Respinto il ricorso del padre. La ricerca di una nuova occupazione, infatti, pur potendo incidere in negativo sulla quotidianità del minore, non pregiudica l’affidamento.
Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso del padre di un minore avverso la decisione della Corte d'Appello di accordare alla madre il trasferimento della propria residenza e quella del figlio in un'altra città, consentendo l'iscrizione del minore presso un istituto scolastico nella nuova città secondo i Giudici di merito, infatti, non può essere trascurato il diritto del coniuge affidatario di trovare un'occupazione lavorativa in un luogo diverso da quello in cui si trova la dimora del padre del minore, «non essendo una tale scelta in sé idonea a pregiudicare l'affidamento e dovendo per contro il giudice unicamente verificare il collocamento più funzionale a salvaguardare il benessere del figlio». La decisione della Corte d'Appello coglie nel segno la Suprema Corte, infatti, ha affermato che il coniuge separato che intende trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge, non perde - per ciò solo - l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o a esserne collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale Cass. civ., numero 18087/2016 . Ne consegue che «il giudice di merito deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario» ex multis, Cass. civ., numero 9633/2015 . Ciò posto, nel caso in esame i Giudici di merito hanno correttamente ritenuto che il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, pur trasferita in altra città, in una prospettiva di miglioramento della sua condizione economica, non ha ostacolato il rapporto padre-figlio, né ha pregiudicato il preminente interesse del minore la soluzione adottata dalla Corte di Appello ha infatti operato un bilanciamento fra gli interessi e le esigenze dei due genitori, «che tiene conto, da un lato, delle prospettive lavorative della madre e, dall'altro, della possibilità per il padre di regolare in modo elastico gli incontri col minore». Vittoria, dunque, per la madre del minore.
Presidente Bisogni – Relatore Conti Fatti di causa e ragioni della decisione Premesso che la Corte di appello di Brescia, con decreto numero 579/2020 pubblicato il 9.12.2020, confermava il provvedimento reso dal tribunale di Bergamo che, in accoglimento del ricorso proposto da G.E., aveva autorizzato la ricorrente a trasferire a […] la propria residenza e quella del figlio minore - C.F. – nato il […] e collocato presso la madre, consentendo l'iscrizione del minore presso un istituto scolastico nella nuova città, con diritto di prelevamento da parte del padre - C.O. - due week-end al mese alternati a partire dal venerdì, dopo l'uscita del minore da scuola, e fino alle 19.00 di domenica sera, oltre ai periodi di vacanza secondo la Corte di appello non poteva essere trascurato il diritto del coniuge affidatario di trovare un'occupazione lavorativa in un luogo diverso da quello in cui si trova la dimora del padre del minore, non essendo una tale scelta in sé idonea a pregiudicare l'affidamento e dovendo per contro il giudice unicamente verificare il collocamento più funzionale a salvaguardare il benessere del figlio circostanze che, nel caso concreto deponevano nel senso di ritenere, allo stato, ancora proficuo il collocamento del piccolo F. presso la madre, ove aveva da sempre vissuto, a pena di determinare - in caso contrario - uno sconvolgimento dell'equilibrio del minore, non apparendo, peraltro, pretestuosa la scelta della genitrice di lasciare la città di […] in cui la stessa lavorava, in vista del suo inserimento in […] il mancato riavvicinamento del minore al padre, secondo il ragionamento della Corte di appello, non trovava origine nella volontà alienante della madre diretta a favorire l'allontanamento del piccolo F. dal padre nemmeno si rendeva opportuna, ad avviso dei giudici di secondo grado, una nuova c.t.u. che, in mancanza di situazioni di disagio del minore, avrebbe avuto valenza meramente esplorativa il C. ha proposto reclamo avverso il decreto della Corte di appello bresciana indicato in epigrafe deducendone l'illegittimità la G. si è costituita con comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto del reclamo, pure depositando memoria ex articolo 380 bis c.p.c. Rilevato che con il primo motivo il C. deduce - in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 