È compito del difensore assicurare la propria presenza al momento della lettura del dispositivo

«Il tempo della camera di consiglio è tempo processuale a tutti gli effetti, nel corso del quale l’udienza non muta sussiste, quindi, assoluta continuità tra la conclusione della discussione, la successiva camera di consiglio e l’immediata – dal punto di vista giuridico – lettura della motivazione all’esito di essa».

Un uomo proponeva ricorso per Cassazione dopo essere stato condannato per il reato di ricettazione, chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Perugia. In secondo grado, era stata affermata la tardività dell'Appello proposto dall'imputato, ai sensi del combinato degli articolo 585 e 544 c.p.p., sul presupposto dell'intervenuto decorso del termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione. La Corte di merito aveva dichiarato la tardività dell'Appello, senza tuttavia considerare che l'uomo era assente in quanto detenuto per altra causa, presupponendo pertanto la notifica nel luogo di detenzione dell'imputato, anziché al domicilio del difensore di fiducia. Il ricorso è infondato. Ricorda la Corte di Cassazione che «l'articolo 545, comma 3, c.p.p., prevede che la pubblicazione della sentenza mediante lettura della motivazione equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza». Secondo poi un consolidato orientamento «in caso di sentenza resa ai sensi dell'art 544, comma 1, c.p.p., la decisione – resa pubblica con la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – non va comunicata, mediante avviso, al difensore di fiducia, allorché questi sia stato ritenuto assente ingiustificato e sia stato sostituito dal difensore d'ufficio, presente in udienza all'atto della pubblicazione, in tal caso il termine per impugnare decorre dalla lettura della sentenza sia per l'eventuale sostituto processuale, sia per il difensore di fiducia sostituito» Cass. numero 19985/2017 . Pertanto, il Collegio ha affermato che «il tempo della camera di consiglio è tempo processuale a tutti gli effetti, nel corso del quale l'udienza non muta sussiste, quindi, assoluta continuità tra la conclusione della discussione, la successiva camera di consiglio e l'immediata – dal punto di vista giuridico – lettura della motivazione all'esito di essa». Di conseguenza, sarà compito del difensore di fiducia assicurare la propria presenza al momento della lettura del dispositivo, non essendo previsto che l'ufficio della cancelleria dia formale avviso all'avvocato del momento in cui il dispositivo sarà effettivamente letto. Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Presidente Verga -  Relatore Cersosimo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 4 febbraio 2020 la Corte di appello di Perugia ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Terni aveva condannato C.C. alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 100,00 di multa per il reato di ricettazione. 2. Il difensore di C.C. propone ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Il ricorso è articolato in un unico motivo ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. c , violazione dell'articolo 171 c.p.p., comma 1, lett. d , e conseguente erronea e contraddittorietà motivazionale. La Corte di appello ha affermato la tardività dell'appello proposto in data 16/03/2018 ai sensi del combinato disposto degli articolo 585 e 544 c.p.p., sul presupposto dell'intervenuto deC. del termine di quindici giorni per proporre impugnazione sentenza con motivazione contestuale deliberata in data 16 febbraio 2018- scadenza del termine di legge 3 marzo 2018 . La Corte di merito ha dichiarato la tardività dell'appello, senza considerare che l'imputato, al momento della lettura del provvedimento, era assente e detenuto per altra causa, il che avrebbe imposto la notifica nel luogo di detenzione dell'imputato anziché al domicilio eletto presso il difensore di fiducia. La nullità della notifica effettuata in violazione dell'articolo 171 c.p.p., comma 1, lett. d , nei confronti dell'imputato assente comporta la tempestività dell'appello proposto nell'interesse del C. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. L'opzione ermeneutica, implicitamente seguita dalla Corte di merito, secondo cui all'imputato assente al momento della lettura della sentenza con motivazione contestuale non è dovuta la notifica della sentenza, si fonda su solidi argomenti di carattere letterale e sistematico. In prima battuta rileva il dato letterale, l'articolo 545 c.p.p., comma 3, prevede, infatti, che la pubblicazione della sentenza mediante lettura della motivazione equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza. Vi è poi un argomento di natura sistematica, incentrato sulla disciplina della notificazione della sentenza per effetto della soppressione dell'istituto della contumacia. A seguito delle modifiche introdotte dalla L. numero 67 del 2014, infatti, una volta che l'imputato è dichiarato assente, è rappresentato dal difensore. Di conseguenza la sentenza emessa all'esito del giudizio dibattimentale non deve essere notificata all'imputato assente tale obbligo permane solo nel caso in cui la sentenza non venga depositata nel termine come previsto dall'articolo 548 c.p.p., comma 2. Del resto, il legislatore, laddove ha voluto imporre un onere di notifica in favore dell'imputato assente, lo ha previsto in maniera espressa. È il caso, dell'articolo 429 c.p.p., comma 4, il quale stabilisce che il decreto che dispone il giudizio è notificato all'imputato non presente alla lettura del provvedimento . Il medesimo principio di diritto è stato recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, la quale, appunto, non deve essere notificata per estratto all'imputato assente Sez. U, numero 698 del 24/10/2019, dep. 13/01/2020, Sinito, Rv. 277470 . 2. Questo Collegio condivide, inoltre, il consolidato orientamento secondo il quale, in caso di sentenza resa ai sensi dell'articolo 544 c.p.p., comma 1, la decisione - resa pubblica con la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - non va comunicata, mediante avviso, al difensore di fiducia, allorché questi sia stato ritenuto assente ingiustificato e sia stato sostituito dal difensore di ufficio, presente in udienza all'atto della pubblicazione, in tal caso il termine per impugnare decorre dalla lettura della sentenza sia per l'eventuale sostituto processuale, sia per il difensore di fiducia sostituito Sez. 3, numero 19985 del 15/03/2017, Biagi, Rv. 269772 . Occorre, in proposito, ribadire che la lettura del dispositivo costituisce attività processuale che non accede a una udienza diversa da quella in cui ha avuto inizio, giacché l'udienza è stata semplicemente sospesa, non rinviata, ed è poi proseguita, senza soluzione di continuità, fino al momento della lettura della motivazione e della sua successiva conclusione. In definitiva, il tempo della camera di consiglio è tempo processuale a tutti gli effetti, nel C. del quale l'udienza non muta sussiste, quindi, assoluta continuità tra la conclusione della discussione, la successiva camera di consiglio e l'immediata - dal punto di vista giuridico - lettura della motivazione all'esito di essa. Di conseguenza, il difensore di fiducia, deve assicurare la propria presenza al momento della lettura del dispositivo attraverso la diligente predisposizione dei suoi impegni e l'assunzione delle relative scelte organizzative, non essendo previsto dal rito che l'ufficio di cancelleria dia formale avviso al medesimo del momento della lettura del dispositivo. 4. Deve perciò ritenersi che la sentenza impugnata ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente in considerazione della sua tardività. 5. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.