Mentre l’atto “giace”, la notifica si perfeziona

La notificazione dell'atto spedito a mezzo del servizio postale si perfeziona anche in caso di mancato ritiro del piego in giacenza, decorsi dieci giorni dal rilascio del relativo avviso.

In una causa relativa all'affidamento di un minore, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla prova della spedizione della raccomandata di avvenuto deposito c.d. C.A.D. . In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello aveva ritenuto sufficiente, per la prova della spedizione della raccomandata di avvenuto deposito del ricorso introduttivo, la sola annotazione da parte dell'agente postale nell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario spedito, della spedizione della comunicazione di avviso del deposito. La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ha chiarito che «per la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa del destinatario, non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata di avviso di deposito del piego di cui all'articolo 8, comma 2 ora comma 4 , l. numero 890/1982, come modificato dal d.l. numero 35/2005, e della successiva compiuta giacenza del piego dopo tale spedizione, ma è necessario anche, in una logica costituzionalmente orientata, conoscere gli esiti della menzionata raccomandata, attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito avviso ricevimento della C.A.D. di cui allo stesso comma 2» Cass. civ., numero 5077/2019 . Dunque, ci pensa la disciplina normativa della fattispecie a delineare in maniera chiara il sistema infatti, qualora vi sia ritiro del piego prima dei dieci giorni di giacenza, la notifica sarà da considerare perfezionata in quel momento, ed il notificante otterrà avviso di ricevimento dell'originaria raccomandata di notifica, con l'indicazione della sua avvenuta consegna e delle modalità di essa. Dopo lo spirare dei dieci giorni di giacenza, invece, il notificante otterrà la restituzione dell'originario piego con l'indicazione di atto non ritirato entro il termine di dieci giorni in quest'ultima ipotesi, non è necessaria, per determinare il perfezionamento della notificazione ed il momento in cui essa si ha per eseguita, la verifica sul concreto ritiro di quel piego originario o dell'avviso di avvenuto deposito, in quanto la conoscenza legale per il destinatario si determina per il solo spirare del termine di dieci giorni successivo alla spedizione della raccomandata di avviso. Insomma tali ritiri verranno certamente documentati, ma la norma non attribuisce di regola rilievo ad essi, di cui non fa menzione al fine del perfezionamento della notifica, quanto al fatto che, in caso di assenza anche al momento della comunicazione dell'avviso di deposito, siano state osservate le formalità di affissione alla porta o immissione nella cassetta postale del destinatario. È dunque all'osservanza di tali formalità che deve avere riguardo il controllo da eseguirsi sull'avviso relativo alla C.A.D., al fine di verificare l'avvenuto ingresso dell'attività notificatoria nella sfera di conoscibilità dell'interessato . Ciò posto, nel caso di specie non figura la data in cui sarebbe stato consegnato o, in mancanza, immesso in cassetta postale o affisso alla porta di ingresso, l'avviso di ricevimento della raccomandata C.A.D., nonché l'indicazione del luogo ove sarebbe stato lasciato tale avviso se immesso in cassetta postale o affisso alla porta d'ingresso , con la conseguenza che non può ritenersi regolarmente notificato alcun avviso di ricevimento di raccomandata relativo alla comunicazione di avvenuto deposito C.A.D. . La parola, ora, passa ai giudici del rinvio.

