Sinistro stradale: la richiesta di risarcimento del danno all’assicurazione può essere effettuata anche tramite posta privata

È ammesso l’utilizzo di mezzi equipollenti alla raccomandata con avviso di ricevimento, purché sia provata l’avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da una donna, la cui auto era stata danneggiata da un furgone impegnato in una manovra di parcheggio. In particolare, in primo grado la donna citava in giudizio il proprietario del furgone e l'assicurazione, chiedendo il risarcimento del danno. La domanda veniva però respinta dai giudici di merito, in quanto la richiesta di risarcimento era stata effettuata tramite posta privata secondo i giudici, infatti, la preventiva richiesta di risarcimento all'assicurazione deve essere effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, «formalità che non ammette equipollenti». Di qui, il ricorso in Cassazione della donna. La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ha chiarito che «la condizione di proponibilità della domanda, di cui all'articolo 145 d.lgs. numero 209/2005 Codice delle assicurazioni private , cioè la richiesta rivolta all'assicuratore con raccomandata, può essere assolta con mezzi equipollenti qualora essi consentano di provare l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari», trattandosi di una «mera istanza risarcitoria che assolve la funzione di consentire un'anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale» Cass. civ., numero 29464/2020 . In ogni caso, è esclusa l'equiparazione della mera istanza agli atti processuali, «la cui notifica non è sanabile quando risulta eseguita da un servizio non gestito da Poste Italiane s.p.a.». Insomma dopo l'incidente stradale la richiesta di risarcimento può essere inviata all'assicurazione per posta privata, a patto che si possa provare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Parola, ora, al giudice del rinvio.

Presidente Graziosi – Relatore Guizzi Ritenuto in fatto - che I.C. ricorre, sulla base un unico motivo, per la cassazione della sentenza numero 1501/21, del 13 luglio 2021, del Tribunale di Torre Annunziata, che - respingendone il gravame avverso la sentenza numero 7219/16, del 24 ottobre 2016, del Giudice di pace di Torre Annunziata - ha confermato la declaratoria di improponibilità e improcedibilità, ai sensi dell'articolo 145 Cod. Assicurazioni, della domanda risarcitoria proposta dalla I. nei confronti di D.L.S. e della società Allianz S.p.a. - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio il D.L., nonché - ai sensi dell'articolo 149 Cod. Assicurazioni - la società Allianz S.p.a., lamentando l'esistenza di danni al proprio veicolo cagionati, il 20 ottobre 2014, da un furgone di proprietà del D.L., nell'effettuare una manovra di posteggio in omissis - che - nella contumacia del D.L. - la domanda risarcitoria veniva dichiarata improponibile e improcedibile , ai sensi dell'articolo 145 Cod. Assicurazioni, dall'adito giudicante, esito al quale esso perveniva sul rilievo che la preventiva richiesta di risarcimento all'assicuratrice dovesse essere effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formalità che non ammette equipollenti, mentre, nella specie, essa era stata inoltrata a mezzo posta privata - che, esperito gravame dall'attrice soccombente, il giudice di appello lo rigettava, confermando la sentenza impugnata - che avverso la sentenza del Tribunale oplontino ricorre per cassazione la I., sulla base - come detto - di un unico motivo, - che esso denuncia - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 - violazione o falsa applicazione degli articolo 145 e 148 cod. assicurazioni, per effetto di una non corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte si tratta di Cass. Sez. Unumero , sent. 10 gennaio 2020, numero 299 , secondo cui è inesistente e non sanabile la notificazione degli atti processuali , eseguita mediante servizio postale non gestito dalla società Poste Italiane S.p.a. - che sono rimasti intimati la società Allianz e il D.L. - che la proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio per il 2 marzo 2022 - che la ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni e conclusioni. Considerato in diritto - che il ricorso va accolto - che l'unico motivo è fondato - che, difatti, la condizione di proponibilità della domanda, di cui al D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 145 Codice delle assicurazioni private , cioè la richiesta rivolta all'assicuratore con raccomandata, può essere assolta con mezzi equipollenti qualora essi consentano di provare l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari Cass. Sez. 3, ord. 23 dicembre 2020, numero 29464, Rv. 660134-01 , non potendo, oltretutto, tale richiesta - qualificata dalla giurisprudenza di questa Corte come mera istanza risarcitoria cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 31 luglio 2017, numero 18940, Rv. 645374-01 , che assolve la funzione di consentire una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale Corte Cost., sent. 3 maggio 2012, numero 111 - equipararsi ad un atto giudiziario, come anche confermato dalla necessità che la richiesta risarcitoria sia effettuata con atto distinto da quello con cui viene esperita l'azione Cass. Sez. 3, sent. 2 luglio 2010, numero 15733, Rv. 614002-01 - che, pertanto, non risulta corretto il richiamo - operato dalla sentenza impugnata - alla inesistenza della notificazione di atti processuali che risulti eseguita mediante servizio postale non gestito da Poste Italiane - che il ricorso, dunque, va accolto e la sentenza impugnata cassata, rinviando al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.