La scriminante del diritto di critica presuppone, oltre al rispetto del principio di continenza e di pertinenza, anche quello di verità che, nel caso della critica c.d. “politica”, deve consistere nel fatto che le espressioni lesive della reputazione altrui abbiano ad oggetto un episodio realmente verificatosi, e non già un pretesto concepito al solo scopo di legittimare un giudizio oggettivamente offensivo.
Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con la sentenza numero 25759 depositata il 5 luglio 2022. Un argomento spinoso l'orientamento sessuale. Nel caso che ci occupa a finire sotto processo è un uomo politico accusato di aver pronunciato in pubblico e divulgato via web espressioni diffamatorie in danno dell'associazione Omphalos Arcigay Arcilesbica, nonché nei riguardi di un esponente di quest'ultima, responsabile della “sezione giovani”. Condannato dal Tribunale di Perugia, veniva poi assolto dalla Corte d'Appello le sue dichiarazioni, comprendiamo dalla lettura della sentenza che vi proponiamo oggi, erano da ritenersi penalmente irrilevanti perché coperte dalla scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica. Contro la decisione di secondo grado insorgevano sia il Procuratore Generale, sia le parti civili e cioè l'associazione ritenutasi offesa, il responsabile della sezione giovani e, in proprio, i due presidenti dell'associazione stessa. Prima verifica la legittimazione ad impugnare la pronuncia sfavorevole. Le prime battute della Corte di Cassazione sono tutte sul versante del diritto processuale il ricorso dei due presidenti dell'associazione costituitasi parte civile è inammissibile perché essi, scrivono i giudici di legittimità, non hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui si negava loro il diritto di pretendere un ristoro per il danno lamentato. Su questo punto e sul collegato capo civile , pertanto, si è formato il giudicato interno e la decisione di primo grado non è suscettiva di essere riesaminata, mancando per l'appunto la reiterazione della domanda risarcitoria – articolata sotto forma di critica alla prima decisione – nel corso del giudizio d'Appello. Nulla sposta in argomento l'eventuale considerazione del noto principio di immanenza vero è che la parte civile, costituitasi ritualmente nel primo grado di giudizio e ivi rappresentate le proprie conclusioni, mantiene fermo il proprio ruolo nel prosieguo del processo. Ma ciò, si precisa, le consente soltanto di esercitare i propri diritti in accordo alla disciplina processuale in tema di impugnazioni. E quest'ultima, per dirla in breve, “taglia” fuori dai giochi nei successivi gradi di giudizio la parte soccombente che manifesta acquiescenza alla sentenza sfavorevole. Il gioco degli equilibri la reputazione al cospetto del diritto di critica. Eccoci arrivati al cuore della decisione le espressioni oggetto del processo erano scriminate oppure no? La Cassazione ovviamente non si esprime su questo punto, ma annulla la decisione d'Appello richiedendo un nuovo giudizio per valutare la sussistenza o meno degli estremi della scriminante tacita dell'esercizio del diritto di critica. Quest'ultimo, frequentemente chiamato in causa da tutti coloro che fanno per mestiere esercizio del diritto che ognuno di noi ha di esprimere la propria opinione su qualsiasi argomento, è tipico sia dell'attività giornalistica, sia di quella politica. Le sue componenti essenziali sono la risultante di una lunga e ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale che oggi assume contorni sufficientemente prevedibili e stabili. Affinché un'espressione oggettivamente denigratoria sia lecitamente espressa e divulgata occorre innanzitutto che il fatto oggetto degli strali censori sia vero. Il che non significa che esso deve essere descritto nei più minuti dettagli – come richiede, invece, il diritto di cronaca – ma che lo stesso sia fedelmente rappresentato nei suoi tratti salienti all'uditorio. Insomma non si può, sostiene condivisibilmente la Cassazione, “inventare” un episodio o descriverlo in modo da stravolgerne significativamente i connotati per poi bersagliarlo con le più aspre critiche. Anche la Corte EDU è di questa opinione, e richiede il rispetto del principio di verità anche quando si debba esprimere un giudizio di valore. Ancora, ciò di cui si discorre deve rivestire interesse pubblico e deve essere, quindi, pertinente e attuale. La critica politica, ossia sulle opzioni ideologiche che riguardano l'agire o l'essere umano, potrà quindi essere lecita anche nel caso in cui contenga espressioni fortemente polemiche. Ma il nucleo del fatto su cui essa verte dovrà essere vero e di interesse pubblico. Altro tema è quello della continenza verbale, ossia dell'utilizzo di un linguaggio che, anche qualora non fosse particolarmente pacato, non deve sconfinare nella intenzionale e mera offesa all'altrui reputazione. Il ribaltamento della decisione la motivazione rafforzata. Un altro aspetto particolarmente interessante è quello che riguarda il tenore della motivazione di una sentenza che intenda ribaltare il contenuto di quella emessa a conclusione del grado di giudizio precedente. Scrive la Cassazione che «il ribaltamento della decisione presuppone, in altri termini, non una mera critica statica … quanto, piuttosto, l'accertamento di un errore di giudizio». Ciò deve avvenire attraverso una critica rilettura degli elementi di prova posti a sostegno della sentenza che si vuole riformare, di quelli eventualmente ignorati o sottovalutati, eccetera. Insomma, non basta esprimere un dissenso sul primo percorso giudiziale, ma è necessario sostituirlo con un altro altrettanto completo e motivato, anche se di segno opposto.
Presidente Miccoli - Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 febbraio 2021, la Corte d'appello di Perugia ha, in riforma della decisione del Tribunale in sede dell'11 aprile 2019, assolto P.S. dai reati di diffamazione, aggravata e continuata, in danno dell'associazione Omphalos Arcigay Arcilesbica, in persona del legale rappresentante pro tempore, e del responsabile della sezione giovani della stessa associazione, M.M., al medesimo ascritti in riferimento alle dichiarazioni rese, nella qualità di consigliere nazionale del Forum Ass. Familiari, nei forum tenutisi, nelle città di omissis , oltre che nell'intervento svolto dal P. nell'ambito della Festa dell'amicizia , organizzata dal partito democratico nella Repubblica di San Marino nell'agosto 2014 interventi videoregistrati e resi disponibili sul web e sulla piattaforma Youtube. 1.1. Dall'imputazione risulta come il ricorrente - relatore, in qualità di consigliere nazionale del Forum Ass. Familiari alla conferenza inaugurale del presidio di omissis Sarà ancora possibile dire mamma e papà? del omissis , e nei convegni, tenutisi ad omissis , e nella Repubblica di San Marino nell'agosto 2014 sul medesimo tema de La famiglia al tempo della questione antropologica - Sarà ancora possibile dire mamma e papà? - nel rappresentare la propria opinione sul tema delle unioni civili, al tempo oggetto del dibattito parlamentare sul disegno di legge c.d. Cirinnà, avesse richiamato la relazione svolta nel 2012 da M.M., nell'ambito di un'assemblea studentesca tenutasi presso il liceo Alessi di Perugia, rendendone una rappresentazione diffamatoria. In particolare, nelle diverse circostanze richiamate, l'imputato avrebbe - in tesi d'accusa - diffuso notizie, non corrispondenti al vero, sull'attività di informazione e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili svolta da Omphalos Arcigay Arcilesbica, attribuendo ai materiali messi a disposizione dei partecipanti nella citata assemblea studentesca natura pornografica e portata istigatrice all'omosessualità, formulando, altresì, gravi insinuazioni sulle iniziative di accoglienza promosse dalla medesima associazione, indicata come luogo per i ragazzi che sono interessati a questo tipo di argomento e vogliono farsi dare il benvenuto non voglio entrare nei dettagli di come sarà il benvenuto con tutti i dati di come contattarli, sito internet eccetera , nonché luogo dove si va a fare l'amore allora gli dicono, venite a fare l'amore da noi. Abbiamo il calendario dei vari appuntamenti in giro per la provincia, poi abbiamo il welcome group, il gruppo di benvenuto in cui vengono accolti i giovani dai 14 ai 