Revoca dell'assegnazione della casa familiare e revisione dell’assegno divorzile

«L'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente».

La Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi sulla richiesta, da parte di A.S., di revisione dell'assegno divorzile. La Corte d'Appello avrebbe correttamente disaminato la situazione patrimoniale e reddituale degli ex coniugi, nella prospettiva indicata dal richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che riconosce al contributo in questione «una natura non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e ritenuta idonea a giustificare l'attribuzione di un importo tale da consentire al coniuge richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate» Cass. numero 18287/2018, Cass. numero 5603/2020, numero 21234/2019 . Ed è noto che «il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle fonti che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, non essendogli richiesto di dar conto in motivazione dell'esame di tutte le allegazioni e deduzioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, ma risultando sufficiente che egli esponga, in maniera concisa ma logicamente adeguata, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, e dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti ed i rilievi che, pur non espressamente esaminati, sono incompatibili con la soluzione adottata» Cass. numero 29730/2020 Cass. numero 16467/2017 Cass. numero 16056/2016 . Inoltre, in quanto logicamente incompatibile con la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti risultante dalla pronuncia impugnata, «la domanda di riconoscimento di un maggiore importo a titolo di assegno divorzile, in caso di revoca dell'assegnazione della casa familiare, deve considerarsi infatti implicitamente rigettata, pur in mancanza di un'espressa statuizione in proposito, non può pertanto ritenersi sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale, presupponendo la totale omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non è configurabile nel caso in cui, nonostante l'assenza di una specifica argomentazione, la reiezione della pretesa avanzata dalla parte emerga con chiarezza dall'incompatibilità di quest'ultima con l'impostazione logico-giuridica della decisione Cass. numero 7662/2020, Cass. numero 20718/2018, Cass. numero 24155/2017 . Il Collegio ricorda anche che «l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente» Cass. numero 25604/2018 Cass. numero 3015/2018 .

Presidente Bisogni – Relatore Mercolino Fatti di causa 1. Con sentenza del 21 giugno 2017, il Tribunale di Latina, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da N.L. con S.A. , rigettò le domande di riconoscimento dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento per il figlio D. , maggiorenne ma non ancora autosufficiente, nonché la domanda di assegnazione della casa coniugale proposte dalla donna. 2. L'impugnazione proposta dalla S. è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 12 maggio 2020 ha rigettato l'appello incidentale proposto dal N. , ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile di Euro 750,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gl'indici Istat, ed un assegno mensile di Euro 400,00, anch'esso da rivalutarsi secondo gl'indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, fino al mese di agosto 2019. A fondamento della decisione, la Corte ha richiamato il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che attribuisce all'assegno divor-zile una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, subordinando il riconoscimento del relativo diritto all'accertamento della indisponibilità di mezzi adeguati da parte del richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla L. 1 dicembre 1970, numero 898, articolo 5, comma 6. Tanto premesso, ha rilevato che dal matrimonio, celebrato il OMISSIS , erano nati tre figli, tutti maggiorenni, aggiungendo che la separazione, pronunciata nell'anno 2008, era stata addebitata al N. , a carico del quale era stato posto l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 700,00 per il mantenimento della moglie e di Euro 400,00 per il mantenimento dell'ultimo figlio. Ha osservato inoltre che, mentre la S. non svolgeva alcuna attività lavorativa, era priva di redditi e di beni e risultava titolare soltanto di un conto corrente e di un libretto di risparmio, il N. , coltivatore diretto, era titolare di un'impresa individuale, gestiva un'azienda agricola, per la cui conduzione si avvaleva di tre dipendenti e di lavoratori stagionali, era proprietario dei fondi sui quali l'azienda svolgeva la sua attività, nonché di altri terreni con sovrastanti fabbricati e della casa familiare, ed era titolare di due conti correnti. Ha ritenuto non provato che la S. convivesse con un altro uomo, rilevando che la donna, pur avendo ammesso di frequentarlo, aveva negato d'intrattenere con lo stesso un rapporto di convivenza, e precisando che, ai fini dell'esclusione della solidarietà postconiugale, è necessario che la nuova relazione abbia assunto caratteri di stabilità e continuità, nella specie non emersi univocamente neppure dalle deposizioni rese dai testi escussi. Ciò posto, la Corte ha evidenziato che la condizione economica della S. era sempre risultata inferiore a quella del N. , non essendo ella in grado di procurarsi