Il Tribunale di Milano ha depositato la prima sentenza con la quale si applicano i nuovi criteri di liquidazione per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, previsti con le tabelle integrate a punti – edizione 2022, approvate dal Gruppo Danno alla persona dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano.
La figlia di un uomo, deceduto a seguito di una battuta di caccia, conveniva in giudizio il responsabile del decesso e le sue compagnie assicuratrici, chiedendone la condanna ex articolo 2050 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla morte del padre. Il Tribunale, dopo aver ritenuto adeguatamente provato dall'attrice il rapporto causale fra l'attività venatoria e il ferimento ed il successivo decesso del padre e la colpa del convenuto, si pronuncia sul quantum debeatur, in relazione tra l'altro al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale richiesto dall'attrice. Dopo aver richiamato le sentenze gemelle del 2003 numero 8827/2003 e 8828/2003 e le cd. “sentenze San Martino” del 2008, il Tribunale rileva che la Cassazione, con la sentenza numero 10579/2021, ha auspicato la predisposizione di “una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti”, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. Proprio alla luce di questa decisione, in data 29 giugno 2022, sono state pubblicate le nuove tabelle milanesi denominate “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale Tabelle integrate a punti - Edizione 2022” si veda Tabelle milanesi integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – Edizione 2022 . In tali tabelle, spiega il Giudice, “il valore-punto è stato determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del rispettivo danno parentale”. In esse, inoltre, è stato previsto un punteggio in relazione ad alcuni parametri età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti, qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Con queste modalità si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e, quindi, si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto”, pervenendo così all'importo monetario liquidabile. Anche in questo nuovo criterio tabellare non applicabile alle ipotesi integranti reati dolosi si conferma il principio che “non esiste un minimo garantito”. Conclude il Giudice osservando che le “nuove tabelle integrate a punti” sono coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. numero 10579/2021 e possono essere utilizzate dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale. Dunque, nella fattispecie concreta, dovendosi fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione Cass. numero 13269/2020 , possono agevolmente applicarsi le nuove tabelle milanesi integrate a punti - edizione 2022. Chiarito ciò, nel caso concreto, il Giudice riconosce all'attrice i seguenti punti punti 20, in considerazione dell'età della vittima primaria 44 anni alla data del decesso lett. “A” della Tabella punti 26, in considerazione dell'età della vittima secondaria 18 anni alla data del decesso del padre lett. “B” della Tabella nessun punto, in relazione alla lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, l'attrice non conviveva con il padre punti 9, in considerazione della sopravvivenza di numero 3 superstiti lett. “D” della Tabella punti 25, in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto lett. “E” della Tabella , per un totale quindi di punti 80 il Giudice, conseguentemente, liquida all'attrice, per il danno da perdita del rapporto parentale, la complessiva somma di Euro 269.200,00 punti 80 x il “valore punto” di Euro 3.365,00 . Il Tribunale liquida altresì all'attrice il danno patrimoniale da mancata percezione dell'assegno di mantenimento e condanna infine il convenuto, in solido con le Compagnie assicuratrici in coassicurazione, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 328.865,00, oltre interessi e spese processuali. Fonte ridare.it
Giudice Spera Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Breve svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra AA conveniva in giudizio il sig. BB, la AG Assicurazioni S.P.A., la CC S.P.A., la GG Assicurazioni S.P.A. e la AB S.P.A, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, per sentirli condannare ai sensi dell'articolo 2050 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla morte del padre, sig. XX, avvenuta nel corso di una battuta di caccia al cinghiale in omissis , in data omissis . Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano il sig. BB e le compagnie assicuratrici convenute – ad eccezione dell'AB S.p.A. –, i quali eccepivano, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Giudice adito e la non conformità all'originale della documentazione prodotta dall'attrice unitamente all'atto di citazione ex articolo 2719 c.c. e, nel merito, concludevano per il rigetto di tutte le domande attoree. Le Compagnie assicuratrici chiedevano altresì la sospensione del procedimento a norma dell'articolo 295 c.p.c., stante la pendenza presso la Procura della Repubblica di Rieti del processo penale rubricato al numero omissis /15 R.G., a carico del Sig. BB. Quest'ultimo, infine, proponeva domanda subordinata nei confronti delle Compagnie assicuratrici per essere da queste manlevato nell'ipotesi di condanna al risarcimento. All'udienza del 25 giugno 2019, nessuno compariva per la società AB e, verificata la ritualità delle notifiche, il Giudice ne dichiarava