La Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi su una controversia avente ad oggetto un contratto assicurativo, stipulato al fine di garantire il pagamento del mutuo acceso per l’acquisto di un immobile in caso di morte.
Il caso. Un soggetto aveva sottoscritto un contratto con una compagnia assicurativa con lo scopo di garantire il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto di un immobile in caso di evento morte. Il contratto in oggetto, in particolare, prevedeva che in caso di morte del contraente la banca avesse diritto ad essere saldata di tutti i canoni residui del mutuo sino ad un certo importo e che, in caso di eccedenza, a seguito del soddisfo della banca, le somme andassero ai parenti del de cuius. Nel caso in oggetto, il succitato soggetto veniva a mancare, ma l'assicurazione negava il pagamento alla banca. La sorella dell'intestatario del contratto, quindi, agiva in giudizio avverso l'assicurazione chiedendo l'adempimento dell'accordo. La compagnia, però si costituiva in giudizio contestando la legittimazione attiva della attrice e negando il pagamento in quanto l'assicurato avrebbe, a detta loro, taciuto pregressi problemi di salute invalidando il contratto di assicurazione. Il Tribunale, a seguito della chiamata in causa anche dell'istituto bancario, accoglieva la domanda della parte attrice, condannando l'assicurazione al pagamento della somma. La vicenda approdava quindi in Corte d'Appello, ma il secondo giudice confermava in toto la decisione del primo Giudice, ossia la condanna dell'assicurazione a saldare il debito eventualmente ancora pendente con l'istituto bancario. Il contratto è di assicurazione e la compagnia deve risarcire. A seguito della duplice soccombenza la compagnia di assicurazione agiva in sede di Cassazione. La Suprema Corte, rigettando integralmente il ricorso, con la sentenza numero 21863 dell'11 luglio 2022 svolgeva le seguenti considerazioni in punto di diritto. In primo luogo, il contratto in oggetto veniva definito dalla Cassazione come «un perfetto esempio di come non si dovrebbe scrivere un contratto di assicurazione ed anzi qualsiasi contratto ». Secondo i giudici, infatti, l'assicurazione – lungi dal rispettare i dettami dell'articolo 166 cod. ass. che prevederebbe la chiarezza ed esaustività dei contratti – conteneva formule involute e ambigue tali da ingenerare dubbi e incomprensioni anche sulla natura dell'accordo e sui soggetti coinvolti. Tale norma prevedeva infatti che «1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente. 2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza». Il contratto in questione, quindi, appariva eccessivamente convoluto e ambiguo. Si occupava quindi la Cassazione di fare chiarezza. Dal punto di vista della tipologia contrattuale, infatti, chiariva il giudice come detto rapporto fosse annoverabile tra quelli di cui all'articolo 1891 c.c. ossia assicurazione per conto altrui che prevede al comma primo che «se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato». Nel caso in questione, poi, vi erano questioni inerenti ai soggetti coinvolti nell'accordo, ma la Cassazione chiariva come il contraente fosse l'assicurazione, il beneficiario fosse la banca e l'assicurato il de cuius. Quanto alla legittimazione attiva della sorella dell'assicurato gli Ermellini rigettavano l'eccezione dell'assicurazione confermando la sussistenza della stessa. Sussisteva, infatti, un interesse legittimo della sorella affinché la banca fosse pagata dall'assicurazione per due ordini di motivi in primo luogo pare una motivazione condivisibile il fatto che la banca creditrice fosse saldata al fine di evitare un eventuale recupero del credito verso i parenti del de cuius anche a seguito dell'accettazione dell'eredità. In secondo luogo, poi, il contratto prevedeva il pagamento dell'eccedenza a seguito di soddisfo della banca creditrice agli eredi, che quindi avevano tutto l'interesse di agire in caso di diniego da parte dell'assicurazione. Vi era nel ricorso della Assicurazione altresì la contestazione della sentenza d'appello nella parte in cui non aveva valutato la mancata completa informativa del contraente rispetto alle proprie condizioni di salute. La Cassazione, nel rigettare il predetto motivo di ricorso, specificava come tale argomentazione avrebbe dovuto essere svolta compiutamente in Corte d'Appello, domandando l'eventuale nullità del contratto e non solo genericamente contestando quanto già deciso dal primo giudice. Per legge, infatti, laddove sia provato che il contraente abbia taciuto malattie pregresse che poi lo abbiano portato alla morte, l'assicurazione può richiedere la nullità del contratto per carenza dei requisiti e invocare tale invalidità per il diniego del risarcimento. Nel caso in questione, invece, la difesa dell'assicurazione si era limitata in primo grado a chiedere l'annullamento della polizza. A seguito del rigetto in prime cure, come detto, non aveva argomentato in sede di atto di citazione in appello, ma solo riportato il punto in modo generico e andando così incontro al rigetto dell'eccezione in sede di riesame. Per la Corte di Cassazione, parimenti, la generica contestazione del punto non era sufficiente per un riesame del punto peraltro di merito, non di legittimità e il giudice conseguentemente rigettava altresì tale doglianza. Alla luce di queste valutazioni giuridiche, quindi, la Cassazione rigettava il ricorso dell'assicurazione e confermava la necessità per la compagnia di provvedere al pagamento del debito lasciato dal soggetto che morendo non aveva più provveduto a pagare le rate del mutuo.