19 anni che hanno fatto l'assemblea di istituto e vogliono provare a fare sesso tra due maschi o fra due femmine. E vengono accolti tra le braccia evidentemente desiderose del gruppo dell'Arcigay di Perugia , affermando, altresì, che l'attività dell'associazione avrebbe promosso una inculturazione della teoria del gender , tale da portare i destinatari del messaggio, tra cui bambini dai tre ai sei anni, a ritenere che gay e' meraviglioso, bellissimo da provare , e che i materiali diffusi sarebbero robe pornografiche che non ve le leggo perché vi rispetto . In sintesi, all'imputato è stato contestato si aver affermato, contrariamente al vero, che il materiale divulgato nel corso dell'assemblea costituisse un'istigazione all'omosessualità, promuovendo esplicitamente sia rapporti sessuali tra individui dello stesso sesso, che la frequentazione di riti di iniziazione celebrati, con cadenza periodica, dall'associazione, laddove, invece, la conferenza era stata finalizzata al contrasto delle discriminazioni di genere e del bullismo omofobico, ed il materiale messo a disposizione degli studenti era costituito da immagini destinate a sensibilizzare, per ogni tipologia di rapporto, la prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili ed a divulgare le attività di inclusione e sostegno psicologico svolte dall'associazione. 1.2. Ritenuta parzialmente assorbita la pubblicazione dei video sul web nelle condotte dichiarative oggetto di registrazione, il Tribunale ha affermato la responsabilità penale dell'imputato, in considerazione del tenore obiettivamente diffamatorio delle propalazioni nelle diverse sedi rese, connotate da falsità e mistificazione dei fatti rappresentati, e tali da non essere scriminate dall'esercizio del dirittc di cronaca e di critica, anche sotto forma - quanto all'intervento dell'agosto 2014 nel corso della Festa dell'amicizia organizzata dal partito democratico nella Repubblica di San Marino - di critica politica, escludendo la causa di giustificazione di cui all' articolo 51 c.p. , anche in forma putativa, in assenza di doverosi riscontri di veridicità dei fatti specifici addebitati alle parti civili. 1.3. La Corte d'appello di Perugia ha, invece, ricondotto i fatti nell'alveo del legittimo esercizio del diritto di critica politica, collocando l'episodio riferito nel tema oggetto del dibattito in corso, all'epoca delle pubbliche esternazioni del P., sul disegno di legge c.d. Cirinnà. 2. Avverso la indicata sentenza della Corte d'appello di Perugia hanno proposto ricorso il Procuratore generale presso la medesima Corte d'appello, le parti civili M.M. in proprio, A.E. e S.P., nella qualità di presidenti pro tempore dell'Associazione di promozione sociale Omphalos Arcigay Arcilesbica, nonché - con separato ricorso - la stessa associazione, in persona del legale rappresentante, articolando rispettivamente i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all' articolo 173 disp. att. c.p.p. , comma 1. 2.1. Con il ricorso, il Procuratore generale Presso la Corte d'appello di Perugia formula un unico, articolato, motivo, con il quale deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla causa di giustificazione reputata sussistente dalla Corte territoriale. Con un primo argomento, censura la correlazione ritenuta tra l'assemblea di istituto del 18 aprile 2012, avente ad oggetto Orientamento sessuale, identità di genere, bullismo omofobico ed il contesto in cui le pubbliche arringhe dell'imputato sarebbero state rese negli anni 2014-2015, avendo sul punto la Corte territoriale del tutto illogicamente eletto l'associazione di promozione sociale Omphalos Arcigay Arcilesbica a contraddittore politico dell'imputato, con conseguente erronea collocazione delle dichiarazioni nell'ambito della critica politica ed arbitraria applicazione della giurisprudenza di legittimità e convenzionale a casi non comparabili, in assenza della veridicità degli assunti. Con un secondo punto, evidenzia il travisamento dei fatti riguardo il tema della relazione svolta nell'assemblea liceale dal rappresentante di Omphalos ed il contenuto della documentazione messa a disposizione degli studenti, avendo sul punto la Corte d'appello qualificato come divulgazione la mera esposizione dei depliants, il cui contenuto meramente informativo - non era stato oggetto di alcuna propalazione, in tal modo impropriamente equiparando la comunicazione verbale ad un approfondimento documentale solo eventuale e rimesso all'iniziativa dei presenti. Per altro verso, evidenzia come la falsità delle propalazioni dell'imputato, nella parte in cui il medesimo aveva affermato - a rafforzamento della ritenuta istigazione a pratiche omossessuali, attribuita al relatore ed all'associazione - come fosse stato divulgato materiale informativo esclusivamente riferito a rapporti tra persone dello stesso genere, sia smentito dalla presenza di materiale diverso ed ulteriore rispetto a quello prelevato dalla studentessa L.V.C. e fatto pervenire, all'epoca, all'imputato. 2.2. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. Sashia A.E. e S.P., nella qualità di presidenti pro tempore dell'Associazione di promozione sociale Omphalos Arcigay Arcilesbica, articolano tre motivi, ai quali antepongono l'interesse della parte civile all'impugnazione, agli effetti civili, della sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato . 2.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione della legge penale e correlato vizio della motivazione in relazione agli articolo 51 e 595 c.p. , in termini sovrapponibili agli argomenti rassegnati dal Procuratore generale. In particolare, si contesta che Omphalos Arcigay Arcilesbica - nella sentenza impugnata reputata antagonista dell'associazione rappresentata da P. - possa essere ritenuta formazione deputata a sostenere il riconoscimento delle unioni civili, trascurando la Corte d'appello di confrontarsi, in generale, con le plurime posizioni assunte dalle associazioni LGBT nel relativo dibattito e, in particolare, con le finalità di promozione sociale svolta da Omphalos rilievo non solo ingiustificato e decontestualizzato nel tempo, ma posto, del tutto erroneamente, a giustificazione della rappresentazione resa dall'imputato, invece esplicitamente intesa ad attribuire all'associazione una finalità di adescamento, smentita dalle risultanze processuali, che dimostrano come l'oggetto sociale dell'associazione predetta sia la lotta alle discriminazioni e la promozione dell'inclusione sociale delle persone omossessuali che esclusivamente su tali temi si era incentrato il dibattito nell'assemblea studentesca che il materiale messo a disposizione nell'occasione descriveva le attività dell'associazione. Per altro verso, si deduce come P. non avesse mai evocato Omphalos quale contraddittore nel confronto dialettico sul disegno di legge in discussione, accusando invece falsamente l'associazione di proselitismo omosessuale, in tal modo escludendosi in radice valenza di critica politica ad accuse false, riferite ad un episodio risalente nel tempo e, pertanto, formulate al di fuori di ogni nesso di attualità con la discussione del tema relativo alla contrapposizione tra famiglia tradizionale ed unioni civili, in tal modo riportando un evento che ha costituito mera occasione di un attacco personale, lesivo della dignità morale ed intellettuale della parte civile. 2.2.2. Con il secondo motivo, si deduce analoga censura in riferimento al limite della verità, nella declinazione rilevante quanto al diritto di critica politica, per avere la Corte d'appello neutralizzato le plurime falsità propalate in merito ai temi ed alle finalità dell'intervento nell'assemblea studentesca equiparando la messa a disposizione del materiale informativo a propaganda travisando la tipologia di accoglienza riservata dall'associazione, qualificando, contrariamente al vero, il Welcome group e le Dancing queer quali riti di iniziazione utilizzando materiale acquisito solo ex post dall'imputato riguardo la tipologia di eventi svolti con il patrocinio dell'associazione, peraltro del tutto in linea con gli spettacoli comunemente divulgati anche sui mass media giustificando come iperbole discorsiva il riferimento all'esclusiva diffusione di materiale afferente la prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili nei rapporti omossessuali, senza considerare la documentazione invece relativa anche ai rapporti eterosessuali, di cui ha dato atto il primo giudice valorizzando l'esibizione di un volantino, da parte del P., manipolato e non corrispondente, per forma e dimensioni, ai reperti originali messi a disposizione dei partecipanti. 