4 e 5, la violazione degli articolo 317 bis e 337 ter c.c. nonché della risoluzione del Consiglio d'Europa numero 2079 del 2015 dell'articolo 9, comma 3, e articolo 18 della convenzione di New York del 20 novembre 1989 dell'articolo 24, comma 3, della carta di Nizza del 7 dicembre 2000, dolendosi altresì dell'omessa e/o apparente motivazione, avendo il tribunale autorizzato il trasferimento del minore a […] insieme alla madre, senza che ciò corrispondesse all'effettivo interesse del figlio. Il ricorrente lamenta l'assenza di un'adeguata motivazione, da parte della Corte di appello, sulle ragioni addotte a sostegno del trasferimento del minore in una città nella quale non aveva forti legami i giudici non avrebbero tenuto conto delle capacità genitoriali del ricorrente, già acclarate nell'ambito di una c.t.u. disposta in altro procedimento. Peraltro, evidenzia il ricorrente, la particolare condizione della madre del minore, accertata nell'ambito della ricordata c.t.u., avrebbe dovuto suggerire, nell'esclusivo interesse del minore, un incremento degli incontri con il padre, magari previo esperimento di una nuova c.t.u., anche al fine di scongiurare la grave alienazione genitoriale quale inevitabile effetto, ai danni del ricorrente, del trasferimento della G., la quale nemmeno svolgeva attività lavorativa a Bologna o in Emilia Romagna, risultando, allo stato, unicamente inserita nella graduatoria per il reparto di pediatria nella città di […]. Lamenta ancora il ricorrente che il provvedimento impugnato avrebbe pregiudicato il superiore interesse del minore, che ha carattere preminente rispetto agli altri interessi coinvolti, peraltro ingiustamente ponendo a carico del padre le spese di viaggio, quale conseguenza di una scelta unilaterale della madre di F. , pregiudizievole rispetto ad un affidamento materialmente condiviso, raramente attuato nell'ordinamento positivo interno, malgrado il contenuto precettivo di cui all'articolo 337 c.c. con il secondo motivo il C. ha prospettato la violazione degli articolo 91 e 92 c.p.c., risultando la condanna eccessiva e non parametrata alle nuove disposizioni in materia di compensi legali la G. ha sostenuto l'infondatezza del reclamo, in particolare osservando che a il provvedimento del Tribunale di Bergamo era stato prontamente eseguito, avendo pertanto la stessa rassegnato le dimissioni dall'attività di medico presso l'Ospedale di […], che sarebbero divenute efficaci al termine del periodo di preavviso, e che il minore già frequentava nel nuovo contesto territoriale anche attività extracurriculari con profitto b già prima del provvedimento del Tribunale di Bergamo gli incontri del minore con il padre erano stati incrementati, con il suo pieno consenso, ciò determinando la pretestuosità delle accuse di alienazione parentale proposte dal ricorrente, del resto già individuato come genitore co-affidatario c la richiesta di trasferimento a […], ove pure dimorava parte del nucleo familiare d'origine della stessa - zie, zii del piccolo F. e nipoti -, era derivata dal desiderio di incrementare la redditività della propria attività lavorativa quale pediatra, attraverso lo scorrimento all'interno delle graduatorie regionali, ove la stessa si era collocata positivamente già nei pregressi anni, desistendo allora dal trasferimento proprio nell'interesse del minore allo scopo di favorirne il benessere e la crescita, una volta che lo stesso, non più in tenerissima età, aveva progressivamente maturato un legame proficuo col padre. Osserva in diritto Il ricorso, ammissibile in base alla costante giurisprudenza di questa Corte - cfr. Cass. numero 12018/2019 - è infondato nel merito. A torto, infatti, il ricorrente lamenta con il primo motivo la lesione di una pluralità di fonti normative, interne e sovranazionali, sinteticamente dolendosi del pregiudizio che avrebbe cagionato all'interesse superiore del minore F. la scelta, condivisa dal Tribunale bergamasco prima, e dalla Corte di appello di Brescia in sede di reclamo, di assecondare la volontà della madre, affidataria e collocataria, di trasferirsi da […] a […] insieme al figlio F. , in tal modo modulando diversamente gli incontri con l'altro genitore solo affidatario e residente a […]. Orbene, le censure esposte dal ricorrente non sembrano trovare conferma alcuna nel provvedimento adottato dalla Corte di appello, essendosi quest'ultima data