Presidente Spirito – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2013 T.F. convenne dinanzi al Tribunale di Padova le società Aviva s.p.a. e Unicredit Banca s.p.a., esponendo che - il proprio fratello T.E. il omissis aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario con la società Unicredit Banca s.p.a. - contestualmente alla stipula del mutuo l'istituto di credito aveva imposto al mutuatario così il controricorso, p. 2 , la stipula di due contratti di assicurazione - uno di questi contratti costituiva un'assicurazione sulla vita e prevedeva che, in caso di morte del mutuatario, l'assicuratore avrebbe versato alla banca un indennizzo d'importo pari al debito residuo, e la banca avrebbe impiegato tale indennizzo per estinguere il mutuo se poi, per qualsivoglia ragione, l'indennizzo avesse ecceduto il debito residuo, era previsto che la banca versasse agli eredi del mutuatario il surplus - il proprio fratello era deceduto il omissis , ma la società assicuratrice aveva rifiutato il pagamento dell'indennizzo, eccependo stragiudizialmente che T.E. al momento della stipula del contratto aveva reso dichiarazioni non veritiere sulle proprie condizioni di salute aveva, in particolare, taciuto di soffrire di ipertensione sin dal omissis e di seguire un trattamento farmacologico - la clausole contenute nel contratto di assicurazione, concernenti le dichiarazioni del mutuatario sul proprio stato di salute, dovevano ritenersi nulle. Premessi questi fatti, l'attrice dedusse in punto di diritto che il proprio fratello T.E. doveva qualificarsi contraente del contratto di assicurazione che tale contratto andava qualificato come contratto per conto altrui ex articolo 1891 c.c. che esso copriva un duplice interesse quello della banca al rimborso immediato del capitale residuo, nel caso di morte del mutuatario e quello degli eredi di quest'ultimo ad ottenere l'estinzione dell'obbligo di rimborso. Concluse pertanto chiedendo la condanna della Aviva al versamento in favore della banca dell'indennizzo contrattualmente dovuto, pari al residuo debito derivante dal contratto di mutuo, ed al pagamento in favore dell'attrice dell'eventuale eccedenza. 2. La società assicuratrice si costituì eccependo - che T.F. era priva di legittimazione attiva rectius, di titolarità del credito , in quanto il contratto di assicurazione attribuiva il diritto al pagamento dell'indennizzo alla banca mutuante - che l'indennizzo comunque non era dovuto ai sensi dell'articolo 1892 c.c., in quanto T.E., al momento della stipula, aveva falsamente dichiarato di essere in buono stato di salute e di non essere sottoposto a trattamenti medici. 3. All'udienza del 5.12.2013 l'attrice chiese al giudice di ordinare la chiamata in causa, ex articolo 107 c.p.c. , di altri due soggetti la Unicredit BPC Mortgage s.r.l., indicata quale cessionaria del contratto di mutuo e la Unicredit s.p.a., indicata quale soggetto cui il nuovo creditore Unicredit BPC Mortgage s.r.l. aveva affidato la gestione del contratto di mutuo. Con ordinanza 9.12.2013 il Giudice accolse tale istanza. Nell'atto di chiamata in causa l'attrice modificò la domanda originaria, chiedendo che la Aviva fosse condannata a pagare l'indennizzo assicurativo alla Unicredit BPC Mortgage s.r.l 4. Si costituì la sola Unicredit s.p.a., dichiarando di costituirsi quale gestore di Unicredit BPC Mortgage s.r.l., cessionaria del mutuo originariamente concesso da Unicredit Banca s.p.a. così il controricorso di Unicredit s.p.a., p. 2, nota 1 , e chiedendo accertarsi, nel caso di validità ed efficacia del contratto di assicurazione, il diritto della banca al pagamento dell'indennizzo. 5. Con sentenza 25 settembre 2017 numero 2222 il Tribunale di Padova rigettò la domanda. Il Tribunale ritenne che - il contratto di assicurazione oggetto del contendere non dovesse qualificarsi come assicurazione per conto altrui ex articolo 1891 c.c. , ma piuttosto come assicurazione sulla vita - tale assicurazione era stata stipulata tra la banca e la Aviva sulla vita di T.E. a beneficio dell'istituto di credito, ai sensi dell'articolo 1919 c.c., comma 1 - nessuna clausola contrattuale attribuiva agli eredi di T.E. diritti nei confronti della Aviva. La sentenza fu appellata da T.F 6. Con sentenza 30 gennaio 2020 numero 290 la Corte d'appello di Venezia ha accolto il gravame, e condannato la Aviva a versare alla Unicredit s.p.a. la somma dovuta ai sensi della polizza assicurativa importo non quantificato dalla Corte d'appello . La Corte d'appello ha motivato la propria decisione innanzitutto rilevando le seguenti circostanze di fatto - la banca mutuante era espressamente qualificata dal contratto di assicurazione come contraente della polizza che stipula il contratto per conto degli assicurati - il soggetto assicurato era definito nella polizza come il soggetto fisico