la contumacia. Il Giudice dichiarava poi inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio rigettava l'istanza di sospensione del giudizio civile e disponeva la custodia a cura della Cancelleria della sezione decima del Tribunale di Milano della documentazione depositata dall'attrice nella medesima udienza, autorizzando contestualmente le parti a visionarla e ad estrarne copia. Concedeva, infine, su concorde istanza delle parti costituite, i termini ex articolo 183, comma 6, cod. procomma civ. In data 26 febbraio 2020, il Giudice ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti. Con ordinanza in data 10 aprile 2020, il Giudice, ritenendo la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora nonostante fossero coobbligate in solido anche le convenute compagnie assicuratrici , autorizzava il sequestro conservativo sui beni immobili, mobili, somme e crediti del resistente BB, fino a concorrenza della somma complessiva di Euro 400.00,00. All'esito dell'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 3 novembre 2021 come da verbale di causa disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche, la causa veniva assegnata in decisione. 2. Con riferimento all'an debeatur, si premette che risulta accertato che il convenuto BB, con sentenza del Tribunale di Rieti numero 69/2020 depositata in data 30 ottobre 2020 e passata in giudicato sia stato assolto ai sensi dell'articolo 530, co. 2 c.p.p. nel procedimento penale perché il fatto non sussiste. Giova premettere che la Cassazione ha correttamente rilevato quanto segue “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'articolo 652 nell'ambito del giudizio civile di danni e dell'articolo 654 nell'ambito di altri giudizi civili cod. procomma penumero , il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'articolo 530, comma secondo cod. procomma penumero inoltre, l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'articolo 652 cod. procomma penumero , nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale Cass. 30/08/2004, numero 17401 Cass. 30/10/2007, numero 22883 Cass. 11/02/2011, numero 3376 Cass., ord., 13/11/2013, numero 25538 ” in questi termini, Cass. Ordinanza numero 11791/2018 . È doveroso altresì ricordare in questa sede che “In tema di illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli articolo 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio , e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non , lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legata esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto” v. recentissima Sez. 1, Ordinanza numero 18584 del 30/06/2021, in linea con quanto stigmatizzato dalla Cass. a Sez. Unite, Sentenza numero 576 del 11/01/2008 . Nel merito, ritiene questo Tribunale che l'attrice abbia provato gli elementi costitutivi delle domande proposte in giudizio. Esse, pertanto, devono essere accolte. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice afferma che, in data omissis , verso le 11 della mattina, in omissis , nel corso di una battuta di caccia al cinghiale, si verificava un incidente che cagionava la morte di XX, padre di AA. Osserva in particolare l'attrice che un colpo di fucile, esploso dal convenuto BB, dapprima impattava su una superficie dura, per poi frantumarsi in molteplici schegge, una delle quali si conficcava nel collo della vittima. Quest'ultima decedeva cinque giorni dopo l'incidente a causa della gravità delle ferite riportate. Addebitando al BB l'esclusiva responsabilità per la determinazione dell'incidente de quo, l'attrice chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento in suo favore di tutti i danni patiti. La fattispecie prospettata dalla AA rientra con tutta evidenza nell'ambito di applicazione dell'articolo 2050 c.c., in base al quale “chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Giova evidenziare, infatti, che l'attività venatoria, di cui si tratta, rientra a pieno titolo fra le attività pericolose in ragione di ciò è prevista in relazione ad essa l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile legge numero 157 del 1992 . Proprio in relazione all'attività venatoria, la Cassazione ha stigmatizzato, infatti, che, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2050 c.c. e, quindi, ai fini della sussistenza della presunzione di colpa posta dall'articolo 2050 c.c. e della conseguente inversione dell'onere della prova, occorre che il danno sia stato cagionato dall'esercizio di un'attività che sia pericolosa in sé, ossia per la sua intrinseca natura, o per la natura di mezzi adoperati, dovendosi ritenere che tali condizioni ricorrano nell'esercizio dell'attività venatoria, la quale importa l'uso di armi da fuoco, ossia mezzi destinati naturalmente all'offesa e, come tali pericolosi per l'incolumità pubblica. La presunzione di colpa opera anche se all'attività pericolosa partecipi chi patisce il danno, salva la graduazione dell'efficienza causale delle azioni rispettivamente compiute dai vari partecipi Cass., sent. numero 25058/2013 . Il riparto dell'onere probatorio deve dunque rispettare il contenuto della citata disposizione, secondo cui nell'esercizio di attività pericolosa, l'esercente risponde dei danni derivanti dal suo svolgimento e per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'articolo 2050 c.c., non rileva la semplice prova dell'imprevedibilità del danno, dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano Cass., ord. numero 4590/2020 Cass., numero 16637/2017 . Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che l'attrice, ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 2050 c.c., abbia adeguatamente fornito la prova della sussistenza di un rapporto causale fra l'attività venatoria e il ferimento ed il successivo decesso dello AA e la colpa anche in concreto del convenuto BB. In particolare, dalla ricostruzione della dinamica del sinistro, dai documenti prodotti e da quanto emerso in sede penale, risulta provato che il giorno del sinistro il BB era collocato nella postazione di battuta numero 22 mentre nella postazione accanto alla sua, contrassegnata dal numero 23 e a circa 90 metri di distanza, si trovava lievemente più in alto lo AA cfr. Consulenza Balistica disposta nel procedimento penale numero 3090/2015 incardinato presso il Tribunale di Rieti, prodotta sub docomma 2 da parte attrice, pp. 9 12 che alle ore 15 30 circa veniva esploso un colpo di fucile, primo e unico della battuta di caccia come emerge dal verbale di sommarie informazioni prodotto sub docomma 28 da parte attrice e dall'informativa ex articolo 347 c.p.p. prodotta sub docomma 5 da parte BB proprio dal fucile del BB e che quest'ultimo, trovandosi in posizione di puntamento probabilmente a causa di prede che transitavano tra la sua postazione e quella dello AA, “ha sparato in un settore di tiro all'interno del quale ricadeva anche la posizione dello AA. Fatto che è vietato dalle più basilari regole di caccia considerando che, sparando in tal modo, si accetta il rischio di poter colpire chiunque si trovi nel settore di tiro” cfr. Relazione Integrativa della Perizia Balistica, prodotta da parte attrice sub docomma 27 che lo AA veniva attinto da un proiettile esploso dalla canna destra del fucile con cui il convenuto BB stava partecipando alla battuta di caccia di cui è causa e che detto proiettile, prima di colpire la vittima, subiva un rimbalzo sul pietrisco cfr. le conclusioni della Perizia Balistica e della Relazione Integrativa sub doccomma 2 e 27 di parte attrice che, in ogni caso, il rimbalzo del proiettile, pur essendo fatto prevedibile durante una battuta di caccia, a maggior ragione laddove quest'ultima venga praticata con proiettili a palla “asciutta” esplosi da fucili a “canna liscia” cfr. i doccomma da 36 a 42 di parte attrice, slides relative alle Norme di Sicurezza per la caccia al cinghiale e Manuali di sicurezza “non ha prodotto significative deviazioni verso destra o verso sinistra della traiettoria ma perlopiù ha determinato un suo impennaggio verso l'alto. In altre parole, il colpo esploso, pur avendo verosimilmente rimbalzato al suolo sul pietrisco, era comunque diretto verso la postazione dello AA esponendolo al serio rischio di poter essere colpito” cfr. docomma 27 di parte attrice . È dunque di tutta evidenza che l'incidente di cui è causa sia stato cagionato con la descritta dinamica, dallo sparo esploso dal fucile del BB il quale, in violazione non solo delle comuni regole di prudenza e diligenza, ma anche di quelle specifiche previste per esercitare l'attività di caccia al cinghiale, ha assunto un comportamento indubbiamente negligente nell'aver direzionato il proprio fucile verso il settore di tiro occupato dalla vittima. Lo stesso si è inoltre assunto consapevolmente il rischio maggiorato di rimbalzo del proprio proiettile, in quanto, a maggior ragione su terreni pietrosi, “con le palle “asciutte” canna liscia sono possibili rimbalzi anche di 35°. La palla può riattraversare la linea delle poste a circa 70 metri dal tiratore, ancora animata da sufficiente forza viva per uccidere una persona” cfr. docomma 39 e nuovamente docomma 27 di parte attrice . Quanto poi al convenuto BB, egli avrebbe invece dovuto provare il rispetto da parte sua di tutte le norme tipizzate e cautelari previste e, soprattutto, che l'evento sarebbe derivato necessariamente, quale unica ipotesi eziologica possibile, dalla deviazione dovuta al rimbalzo del colpo sulla roccia per causa estranea alla sua responsabilità. Il convenuto BB avrebbe dovuto provare, cioè, che l'evento-morte fosse del tutto avulso dalla sua responsabilità per aver egli rispettato le norme prescritte per il corretto esercizio in sicurezza dell'attività venatoria. Orbene, tale onere probatorio non è stato assolto. Il convenuto, invero, come si è poc'anzi osservato, non solo ha assunto una condotta in evidente contrasto con le norme prudenziali in tema di caccia, ma non ha neppure fatto tutto quanto era in suo potere per evitare l'evento, segnatamente, adottando un fucile non idoneo al terreno pietroso su cui si è tenuta l'attività venatoria. La sentenza di assoluzione ai sensi dell'articolo 530, co. 2 c.p.p. è stata motivata dal GIP del Tribunale di Rieti in relazione alla mancata certezza circa la direzione del colpo, sparato dal convenuto BB verso la postazione dello AA, e circa la dinamica del colpo, con particolare riguardo alla deviazione subita dai frammenti dello stesso. Ritiene invece questo Giudice che le risultanze probatorie e i documenti prodotti comprovino che la condotta posta in essere dal convenuto BB abbia colposamente cagionato le lesioni e, successivamente, la morte di XX. Infatti, il nesso di causalità materiale, escluso in sede penale in mancanza della prova “oltre il ragionevole dubbio”, risulta invece comprovato, nel presente giudizio civile, in base alla citata regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”. Alla luce di quanto esposto e della giurisprudenza innanzi riportata, risulta pertanto accertata la responsabilità del convenuto BB per l'incidente di cui è causa. 