La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo che non riteneva il GPS un valido elemento probatorio nel corso di un giudizio per simulazione di reato.
Un uomo veniva condanno per simulazione di reato per avere affermato falsamente di avere subito un furto ad un'auto noleggiata, sostenendo di non averla più ritrovata dopo averla parcheggiata nei pressi di un centro commerciale. L'imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando con un unico motivo, che il GPS installato sul veicolo non avesse rilevanza probatoria, in quanto il tracciamento dei dati fosse stato fatto da un'azienda privata e non assunto direttamente dalla Polizia giudiziaria. Il motivo è infondato e il ricorso dichiarato inammissibile. Ricorda in prima battuta il Collegio che i rilevamenti satellitari GPS costituiscono una prova documentale utilizzabile in giudizio anche nel caso in cui i relativi tracciamenti siano stati curati da una società privata che ne gestisce la rilevazione, come accaduto nel caso in esame. Infatti, l'attendibilità della rilevazione dei dati che vengono estrapolati dal GPS attiene soltanto alla valutazione della prova e non anche a quello dell'utilizzabilità del supporto satellitare, elemento questo che sottolinea l'infondatezza del ricorso proposto dall'uomo. In definitiva, la questione dell'utilizzabilità dedotta dal ricorrente appare priva di ogni fondamento logico, in quanto confonde il piano di utilizzo del GPS come mezzo di prova con quello della valutazione della sua veridicità. Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.
Presidente Criscuolo - Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data 4 dicembre 2018 dal Tribunale di Crotone nei confronti di G.M., con la quale il predetto è stato condannato alla pena di giustizia per il reato previsto dall'articolo 367 c.p., per avere con la denuncia sporta in data 30 gennaio 2015 affermato falsamente di avere subito il furto dell'automobile omissis che aveva preso a noleggio, sostenendo di non averla più trovata dopo averla parcheggiata il giorno 29 novembre 2015 presso un centro commerciale sito in omissis . 2. Nell'interesse di G.M., il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo che di seguito si riporta sinteticamente. Vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. e , in relazione all'articolo 192 c.p.p., per la rilevanza probatoria riconosciuta alle rilevazioni del GPS installato sul veicolo dalla società privata che ne gestiva il relativo sistema di tracciamento, non trattandosi di dati assunti direttamente dalla Polizia giudiziaria, e quindi senza una verifica della loro attendibilità in assenza dell'acquisizione del relativo supporto informatico. Considerato in diritto 1. Il motivo è manifestamente infondato con conseguente inammissibilità del ricorso. I rilevamenti satellitari del sistema GPS costituiscono prova documentale pienamente utilizzabile anche se i relativi tracciamenti siano stati curati dalla società privata che ne gestisce la rilevazione, essendo del tutto irrilevante che tali dati non siano stati acquisiti dalla polizia giudiziaria, nè la loro utilizzabilità probatoria è condizionata dall'acquisizione del dispositivo elettronico da cui sono stati estrapolati o del relativo supporto informatico che rappresenta solo un diverso strumento di raccolta del dato che può essere riprodotto tanto su documento cartaceo che su documento digitale. L'attendibilità della rilevazione del dato spazio-temporale estrapolato dall'apparato satellitare attiene unicamente al diverso profilo della valutazione della prova e non a quello della utilizzabilità del supporto materiale che lo documenta, che può essere indifferentemente acquisito agli atti del processo sia in formato cartaceo che in formato digitale. La questione del corretto funzionamento del dispositivo non è stata neppure dedotta nel corso dell'istruttoria, nè è stato sollecitato nei motivi di appello l'espletamento di una perizia che verificasse il corretto funzionamento e la fedeltà della trasposizione delle registrazioni dei dati riferiti alla cronologia degli spostamenti sul territorio rilevati dal sistema satellitare e trasfusi nella trasposizione cartacea delle relative registrazioni. Pertanto, la questione della inutilizzabilità dedotta dal ricorrente appare destituita di qualsiasi fondamento, in quanto confonde il piano dell'utilizzabilità del mezzo di prova con quello della valutazione della sua attendibilità. Con riferimento al piano dell'attendibilità dei dati estrapolati dal sistema GPS le valutazioni operate dai giudici di merito non risultano essere state neppure censurate nel ricorso in modo specifico. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila Euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.