Presidente Genovese – Relatore Caprioli Fatti di causa Ritenuto che Il Tribunale di Vicenza con il decreto 19 marzo 2021 affidava P. numero […] e A. numero […] a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre V.G., stabilendo il calendario di visite del padre, C.F., e stabiliva un contributo di mantenimento a carico del padre di Euro 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie. Con il reclamo il padre chiedeva che fosse accertata la nullità del procedimento di primo grado ed una diversa regolamentazione del regime di visita stabilendo che ciascun genitore provvedesse al loro mantenimento diretto. Lamentava che sulla comunicazione di avvenuto deposito CAD mancava la data e l'indicazione del luogo sicché la notifica non poteva dirsi perfezionata. Con decreto nr 3019 del 30.6.2021 la Corte di appello di Venezia rigettava il reclamo ritenendo infondato il vizio della notifica del ricorso introduttivo. Osservava al riguardo che l'avviso di ricevimento della notifica di detto ricorso attestava che il piego era stato posto in cassetta per temporanea assenza del destinatario e che era stata spedita la comunicazione di avviso deposito con raccomandata omissis del […] e ad essa era seguita la notifica in pari in data e la sottoscrizione dell'addetto al recapito sicché non vi era dunque incertezza assoluta sulla data d'invio della CAD. Rilevava con riferimento alla restante parte del reclamo l'inammissibilità per difetto di specificità dovendo ritenersi applicabile nel procedimento in questione, pur in assenza di un espresso richiamo all'articolo 342 c.p.c., il principio della specificità dei motivi d'impugnazione. Sottolineava in proposito che la difesa di C.F. aveva svolto considerazioni adatte a un procedimento di primo grado e depositava documenti che avrebbe dovuto produrre nel precedente grado di giudizio senza evidenziare questioni che giustifichino un'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio della Corte d'Appello. Avverso tale decisione C.F. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Si è costituita V.G. con controricorso illustrato da memoria. Ragioni della decisione Considerato che Con il primo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 60, e/o dell'articolo 140 c.p.c. e/o della L. numero 890 del 1982, articolo 8,4 e 14, in relazione all'articolo 360 comma 1 nr 3 c.p.c. per avere la Corte d'Appello di Venezia ritenuto sufficiente, per la prova della spedizione della raccomandata di avvenuto deposito cd. CAD -seconda raccomandata , la sola annotazione da parte dell'agente postale nell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario spedito prima raccomandata , della spedizione della comunicazione di avviso del deposito. Con il secondo motivo deduce la nullità del decreto e/o procedimento per mancata notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza del primo grado in relazione all'articolo 360 comma 1 nr 4 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto perfezionato la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza di primo grado nei confronti dell'odierno ricorrente malgrado il vizio di nullità che inficia l'intero giudizio. Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha già precisato che, per la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa del destinatario, non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata di avviso di deposito del piego di cui alla L. numero 890 del 1982, articolo 8, comma 2 ora comma 4 , come modificato dal D.L. numero 35 del 2005 e della successiva compiuta giacenza del piego dopo tale spedizione, ma è necessario anche, in una logica costituzionalmente orientata, conoscere gli esiti della menzionata raccomandata, attraverso la produzione dell' avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito avviso ricevimento della C.A.D. di cui allo stesso comma 2 Cass. 21 febbraio 2019, numero 5077, poi seguita da Cass. 20 giugno 2019, numero 16601 ed anche da Cass. 17 ottobre 2019, numero 26287 . Tale necessità probatoria è dunque da considerarsi dato acquisito, anche perché, nell'economia della notifica a persona relativamente irreperibile di cui all'articolo 8 cit. , l'avviso di deposito è il fulcro su cui ruota l'intero iter notificatorio, in quanto le garanzie di effettività della notificazione sono individuate dal legislatore in un duplice accesso per tentare il recapito della prima raccomandata e poi della seconda e, in caso di persistente assenza al momento del recapito della seconda raccomandata nell'affissione o immissione in cassetta dell'avviso di deposito. Tali incombenti duplice accesso affissione o immissione in cassetta dell'avviso di deposito definiscono i presupposti di legge affinché l'atto sia da considerare come entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, nonostante la persistente assenza, sulla base di un'impostazione complessivamente coerente con i principi riguardanti il regime effettivo degli atti recettizi articolo 1335 c.c. . Il sistema è dunque ben delineato dalla disciplina positiva della fattispecie infatti, qualora vi sia ritiro del piego prima dei dieci giorni di giacenza, la notifica sarà da considerare perfezionata in quel momento ed il notificante otterrà avviso di ricevimento dell'originaria raccomandata di notifica, con l'indicazione della sua avvenuta consegna e delle modalità di essa. Dopo lo spirare dei dieci giorni di giacenza, invece, il notificante, come previsto dell'articolo 8 cit., comma 3 ora comma 6 , otterrà la restituzione dell'originario piego con l'indicazione di atto non ritirato entro il termine di dieci giorni in quest'ultima ipotesi non è necessaria, per determinare il perfezionamento della notificazione ed il momento in cui essa si ha per eseguita, la verifica sul concreto ritiro di quel piego originario o dell'avviso di avvenuto deposito, perché la conoscenza legale per il destinatario anche ai fini di cui all'articolo 149 c.p.c., u.c. si determina per il solo spirare del termine di dieci giorni successivo alla spedizione della raccomandata di avviso. Tali ritiri - qualora si verifichino - verranno certamente documentati, ma la norma, dopo la predetta giacenza, non attribuisce di regola rilievo ad essi, di cui non fa Euro1 menzione al fine del perfezionamento della notifica, quanto al fatto che, in caso di assenza anche al momento della comunicazione dell'avviso di deposito, siano state osservate le formalità di affissione alla porta o immissione nella cassetta postale del destinatario. È dunque all'osservanza di tali formalità che deve avere riguardo il controllo da eseguirsi sull'avviso relativo alla C.A.D., al fine di verificare l'avvenuto ingresso dell'attività notificatoria nella sfera di conoscibilità dell'interessato , secondo i presupposti a tal fine delineati dalla legge. Come precisato anche da questa Corte Cass. 30 gennaio 2019, numero 2683 rispetto all'omologo avviso di deposito della notificazione ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., ed in ragione anche dei principi posti da Corte Costituzionale 14 gennaio 2010, numero 3, attraverso tali incombenti occorre avere prova non già della consegna ma del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo . Coerentemente, in tale logica, questa Corte cfr Cass. nr 5077/2019 richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della C.A.D. al fine di verificare se in ipotesi - le indicazioni sono tratte da tale pronuncia - la raccomandata di avviso non sia stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito, oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni tra cui, va qui aggiunto, il patologico procedersi alle formalità di consegna della raccomandata di avviso di deposito - recapito effettivo al domicilio o affissione o immissione in cassetta - dopo lo spirare dei termini di dieci giorni dalla sua spedizione, ipotesi che, ultimando l'iter conoscitivo minimo delineato da legislatore successivamente al teorico perfezionamento della notifica, non può non avere effetti sul momento da considerare come di perfezionamento per il destinatario e sul decorso dei termini che lo riguardano idonee comunque a rivelare che l'atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato . Ciò posto nel caso di specie,come emerge dall'esame della documentazione prodotta all nr 3 e 5 del fascicolo della controricorrente e,come si evince dalla riproduzione della C.A.D. nel corpo del ricorso, nel documento in questione non figura la data in cui sarebbe stato consegnato o immesso in cassetta postale o affisso alla porta di ingresso, l'avviso di ricevimento della raccomandata C.A.D. nonché l'indicazione del luogo ove sarebbe stato lasciato tale avviso se immesso in cassetta postale o affisso alla porta d'ingresso e l'assenza della firma dell'addetto postale. In questo quadro non può ritenersi regolarmente notificato alcun avviso di ricevimento di raccomandata relativo alla comunicazione di avvenuto deposito C.A.D. . Il secondo motivo è parimenti fondato. Il vizio di nullità che inficia l'originaria notifica si riverbera sul procedimento instaurato con ricorso ex 337 del 27.2.2020 da V.G. rendendolo nullo per difetto del contraddittorio. La decisione impugnata va pertanto cassata e rinviata ex articolo 354 I comma, prima parte, c.p.c. al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese della fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Vicenza in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese della fase di legittimità. Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52.