3. In punto di quantum debeatur, si osserva quanto segue. 3.1. In relazione al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, parte attrice anzitutto lamenta il pregiudizio subito con la morte del padre sig. AA, richiedendo, a tal fine, il relativo risarcimento del danno in suo favore. Già avvertivano le note cd. “sentenze gemelle” del 2003 Cass., sent. numero 8827/2003 e 8828/2003 che “il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare la cui tutela ex articolo 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico , sia dall'interesse all'integrità morale la cui tutela, ricollegabile all'articolo 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo , e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articolo 2,29 e 30 Cost.”. Anche nelle successive cd. “sentenze San Martino” del 2008 le Sezioni Unite della Cassazione affermavano “la perdita del prossimo congiunto cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto c.d. danno da perdita del rapporto parentale , il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia articolo 2, 29 e 30 Cost. ”. Giova premettere che, con la voce di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si deve intendere quel pregiudizio, subito dal prossimo congiunto, che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale Cass. numero 28989/2019 . Per quanto concerne più specificamente la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, occorre ricordare quanto segue. In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli articolo 1226 e 2056 c.c. L'articolo 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'articolo 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'articolo 1226 c.c. viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di valutazione equitativa ” così Cass., sentenza numero 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza numero 28990/2019 . Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'articolo 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” Cass. numero 10579/2021 Cass. numero 12408/2011 . Proprio per assicurare l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte delle Tabelle – prima di origine pretoria, poi anche di produzione legislativa – che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale. Tanto più diffusa è l'applicazione sul territorio nazionale di un'unica tabella di liquidazione del danno, tanto maggiore è l'auspicata uniformità di trattamento, in ossequio al disposto dell'articolo 3 Cost. La giurisprudenza di legittimità ha, però, recentemente rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito. Sicuramente tale finalità è assicurata dall'adozione del sistema del punto variabile, il quale consente di pervenire ad una “conversione della clausola generale in una pluralità di ipotesi tipizzate risultanti dalla standardizzazione della concretizzazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno”, con ciò definendo “un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell'uniforme risoluzione delle controversie” Cass. numero 10579/2021 . A tale tecnica di liquidazione del danno si fa ricorso nel sistema tabellare inaugurato dalle Tabelle milanesi con riferimento al danno cd. biologico si individua la misura standard del risarcimento per l'appunto tramite il sistema del punto variabile, misura che può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Il sistema tabellare milanese disciplinante la quantificazione del danno biologico ha trovato larga diffusione sull'intero territorio nazionale, consentendo, così, di perseguire l'esigenza di prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali, tanto da veder riconosciuto la sua natura paranormativa recentemente Cass. numero 8532/2020, ma già nella citata sentenza Cass. numero 12408/2011 si attribuiva alla tabella milanese “una sorta di vocazione nazionale”. Per quanto qui di rilievo, occorre ricordare che l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano aveva già predisposto un sistema tabellare che fornisce parametri uniformi per la liquidazione di un'altra tipologia di danno non patrimoniale, nella specie quello da perdita del rapporto parentale. Anche tale tabella ha avuto larga diffusione sul territorio nazionale, come si evince dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche per la liquidazione di tale voce di danno non patrimoniale occorre fare riferimento ai criteri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano cfr. par. 3.2.5. Cass. numero 12408/2011 . Tuttavia, in questo caso, differentemente da quanto si è visto per il danno biologico, non si è fatto ricorso alla tecnica del punto variabile, ma si è prevista fino all'anno 2021 una forbice edittale risarcitoria che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili, in particolare della sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, della convivenza o meno di questi ultimi, della qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, dell'età della vittima primaria e secondaria. Sulla base di questi parametri sono stati identificati dei valori edittali massimi e minimi, differenziati a seconda del rapporto di parentela sussistente tra danneggiato e congiunto deceduto. Proprio la tecnica di liquidazione del danno prescelta è stata censurata dalla