al quale il contraente ha erogato il mutuo - il contratto prevedeva che il beneficiario dell'indennizzo fosse il contraente e dunque la banca , alla quale era addossato l'obbligo di utilizzare l'indennizzo ricevuto dalla società per ridurre il debito residuo del mutuo e, qualora l'importo sia superiore, restituire l'eccedenza agli aventi diritto - il mutuatario, aderendo a tale contratto, aveva conferito mandato irrevocabile alla banca, ai sensi dell'articolo 1723 c.c., comma 2, ad incassare ogni indennizzo dovuto dalla società assicuratrice. Sulla base di questi elementi di fatto la Corte d'appello ha ricostruito la fattispecie sottoposta al suo esame ravvisandovi non uno, ma due distinti contratti di assicurazione. Il primo contratto di assicurazione, ad avviso della Corte veneta, fu stipulato dalla banca nel proprio interesse, ed ebbe la forma di una polizza collettiva per assicurare tutti i soggetti a cui ha erogato un mutuo . Questo contratto è stato qualificato dalla Corte d'appello come assicurazione per conto altrui ex articolo 1891 c.c Il secondo contratto di assicurazione, ad avviso della Corte veneta, è invece scaturito dall'adesione del singolo mutuatario alla polizza collettiva stipulata tra la banca e l'assicuratore. Per effetto di questa adesione, secondo la sentenza qui impugnata si costituì un nuovo rapporto giuridico, in cui T.E. divenne l'assicurato e il titolare del diritto all'erogazione dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 1891 c.c. . Solo questa costruzione, ha precisato la Corte d'appello, rendeva sensata e giustificata la previsione contrattuale del conferimento, da parte del mutuatario a favore della banca, di un mandato irrevocabile ad incassare l'indennizzo infatti la banca, in quanto contraente del contratto, non aveva titolo per pretendere il suddetto pagamento. 7. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Aviva con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Hanno resistito con controricorso Unicredit e T.F., con distinti controricorsi illustrati anch'essi da memoria. Ragioni della decisione 1. Necessità di un lessico condiviso. Prima di esaminare nel merito il ricorso questa Corte ritiene doveroso in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui il rigore linguistico è premessa indefettibile nella ricostruzione degli istituti Sez. U, Sentenza numero 12310 del 15/06/2015 anticipare in quale senso saranno impiegate nella presente sentenza le espressioni contraente , assicurato e beneficiario . Tali espressioni infatti, non di rado usate nella prassi in modo polisemico, confondono lo studio dei fenomeni assicurativi e, con esso, il dialogo tra gli interpreti. Per contraente questa Corte intenderà dunque colui il quale manifesta il consenso alla stipula del contratto di assicurazione. Per assicurato questa Corte intenderà il titolare dell'interesse esposto al rischio, ai sensi dell'articolo 1904 c.c Va da sé che, così definito il concetto di assicurato , esso non è concepibile nell'assicurazione sulla vita, nella quale l'interesse non è elemento essenziale. Per beneficiario questa Corte intenderà il creditore del diritto all'indennizzo. Così definita la nozione di beneficiario , ne segue che - nell'assicurazione contro i danni per conto proprio il beneficiario coincide necessariamente col contraente, e questi con l'assicurato - nell'assicurazione contro i danni per conto altrui il beneficiario coincide necessariamente con l'assicurato, ma non col contraente - nell'assicurazione contro i danni per conto di chi spetta il beneficiario potrà coincidere tanto col contraente, quanto con l'assicurato, a seconda di chi tra essi risulterà titolare dell'interesse al momento del sinistro - nell'assicurazione sulla vita il beneficiario sarà quegli designato nel contratto e potrà coincidere col contraente, col portatore di rischio ovviamente nella sola ipotesi di assicurazione per il caso di vita o con un terzo. Per portatore di rischio , infine, questa Corte intenderà il soggetto alla cui morte od alla cui sopravvivenza il contratto di assicurazione sulla vita ha subordinato l'obbligazione dell'assicuratore. Così definita la nozione di portatore di rischio , ne segue che essa è sempre presente nell'assicurazione sulla vita, e può coincidere col contraente, col beneficiario o con un terzo non e', invece, concepibile nell'assicurazione contro i danni. 2. Il primo motivo di ricorso. Col primo motivo intitolato violazione-falsa applicazione delle norme di diritto , senza ulteriori precisazioni la società ricorrente deduce che nelle condizioni generali del contratto stipulato fra la Banca e l'assicuratore, cui il mutuatario aveva aderito, era chiaramente indicato che a la banca assumeva la qualifica di contraente b in caso di morte del mutuatario definito dal contratto assicurato , l'assicuratore assumeva l'obbligo di versare l'indennizzo al contraente , e dunque alla banca, non già agli eredi del mutuatario. 