrispondente per difetto dei relativi presupposti. Inoltre, la medesima ricorrente si doleva dell'errore nel quale erano incorsi i Giudici di merito nel ritenerla obbligata al versamento dei contributi in relazione all'intero reddito prodotto, e non solo in relazione a quello eccedente la soglia di esenzione di 5.000,00 euro. Motivi che vengono respinti dalla Corte, la quale, richiamando i propri consolidati principi, ribadisce che gli avvocati che svolgono attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, pur non essendo obbligati a iscriversi alla Cassa Forense alla quale versano unicamente un contributo di carattere solidaristico , sono obbligati a iscriversi alla Gestione Separata dell'INPS «in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all' articolo 2, comma 26, l. numero 335/1995 » Cass. civ., numero 30344/2017 numero 32167/2018 numero 3799/2019 . In ragione di ciò, precisa la Corte, la soglia reddituale di 5.000,00 euro costituisce il presupposto impositivo dell'imponibilità a fini contributivi solo per coloro che svolgono un'attività di lavoro autonomo in modo occasionale, non già per coloro che - indipendentemente dal reddito - una tale attività la svolgano con carattere di abitualità Cass. civ., numero 4419/2021 numero 12419/2021 numero 12358/2021 . …la cui prescrizione decorre dal momento previsto per il relativo pagamento. Sotto altro profilo, la ricorrente si doleva di una «contraddizione insanabile nell' iter argomentativo della impugnata sentenza, perché la Corte territoriale avrebbe, da un lato, affermato che il dies a quo della prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine per il relativo versamento e poi, in apparente contraddizione, fissato lo stesso, in concreto, al momento della dichiarazione dei redditi». Ad avviso della Cassazione, lungi dall'incorrere nella denunciata contraddizione, la sentenza impugnata, fissato correttamente il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi coincidente con la scadenza del termine per il relativo versamento , aveva invece ritenuto che nessuna prescrizione si fosse verificata poiché - in concreto - tale termine era rimasto sospeso adopera del d.P.C.M. del 14 giugno 2007, il quale aveva differito al 9 luglio 2007 il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2006 risultano quindi tempestiva la richiesta di pagamento dell'INPS giunta il 21 giugno 2012 .

Presidente Leone – Relatore Marchese Rilevato che 1. la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata di cui alla L. numero 335 del 1995, articolo 2, comma 26, per l'anno 2006, dell'avv. R.B., libera professionista iscritta all'Albo degli avvocati ma non anche alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza Forense, per il mancato conseguimento del reddito nella misura utile all'insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente 2. avverso tale pronuncia, la professionista ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di censura 3. è rimasto intimato l'INPS 4. è stata depositata proposta ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio 5. parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 6. con il primo motivo ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , numero 4 è dedotta la violazione dell' articolo 132 c.p.c. , comma 2, numero 4, per motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in relazione al consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di prescrizione 7. parte ricorrente deduce la sussistenza di una contraddizione insanabile nell'iter argomentativo della impugnata sentenza, perché la Corte territoriale avrebbe, da un lato, affermato che il dies a quo della prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine per il relativo versamento e poi, in contraddizione, fissato lo stesso, in concreto, al momento della dichiarazione dei redditi 8. con il secondo motivo -ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , numero 3 è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell' articolo 2935 c.c. e dell'articolo 2941 c.c., numero 8, per l'erronea applicazione della disciplina in materia di prescrizione, nonché dell' articolo 2697 c.c. e dell'articolo 115 c.p.c., in difetto di prova della intenzionalità specifica di occultare il debito, non desumibile dal mero dato costituito dall'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi 9. con il terzo motivo -ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , numero 3 è dedotta l'inesistenza dei presupposti per l'iscrizione obbligatoria e/o d'ufficio alla gestione separata INPS, con riferimento, in particolare, al presupposto dell'abitualità si assume la violazione del D.L. numero 269 del 2003, articolo 44, comma 2, sesto periodo, conv. in L. numero 326 del 2004, nonché la violazione e la falsa applicazione dell' articolo 2697 c.c. , e dell'articolo 115 c.p.c. 10. la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere la professionista obbligata al versamento dei contributi in relazione all'intero reddito prodotto e non solo in relazione a quello eccedente la soglia di esenzione di Euro 5.000,00 11. con il quarto motivo ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , numero 3 è dedotta la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto della L. numero 335 del 1995, articolo 2, commi 25 e 26, articolo 3, comma 12, del D.L. numero 98 del 2011, articolo 18, commi 11 e 12, del D.Lgs. numero 509 del 1994, e del D.Lgs . numero 103 del 1996 , per avere la Corte di appello, a monte, ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS del professionista avvocato