citata sentenza Cassazione numero 10579/2021, in quanto ritenuta inadeguata a perseguire le esigenze di uniformità sottese ad ogni valutazione equitativa. Nella specie, vengono individuati due principali limiti al sistema tabellare milanese in materia di danno da perdita del rapporto parentale da un lato, esso “si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza ad esempio a favore del coniuge è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00 ” dall'altro lato, non si fa ricorso al criterio del punto variabile, il quale consentirebbe di tradurre la clausola generale dell'equità in una fattispecie, con ciò circoscrivendo l'esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e assicurando, conseguentemente, l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale. Proprio tali elementi precludono alla Tabella di garantire “la funzione per la quale è stata concepita, che è quella dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza. L'individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile. Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato” Cass. numero 10579/2021 . A fronte di tali considerazioni, la Corte di Cassazione auspica la predisposizione di “una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti 1 adozione del criterio a punto variabile 2 estrazione del valore medio del punto dai precedenti 3 modularità 4 elencazione delle circostanze di fatto rilevanti tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza e dei relativi punteggi” Cass. numero 10579/2021 . Recentemente, in data 29 giugno 2022, sono state pubblicate, sul sito del Tribunale di Milano e sul sito dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, le nuove tabelle elaborate dal “Gruppo danno alla persona” dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano e licenziate dall'intero Osservatorio milanese nella riunione del 16 maggio 2022, contenute nel documento denominato “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale Tabelle integrate a punti Edizione 2022” i Criteri orientativi sono anche corredati di due allegati “Allegato 1. Esempi di calcolo risarcitorio confrontati con il monitoraggio” e “Allegato 2. Domande & risposte”. Giova premettere che sin dal 2015 l'Osservatorio di Milano aveva iniziato un ampio monitoraggio delle sentenze in materia di liquidazione del danno da perdita/grave lesione del rapporto parentale al fine di verificare i criteri con cui i giudici liquidano questa voce di danno non patrimoniale. Negli anni successivi sono state raccolte ed esaminate circa 600 sentenze. Nel luglio 2018 il Gruppo di studio aveva rilevato l'incongruenza di una Tabella milanese che prevedeva liquidazioni per importi assai differenziati, con range in aumento fino al 100% di quello base, per genitori, figli, coniuge ed “assimilati” e fino al 500%, per il fratello ed il nonno. Dopo la citata sentenza Cass. numero 10579/2021, il Gruppo danno dell'Osservatorio decise di elaborare nuove tabelle integrate a punti sulla perdita del rapporto parentale. In primo luogo, si valutò se aderire alla tabella romana, che era l'unica tabella a punti già esistente, ma questa ipotesi fu scartata. Il gruppo dell'Osservatorio di Milano, quasi all'unanimità, nella riunione del 28.05.2021, ritenne che questa via non fosse percorribile perché la tabella romana non aveva estratto il valore del punto dai precedenti, a differenza di quanto indicato da Cass. 10579/2021 e certamente, come accennato, non dalla gran parte degli uffici giudiziari, in cui vengono applicati i valori monetari delle tabelle milanesi la tabella romana non era il frutto del confronto tra le componenti dei giudici e degli avvocati delle vittime e delle compagnie assicuratrici ma era nata in una riunione ex articolo 47quater Ordinamento giudiziario tra i giudici di tre sezioni civili e della sezione lavoro del Tribunale di Roma la tabella romana appariva per un verso troppo “ingessata”, perché con il semplice certificato anagrafico si potevano ottenere liquidazioni vicino al massimo di oltre € 300.000,00, senza una specifica allegazione ed indagine sulle concrete relazioni affettive tra vittima primaria e secondaria e, per altro verso, lasciava troppa discrezionalità al giudice di diminuire fino ad un terzo i valori monetari in assenza di convivenza mentre, in assenza di altri familiari entro il secondo grado, prevedeva un aumento da 1/3 a ½, risultando quindi addirittura meno predittiva di quella milanese edizione 2021 i valori monetari finali non risultavano allineati al monitoraggio effettuato dall'Osservatorio milanese. Il gruppo di studio dell'Osservatorio ha quindi proseguito i lavori tenendo sempre presente i seguenti “paletti”, propri del metodo degli Osservatori e, cioè 1 l'humus di partenza sono stati i valori monetari delle tabelle milanesi, in quanto seguite da almeno l'80% degli uffici giudiziari d'Italia e considerato che la sentenza della Cassazione numero 10579/2021 non ha censurato i valori monetari ma solo i criteri di applicazione. Del resto, già qualche mese dopo la sentenza numero 10579/2021, il Tribunale di Milano affermava “E tuttavia, in attesa dell'elaborazione della “tabella a punti”, appare certamente corretta l'individuazione sin d'ora dei parametri minimi e massimi previsti dalle Tabelle milanesi, che costituiscono con tutta evidenza l'humus da cui far germogliare il valore del punto” Trib. Milano – sentenza numero 5947/2021 pubblicata il 7/07/2021 