2.1. Così ricostruito il contenuto del contratto, la società ricorrente censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto che T.F. fosse legittimata a domandare la condanna dell'assicuratore a versare l'indennizzo alla Unicredit, ai sensi dell'articolo 1891 c.c A tale statuizione la ricorrente muove varie censure che - scandite secondo l'ordine logico di cui all'articolo 276 c.p.c., comma 2, - sono così riassumibili - la Corte d'appello ha violato l'articolo 1919 c.c. là dove ha qualificato il contratto oggetto del contendere come assicurazione per conto altrui ex articolo 1891 c.c. in realtà quel contratto si sarebbe dovuto qualificare come assicurazione sulla vita altrui ex articolo 1919 c.c. , rispetto alla quale la banca aveva la veste di contraente e beneficiaria, e il mutuatario quella di portatore di rischio p. 9 del ricorso - la Corte d'appello ha inoltre violato l'articolo 1919 c.c. sotto un secondo profilo, là dove ha trascurato di considerare che il portatore di interesse al pagamento dell'indennizzo era la banca, e non il mutuatario questi, infatti, morendo non ha interesse che la banca recuperi le rate residue del mutuo p. 12, penultimo capoverso - la Corte d'appello ha violato l'articolo 1362 c.c. là dove ha ritenuto che il mutuatario e, per lui, i suoi eredi fossero legittimati a pretendere che l'indennizzo assicurativo dovesse essere versato alla banca il contratto, infatti, prevedeva espressamente che le prestazioni assicurate spettano al contraente , e cioè la banca p. 12, secondo capoverso . 2.2. Dopo avere esposto il modo in cui, a suo avviso, si sarebbe dovuto qualificare ed interpretare il contratto, la Aviva censura il principale argomento col quale la Corte d'appello ha giustificato la decisione di ritenere che l'erede del mutuatario fosse legittimata a domandare la condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo nelle mani della banca e cioè la previsione contrattuale in virtù della quale il mutuatario conferiva alla banca mandato irrevocabile ad incassare l'indennizzo assicurativo. Mentre ad avviso della Corte d'appello tale previsione impediva di ritenere che l'indennizzo spettasse solo alla banca, la Aviva osserva in senso contrario che la suddetta previsione sarebbe in sostanza irrilevante, dal momento che il mutuatario mai avrebbe potuto conferire alla banca alcun mandato all'incasso non prima della propria morte, perché non ancora creditore né post mortem, perché non più in vita. 2.3. Prima di esaminare nel merito questa articolata censura, è doveroso premettere che la Corte d'appello di Venezia si è trovata dinanzi a patti contrattuali che costituivano oggettivamente un perfetto esempio di come non si dovrebbe scrivere un contratto di assicurazione ed anzi qualsiasi contratto tante e tali erano le contraddizioni, le ambiguità e le aporie giuridiche in esso presenti, con buona pace dell'articolo 166, comma 1 cod. ass., il quale - già in vigore da un anno e mezzo all'epoca della stipula del mutuo - proclama solennemente che il contratto va redatto in modo chiaro ed esauriente . Da un lato, infatti, il contratto affermava che esso era stipulato dalla banca per conto dei mutuatari, così lasciando presumere una sostituzione gestoria della prima ai secondi, e nell'interesse di questi. Dall'altro lato, però, l'articolo 7 delle condizioni generali attribuiva espressamente il diritto all'indennizzo al contraente , e cioè la banca. Affermazioni, queste ultime, ovviamente incompatibili, dal momento che nella stipula per conto l'interesse protetto non è mai o non è mai soltanto quello di chi stipula. Ancora da un lato, il pagamento del premio era addossato al mutuatario articolo 8 delle condizioni generali, ove sibillinamente si proclama che il premio è pagato per il tramite della banca, e non dalla banca , così lasciando presumere che questi fosse anche contraente ed infatti l'obbligo di pagamento del premio grava di norma sul contraente dall'altro lato, però, il rimborso del premio nel caso di anticipata risoluzione del mutuo era previsto in favore della banca articolo 9 delle condizioni generali , cioè del soggetto che non l'aveva versato. E poi da un lato, il pagamento dell'indennizzo era previsto, come detto, a favore del contraente, e cioè la banca articolo 8 dall'altro, però, il contratto prevedeva il divieto per l' assicurato e cioè il mutuatario, secondo le definizioni contrattuali di cedere a terzi i diritti derivanti dal contratto di assicurazione previsione inconcepibile ove si assuma che il mutuatario fosse un mero portatore di rischio e non avesse diritti di sorta da vantare nei confronti dell'assicuratore. 2.4. A fronte di questo autentico cibreo giuridico, la Corte d'appello ha ritenuto che 1 la banca mutuante e la società assicuratrice stipularono un contratto di assicurazione sulla vita dei futuri mutuatari 2 tale contratto prevedeva che il creditore del diritto all'indennizzo, nel caso di morte del mutuatario, fosse il contraente così la sentenza d'appello, p. 14 3 T.E., mutuatario, ha aderito a tale contratto 4 per effetto di tale adesione T.E. e' divenuto l'assicurato e titolare del diritto all'indennizzo ibidem, p. 15 , diritto trasferitosi mortis causa alla sorella ed erede, T.F Per l'effetto, la Corte d'appello ha condannato l'assicuratore a versare l'indennizzo nelle mani della banca. 