che, iscritto all'albo forense, non versa i contributi alla Cassa corrispondente per difetto dei relativi presupposti 12. i motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati 13. essi pongono una serie di questioni già affrontate e decise da questa Corte con affermazione di principi che meritano conferma in questa sede 14. in primo luogo, va data continuità al principio di diritto secondo cui Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. numero 335 del 1995, articolo 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale Cass. numero 30344 del 2017 e plurime successive conformi tra le tante, v. Cass. 32167 del 2018 Cass. numero 3799 del 2019 15. si e', poi, precisato che la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 come nella specie costituisce il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la Gestione Separata, restando invece normativamente irrilevante l'entità del reddito qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità Cass. numero 4419 del 2021 numero 12419 del 2021 numero 12358 del 2021 16. in ordine, invece, al dies a quo del termine di prescrizione del credito contributivo, la Corte ha precisato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa così, tra le tante, Cass. nnumero 27950 del 2018 , 19403 del 2019 , 1557 del 2020 l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento lo si desume dal R.D.L. numero 1827 del 1935, articolo 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati . Viene quindi in rilievo il D.Lgs. numero 241 del 1997, articolo 18, comma 4, che ha previsto che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi 17. si è ulteriormente affermato, con pronunce più recenti, che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, articolo 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite Cass. numero 10273 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione precisandosi, in particolare, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali s iano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi siano fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione v. in motivazione, Cass. numero 10273 cit. 18. infine, in tema di sospensione , ai sensi dell' articolo 2941 c.c. , numero 8, della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui alla L. numero 335 del 1995, articolo 2, comma 26, si è chiarito che non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 Cass. numero 37529 del 2021 19. sulla base degli espressi principi va esaminata la fattispecie concreta 20. la Corte di appello ha correttamente affermato la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS e di quello contributivo conseguenziale, senza fasce di esenzione della ricorrente che ha versato, in relazione all'anno 2006, alla Cassa Forense solo il contributo integrativo, in ragione di un reddito inferiore al limite stabilito dalla Cassa per la relativa iscrizione 21. la sentenza impugnata, in ordine alla prescrizione, non è incorsa nella denunciata, insanabile contraddizione motivazionale. Ha, piuttosto, ritenuto che, fissato, in via astratta, il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi alla scadenza del termine per il relativo versamento, nel concreto, detto termine fosse rimasto sospeso, ai sensi dell' articolo 2941 c.c. , numero 8, fino al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi 22. la questione, pure prospettata dalla parte ricorrente, di una non corretta applicazione delle regole di sospensione della prescrizione e', nella fattispecie, non decisiva in considerazione delle circostanze di fatto accertate nella sentenza impugnata e pacifiche in causa 23. risulta che la richiesta di pagamento dell'INPS è pervenuta alla professionista il 21 giugno 2012 e, dunque, tempestivamente nel quinquennio, come osservato dalla Corte di appello, sia pure in base al diverso rilievo che, il D.P.C.M. 14 giugno 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2007, numero 154, aveva differito al 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2006, per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali s iano stati elaborati gli studi di settore 24. la questione attinente al dies a quo del termine di prescrizione del debito contributivo è tuttora sub iudice in quanto oggetto del secondo motivo di ricorso e l'individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte v. Cass. numero 15631 del 2016 numero 21752 del 2010 numero 11843 del 2007 numero 16573 del 2004 con il limite della non necessità di accertamenti di fatto così, di recente, Cass. numero 21404 del 2021 Cass. numero 24260 del 2020 nello stesso senso già Cass. numero 9993 del 2016 e Cass. numero 4238 del 2011 . Nel caso di specie, come si è detto, i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata e sono confermati dalle deduzioni della ricorrente 25. ai D.P.C.M. deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa se hanno funzione attuativa o integrativa della legge v. Cass. numero 73 del 2014 numero 16586 del 2010 numero 20898 del 2007 numero 5360 del 2004 numero 23674 del 2004 numero 11949 del 2004 numero 14210 del 2002 numero 1972 del 2000 , come nell'ipotesi in esame il D.P.C.M. 14 giugno 2007, è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui al D.Lgs. numero 241 del 1997, articolo 12, comma 5 26. in definitiva, sulla base delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso va integralmente respinto 27. non si provvede in ordine alle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell'INPS 28. sussistono, invece, i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.