Pertanto, il valore-punto è stato determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del rispettivo danno parentale per la perdita del parente di primo grado/coniuge ed “assimilati” il valore-punto è pari ad € 3.365,00 € 336.500,00 100 e per la perdita del parente di secondo grado nipote/fratello il valore punto è pari ad € 1.461,20 € 146.120,00 100 anche per questo motivo le tabelle sono state denominate tabelle “integrate a punti” 2 gli importi liquidabili sono stati elaborati secondo la regola della coerenza con il monitoraggio già effettuato 3 rispetto ed applicazione dei principi elaborati dalla Cassazione, tra cui, in primis, quelli esposti nella già citata sentenza numero 10579/2021 ed in particolare la regola per cui il valore medio del punto deve essere estratto dai precedenti 4 evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti e l'obbligo di motivazione gravante sul giudice le tabelle devono tener conto, invece, delle peculiarità della fattispecie concreta e dar modo ai difensori di allegare e provare spesso anche in via presuntiva i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero di eccepirne l'insussistenza, ed al Giudice di motivare sul punto, sì da evitare che si liquidi un danno in re ipsa. Anche recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice di merito deve valutare analiticamente “tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o peggio in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. 'tabellare' in tema di perdita del rapporto parentale” Cass. 11689/2022 . Come già scritto anche nei criteri orientativi delle tabelle milanesi ed. 2021 “Rimane sempre fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche eccezionalmente al di fuori della stessa come si legge nella sentenza numero 12408/2011, la Tabella esprime un valore equo , “e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità”. I parametri rilevanti, indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 10579/2021 sono quelli già previsti in linea generale dalle precedenti versioni delle tabelle milanesi corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Per distribuire i punti tra le dette circostanze il Gruppo Danno alla persona dell'Osservatorio di Milano ha proceduto per tentativi con tante simulazioni su dei “casi”, confrontando gli importi monetari liquidabili in base alle ipotesi di distribuzione dei punti e le liquidazioni in concreto riconosciute dai giudici di merito per casi simili nelle sentenze raccolte con il monitoraggio. In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti edizione 2022 è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” pari ad € 3.365,00 ed € 1.461,20 , pervenendo così all'importo monetario liquidabile. Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020 l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. Le prime quattro circostanze età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici la quinta circostanza lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno sofferenza interiore e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva lett. “E” , si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato anche con il ricorso alle presunzioni in causa. Infine, si è rimesso al singolo giudice la scelta se procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro “E” con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle , il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri “obiettivi” e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate anche con presunzioni relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto • frequentazioni/contatti in presenza o telefonici o in internet , • condivisione delle festività/ricorrenze, • condivisione di vacanze, • condivisione attività lavorativa/hobby/sport, • attività di assistenza sanitaria/domestica, • agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, • altri casi. In entrambe le nuove tabelle integrate a punti ed. 2022, in coerenza con i criteri orientativi delle precedenti tabelle milanesi ed. 2021, si conferma il principio che “non esiste un minimo garantito”, con l'espressa avvertenza che “contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella”. Si conferma altresì, come per la precedente edizione 2021, che per il danno da perdita del rapporto parentale come peraltro per quelle del danno biologico , vanno distinte le ipotesi integranti reati colposi o dolosi le tabelle si applicano solamente alle prime. Nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente ad una liquidazione che superi l'importo massimo previsto in tabella. Infatti, nelle ipotesi di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale, ecc., senza aderire alla tesi del c.d. “danno punitivo” nettamente smentita dalla sentenza Cass. Sez. U. numero 15350/2015 e ben circoscritta dalla sentenza Cass. Sez. U. numero 16601/2017 , è indubbio che sia di regola maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima primaria e secondaria. Anche nella sentenza Cass. numero 10579/2021 si afferma “Poiché si tratta di un'opera di astrazione dalle decisioni della giurisprudenza di merito, la tabella non ha la cogenza del dettato legislativo e consente pertanto la riespansione della clausola generale se le peculiarità del caso concreto non tollerano la sussunzione nella fattispecie tabellare. A parte la previsione di finestre per l'aumento in ragione delle peculiarità del caso, è sempre data la possibilità al giudice di