«Il sistema di tutela obbligatoria previsto nell'ordinamento previdenziale italiano è strutturato in due settori di riferimento, l'uno destinato ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi e collaboratori, gestito dall'INPS che attualmente include anche le ex gestioni INPDAP ed ENPALS , l'altro, indirizzato alle categorie di liberi professionisti, gestito dagli enti previdenziali di diritto privato, istituiti con Decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509 Enti Pubblici trasformati in associazioni o fondazioni con personalità giuridica di diritto privato e con Decreto legislativo 10 febbraio 1996, numero 103 costituzione di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato » dal sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sotto la voce “previdenza obbligatoria e vigilanza” .
«Fino alla riforma previdenziale varata con il Decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, numero 214 c.d. riforma Fornero i trattamenti erogati dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico gestito dall'INPS, erano costituiti, oltre che dagli assegni di invalidità e dai trattamenti ai superstiti, essenzialmente da tre prestazioni pensione di vecchiaia, pensione di anzianità e pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione versata indipendentemente dall'età anagrafica. Dal 1° gennaio 2012, le prestazioni erogate dall'INPS sono state razionalizzate con la soppressione dei trattamenti di anzianità con le c.d. quote somma tra anzianità contributiva e età anagrafica . I principali canali di accesso al trattamento previdenziale sono, attualmente, due la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali svolge attività di vigilanza sulla previdenza obbligatoria gestita dagli enti previdenziali di diritto privato associazioni e fondazioni di cui al Decreto legislativo numero 509 del 30 giugno 1994 e al Decreto legislativo numero 103 del 10 febbraio 1996, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Giustizia, limitatamente alla Cassa di Previdenza Forense e alla Cassa del Notariato. Sotto il profilo giuridico-amministrativo, il Ministero, tramite la Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative, esamina e approva le delibere, adottate dagli enti, in materia di contributi e prestazioni, di modifica degli statuti e dei regolamenti di organizzazione e dei regolamenti elettorali. Verifica, inoltre, la sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni previdenziali, interagendo con COVIP nel controllo sulle politiche di investimento e sulla composizione del patrimonio degli enti. Svolge i procedimenti finalizzati all'emanazione dei Decreti di commissariamento degli Enti, in presenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento. Esprime le linee di indirizzo su organizzazione e funzionamento degli Enti, anche nei confronti dei rappresentanti ministeriali negli organi statutari. La Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative cura altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza e predispone i decreti di nomina dei componenti degli organi degli enti privati e privatizzati e dei componenti. Per quanto riguarda la vigilanza tecnico-finanziaria sui medesimi enti di previdenza privati, la Direzione esamina i bilanci preventivi, le note di variazione e i bilanci consuntivi, formulando eventuali osservazioni e rilievi. Effettua inoltre l'analisi dei bilanci tecnico-attuariali, finalizzata alla verifica della sostenibilità finanziaria e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali. Approva i regolamenti di contabilità e amministrazione e verifica la legittimità e congruità dei piani triennali di investimento degli enti previdenziali finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica» dal sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sotto la voce “previdenza obbligatoria e vigilanza” . Secondo l’insegnamento della Corte dei Conti, che lo ha anche manifestato in audizione avanti la Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti previdenziali, la sostenibilità delle Casse di previdenza dei professionisti deve scaturire dalla contribuzione più che dal rendimento del patrimonio accumulato. La Corte dei Conti, infatti, nell’audizione del 28.05.2019, ha richiamato l’articolo 24, comma 24, del d.l. 06.12.2011, numero 201, convertito dalla legge 22.12.2011, numero 214, affermando testualmente che «Tale disposizione, al fine di garantire l’equilibrio finanziario nel tempo, pone l’accento sulla necessità che gli enti assicurino tendenzialmente l’equilibrio con le entrate contributive e non, quindi, con quelle derivanti dalla gestione del patrimonio. Peraltro, come già indicato, la riduzione delle entrate contributive costituisce anche il riflesso di fattori demografici e biometrici, nonché dell’andamento sfavorevole del mercato del lavoro in determinati settori». Dall’esame dei bilanci tecnici delle varie Casse di previdenza dei professionisti emerge invece che il futuro delle pensioni sarà sempre più legato al rendimento del patrimonio ed è per questo che le Casse chiedono “mani libere” negli investimenti opponendosi al processo di ripubblicizzazione in atto e, soprattutto, all’applicazione del Codice degli appalti negli investimenti. «Date queste premesse - continua la Corte dei Conti - il regolamento previsto dall’articolo 14, comma 3 del d.l. 98 del 2011 assume significativa rilevanza, in quanto necessario al fine di assicurare completezza al sistema nazionale delle regole chiamate a disciplinare la gestione del risparmio, mediante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie, dei conflitti di interesse e di banca depositaria. Nel predisporlo occorrerebbe però tenere a mente la natura peculiare del risparmio previdenziale, che mal si presta ad essere investito in attività caratterizzate da alti livelli di rischio/rendimento qualunque tentativo di spingere le casse verso questo crinale finirebbe per contraddire la loro funzione». Ma trattandosi della previdenza obbligatoria di primo pilastro, nel regime di finanziamento a ripartizione, le pensioni dei professionisti non possono dipendere dall’andamento dei mercati finanziari perché questo solo fatto trasformerebbe il regime di finanziamento a ripartizione nel regime di finanziamento a capitalizzazione. I Ministeri Vigilanti hanno davanti a sé l’esatto quadro della situazione e anche l’esempio di INPGI1 che dal legislatore, al solo fine di evitare il commissariamento previsto dalla legge, è stato fatto transitare nell’INPS scaricando il debito, nel frattempo maturato, sull’intera collettività. I Ministeri Vigilanti sono quindi chiamati oggi ad un intervento risolutore al fine di evitare, tra pochi anni, tanti casi come quello di INPGI1.