2.2.3. Con il terzo motivo, la stessa doglianza è sviluppata riguardo al limite della continenza, richiamando testualmente i brani, riportati nella sentenza di primo grado, estrapolati dalle pubbliche esternazioni dell'imputato. 2.3. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. Sashia Soli, l'Associazione di promozione sociale Omphalos Arcigay Arcilesbica, in persona del presidente pro tempore B.S., articola tre motivi, in termini del tutto sovrapponibili al ricorso già illustrato. 2.4. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. Marco Florit, M.M. articola tre motivi, declinati in censure analoghe a quelle svolte nell'interesse dell'associazione. 3. L'11 aprile 2022, i difensori dell'imputato, Avv.ti Stefano Forzani e Laura Modena, hanno trasmesso una articolata memoria. 3.1. Con un primo punto, si contesta la legittimazione all'impugnazione di legittimità di A.E. e S.P. per non essere stato riconosciuto in primo grado in favore degli stessi, in proprio, il diritto al risarcimento del danno, con conseguente richiesta di condanna degli stessi alla rifusione delle spese processuali della parte. 3.2. Con un secondo argomento, si contrasta l'impugnazione proposta dall'associazione Omphalos richiamando il contesto politico sotteso alle esternazioni di P. e gli scopi statutari della predetta associazione, che ne legittimano il ruolo di parte antagonista nel dibattito politico sulle unioni civili contestando i rilievi svolti sui punti afferenti i contenuti comunicativi dell'intervento del rappresentante di Omphalos e la diffusione di materiale cartaceo in assemblea studentesca evidenziando le modalità delle serate ludiche organizzate da Omphalos e documentate dall'imputato in udienza rivendicando l'esclusiva diffusione di immagini afferenti rapporti omosessuali - incorporati per immagine nel ricorso - ed il contenuto propagandistico del flayer informativo. 3.3. Con un terzo punto, si controdeduce al ricorso presentato nell'interesse della parte civile M 3.4. Un ultimo argomento contrasta le deduzioni del Procuratore generale ricorrente, stigmatizzandone la parcellizzazione dell'analisi e l'apoditticità delle asserzioni. 4. Con requisitoria scritta del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, ex articolo 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176 , trasmessa in data 12 aprile 2022, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha articolatamente concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 5. Le parti civili hanno trasmesso le proprie conclusioni scritte. 6. Il 21 aprile 2022, l'Avv. Forzani ha trasmesso controdeduzioni alla requisitoria del Procuratore generale ed ha ribadito le proprie conclusioni. Considerato in diritto I ricorsi proposti dal Procuratore generale, dall'Associazione di promozione sociale Omphalos Arcigay Arcilesbica, in persona del presidente pro tempore B.S., e di M.M. sono fondati. E', invece, inammissibile il ricorso proposto da A.E. e S.P 1. Il ricorso proposto da A.E. e S.P., nella qualità di presidenti pro tempore dell'Associazione di promozione sociale Omphalos Arcigay Arcilesbica, è proposto in difetto di legittimazione. 1.1. Con statuizione non impugnata, il giudice di primo grado ha respinto la domanda risarcitoria formulata da S.P. ed A.E., presidenti dell'associazione Omphalos che si sono succeduti nel tempo, costituiti parte civile in proprio, non ravvisando alcun pregiudizio personalmente patito dai rappresentanti dell'ente. Ha, invece, reputato sussistente il danno all'onore ed alla reputazione patito da M.M. e dall'associazione ex se, in linea con il principio per cui è risarcibile il pregiudizio subito da un'associazione, anche non riconosciuta, che avanzi, iure proprio , la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente Sez. U, numero 38343 dell 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261110 pregiudizio, nella specie, ravvisato nella lesione della reputazione e dell'onore in conseguenza della falsa attribuzione all'associazione di interessi illeciti, in luogo della finalità di inclusione ed integrazione sociale promosse da Omphalos, che persegue statutariamente lo scopo di tutelare i diritti civili delle minoranze e di lotta contro le discriminazioni. 1.2. Nel quadro così delineato, il Collegio ritiene che, non avendo le parti civili S.P. ed A.E. proposto appello avverso la sentenza di primo grado che, pur affermando la colpevolezza dell'imputato, aveva, tuttavia, statuito la reiezione della richiesta di risarcimento dei danni dai medesimi avanzata, il ricorso ci legittimità, proposto dalle predette parti civili avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in secondo grado sull'appello proposto soltanto dall'imputato, non sia ammissibile. Il rapporto processuale civile d'impugnazione trova, invero, la sua ragione d'essere sia nella volontà della parte, la quale deve essere costantemente attiva nel formulare le proprie domande articolo 82,538 e 539 c.p.p. al fine di tutelare nel modo più completo possibile la propria posizione, sia nell'interesse al gravame, fondamento unico per determinare la prosecuzione del giudizio negli ulteriori gradi. Dal che deriva che la parte civile, la quale voglia ottenere una modifica della sentenza di condanna di primo grado nella parte in cui sono state rese statuizioni in senso sfavorevole alle proprie pretese civilistiche, deve proporre rituale impugnazione. Con la conseguenza per cui l'omessa tempestiva impugnazione ad iniziativa della parte civile contro la decisione di condanna di primo grado, sfavorevole ai suoi interessi, comporta la consumazione del relativo diritto e la conseguente acquiescenza alla sentenza, che ha acquistato sul punto autorità di cosa giudicata, ai sensi dell' articolo 329 c.p.c. norma che, nel processo civile, disciplina l'acquiescenza prestata dalla parte titolare del diritto di impugnazione alla decisione e di sicura applicazione anche quando l'azione civile sia incidentalmente inserita nel processo penale. 1.3. A siffatta ricostruzione, coerente con il sistema delle preclusioni processuali correlate all'effetto devolutivo delle impugnazioni, non osta il principio dell'immanenza della costituzione della parte civile, decisivo essendo il rilievo che la partecipazione della parte civile alle fasi successive alla prima, anche se questa non ha proposto una sua impugnazione, può espletarsi solo nell'ambito dei diritti azionati e fatti successivamente valere nel rispetto di tutte le altre norme e dei principi che disciplinano le impugnazioni. Questi ultimi principi non sono affatto superati dalla regola dell'immanenza della costituzione della parte civile, ma con essa anzi si armonizzano nei limiti indicati. In particolare, non trova - in caso di acquiescenza all'impugnazione - applicazione il principio affermato da Sez. U, numero 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001, secondo cui il giudice di appello che, su impugnazione del solo pubblico ministero, condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria la situazione processuale qui in esame e', invero, del tutto diversa poiché, in presenza del gravame proposto esclusivamente dall'imputato contro la decisione di condanna, il giudice di appello non poteva certamente avvalersi dello stesso principio dell'immanenza per superare i principi tassativi che regolano le impugnazioni e, quindi, ritenersi investito dell'obbligo di pronunciarsi comunque, pur in assenza di gravame della parte civile, sulle pretese civilistiche di quest'ultima, le quali erano state negate dalla sentenza di condanna di primo grado, ma non avevano ormai alcun diritto di cittadinanza in presenza, peraltro, di una decisione assolutoria di secondo grado che ha riformato radicalmente quella resa in primo grado. Deve essere, pertanto, qui ribadito che è inammissibile il r corso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in secondo grado sull'appello proposto soltanto dall'imputato V. Sez. 4, numero 46770 del 19/11/2009, P., Rv. 245995 . 