liquidare il danno, oltre i valori massimi o minimi previsti dalla tabella, in relazione a casi la cui eccezionalità, specificatamente motivata, fuoriesca ictu oculi dallo schema standardizzato”. Alla luce di quanto esposto, dei Criteri orientativi e degli allegati pubblicati sul sito del Tribunale di Milano, può dunque concludersi che le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. numero 10579/2021 e possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale. Ritiene inoltre questo giudice che nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione Cass., ord. numero 13269/2020 e cfr. anche Cass. Sentenza numero 28994/2019, nell'ipotesi di successiva emanazione di una tabella normativa . E dunque, nella fattispecie concreta, potranno agevolmente applicarsi le nuove tabelle milanesi integrate a punti edizione 2022, tenendo conto che la componente del danno dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva interiore sono presumibili come particolarmente intense nel caso di perdita della figura paterna, atteso che la perdita di un genitore costituisce sempre un evento tragico e sconvolgente per i congiunti. Ebbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere all'attrice i seguenti punti punti 20 in considerazione dell'età della vittima primaria 44 anni alla data del decesso lett. “A” della Tabella punti 26 in considerazione dell'età della vittima secondaria 18 anni alla data del decesso del padre lett. “B” della Tabella nessun punto in relazione alla lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, l'attrice non conviveva con il padre punti 9 in considerazione della sopravvivenza di numero 3 superstiti lett. “D” della Tabella punti 25 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto lett. “E” della Tabella per un totale quindi di punti 80, pari ad Euro 269.200,00 80 punti x Euro 3.365,00 . Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene infatti il Tribunale che l'attrice abbia adeguatamente provato che con il padre intratteneva un legame stabile e profondo, come attestato tanto dalla copiosa documentazione fotografica prodotta sub docomma 44-54 di parte attrice , quanto dalla prova delegata tenutasi a Roma in data 10 febbraio 2021 e 24 febbraio 2021, con l'assunzione dalla testimonianza di XY, YZ e ZZ. Risulta provato pertanto che l'attrice frequentava regolarmente il padre, presso la casa coniugale di questi, sita in omissis frequentava il padre nella giornata di giovedì, ogni settimana, nonché nei fine settimana da venerdì a domenica per tre volte al mese durante l'estate, inoltre, trascorreva periodi di vacanza più lunghi 15/20 giorni insieme al padre, alla sua seconda moglie, e ai suoi due fratelli, YY e WW durante le estati del 2014 e del 2015 era solita trascorrere il tempo libero in compagnia del padre, della seconda moglie e dei fratelli, presso la loro casa di abitazione, sita alla via omissis aveva l'abitudine, negli anni 2014 e 2015, di venerdì o, in alternativa, di sabato, di uscire a cena con il padre, sig. XX periodicamente circa una volta al mese veniva portata dal padre a fare delle gite sul omissis . 3.2. In relazione al danno non patrimoniale iure hereditatis, per il danno patito dal de cuius sig. AA prima del decesso. La Cassazione ha cura di precisare che “in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Dai pregiudizi risarcibili iure hereditatis si differenzia radicalmente il danno da perdita del rapporto parentale che spetta iure proprio ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto e che è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza” Cass. civ. Ordinanza numero 21837 del 30/08/2019 . Per quanto concerne più specificamente la liquidazione del danno catastrofale o da lucida agonia invocato dall'attrice, sempre la Cassazione ha di recente statuito che “in caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso , può sommarsi una componente di sofferenza psichica danno catastrofale , sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità” Cass. civ. Ordinanza numero 16592 del 20/06/2019 . Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che questa voce di danno non vada riconosciuta perché risulta esclusivamente allegato cfr. p. 17, atto di citazione , ma non affatto provato, né direttamente, e neppure attraverso circostanze gravi, precise e concordanti ai sensi dell'articolo 2729 c.c., che nei circa 5 giorni intercorsi tra il sinistro subito dallo AA e il successivo di lui exitus, la vittima abbia avvertito consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, e sia stata dunque in lucida agonia. Risulta invece adeguatamente allegata e provata cfr. Perizia medico-legale disposta nel procedimento penale N. omissis /2015 incardinato presso il Tribunale di Rieti, prodotta sub docomma 1 di parte attrice la circostanza per cui il decesso del sig. AA è avvenuto cinque giorni dopo l'incidente di caccia. Per il danno biologico temporaneo dallo stesso subito, pertanto, gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore media presumibile devono essere entrambi congruamente aumentati nella misura massima complessiva del 50%. Tenuto conto del fatto che l'exitus della vittima è avvenuto cinque giorni dopo l'incidente e della presumibile sofferenza interiore derivante dalla consapevolezza di essere stati colpiti da un proiettile cfr. doccomma 1, 2 e 28 di parte attrice , appare aderente alla fattispecie concreta procedere all'aumento complessivo del danno biologico standard previsto nella Tabella milanese nella menzionata percentuale del 50% conseguentemente deve essere liquidata la somma complessiva di Euro 742,00 Euro 540,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed Euro 202,00 a titolo di sofferenza interiore importi distinti in considerazione dei principi di diritto espressi dalla Ord. Cass. numero 7513/2018 e dei nuovi criteri adottati nella Tabella milanese edizione 2021 . In considerazione, peraltro, del fatto che l'attrice concorre alla successione legittima con la seconda moglie del padre e con gli altri due figli di seconde nozze, spetta all'attrice, iure hereditatis, la somma complessiva, arrotondata e già rivalutata ad oggi, di Euro 165,00. 