2.5. La decisione della Corte d'appello è corretta nell'approdo, sebbene la motivazione del provvedimento impugnato debba essere in parte corretta ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 4. La società ricorrente, come accennato, ascrive alla Corte d'appello in sostanza due errori a avere qualificato il contratto come assicurazione per conto altrui ex articolo 1891 c.c., invece che come assicurazione sulla vita d'un terzo, ex articolo 1919 c.c. b avere trascurato la chiara lettera dei patti contrattuali, la quale prevedeva che il beneficio delle prestazioni spetta al contraente , e contraente era per espressa definizione contrattuale la banca mutuante. Per effetto di tali errori - questo il cuore della censura - la Corte d'appello non s'è avveduta che solo la banca mutuante poteva avere la veste di creditrice dell'indennizzo, e che di conseguenza T.F. nulla poteva pretendere dalla Aviva. 2.6. La prima delle suesposte censure è infondata per due ragioni sia perché la banca mutuante non ha stipulato alcun contratto di assicurazione con la Aviva, ma solo un contratto normativo sia perché la ricorrente muove dal presupposto erroneo secondo cui l'assicurazione per conto altrui, prevista dall'articolo 1891 c.c., sarebbe concepibile solo nell'ambito dell'assicurazione danni, e sarebbe invece inconcepibile nell'ambito dell'assicurazione sulla vita. 2.6.1. In primo luogo è erroneo l'assunto da cui muove la società ricorrente e cioè l'affermazione secondo cui la banca mutuante avrebbe stipulato con la Aviva un'assicurazione sulla vita dei propri clienti a favore proprio. Nel caso di specie infatti, in base alle circostanze di fatto accertate dal giudice di merito, un solo contratto di assicurazione si deve ritenere stipulato quello tra il mutuatario e la Aviva. Il contratto stipulato tra la banca mutuante e la Aviva, invece, non era un contratto di assicurazione, ancorché definito dalle parti assicurazione collettiva . Sotto il nome di assicurazioni collettive , infatti, la prassi accomuna pratiche commerciali molto diverse tra loro. Talora con tale espressione si designa una pura e semplice assicurazione per conto altrui, stipulata dal contraente - che sostiene l'onere del premio - a favore di soggetti che abbiano determinati requisiti, ovvero che potranno averli in futuro è l'ipotesi, ad esempio, dell'assicurazione contro gli infortuni in incertam personam, stipulata da un datore di lavoro a favore dei propri dipendenti e di quanti lo diverranno in futuro oppure dell'assicurazione contro gli infortuni stipulata da una associazione a favore dei propri iscritti e di quanti lo diverranno in futuro. In altri casi l'espressione assicurazione collettiva viene impiegata come metonimia, per designare ipotesi in cui il contraente non versa alcun premio all'assicuratore, ma si limita a concordare con questi le condizioni generali che saranno applicate a quanti in futuro vorranno beneficiare della copertura assicurativa, manifestando il consenso ed accollandosi il premio. In queste ipotesi l'accordo tra il contraente e l'assicuratore non è una assicurazione , perché di tale contratto mancano due elementi essenziali il rischio e il premio. Manca il primo, perché l'assicuratore non si accolla alcun rischio manca il secondo perché il contraente non versa e non si obbliga a versare alcunché. Accordi di questo genere vanno qualificati come contratti normativi , mentre assicurazione sarà solo il contratto stipulato a valle , dal singolo aderente. Ricorrendo questa ipotesi, dovrà qualificarsi contraente della polizza non chi ha stipulato il contratto normativo presupposto, ma il c.d. aderente , perché è questi che manifesta il consenso alla copertura assicurativa e sostiene l'onere del premio. Nel caso di specie la convenzione stipulata tra la banca mutuante e la Aviva non prevedeva alcun pagamento di premi a carico della banca, né alcuna immediata susceptio periculi da parte dell'assicuratore. Si trattava, dunque, non d'una assicurazione collettiva , ma d'un contratto normativo destinato a regolare le condizioni alle quali i clienti della banca, manifestando il proprio consenso rendevano operante la copertura assicurativa. Ne' il consenso del mutuatario potrebbe essere qualificato come consenso alla stipula sulla propria vita, ex articolo 1919 c.c., comma 2. Infatti, come meglio si dirà più oltre, il contratto di assicurazione di cui si discorre aveva lo scopo di soddisfare due interessi convergenti quello della banca alla restituzione del mutuo, e quello del mutuatario e, per lui, dei suoi eredi alla liberazione dal debito restitutorio. Il mutuatario, dunque, era uno dei beneficiari della polizza e il consenso del portatore di rischio previsto dall'articolo 1919 c.c., comma 2, non è necessario quando egli sia anche il beneficiario o uno dei beneficiari del contratto, giacché in questo caso non è concepibile la necessità di prevenire il votum captandae mortis. La Aviva e la banca mutuante non hanno dunque stipulato alcuna assicurazione per conto dei clienti della seconda hanno stipulato un contratto normativo destinato a disciplinare le polizze che i clienti avrebbero stipulato - essi sì - per conto sia proprio, sia della banca, ai sensi dell'articolo 1891 c.c Nei termini che precedono va dunque corretta la motivazione della sentenza impugnata, che è comunque inappuntabile nell'approdo di ritenere gli eredi del mutuatario legittimati a pretendere che la Aviva pagasse l'indennizzo alla banca mutuante. 