1.4. Ritiene il Collegio non ricorrano i presupposti per la condanna delle predette parti civili alla rifusione delle spese sostenute nel grado di legittimità dall'imputato, richiesta nella memoria difensiva conclusionale del P Nel solco dei principi affermati da Sez. U, numero 41476 del 25/10/2005, Misiano, Rv. 232165, questa Corte è ferma nel ritenere ex multis Sez. 4, numero 15494 del 05/04/2022, Andora, Rv. 283024 che il giudice è tenuto a condannare la parte civile, la cui impugnazione avverso la sentenza di assoluzione non sia stata accolta, al pagamento di tutte le spese del processo, e non solo di quelle cui la stessa abbia dato causa, non contemplando, sul punto, alcuna eccezione la previsione generale di cui all' articolo 592 c.p.p. , comma 1. Ricorrono, nondimeno, eccezionali ragioni per la compensazione tra le parti delle spese - in analogia con quanto previsto nell'ambito del processo civile dall' articolo 92 c.p.c. , nella lettura conseguente alla sentenza della Corte Cost., numero 77 del 2018 - in considerazione della fondatezza dei ricorsi del Pubblico ministero e delle altre parti private in relazione agli identici motivi prospettati dai ricorrenti non legittimati, che non hanno comportato per l'imputato alcun aggravio difensivo correlato alle impugnazioni qui dichiarate inammissibili V. Sez. 6, numero 35931 del 24/06/2021, Daidone, Rv. 282110 . 2. Sono fondati i ricorsi proposti dal Pubblico Ministero e dalle pari civili M.M. e Associazione Omphalos. 2.1. La conclusiva statuizione liberatoria resa, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dalla Corte d'appello di Perugia fonda su due rationes aecidendi innanzitutto, le esternazioni dell'imputato nelle diverse circostanze riassunte nei capi d'imputazione sono state qualificate tutte come espressione di critica politica ed a siffatto parametro valutativo è stata correlata la verifica dell'esercizio del diritto di espressione del pensiero dissenziente il pre-requisito della verità dei fatti rappresentati dall'imputato - e posti quale base cognitiva della critica politica, reputata legittimamente esercitata - è stato, inoltre, disaminato assegnando portata dichiarativa anche alla divulgazione del materiale informativo messo a disposizione dei partecipanti all'assemblea studentesca tenutasi presso il liceo Alessi. Entro le rime così delineate, la Corte d'appello ha ravvisato una rispondenza di veridicità tra la rappresentazione che del contenuto della relazione del rappresentante di Omphalos e, in genere, degli scopi proselitistici dalla medesima perseguiti, ha reso il P. ed i temi effettivamente trattati, e ne ha giustificato la divulgazione nel contesto del dibattito politico in atto, all'epoca delle esternazioni dell'imputato, sul tema delle unioni civili. Trattasi di statuizioni rese in violazione della legge penale e non esplicate secondo lo standard giustificativo richiesto per i casi di riforma della decisione di primo grado. 2.1.1. Nella disamina delle questioni proposte non pare superfluo precisare, in premessa, come i temi trattati nell'assemblea studentesca rievocata non si sottraggano ex se a valutazioni critiche, in quanto implicanti profili divisivi della pubblica opinione sull'esplicazione della personalità dell'individuo nella sfera dell'orientamento sessuale, come peraltro emerso nel corso dell'istruttoria, i cui esiti sono stati ampiamente analizzati nella sentenza di primo grado, e dai quali emerge come il dibattito svoltosi, nel 2012, nel liceo Alessi di Perugia abbia registrato interventi di dissenso di alcuni partecipanti del resto, è proprio dalla reputata inopportunità della trattazione degli argomenti proposti e dalle modalità di approccio del relatore rispetto alle domande rivolte che origina il presente procedimento, che ha avuto il suo antecedente nella trasmissione all'imputato, a cura dei familiari di una studentessa, di parte della documentazione offerta ai partecipanti. Il profilo che viene qui in rilievo investe, invece, non già la - controversa - iniziativa, bensì la narrazione che della medesima ne è stata successivamente resa dall'imputato e le considerazioni che ne sono state tratte in relazione agli scopi perseguiti dall'associazione ospitata, in relazione alla veridicità del nucleo fattuale dell'elaborazione critica svolta dal P., diversamente apprezzata nelle sentenze di merito. 2.1.2. Sul punto evidenziato, la sentenza impugnata esibisce, sin dalla formulazione testuale del costrutto motivazionale, una demolizione solo parziale del relativo argomento esplicato nella decisione di primo grado, rivelando la sostanziale elusione di decisivi profili ivi trattati e l'omessa consequenziale verifica dei limiti della continenza e della pertinenza, rimasti sostanzialmente ignorati. Premesso che non è qui in discussione la valenza critica che connota l'intera narrazione dell'imputato riguardo gli scopi e le iniziative dell'associazione Omphalos, né la portata, indubbiamente lesiva della reputazione della predetta associazione, dei fatti riferiti, il requisito della verità e completezza del dissenso deve valutarsi solo in relazione al nucleo essenziale ontologico sul quale si declina la considerazione personale dell'autore, e si pone quale pre-condizione della successiva verifica degli ulteriori principi implicati. 2.1.3. In tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento dei beni in conflitto, individuati nell'interesse sociale all'informazione, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. Nella delineata prospettiva, è stato evocato anche il parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e dunque nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica tra le tante, Sez. 5, numero 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789 . Con specifico riferimento al diritto di critica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica Sez. 5, numero 25518 del 26/09/2016, 10 dep. 2017, Volpe, Rv. 270284, Sez. 5, numero 7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Caldarola . Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero che si specifichi nell'esercizio del diritto di critica deve, comunque, essere contemperato con i principi costituzionali di cui agli articolo 2 e 3 Cost. . In questo senso, anche l'errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude il dolo richiesto dalla norma perché non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato essere consumato anche propalando la verità, ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa Sez. 5, numero 47973 del 07/10/2014, De Salvo, Rv. 261205 . 2.2. Siffatta impostazione si pone in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'articolo 10 della Convenzione, a meno che non sia prescritta dalla legge , non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex articolo 10 par. 2 e non sia necessaria in una società democratica . 2.2.1. In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la verità del fatto narratò per ritenere giustificabile la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengono un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva eccessiva , non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. In tal senso, la Corte Europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti invalicabili nel caso di critica politica. Nella delineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013, che costituisce ancora la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materia di articolo 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts oggetto di prova e value judgements non suscettibili di dimostrazione , rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo della propalazione, nella quale è tollerabile - data la sua natura - exaggeration or even provocation , sia neutralizzato dal fatto che la stessa si basi su di un nucleo fattuale veritiero e rigorosamente controllabile sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è ‘gratuitò e pertanto ingiustificato e diffamatorio. In altri termini, l'obiettivo che la verifica dei reciproci confini tra l'intervento penale dello Stato a tutela del singolo individuo e della sua reputazione ed il diritto ad essere informati e ad informare deve porsi, è finalizzato ad evitare che l'intervento penale determini effetti dissuasivi nell'esercizio della libertà di espressione, con un'ingerenza da parte dello Stato sproporzionata e non necessaria in una società democratica, determinando, pertanto, una violazione dell'articolo 10 della CEDU , che tutela il diritto alla libertà di espressione nei riguardi di ogni persona, includendo in tale diritto anzitutto la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee Corte EDU, Magosso e Brindani c. Italia, 16 gennaio 2020 . 