La finalità del recupero del minore, che è intrinseca alla natura del procedimento minorile, impone che, nel caso in cui vi siano i presupposti applicativi del perdono giudiziale, il giudice debba esplicitare le ragioni sottese alla mancata concessione del beneficio medesimo.
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso presentato da un minore accusato di estorsione e a cui era stata riconosciuta la sospensione condizionale. Con il ricorso in Cassazione, il minore denuncia la violazione di motivazione in riferimento alla mancata concessione da parte della Corte d'Appello del perdono giudiziale. La Corte di Cassazione, decidendo sulla vicenda in esame, ha affermato che il perdono giudiziale e la sospensione condizionale sono istituti che comportano l'estinzione del reato «secondo una diversa scansione diacronica verificandosi questa, ove riconosciuto il perdono giudiziale, al momento del passaggio in giudicato della sentenza ovvero, ove concessa la sospensione condizionale della pena, all'esisto dell'utile decorso del termine di legge». Tali differenze, pertanto, permettono al giudice di scegliere quale sia «lo strumento migliore per consolidare nel minore sia le controspinte psicologiche al reato sia le basi di un suo pieno recupero Cass. numero 16017/2013 ». La finalità del recupero del minore, che è intrinseca alla natura del procedimento minorile, impone però che, nel caso in cui vi siano i presupposti applicativi del perdono giudiziale, il giudice debba esplicitare «le ragioni sottese alla concessione o alla mancata concessione del beneficio medesimo». Considerando che, nel caso in esame, la motivazione del mancato riconoscimento del perdono giudiziale non era stata fornita, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia ad un nuovo giudizio.
Presidente Imperiali – Relatore Tutinelli Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta sezione minorenni - ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 6 giugno 2019 dal Tribunale dei minorenni di Caltanissetta in relazione a fattispecie di estorsione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, C.N. , articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della riduzione per il tentativo nella massima estensione. In sostanza, il ricorrente afferma che, ritenuta la prevalenza della diminuente di cui all'articolo 98 cod pen sulle aggravanti, la pena base da prendere in considerazione avrebbe dovuto essere parametrata al minimo della pena edittale prevista per l'estorsione tentata mentre Tribunale e Corte d'appello hanno applicato una pena base superiore ai minimi. 2.2. Violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del perdono giudiziale. Il ricorrente rileva che la pena finale irrogata dalla Corte di appello avrebbe potuto essere ritenuta compatibile con l'istituto del perdono giudiziale dovendosi per di più considerare che la stessa Corte d'appello ha espresso un giudizio prognostico favorevole in ordine alla futura condotta del giovane imputato cui è stata anche concessa la sospensione condizionale della pena. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dal del D.L.numero 137 del 28 ottobre 2020, articolo 23, comma 8, convertito dalla L. numero 176 del 18 dicembre 2020. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Lidia Giorgio - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, deve osservarsi che, nel caso di specie, la pena risulta essere stata fissata in valori prossimi ai minimi edittali e comunque inferiore ai valori medi rimanendo quindi sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'articolo 133 c.p. la mera affermazione di congruità della pena ovvero il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere Sez. 2, numero 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 . 2.1. Peraltro, se le riduzioni disposte della Corte di appello rispetto al giudizio di primo grado trovano fondamento nel limitato apposto causale offerto dall'imputato a cui è certamente attribuibile una sola delle telefonate, rimane comunque valorizzato - perlomeno in fatto - il carattere premeditato della condotta, la scelta di una persona offesa ultraottantenne e facilmente impressionabile. Tali ultimi elementi permettono di adeguatamente dare conto della scelta di non ridurre ai minimi termini possibili la risposta sanzionatoria. Infatti, laddove la condotta sia connotata da elementi di diverso segno e diversa rilevanza, la concessione in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti non elide la possibilità di graduare l'entità della riduzione conseguente. 3. Deve invece rilevarsi l'assoluta mancanza di motivazione in punto concedibilità del perdono giudiziale. 3.1. Va ricordato al proposito che perdono giudiziale e sospensione condizionale costituiscono istituti che comportano l'estinzione del reato secondo una diversa scansione diacronica verificandosi questa, ove riconosciuto il perdono giudiziale, al momento del passaggio in giudicato della sentenza ovvero, ove concessa la sospensione condizionale della pena, all'esito dell'utile decorso del termine di legge. Tali diverse connotazioni permettono al giudice di scegliere lo strumento più utile per consolidare nel minore sia le controspinte psicologiche al reato sia le basi di un suo pieno recupero Sez. 6, Sentenza numero 16017 del 31/10/2013 Rv. 259760 - 01 . 3.2. Se però, proprio in ragione di tali caratteristiche e finalità, rimane la possibilità di una diversa valutazione in relazione all'uno e dell'altro strumento, la finalità di recupero del minore, coessenziale alla stessa natura del procedimento minorile, impone che ogni volta che - anche in corso di causa, come nel caso di specie - possa prospettarsi la presenza dei presupposti applicativi del perdono giudiziale, sussiste in capo al giudice l'onere di esplicitare le ragioni sottese alla concessione o mancata concessione del beneficio medesimo 4. In difetto di tale apparato motivazionale, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione. Infatti, nel caso di annullamento con rinvio di una sentenza emessa dalla sezione per i minorenni della corte d'appello, competente alla celebrazione del giudizio di rinvio è la medesima corte d'appello in diversa composizione, salvo che l'ufficio giudiziario sia costituito da un'unica sezione Sez. 1 -, Sentenza numero 13725 del 07/11/2019 - dep. 06/05/2020 Rv. 278972 - 02 circostanza - quest'ultima - che non ricorre nel caso di specie. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego del perdono giudiziale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Caltanissetta, sezione minorenni in diversa composizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.