2.6.2. In secondo luogo è comunque erroneo l'altro assunto che la Aviva pone a fondamento della prima censura del primo motivo di ricorso, e cioè l'affermazione secondo cui l'assicurazione sulla vita non può essere stipulata per conto altrui , ai sensi dell'articolo 1891 c.c., e di conseguenza erroneamente la Corte d'appello ha qualificato il mutuatario come persona per conto della quale banca e assicurazione avevano stipulato il contratto. Questa Corte infatti da tempo ha già stabilito che l'articolo 1891 c.c. da un lato, e gli articolo 1919-1920 c.c. dall'altro, non sono tra loro incompatibili. La prima di tali norme stabilisce le modalità e gli effetti della stipulazione per conto altrui le altre due adattano tali principi all'assicurazione sulla vita, imponendo il consenso del portatore di rischio cautela volta a prevenire il votum captandae mortis e le modalità di designazione del beneficiario. Le due disposizioni, dunque, non si escludono a vicenda, né le previsioni di cui agli articolo 1919-1920 c.c. rendono superflue quelle di cui all'articolo 1891 c.c. il comma 3 di tale norma, infatti, là dove stabilisce che all'assicurato sono opponibili da parte dell'assicuratore le eccezioni fondate sul contratto, è previsione già ritenuta da questa Corte applicabile anche all'assicurazione sulla vita per l'affermazione di questo, e degli altri principi appena riassunti, si vedano già Sez. 3, Sentenza numero 3707 del 15/02/2018 Sez. 1, Sentenza numero 5755 del 08/11/1979 Sez. 1, Sentenza numero 1883 del 13/05/1977 Sez. 3, Sentenza numero 1205 del 04/04/1975 Sez. 3, Sentenza numero 1846 del 26/06/1973 . E' dunque possibile stipulare un'assicurazione sulla vita di un terzo per conto altrui è il caso, ad esempio, in cui taluno stipuli un'assicurazione sulla vita della figlia a beneficio del genero. L'obiezione mossa da autorevole, ma isolata e remota dottrina a tale ricostruzione secondo cui, poiché l'assicurazione sulla vita prescinde dal requisito dell'interesse, non sarebbe concepibile una stipula per conto , e cioè nell'interesse altrui trascura di considerare da un lato che l'articolo 1891 c.c. è norma inserita nelle disposizioni sull'assicurazione in generale, e dunque applicabile anche all'assicurazione sulla vita e dall'altro che l'interesse di cui all'articolo 1904 c.c., presupposto di validità dell'assicurazione contro i danni, non è concetto necessariamente coincidente con la nozione di stipulazione per conto , di cui all'articolo 1891 c.c Al contrario, proprio la circostanza che il legislatore abbia usato, nell'articolo 1891 c.c., l'espressione assicurazione per conto altrui , invece che - ad esempio - l'espressione assicurazione nell'interesse altrui , dimostra che la suddetta espressione va interpretata quale sinonimo di stipulazione a vantaggio altrui , vantaggio che nell'assicurazione sulla vita prescinde dall'esistenza dell'interesse avverso all'avverarsi del rischio, richiesto dall'articolo 1904 c.c La stipulazione per conto di cui all'articolo 1891 c.c. è dunque concepibile sia nell'assicurazione danni, sia nell'assicurazione vita, con l'unica differenza che nel primo caso il terzo assicurato deve essere titolare di un interesse ex articolo 1904 c.c., a pena di nullità del contratto nel secondo caso è sufficiente che il terzo beneficiario acquisti, per effetto della stipula, una posizione di vantaggio, che può consistere anche soltanto nella liberazione da un debito, come per l'appunto avvenuto nel caso di specie. 2.6.3. In conclusione, anche un'assicurazione sulla vita di persona diversa dal contraente può essere stipulata per conto , cioè a vantaggio di soggetti diversi tanto dal contraente, quanto dal portatore di rischio. Questo è quanto avvenuto nel caso di specie, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello. Il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario comunque lo si volesse qualificare polizza stipulata dalla banca per conto del cliente o polizza stipulata dal cliente nell'interesse della banca era infatti preordinato a soddisfare non solo l'interesse della banca, ma due interessi convergenti quello della banca a non perdere il proprio credito, e quello degli eredi del mutuatario a non accollarsi jure haereditario il debito del de cuius. La sussistenza di questi due interessi convergenti è resa evidente da tre circostanze a il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore nelle mani della banca mutuante - secondo quanto accertato dal giudice di merito - non poteva da questa essere impiegato quomodolibet o tesaurizzato, ma doveva essere destinato all'estinzione del debito residuo gravante sul mutuatario b la banca di conseguenza non poteva cumulare l'indennizzo col credito residuo vantato verso il mutuatario c l'assicuratore non aveva alcun diritto di surrogazione nei confronti degli eredi del mutuatario. Ne' l'esistenza di interessi convergenti è incompatibile con l'assicurazione sulla vita. Infatti, se è vero che l'assicurazione sulla vita prescinde dal requisito dell'interesse dell'assicurato articolo 1904 c.c. e non è soggetta al principio indennitario