idonei mezzi di mantenimento, anche a causa dell'età e della mancanza di una capacità lavorativa specifica ha precisato che l'unione, durata legalmente per oltre trent'anni, era venuta meno per ragioni imputabili esclusivamente al N. , aggiungendo che la donna aveva contribuito alla conduzione familiare occupandosi dei tre figli, e ritenendo pertanto adeguato il riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo di Euro 750,00 mensili. Quanto infine all'ultimo figlio, la Corte ha rilevato che lo stesso, dopo aver interrotto gli studi, aveva lavorato dapprima saltuariamente, rifiutando alcune occasioni di lavoro, e poi a tempo parziale alle dipendenze del fratello, aggiungendo che in seguito il giovane aveva ripreso gli studi e conseguito il diploma di ragioneria, partecipando infine ad un corso professionale per la manutenzione di caldaie. Esclusa quindi la configurabilità di una colpevole inerzia o del rifiuto di svolgere attività lavorativa, ha nondimeno ritenuto che, quanto meno a partire dall'epoca della sentenza di primo grado, egli avesse raggiunto una condizione di autosufficienza, tale da consentirgli di avere guadagni sufficienti, ed ha conseguentemente revocato l'assegno previsto in suo favore, con decorrenza dal mese di settembre 2019. Per le medesime ragioni, la Corte ha infine disposto la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della S. . 3. Avverso la predetta sentenza la S. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. Il N. ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in quattro motivi ed anch'esso illustrato con memoria, al quale la ricorrente ha resistito a sua volta con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., sostenendo che, nella determinazione del reddito del N. , ai fini della liquidazione dell'assegno divorzile, la sentenza impugnata è incorsa in un errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non avendo tenuto conto di circostanze fattuali emerse dal dibattito processuale, ed in particolare del finanziamento contratto dall'uomo per l'esercizio dell'azienda, dell'acquisto di terreni e fabbricati da parte dello stesso e del fatturato da lui dichiarato. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., e della L. numero 898 del 1970, articolo 5, comma 6, nonché la carenza di motivazione e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ribadendo che, nell'accertamento del reddito del N. , la Corte d'appello ha omesso di valutare le predette circostanze. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 111 Cost., comma 6, e dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4, osservando che dalla motivazione della sentenza impugnata non è possibile desumere il criterio logico che ha condotto la Corte d'appello alla formazione del proprio convincimento, in quanto, pur dandosi atto della rilevante capacità reddituale del N. , si attribuisce rilievo soltanto all'esborso connesso al finanziamento da lui contratto, senza indicarsi il percorso argomentativo sotteso all'esclusione degli altri indicatori di reddito. 4. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale del contro-ricorrente, sono inammissibili. L'errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova non è infatti deducibile con il ricorso per cassazione, nè ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, nè ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. qualora consista in una falsa rappresentazione della realtà o in una svista materiale che abbia indotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente risultante dagli atti o documenti di causa, l'errore percettivo è infatti qualificabile come errore di fatto, ai sensi dell'articolo 395 c.p.c., numero 4, e può quindi essere fatto valere con l'impugnazione per revocazione, a condizione che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato cfr. Cass., Sez. VI, 26/01/2022, numero 2236 Cass., Sez. lav., 3/11/2020, numero 24395 Cass. Sez. V, 22/10/2019, numero 26890 ove invece cada su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, esso può essere fatto valere ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5 cit., ma solo se consista nell'omesso esame di quel fatto, e non anche quando si traduca nella mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione cfr. Cass., Sez. VI, 15/05/2018, numero 11863 Cass., Sez. III, 12/10/2017, numero 23940 Cass., Sez. I, 4/04/2014, numero 7983 . Per effetto della riformulazione dell'articolo 360, comma 1, numero 5 cit. ad opera del D.L. 22 giugno 2012, numero 83, articolo 54, comma 1, lett. b , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, numero 134, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta infatti circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dallo articolo 111 Cost., comma 6, e può quindi essere sollecitato, ai sensi dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4, soltanto a condizione che l'anomalia motivazionale denunciata si converta in violazione di tale disposizione, per essere la motivazione materialmente inesistente o meramente apparente o perplessa, oppure affetta da contraddizioni talmente gravi da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione cfr. Cass., Sez. Unumero , 7/04/2014, numero 8053 Cass., Sez. I, 30/06/2020, numero 13248 Cass., Sez. VI, 25/09/2018, numero 22598 . Al di fuori di tali ipotesi, l'errore commesso dal giudice di merito nella valutazione dei mezzi di prova non è censurabile in sede di legittimità, neppure ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., la cui violazione è configurabile esclusivamente nel caso in cui il giudice, in contraddizione espressa o implicita con tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli cfr. Cass., Sez. Unumero , 30/ 09/2020, numero 20867 Cass., Sez. III, 23/10/2018, numero 26769 10/06/2016, numero 11892 . Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, deve escludersi la sindacabilità della sentenza impugnata, sotto il denunciato profilo dell'omessa o errata valutazione delle circostanze indicate dalla ricorrente. Ai fini dell'accertamento del diritto di questa ultima all'assegno divorzile e della determinazione del relativo importo, la Corte d'appello ha infatti proceduto ad un'approfondita disamina della situazione patrimoniale e reddituale delle parti, nella prospettiva indicata dal richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che riconosce al contributo in questione una natura non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e ritenuta idonea a giustificare l'attribuzione di un importo tale da consentire al coniuge richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate cfr. Cass., Sez. Unumero , 11/07/2018, numero 18287 Cass., Sez. I, 28/02/2020, numero 5603 9/08/2019, numero 21234 . In particolare, nell'individuare le disponibilità economiche del N. , la sentenza impugnata ha dato atto del possesso di un consistente patrimonio immobiliare e dello svolgimento di una proficua attività imprenditoriale nel settore agricolo, non limitandosi a riportare i redditi risultanti dalla documentazione fiscale da lui prodotta in giudizio, ma ponendo in risalto anche le dimensioni dell'azienda e ricostruendo il flusso di denaro transitato sui suoi conti correnti, sì da potersi affermare che l'esborso cui si fa cenno nella parte conclusiva del ragionamento, collegato ad un mutuo precedentemente menzionato, costituisce soltanto uno degli elementi presi in esame dalla Corte territoriale, ritenuto meritevole di speciale considerazione, in quanto particolarmente indicativo della capacità di spesa dell'uomo. Tale percorso logico, perfettamente ricostruibile nella sua compiutezza e consequenzialità, non risulta validamente censurato dalla ricorrente, la quale, nel lamentare l'omesso esame di fatti decisivi ed il difetto di motivazione, non è in grado d'individuare elementi di fatto indebitamente trascurati nè lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito per giungere alla decisione, ma si limita ad insistere su circostanze non determinanti, in tal modo dimostrando di voler sollecitare un riesame del merito della controversia, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di valutare nuovamente il materiale probatorio acquisito, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica delle argomentazioni svolte al riguardo dal giudice di merito, cui sono demandati in via esclusiva l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 13/01/2020, numero 331 Cass., Sez. V, 4/08/ 2017, numero 19547 Cass., Sez. lav., 14/11/2013, numero 25608 . È noto d'altronde che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle fonti che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, non essendogli richiesto di dar conto in motivazione dell'esame di tutte le allegazioni e deduzioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, ma risultando sufficiente che egli esponga, in maniera concisa ma logicamente adeguata, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, e dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti ed i rilievi che, pur non espressamente esaminati, sono incompatibili con la soluzione adottata cfr. Cass., Sez. V, 29/12/2020, numero 29730 Cass., Sez. VI, 4/07/2017, numero 16467 Cass., Sez. I, 2/08/2016, numero 16056 . 5. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., e articolo 337 sexies c.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine alla domanda di adeguamento dell'assegno divorzile, proposta in via subordinata per l'ipotesi di revoca dell'assegnazione della casa familiare. 5.1. Il motivo è infondato. In quanto logicamente incompatibile con la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti risultante dalla sentenza impugnata, la domanda di riconoscimento di un maggiore importo a titolo di assegno divorzile, in caso di revoca dell'assegnazione della casa familiare, deve considerarsi infatti implicitamente rigettata, pur in mancanza di un'espressa statuizione in proposito, non può pertanto ritenersi sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale, presupponendo la totale omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non è configurabile nel caso in cui, nonostante l'assenza di una specifica argomentazione, la reiezione della pretesa avanzata dalla parte emerga con chiarezza dall'incompatibilità di quest'ultima con l'impostazione logico-giuridica della decisione cfr. Cass., Sez. V, 2/04/2020, numero 7662 Cass., Sez. II, 13/08/2018, numero 20718 Cass., Sez. I, 13/10/2017, numero 24155 . 6. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 337-sexies c.c. e dell'articolo 5 della L. numero 898 del 1970, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, ha omesso di tenere conto dell'intervenuta revoca dell'assegnazione della casa familiare. 