I colleghi di studio possono difendere le due controparti del medesimo procedimento?

La condivisione del medesimo studio, compresi recapiti telefonici e indirizzi mail, non è sufficiente per contestare una situazione di incompatibilità all’avvocato che difende la parte convenuta dall’attore difeso dal collega di studio.

Gli avvocati di parte attorea e del convenuto condividono lo stesso studio. La mancata astensione costa al legale la sospensione dall'esercizio della professione per 2 mesi. L'avvocato dell'attore aveva peraltro evidenziato al collega il possibile conflitto di interessi, suggerendo l'opportunità di rinunciare al mandato, suggerimento rimasto però inascoltato. Il Consiglio distrettuale di disciplina ha dunque applicato la sanzione della sospensione contestando la violazione dell'articolo 24, commi 1 e 5, cdf.   L'avvocato sanzionato ha impugnato la decisione dinanzi al CNF che ha accolto il ricorso. Con la modifica della norma citata infatti è stato aggiunto l'inciso «… e collaborino professionalmente in maniera non occasionale». Come sottolinea la sentenza del CNF richiamando la relazione illustrativa del nuovo codice deontologico forense, «occorre temperare e calmierare situazioni di incompatibilità sempre più frequenti per il fenomeno della ricorrente aggregazione, meramente di carattere logistico, tra più avvocati, richiedendosi ai fini della valutazione di situazioni di incompatibilità che oltre alla “coabitazione” vi sia tra i legali interessati, anche un rapporto di collaborazione professionale non occasionale». Nel caso di specie, le valutazioni e gli indizi utilizzati dal CDD non sono sufficienti a dimostrare la sussistenza di una collaborazione professionale non occasionale, requisito richiesto dalla norma ai fini della sussistenza di un'incompatibilità. Per questi motivi, il CNF ha accolto il ricorso e ha annullato la sanzione irrogata all'avvocato.  

CNF, sentenza numero 22/2022