con la conseguenza che - teoricamente - il creditore che stipuli una polizza sulla vita del proprio debitore può legittimamente pretendere l'indennizzo dall'assicuratore e l'adempimento dagli eredi del debitore , non è men vero che l'assicurazione sulla vita è strumento duttile, che proprio a causa della sua esenzione dal principio indennitario può essere indirettamente utilizzato per gli scopi più disparati di previdenza, di risparmio, di liberalità o di garanzia, come per l'appunto avvenuto nel caso di specie. Pare alla Corte, in definitiva, che delle due l'una - se si qualifica la fattispecie come contratto di assicurazione stipulato dalla banca, tale contratto aveva lo scopo di recare vantaggio anche agli eredi di T.E., e di conseguenza costituiva un'assicurazione per conto di questi ultimi ex articolo 1891 c.c., i quali erano perciò titolari del diritto di esigere dall'assicuratore che versasse l'indennizzo alla banca, ad estinzione del mutuo - se si qualifica la fattispecie come contratto di assicurazione stipulato da T.E., anche in tal caso il contratto aveva lo scopo di recare vantaggio sia alla banca che perciò ne era beneficiaria ex articolo 1891 c.c. , sia al contraente e per lui ai suoi eredi ed a fortiori in tal caso essi erano titolari del diritto di esigere dall'assicuratore che versasse l'indennizzo alla banca, ad estinzione del mutuo. 2.7. Parimenti infondata è la censura prospettata dalla Aviva, secondo cui T.E. non poteva essere ritenuto beneficiario dell'indennizzo perché, fino a quando fosse stato in vita, nulla gli era dovuto morendo, poi, nessun diritto avrebbe potuto più vantare. Un simile argomentare, che sarebbe poco definire ardito, è stato già da tempo confutato da questa Corte, con motivazione ineccepibile cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui l'ovvio ma inconferente rilievo che il beneficiario, da morto, non avrebbe potuto fruire dell'indennizzo, non vuol dire che, da vivo, fosse semplice portatore del rischio la titolarità del diritto all'indennizzo non viene certo a mancare, ma al contrario risulta confermata se, come fatale conseguenza della morte, il beneficio sarà acquistato da chi al beneficiario succede mortis causa Sez. 1, Sentenza numero 1883 del 13/05/1977 . 2.8. Le censure sin qui esaminate vanno dunque rigettate in base ai seguenti principi di diritto le disposizioni dettate dall'articolo 1891 c.c. in tema di assicurazione per conto altrui non sono incompatibili con l'assicurazione sulla vita l'assicurazione sulla vita per il caso di morte non impedisce di designare quale beneficiario lo stesso portatore di rischio in tal caso l'indennizzo si devolverà mortis causa ai suoi eredi . Il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario il quale preveda che, in caso di morte di quest'ultimo, l'indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell'indennizzo estingue il credito residuo della banca verso il mutuatario, senza diritto dell'assicurazione di surrogarsi alla banca, è un contratto il cui scopo è soddisfare due interessi convergenti quello della banca al rimborso del mutuo, e quello del mutuatario e dei suoi eredi a non restare esposti all'azione esecutiva della banca. Ne consegue che gli eredi del mutuatario, in caso di inadempimento dell'assicuratore, sono legittimati a domandare la condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo nelle mani della banca . 3. Col secondo motivo la società ricorrente prospetta il vizio di omessa pronuncia. L'illustrazione della censura è così riassumibile - in primo grado la Aviva aveva eccepito la decadenza del beneficiario dal diritto all'indennizzo, poiché al momento della adesione T.E. rese dichiarazioni false sulle proprie condizioni di salute - tale questione era stata dichiarata assorbita dal Tribunale - l'eccezione di decadenza venne riproposta in grado di appello, ma la Corte d'appello la dichiarò inammissibile sul presupposto che la vittima avrebbe dovuto proporre sul punto un appello incidentale - tale valutazione della Corte d'appello fu erronea, perché la Aviva poteva limitarsi a riproporre l'eccezione di decadenza senza dover formulare un appello incidentale. 5.1. L'esame del motivo richiede due premesse. 5.2. La prima è che, nonostante l'intitolazione del motivo, la società ricorrente col motivo in esame non prospetta in realtà un vizio di omessa pronuncia, ma in sostanza lamenta una violazione dell'articolo 346 c.p.c Questo errore nell'inquadramento della censura, tuttavia, non la rende inammissibile. Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. vizio di sussunzione e cioè erri nell'inquadrare l'errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall'articolo 360 c.p.c. , il ricorso non può per ciò solo dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l'errore di cui si duole, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, Sentenza numero 17931 del 24/07/2013 . Nel caso di specie l'illustrazione contenuta nelle pp. 15-16 del ricorso è sufficientemente chiara nel prospettare la violazione, da parte della Corte d'appello, dell'articolo 346 c.p.c., e dunque il motivo è ammissibile. 