2.2.2. La giurisprudenza di Strasburgo ha misurato siffatti principi in riferimento al discorso discriminatorio, finalizzato alla promozione del pensiero unico e, in genere, espressivo d'odio. La Convenzione non offre un'espressa definizione di incitamento all'odio , che invece si ritrova nella Raccomandazione numero 97 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 3 ottobre 1997, che definisce l'hate speech come riferito a tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio basate sull'intolleranza . Partendo da tale dato enunciativo, la consolidata giurisprudenza della Corte Europea in tema di hate speech si esprime, innanzitutto, nel senso che l'istigazione all'odio non richiede necessariamente il riferimento ad atti di violenza o delitti già consumati in danno del ricorrente, in quanto i pregiudizi rivolti alle persone ingiuriando, ridicolizzando o diffamando talune frange della popolazione e isolandone gruppi specifici - soprattutto se deboli - o incitando alla discriminazione, sono sufficienti perché le autorità interne privilegino la lotta contro il discorso diffamatorio, a fronte di una libertà di espressione irresponsabilmente esercitata e che provoca offesa alla dignità e alla sicurezza di queste parti o gruppi della popolazione Corte Edu, Feret c. Belgio, ric. numero 15615/07, 16 luglio 2009, p. 73 . In secondo luogo, l'identificazione in concreto dell'incitamento alla discriminazione, secondo la giurisprudenza della Corte Edu, passa attraverso il riscontro di diversi indicatori, tra i quali assume particolare rilevanza il modo in cui la comunicazione è effettuata, il linguaggio usato nell'espressione aggressiva, il contesto in cui è inserita, il numero delle persone cui è rivolta l'informazione, la posizione e la qualità ricoperta dall'autore della dichiarazione e la posizione di vulnerabilità o meno del destinatario della stessa. Quanto al fondamento normativo in cui ricade il contrasto all'hate speech nella giurisprudenza della Corte Edu, un approccio risalente suggeriva che le questioni attinenti alla libertà di parola potessero essere adeguatamente trattate sulla base dell'articolo 17. Secondo tale approccio, la libertà d'espressione non può essere considerata senza limiti, se esercitata da membri di organizzazioni o partiti che si propongono la distruzione di valori e principi protetti dalla Convenzione, costituendo siffatte condotte un abuso del diritto che giustifica l'ingerenza statuale Corte Edu, Schimanek c. Austria, ric. numero 32307/96, 1 febbraio 2000 Corte Edu, Ivanov c. Russia,ric. numero 35222/04, 20 febbraio 2007, in tema di antisemitismo Corte Edu, Norwood c. Regno Unito, ric. numero 23131/03, 16 novembre 2004, in tema di istigazione all'odio religioso . Nella delineata prospettiva si pone il significativo filone di decisioni di inammissibilità per contrasto con l'articolo 17 in tema di ricorsi proposti per allegata violazione dell'articolo 10 in materia di istigazione all'odio razziale. Già la decisione della Commissione Europea dei diritti dell'uomo Glimmerveen Commissione Europea dei diritti dell'uomo, Glimmerveen e Hagenbeek c. Olanda, ricc. nnumero 8 148/78 e 8406/78, 11 ottobre 1979 aveva escluso che la condanna per un caso di istigazione alla discriminazione tra i cittadini di diverse etnie costituisse un'indebita interferenza nella loro libertà di espressione, apparendo anzi la condanna, con riferimento all'articolo 10, proporzionata e necessaria in una società democratica alla luce dell'articolo 17. Un diverso e più recente approccio suggerisce, invece, che tutti i casi di libertà di espressione siano trattati alla luce dell'articolo 10, p. 1, e che ogni ingerenza con il diritto sia vagliata alla luce del test di necessità dell'articolo 10, p. 2. Seguendo questo secondo schema, la Corte ha statuito che espressioni concrete di incitamento all'odio, offensive per individui e particolari gruppi sociali, non ricadono nello scopo dell'articolo 10 della Convenzione e, con riferimento agli standard del secondo paragrafo dell'articolo, ha evidenziato come la tolleranza e il rispetto per la uguale dignità di tutti gli esseri umani costituisce il fondamento di una società democratica e pluralista. In considerazione di ciò, può essere necessario come questione di principio in determinate società democratiche sanzionare o anche precludere ogni forma di espressione che diffonda, istighi, promuova o giustifichi il livore basato sull'intolleranza inclusa quella religiosa Corte Edu, Gunduz c. Turchia, ric. numero 35071/97, 4 dicembre 2003, p.p. 40-41 . Nel già citato caso Fe'ret, relativo alla condanna penale di un politico per aver tenuto discorsi attinenti ai fenomeni migratori istiganti all'odio verso le comunità musulmane, la Corte ha ribadito che è cruciale, per i politici che si esprimono in pubblico, evitare commenti che possano favorire l'intolleranza, e ha concluso che, nel caso concreto, a sostegno dell'interferenza con la libertà di espressione era riconoscibile un bisogno sociale impellente di proteggere l'ordine pubblico e i diritti della comunità degli immigrati, per evitare disordini e sfiducia verso le istituzioni. Ancora, in applicazione dell'articolo 10, la Corte ha dichiarato che, in generale, le eccezioni alla libertà di espressione vanno interpretate in senso restrittivo, e la necessità di ogni restrizione dev'essere adeguatamente motivata, come ribadito in molti casi coinvolgenti la Turchia. In essi, la Corte ha escluso il bisogno di restringere la libertà di espressione in una società democratica e ha negato che anche articoli di stampa o creazioni di fantasia letteraria costituissero istigazione all'odio, anche quando vi fosse offerta un'immagine particolarmente negativa delle atrocità commesse dalle autorità interne, al punto da provocare un forte risentimento nel lettore Corte Edu, Alinak c. Turchia, ric. numero 34520/97, 29 marzo 2005 , ma senza ricadere in istigazione all'odio nel senso sopra delineato. In estrema sintesi, può affermarsi che la Corte EDU esclude il bisogno di restringere la libertà di espressione in una società democratica quando si tratti della promozione di valori coessenziali alla tutela dei diritti dell'uomo, soprattutto in presenza della loro minaccia o restrizione, ritenendo, invece, legittima e necessaria l'ingerenza statuale punitiva in presenza di manifestazioni d'odio funzionali proprio alla compressione dei principi di uguaglianza e di libertà. 2.2.3. Nel quadro così sommariamente delineato, il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è costituito dal fatto che essa non sia avulsa da un nucleo di verità, non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui Sez. 5, numero 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 e non veicoli odiose discriminazioni, fondate su caratteristiche personali dei soggetti coinvolti, sempre che sussista un rapporto di leale confronto tra l'opinione critica ed il fatto che la genera, e sia accertata la rilevanza sociale dell'argomento e la correttezza di espressione Sez. 5, numero 2247 del 02/07/2004, Rv. 231269 Sez. 1, numero 23805 del 10/06/2005, Rv. 231764 . 2.3. Applicando gli enunciati principi al caso in esame, si appalesa evidente la non corretta applicazione dell' articolo 51 c.p. e la censurabilità della motivazione della sentenza impugnata sul punto relativo alla ritenuta sussistenza della scriminante, denunciata nei ricorsi. 