3.3. In relazione al danno patrimoniale, parte attrice, da ultimo, chiede il risarcimento a titolo patrimoniale per il danno da lesione di credito costituito dal diritto della stessa di accedere ad un assegno di mantenimento liquidato in Euro 500,00 mensili con sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i suoi genitori cfr. la sentenza Trib. Roma del 03.11.06, sub docomma 25 di parte attrice . È incontroverso che l'attrice non ha percepito più detta somma dalla data dell'incidente per un totale di 80 mesi, fino ad oggi, pari ad Euro 40.000,00. Tenuto conto della intercorsa svalutazione monetaria, stimasi equo liquidare il danno patrimoniale ad oggi nella somma complessiva già rivalutata di Euro 44.000,00. All'attrice deve essere riconosciuta altresì la mancata percezione degli assegni fino all'età presumibile di raggiungimento dell'indipendenza economica che, come richiesto, può essere equitativamente individuata nell'età di 28 anni compiuti. Possono essere allora liquidate all'attrice ulteriori 31 rate, per una somma complessiva di Euro 15.500,00. Tenuto conto, per un verso, dei tassi di svalutazione monetaria e, per altro verso, della circostanza che detta somma è percepita in via anticipata dall'attrice, ritiene questo Giudice che la stessa non debba essere né aumentata, né diminuita in relazione a un coefficiente di capitalizzazione. Il danno subito dall'attrice è quindi liquidato nella complessiva somma di Euro 328.865,00, di cui 313.365,00 liquidati ad oggi, ma da valutare ai fini della decorrenza degli interessi compensativi alla data del sinistro, ed Euro 15.500,00 liquidati in via anticipata ad oggi. Gli interessi compensativi secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione v. sentenza numero 1712/1995 decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto BB, in solido con le Compagnie assicuratrici in coassicurazione pro quota nella specie, AG 50% AB 30% CC 10% GG 10% , devono essere condannati al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di Euro 328.865,00 liquidata in moneta attuale oltre interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di Euro 313.365,00 dalla data del omissis ad oggi interessi, al tasso legale, sulla complessiva somma di Euro 328.865,00, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Non risulta dunque superato il massimale di polizza fissato in Euro 414.000,00. 4. In relazione alle spese processuali e alla domanda di manleva proposta dall'attrice, si deve ribadire che, quanto alle Compagnie assicuratrici, è pacifica e non contestata la sussistenza della copertura assicurativa del BB sub docomma 5 di parte attrice . Consegue pertanto alla soccombenza, la condanna del convenuto BB, in solido con le Compagnie assicuratrici in coassicurazione pro quota nella specie, AG 50% AB 30% CC 10% GG 10% , a rifondere all'attrice le spese processuali, ivi comprese quelle relative al sub procedimento cautelare. Subordinatamente all'effettivo pagamento da parte del convenuto BB in favore dell'attrice delle somme accertate nella presente sentenza, le predette Compagnie assicuratrici, nelle menzionate percentuali pro quota, devono essere condannate a rifondere allo stesso tutte le somme che saranno versate all'attrice in conseguenza delle statuizioni che precedono. Non vi sono i presupposti, infine, per la condanna delle parti convenute alla liquidazione di una somma ex articolo 96 c.p.c. Alla luce di quanto esposto, infatti, non risultano provati dolo o colpa grave delle parti convenute nel contrastare le domande proposte dall'attrice nel presente giudizio. La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto sig. BB nella causazione del sinistro del omissis condanna il convenuto BB, in solido con le Compagnie assicuratrici in coassicurazione pro quota nella specie, AG 50% AB 30% CC 10% GG 10% , al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 328.865,00, oltre interessi come specificato in motivazione rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti condanna il convenuto BB, in solido con le Compagnie assicuratrici in coassicurazione pro quota nella specie, AG 50% AB 30% CC 10% GG 10% , a rifondere all'attrice le spese processuali, ivi comprese quelle relative al sub procedimento cautelare, che liquida in Euro 2.190,30 per esborsi ed anticipazioni, Euro 29.500,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. subordinatamente all'effettivo pagamento da parte del convenuto BB in favore dell'attrice, condanna le predette Compagnie assicuratrici, nelle menzionate percentuali pro quota, a rifondere allo stesso tutte le somme che saranno versate all'attrice in conseguenza delle statuizioni che precedono dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.