5.3. La seconda premessa è resa necessaria dal disordine concettuale che caratterizza le difese svolte dalla società Aviva tanto nei gradi di merito, quanto nel presente giudizio di legittimità. Sarà bene dunque ricordare che, dinanzi a reticenze dell'assicurato, l'assicuratore ha tre facoltà - se la reticenza è scoperta prima del sinistro, l'assicuratore ha facoltà di chiedere l'annullamento del contratto entro tre mesi dalla scoperta - se la reticenza è scoperta dopo il sinistro, l'assicuratore ha facoltà di rifiutare il pagamento dell'indennizzo, ferma restando la validità del contratto - se, infine, le reticenze furono compiute senza dolo o colpa grave, l'assicuratore non può chiedere l'annullamento del contratto, ma solo recedere da esso entro tre mesi dalla scoperta della verità se poi la reticenza sia scoperta dopo il sinistro, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennizzo in misura proporzionale alla differenza fra il premio incassato ed il premio che avrebbe dovuto incassare. Ciascuna di queste tre facoltà deve ovviamente formare oggetto di una eccezione, in quanto ciascuna di esse poggia su un differente fatto costitutivo. Chi chiede l'annullamento del contratto non potrebbe poi - a preclusioni maturate - di eccepire la non spettanza dell'indennizzo né chi ha rifiutato l'indennizzo invocando la colpa grave dell'assicurato potrebbe poi domandare la riduzione dell'indennizzo, sul presupposto che la reticenza dell'assicurato fu commessa senza colpa grave. 5.4. Nel caso di specie, in primo grado la Aviva, sia pure con sintassi inappropriata invocò, infatti, il concorso di colpa dell'assicurato , nella sostanza dedusse che T.E. al momento della stipula del contratto non fu sincero allorché dichiarò per iscritto di godere di buona salute. Poi, con la prima memoria prevista dall'articolo 183 c.p.c., chiese l'annullamento della polizza ex articolo 1892 c.c. . Il Tribunale di Padova dichiarò inammissibile, perché nuova, la domanda di annullamento, ed assorbita l'eccezione di decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo per avere reso dichiarazioni reticenti, ex articolo 1892 c.c. così la sentenza di primo grado, pagina 12, paragrafo 7 . In grado di appello la Aviva depositò una comparsa di costituzione e risposta nella quale, dopo una lunga esposizione delle ragioni teoriche per le quali l'assicuratore ha necessità di conoscere lo stato del rischio prima della stipula della polizza, concluse chiedendo a l'annullamento della polizza ex articolo 1892 c.c. b in subordine, la riduzione dell'indennizzo in misura pari alla proporzione tra il premio pagato, e quello che sarebbe stato dovuto se l'assicuratore avesse conosciuto il reale stato delle cose. 5.5. Di fronte a questa vicenda processuale, è agevole rilevare che a la domanda di annullamento del contratto fu dichiarata inammissibile per tardività dal Tribunale rispetto a tale domanda, dunque, la Aviva fu soccombente, ed avrebbe dovuto impugnare la relativa statuizione con appello incidentale eventualmente condizionato, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello così, ex multis, Sez. U.-, Sentenza numero 7940 del 21/03/2019 b le eccezioni di decadenza dell'assicurato ex articolo 1892 o 1893 c.c., invece, non furono affatto esaminate dal Tribunale, perché ritenute assorbite, sicché correttamente la Aviva allega che esse potevano essere riproposte in grado di appello ai sensi dell'articolo 346 c.p.c Trascura, tuttavia, la difesa della Aviva di considerare che la Corte d'appello ha rigettato il motivo di gravame con cui quelle eccezioni vennero reiterate definendolo generico, in quanto si limitava ad enunciare i principi generali che governano la materia, senza specificare alcunché riguardo al caso in esame ed a conforto della valutazione espressa dalla Corte d'appello va soggiunto che, in effetti, l'atto d'appello risulta in parte qua pressoché integralmente ricopiato alla lettera da un articolo di dottrina apparso su una nota rivista di diritto assicurativo, e quindi del tutto avulso dalle specificità del caso concreto . La Corte d'appello, in definitiva, ha respinto il gravame sul punto della sussistenza d'una reticenza dell'assicurato sulla base di due rationes decidendi non solo per la mancata proposizione di un appello incidentale, ma anche a causa della sua genericità. Questa seconda ratio decidendi, quale che ne fosse la fondatezza, non è stata impugnata per cassazione, con la conseguenza che il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di decisività, dal momento che anche se fosse accolto la seconda motivazione sottesa dalla sentenza d'appello, e non impugnata, sarebbe di per sé sufficiente a giustificare la pronuncia di inammissibilità dell'appello. 6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo. P.Q.M. la Corte di cassazione - rigetta il ricorso - condanna Aviva s.p.a. alla rifusione in favore di T.F. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 12.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, numero 55, ex articolo 2, comma 2 - condanna Aviva s.p.a. alla rifusione in favore di Unicredit s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 12.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, numero 55, ex articolo 2, comma 2 - ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.