2.3.1. Il costrutto narrativo delle esternazioni del P., invero, è tutto incentrato come risulta dall'integrale trascrizione degli interventi, riportata nelle sentenze di merito sulla presentazione dell'associazione Omphalos quale ente dedito alla diffusione di una inculturazione del gender ed all'istigazione all'omosessualità mediante distribuzione, anche a minori, di materiale definito pornografico , relativo a rapporti tra persone dello stesso sesso, ed attraverso l'esplicito invito alle iniziative del medesimo ente, sostanzialmente ricondotte alla pratica omo sessuale. Ora, se anche si rivela condivisibile il rilievo per cui la messa a disposizione, nel corso dell'assemblea, di materiale informativo abbia concorso ad integrare il contenuto comunicativo della relazione svolta dal M., le conclusioni che la Corte d'appello ne ha tratto s'appalesano irrimediabilmente viziate già sul punto della dimostrazione della veridicità del fondamento fattuale della narrazione dell'imputato. Intanto, la Corte d'appello ha ritenuto non provata la messa a disposizione di materiale informativo riguardante la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili anche nell'ambito del rapporto eterosessuale, reputando inattendibile sul punto la deposizione della parte civile M., senza considerare come la stessa teste L.V.C. avesse dichiarato di aver prelevato solo una parte della documentazione disponibile, successivamente consegnata ai genitori e fatta recapitare all'imputato e siffatta, parziale valutazione, oltre a non confutare la complessiva analisi delle prove svolta sul punto dal giudice di primo grado, ha costituto la base sulla quale, nel ragionamento giustificativo della Corte territoriale, è stata costruita la scusabilità delle affermazioni del P., nella parte in cui lo stesso ha attribuito all'iniziativa dei rappresentanti di Omphalos l'esclusiva promozione della relazione tra persone dello stesso sesso. Per altro verso, la motivazione censurata incorre in contraddizione interna laddove dà atto della disponibilità solo parziale del materiale divulgato da parte del P., in tal modo finendo con l'affermare - senza trarne le dovute implicazioni - che la narrazione dell'imputato non è stata preceduta da alcuna verifica strumentale riguardo la completezza e la veridicità dei fatti attribuiti ad Omphalos. Dalla analitica trascrizione degli interventi dell'imputato, contenuta nelle sentenze di merito, risulta, inoltre, come in alcun punto sia stata segnalata dal P. la natura, palesemente informativa e prevenzionale, dei depliants dal titolo Lo sapevi che divulgati, ed esibiti in fotocopia dall'imputato in formato diverso dall'originale, bensì è stata assegnata ai medesimi natura pornografica senza che gli stessi riproducano la rappresentazione esplicita di soggetti erotici e sessuali in forma oscena ed una funzione di promozione ed istigazione alle relazioni tra persone dello stesso sesso, smentita dalla mera visione dei reperti e dalla lettura delle didascalie, nonché decontestualizzata dai temi trattati nella pubblica assemblea studentesca. Allo stesso modo, l'esibizione del flayer, contenente la descrizione delle finalità statutarie dell'associazione Omphalos, delle iniziative programmate per l'accoglienza e l'ascolto delle persone interessate e dei contatti, è stata proposta - nelle pubbliche esternazioni dell'imputato - quale ulteriore prova documentale di un disegno proselitistico, finalizzato persino all'adescamento dei minori, anche alla luce di materiale, solo successivamente reperito sulla rete, inerente la tipologia di alcuni intrattenimenti svolti in ambito associativo, senza che del riscontro di veridicità di alcuna di tali asserzioni la sentenza impugnata si sia fatta carico. La verifica di rispondenza ad un nucleo fattuale di veridicità della ricostruzione resa dal P. riguardo i temi trattati ed il dibattito svolto presso il liceo Alessi di Perugia nel 2012, dal medesimo imputato appresi de relato ed alla stregua del mater ale solo parzialmente fattogli pervenire, risulta, pertanto, svolta su una base cognitiva intanto circoscritta rispetto a quella ampiamente disaminata in primo grado, ed in ogni caso limitata a quella parte della divulgazione corrispondente al materiale messo a disposizione, senza alcuna contestualizzazione con i termini del dibattito acquisiti attraverso l'istruttoria svolta in primo grado. Ne consegue che la stessa attribuzione all'intervento di Omphalos della qualificazione in termini di propaganda delle attività dalla medesima svolte, intesa come invito a fruirne , contenuta nella sentenza impugnata f. 4 , s'appalesa frutto di una lettura solo parziale e comunque ingiustificata, laddove siffatta locuzione implica, nel lessico delle scienze politiche, il conscio, metodico e pianificato utilizzo di tecniche di persuasione per raggiungere specifici obiettivi atti a beneficiare coloro che organizzano il processo e, nel linguaggio giuridico, nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni Sez. 5, numero 32862 del 07/05/2019, Borghezio, Rv. 276857 . 2.4. Arbitraria e non giustificata s'appalesa, inoltre, la attrazione tout court nell'ambito della critica politica delle propalazioni rese dall'imputato. E tanto per l'assorbente e decisivo rilievo per cui la Corte territoriale ha, da un lato, del tutto ignorato l'epoca 2012 ed il contesto locale e scolastico dell'assemblea studentesca oggetto della analisi del P., e, dall'altro, ne ha impropriamente reputato la pertinenza ad un dibattito politico postumo e generalizzato, introdotto solo nel 2014 dall'iter parlamentare dell'approvazione della legge sulle unioni civili. 2.4.1. La pertinenza dei temi del contrasto del bullismo ornofobico ed anche laddove si voglia, come rilevato, estendere l'oggetto della discussione alla divulgazione documentale - della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e dell'accessibilità a centri di ascolto e sostegno disponibili sul territorio, trattati, nel 2012, in un liceo di provincia, rispetto al dibattito nazionale sulle unioni civili resta, invero, solo affermato nella sentenza impugnata. Al di là della non trascurabile latitudine temporale che separa i fatti narrati dal climax contemporaneo, in alcun punto la Corte d'appello esplica quale ricaduta argomentativa, su eventuali affermazioni di più ampio respiro rese dal P. nei convegni oggetto di contestazione, abbia dispiegato la narrazione dell'assemblea studentesca di Perugia. In altri termini, la sentenza impugnata non ha rappresentato quale necessario nesso dialettico abbia legato interventi del P. volti ad illustrare e criticare il disegno di legge Cirinnà invero non richiamati in alcun punto delle sentenze di merito - con la rievocazione del risalente convegno studentesco, tenutosi ben prima che il confronto sul tema delle unioni civili coinvolgesse il dibattito pubblico, e con la stigmatizzazione dell'associazione che vi aveva partecipato. Il che introduce, anche sul tema della pertinenza - e dunque dell'interesse pubblico alla postuma rievocazione - un irriducibile vulnus del percorso valutativo della sentenza impugnata sull'applicazione della causa di giustificazione, sul punto dell'attualità. 2.4.2. La connotazione di critica politica , indiscriminatamente assegnata dalla Corte d'appello a tutte le esternazioni dell'imputato -. e non solo alla partecipazione alla convention di San Marino organizzata dal partito democratico - non trova, inoltre, alcun argomento di giustificazione, se non il richiamo alla qualifica del P. di presidente dell'Associazione nazionale del Forum delle famiglie, che ne aveva determinato la partecipazione, in qualità di relatore, nei convegni di cui si discute. Sicché, in assenza di qualsivoglia riferimento all'imprescindibile inerenza dello specifico fatto riferito al dibattito in corso, la natura politica della critica resta affidata alle sole qualità soggettive del relatore, e non alla specifica identità dell'associazione coinvolta. L'elaborazione della giurisprudenza di questa Corte sul tema del diritto di critica politica ne restituisce, invero, l'essenza quale peculiare espressione del diritto al dissenso, che vede come obiettivi esponenti politici o pubblici amministratori nei confronti dei quali l'attenzione della pubblica opinione in una società democratica è massima, in ragione del controllo diffuso sul loro operato Sez. 5, numero 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 o verso esponenti di una parte politica avversaria, portatrice di una diversa visione dei rapporti tra libertà individuali e limiti al loro esercizio Sez. 5, numero 7626 del 04/11/2011, dep. 27/02/2012, De Simone, Rv. 252160 . Ne consegue che se è qualificabile come politica l'esternazione di una specifica opzione ideologica su di un tema che attiene a modifiche normative in fieri, inerenti le unioni tra persone dello stesso sesso, manifestando, in chiave critica, motivato dissenso rispetto a posizioni di segno opposto, non può attrarsi nello spettro del legittimo esercizio della critica politica l'invettiva rivolta ad individui o aggregazioni determinate, selezionate esclusivamente per l'orientamento sessuale, e non già quale contraddittore politico, e che, al di fuori di un leale confronto dialettico, vengano presentate alla pubblica opinione attraverso la mistificazione di dati fattuali e tanto poiché l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati Sez. 5, numero 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276020 Sez. 5, numero 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 Sez. 5, numero 3389 del 12/11/2004, dep. 2005, Perna, Rv. 231395 . In altri termini, l'estensione del diritto di critica politica tollera la polemica intensa e dichiarata su temi di rilevanza sociale, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati Sez. 5, numero 11662 del 6/2/2007, Iannuzzi, Rv. 236362 , tanto da determinare una distorsione inaccettabile rispetto all'intento informativo dell'opinione pubblica che è alla base del riconoscimento dell'esimente. 