carico di esplicitare le ragioni che hanno reso non solo privo di pregiudizio, ma anche favorevole per il benessere del minore detto trasferimento. In particolare, la Corte di appello ha evidenziato per un verso che la madre è certamente il genitore di riferimento per il figlio, di soli sei anni, che per i primi tredici mesi non ha avuto alcun rapporto col padre e, successivamente, ha iniziato a frequentare il padre due pomeriggi a settimana, dalle 15 alle 17, per poi passare, dal 01.12.2017, ad una frequentazione a fine settimana alternati, dalle 10 del sabato alle h. 19 della domenica, oltre ai periodi di vacanza. La Corte, dopo aver escluso la possibilità di una modifica del regime di collocamento senza creare uno sconvolgimento degli equilibri del minore in ragione del rapporto padre-minore, sicuramente consolidatosi nel tempo, ma non al punto da considerare praticabile la soluzione prospettata dal ricorrente di modifica del collocamento, ha inteso uniformarsi ai criteri espressi da questa Corte - cfr. Cass. numero 18087/2016 - allorché ha chiarito che il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge, non perde - per ciò solo - l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale . Per modo che il giudice, ove il primo aspetto non sia in discussione, come nel caso, deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario Cass. numero 9633/2015, Cass. numero 18087/2016, Cass. numero 19455/2019. Cass. numero 5604/2020 . Orbene, la Corte di merito, avuto riguardo al preminente interesse del minore ed in continuità con la giurisprudenza appena ricordata, ha ritenuto che, sulla base di un compendio di elementi fattuali valutati con apprezzamento incensurabile, il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, pur trasferita in altra città, in una prospettiva di miglioramento della sua condizione economica, non possa essere di ostacolo al rapporto padre-figlio, nè tantomeno pregiudicare il preminente interesse del minore. Il giudice di appello ha quindi valutato la non opportunità di modificare il regime di collocamento, in mancanza di elementi dai quali inferire la volontà della madre di attentare al legame del minore con il padre che, anzi, ha osservato la Corte di appello, si era andato progressivamente intensificando, con ciò escludendo gli asseriti atteggiamenti alienanti della madre del minore. D'altra parte, la stessa Corte ha ponderato l'esistenza della possibilità per il padre di organizzare liberamente gli spostamenti per stare con il figlio, perciò ritenendo la decisione del giudice di primo grado idonea a garantire la bigenitorialità pur con i limiti oggettivi derivanti dalla distanza tra le residenze dei due genitori. In definitiva, la soluzione adottata dalla Corte di appello ha inteso operare un bilanciamento fra gli interessi e le esigenze dei due genitori che tiene conto, da un lato, delle prospettive lavorative della madre e, dall'altro, della possibilità per il padre di regolare in modo elastico gli incontri col minore, ormai ben inserito nel nuovo contesto territoriale e scolastico. Tanto esclude di poter riscontrare i pregiudizi paventati dal ricorrente, non potendosi peraltro in questa sede valutare le questioni di ordine patrimoniale connesse agli oneri incombenti sul padre al fine di rendere possibili gli incontri, nemmeno fatte oggetto di ricorso per Cassazione. Il secondo motivo di ricorso è infondato, ove si consideri che la condanna alle spese pronunziata dalla Corte di appello si è basata sul criterio della soccombenza del C. in sede di reclamo, non potendosi ipotizzare dunque un contrasto con l'articolo 91 c.p.c., nemmeno rientrando nel perimetro del sindacato di questa Corte la valutazione delle proporzioni della soccombenza nè della determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., comma 2 v. Cass. numero 30592/2017, da ult. cfr. Cass. numero 14459/2021 , restando per il resto la censura, laddove ipotizza un'eccessività delle spese liquidate, carente di autosufficienza, in mancanza della individuazione precisa delle violazioni al D.M. numero 55 del 2014, genericamente prospettate. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in Euro 2300,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto. Dispone omettersi l'indicazione dei nominativi e di ogni altro elemento identificativo delle parti e del minore in caso di pubblicazione della presente ordinanza.