2.4.3. Ora, secondo la sentenza di primo grado, la rievocazione dell'assemblea di Perugia è stata finalizzata a proporre alla pubblica opinione un disegno utilitaristico di Omphalos distorto e travisato rispetto agli scopi statutari ed alle iniziative illustrate, proiettate alla promozione dell'inclusione sociale delle persone omosessuali ed al contrasto di ogni forma di discriminazione ed emarginazione legata all'orientamento di genere. La Corte d'appello ne ha, invece, depotenziato la rilevanza penale senza misurarsi con le difformi argomentazioni rese dal Tribunale e, in effetti, senza confrontarsi con il contesto fattuale sotteso all'esternazione del P. le contestate espressioni non sono state, invero, profferite a chiosa di una manifestazione pubblica, tale da rappresentare - nella prospettiva del dichiarante - la concreta dimostrazione di una esibizionistica forma di promozione ed esaltazione del gender da parte di Omphalos ed il disprezzo delle unioni eterosessuali, bensì rievocando un'assemblea studentesca, occorsa oltre due anni prima, sul tema del contrasto del bullismo omofobico, finalizzata a promuovere il senso di appartenenza e l'integrazione sociale delle persone omosessuali, a tal fine proponendo una lettura distorta e capziosa del materiale informativo messo a disposizione, al dichiarato scopo di ammantare di disvalore sociale le persone portatrici di un orientamento sessuale non condiviso dall'imputato. Ne' risulta in alcun modo che nell'ambito dell'associazione predetta si fossero mai verificati episodi illeciti o solo censurati, o altrimenti divenuti notori riguardanti, in special modo, minori, sì da sostanziare, anche solo sul piano putativo, il ragionevole - e quindi scusabile - sospetto del tradimento dei fini statutari di inclusione dell'ente, prospettato dall'imputato. In presenza di siffatti dati di contesto, opportunamente valorizzati nella sentenza di primo grado sul punto dell'esclusione della causa di giustificazione, à - come già rilevato lo stesso interesse pubblico di quel tipo di esternazioni v., a titolo meramente esemplificativo, p. 1.1. del Ritenuto in fatto che viene a mancare, finendo per porsi la rievocazione dell'assemblea studentesca del 2012 quale mero pretesto per l'esternazione di una intenzionale e pervicace invettiva ad personam, fondata sulla manipolazione del reale ed espressiva di un esplicito disprezzo di genere. 2.5. Del resto, la sentenza impugnata non esplora affatto il limite della continenza, compiutamente disaminato - e reputato superato - in primo grado. 2.5.1. Al riguardo, è appena il caso di ribadire come l'esimente del diritto di critica non vieta tout court l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato Sez. 5, numero 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133 sicché il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato Sez. 5, numero 18170 del 09/03/2015, Rv. 263460, numero 36602 del 2010 Rv. 248432 . Il limite della continenza e', invero, superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in gratuite aggressioni verbali o in iperboli espressive, di guisa che anche il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, fermo restando che il medesimo non può, comunque, giustificare l'uso di espressioni che si risolvano nella offesa della persona offesa in quanto tale Sez. 5, numero 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174 contesto da valutarsi anche in riferimento al momento storico, poiché il requisito della continenza può risultare sussistente anche nel caso in cui siano utilizzate espressioni che, per quanto più aggressive e disinvolte di quelle ammesse nel passato, risultino ormai accettate dalla maggioranza dei cittadini, per effetto del mutamento della sensibilità e della coscienza sociale Sez. 5, numero 39059 del 27/06/2019, Fiorato, Rv. 276961 . In conclusione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione - e deve ritenersi superato in presenza dell'utilizzo di termini che non abbiano, alla luce del complessivo contesto in cui i medesimi vengano utilizzati, significato di mero giudizio critico negativo Sez. 5, numero 37397 del 24/06/2016 . 2.5.2. Anche sotto tale profilo, che necessariamente presuppone la rivalutazione del nucleo essenziale di veridicità dei fatti esposti, la sentenza impugnata non si sottrae alle censure dei ricorrenti, nella loro complessiva concatenazione, posto che le valutazioni rese dalla Corte territoriale si risolvono e si esauriscono nella ritenuta sussistenza del principio di verità, che deve essere riesaminato anche al fine di delibare nuovamente se la narrazione del P. sia - una volta ristabilito il fondamento fattuale dei fatti narrati - rispondente ai parametri di proporzione e misura, atteso che sono continenti quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata dalla polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico Sez. 5, numero 3356 del 27/10/2010 . 2.5.3. Anche a voler accedere, infine, al richiamo alla satira, invocato dall'imputato, va qui ribadito come l'esimente del diritto di critica nella forma evocata può ritenersi sussistente quando l'autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false, generalizzanti o, comunque, inconferenti e siano, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale Sez. 5, numero 4695 del 15/12/2016, dep. 2017, Zappa, Rv. 269095, numero 3676 del 2011 Rv. 249700, numero 7715 del 2015 Rv. 264064 . In particolare, il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale della prospettazione satirica, rispetto alla quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo Sez. 5, P.C. in proc. Rumiz, Rv. 257255 numero 13563 del 1998 Rv. 212994 . Ne consegue che, come ogni altra forma di critica, la satira non sfugge al limite della correttezza, onde non può essere invocata la scriminante ex articolo 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo e dileggio. Anche in siffatta prospettiva, l'interpretazione delle contestate espressioni, fornita dalla Corte territoriale, per cui le stesse non integrerebbero forme di aggressione gratuitamente denigratorie nei confronti dell'associazione Omphalos e dell'esponente della medesima relatore nell'assemblea studentesca risente, invero, della parziale s valutazione di contesto già supra segnalata, sia che si voglia considerare il senso lessicale di ogni singolo intervento del P. nei diversi contesti, sia che si guardi al complessivo incedere dell'argomentazione. 5. Il rilevato vulnus nella corretta applicazione della legge penale impone, in via assorbente, l'annullamento della sentenza impugnata, ed il rinvio per nuovo esame al giudice del merito. Nondimeno, la esplicazione, solo parziale, delle ragioni di confutazione del verdetto di condanna rende la sentenza impugnata censurabile anche sotto il versante giustificativo, non rispondente al prescritto standard di rafforzata persuasività che ogni epilogo decisorio difforme deve assolvere. 5.1. Come è stato recentemente osservato Sez. 6, numero 15869 del 16 dicembre 2021, dep. 2022, TIJANI V. anche Sez. 5, numero 17095 del 16 marzo 2022, JAOUALI, non massimate , la perimetrazione dei passaggi obbligati , da parte del giudice di appello, involge tematiche centrali del processo penale, quali quelle del ragionevole dubbio, dei lineamenti e delle finalità del giudizio d'appello, del principio del contraddittorio, della tendenziale cartolarità delle impugnazioni, e, soprattutto, della inesistenza di una regola per cui, in caso di riforma in appello, si possa affermare che il giudizio del secondo giudice sia per posizione, di per sé, migliore , più corretto e più affidabile di quello del primo. Mentre infatti la c.d. doppia decisione conforme, si nota testualmente in dottrina, porta in sé una valenza rassicurante sull'aspettativa che il processo si sia davvero avvicinato alla verità, l'esistenza di decisioni radicalmente difformi trasmette un messaggio asimmetrico perché lascia sullo sfondo un insoluto quesito decisivo, quello che attiene alla individuazione della decisione giuridicamente corretta tra le due difformi. Si tratta di una questione che trova soluzione non in una regola generale e preventiva, ma in alcune garanzie finalizzate a sterilizzare il rischio che con la seconda decisione si realizzino effetti regressivi e gravi errori rispetto alla prima sentenza, ormai riformata . E' per tale ragione che il giudice di seconde cure che intenda mutare integralmente o parzialmente la decisione di primo grado deve partire dalla sua motivazione e ad essa fare ritorno mentre rivaluta l'intera vicenda . Il ragionamento del giudice d'appello, cioè, deve muoversi e svilupparsi dalla sentenza impugnata perché esiste un nesso di stretta relazione tra la quantità e la qualità delle ragioni espresse nella motivazione del giudice con la quantità e la qualità degli argomenti e delle ragioni espresse dall'impugnante, e, di conseguenza con il dovere di motivazione rafforzata del giudice di appello nel caso in cui decida di riformare la decisione impugnata . E' stato, pertanto, affermato che assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata significa a dimostrare di avere compiuto un analisi stringente, approfondita, completa del provvedimento impugnato b spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il decisum c chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico, probatorio, giuridico - la nuova decisione assunta numero 15869 del 2021, cit. . Nel riformare una sentenza è necessario dimostrare di aver esaminato tutti gli elementi acquisiti, di avere studiato la motivazione della sentenza di primo grado, di avere compiuto, sulla base del devoluto, un confronto argomentativo serrato con essa al fine di evidenziarne le criticità cfr., Sez. U., numero 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 per poi procedere a formare una nuova motivazione che non si limiti ad inserire in quella argomentativa del primo giudice mere notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, ma riesami il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura argomentativa che spieghi le difformi conclusioni Sez. U., numero 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229 . Il ribaltamento della decisione presuppone in altri termini, non una mera critica statica - e dunque solo una diversa valutazione dello stesso materiale di prova - quanto, piuttosto, l'accertamento di un errore di giudizio, attraverso la lettura critica degli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, con la ricostruzione di fatti e della responsabilità poste a base della sentenza appellata Sez. 2, numero 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. numero 261327 si tratta di principi poi recepiti da Sez. U, numero 14800 del 12/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 Sez. 4, numero 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 . La ricognizione sistematica più avanzata dei diversi e convergenti piani in cui si scandisce il tema è contenuta nelle recenti sentenze delle Sezioni unite numero 22065 del 28 gennaio 2021, C. Rv. 281228 e numero 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808. Nella prima, si è rimarcata l'inscindibile connessione, cognitiva e decisionale, del dovere di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dell'obbligo di motivazione rinforzata da parte del giudice dell'impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, e del canone al di là di ogni ragionevole dubbio in ossequio allo statuto fondante del processo penale, ispirato ai principi fondamentali del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza nella formazione della prova , ribadendo la portata generalizzante dell'obbligo di motivazione dissenziente con adeguato standard di persuasività nella seconda, le Sezioni unite hanno ripercorso e ricomposto, in via sistematica, i principi e gli approdi sul tema dell'overturnig, ribadendo, tra l'altro, la perdurante natura dell'appello quale mezzo di controllo della decisione assunta in primo grado. 5.2. L'obbligo di motivazione rafforzata assume, poi, un contenuto argomentativo diverso a seconda che il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanni o assolva. Mentre la riforma della sentenza liberatoria postula la necessaria rimozione del ragionevole dubbio attraverso un ragionamento che ne dimostri, in negativo, l'insussistenza, nel caso di assoluzione che riformi una precedente sentenza di condanna e', invece, sufficiente argomentare in positivo, nel senso che è necessario e sufficiente rappresentare l'esistenza del dubbio ragionevole. Sotto il profilo metodologico, mentre nel caso di riforma peggiorativa di una sentenza di assoluzione il giudice di appello deve prima demolire il ragionamento probatorio culminato con la deliberazione del primo giudice e poi costruire un proprio ragionamento che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fondamento della tesi opposta, in caso invece, di integrale riforma migliorativa di una sentenza di condanna il giudice di appello, seppur con una motivazione rafforzata, deve solo destrutturare il ragionamento del primo giudice, nel senso di configurare l'esistenza di un ragionevole dubbio che di per sé è destinato a destituire di fondamento la prospettiva accusatoria recepita dal primo giudice sul tema cfr., Sez. 2, numero 41571, del 20/06/2017, Marchetta, in motivazione . La motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste, allora, nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, attraverso un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore nella medesima prospettiva si iscrive la decisione delle Sezioni Unite Pavan numero 14426 del 2 aprile 2019 . Non vi è dubbio, inoltre, che la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata da parte del giudice di appello, che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base di un percorso ricostruttivo alternativo privo cli giustificazione e non adeguatamente confutativo delle difformi conclusioni assunte, così travisando dati fattuali, configura un profilo di violazione di legge Sez. 5, numero 32736 del 25/05/2021, Ferri Antonietta c. Maragos Giorgio, Rv. 281769 . 5.3. Nel quadro così delineato, la sentenza impugnata elude completamente il diverso piano cognitivo ed epistemologico sul quale il giudice di primo grado ha fondato il verdetto di condanna e non ne contrasta funditus la valenza, limitandosi a rappresentare la propria opzione per una difforme conclusione. L'esclusione della portata scriminante del rivendicato esercizio del diritto di critica è stata, invero, ampiamente scrutinata dal giudice di primo grado, in aderenza con gli esiti della prova ed attraverso l'analitica verifica dei limiti dell'invocata causa di giustificazione. E se tale è stata la chiave di lettura del Tribunale, emerge dalle considerazioni già supra rassegnate come la Corte di merito si sia limitata ad asserire la veridicità del nucleo fattuale della vicenda oggetto di propalazione, in tal modo sterilizzando la difforme conclusione di primo grado contraddittoriamente selezionando solo parte degli argomenti, omettendo, altresì, di confrontarsi - senza affrontarne argomentativamente le ricadute con i temi della continenza e dell'interesse pubblico. 6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata perché il giudice del merito, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame. Al medesimo giudice deve essere rimessa la liquidazione delle spese di assistenza delle parti civili nel grado di legittimità. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da S.P. e A.E