6.1. Il motivo è infondato. Com'è noto, infatti, l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente cfr. Cass., Sez. I, 12/10/2018, numero 25604 Cass., Sez. VI, 7/02/2018, numero 3015 . A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, i quali, ai sensi dell'articolo 337 sexies c.c., comma 1, secondo periodo, vengono in considerazione soltanto in via consequenziale, una volta adottata la relativa decisione, ai fini dell'eventuale riequilibrio in favore del coniuge che, in quanto proprietario o comproprietario dell'immobile, subisca una limitazione delle proprie facoltà di godimento e disposizione, per effetto dell'imposizione del predetto vincolo tale riequilibrio non ha peraltro carattere automatico, presupponendo una valutazione, da compiersi caso per caso, dell'incidenza della predetta limitazione sulla situazione economica complessiva di chi la sopporta e del vantaggio indirettamente arrecato al coniuge con cui i figli convivono, corrispondente al risparmio della spesa necessaria per procurarsi un'autonoma sistemazione abitativa. Così come l'assegnazione della casa familiare non comporta necessariamente una riduzione dell'assegno dovuto al coniuge beneficiario, anche la revoca della stessa non giustifica l'automatico riconoscimento di un maggiore importo in favore di quest'ultimo, trattandosi di un provvedimento al quale, come accade per l'assegnazione, risulta estranea ogni valutazione di ordine economico, in quanto avente come presupposto esclusivamente l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo confermato la revoca dell'assegnazione della casa familiare, disposta dal Giudice di primo grado, non ha previsto un corrispondente aumento dell'assegno divorzile riconosciuto alla ricorrente, la cui liquidazione, d'altronde, in quanto fondata su una valutazione complessiva della situazione economica delle parti, nell'ambito della quale è stato attribuito opportunamente rilievo anche all'indisponibilità di risorse adeguate da parte della S. , consente di ritenere che la Corte territoriale abbia tenuto conto delle esigenze di vita di quest'ultima, ivi compresa quella di procurarsi un alloggio a proprie spese, in conseguenza del venir meno della gratuita disponibilità della casa familiare. 7. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 92 c.p.c., comma 2, censurando la sentenza impugnata per aver disposto la compensazione delle spese del giudizio, senza tenere conto della soccombenza del N. , conseguente all'integrale accoglimento delle domande da lei proposte in primo grado ed al rigetto dell'appello incidentale proposto dall'uomo. 7.1. Il motivo è infondato. Correttamente la sentenza impugnata ha giustificato la decisione di compensare integralmente spese del doppio grado di giudizio evidenziando l'esito finale della lite, che, in quanto contrassegnato dalla revoca dell'assegnazione della casa familiare, dalla dichiarazione di cessazione dell'obbligo del N. di contribuire al mantenimento del figlio, con decorrenza dal mese di agosto 2019, e dal riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della S. , ha comportato il parziale accoglimento sia della domanda principale proposta dall'uomo, avente ad oggetto, oltre alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegnazione della casa familiare e l'esclusione dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, sia di quella riconvenzionale proposta dalla donna, avente ad oggetto la conferma dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assegno di mantenimento per l'ultimo figlio, nonché il riconoscimento dell'assegno divorzile. La nozione di soccombenza reciproca, che ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., comma 2, consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, postula infatti, anche in relazione al principio di causalità, l'esistenza di una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, cumulativamente proposte nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo cfr. Cass., Sez. VI, 20/01/2020, numero 1268 Cass., Sez. I, 24/04/2018, numero 10113 Cass., Sez. III, 22/02/2016, numero 3438 . 8. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il controricorrente denuncia la violazione della L. numero 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dell'articolo 115 c.p.c., e dell'articolo 2697 c.c., sostenendo che, nel riconoscere alla S. l'assegno divorzile, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della mancata dimostrazione dell'indisponibilità di redditi adeguati da parte della donna nè verificato l'eventuale ricerca di un'occupazione da parte della stessa ed il contributo da lei fornito alla formazione del patrimonio familiare. 8.1. Il motivo è inammissibile. Il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile trova giustificazione, come si è detto, in una puntuale applicazione del principio, enunciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui la verifica in ordine all'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente ed all'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, postula in primo luogo un'indagine, da condursi sulla base degl'indicatori previsti dalla prima parte della L. numero 898 del 1970, articolo 5, comma 6, volta ad accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante en-dofamiliare risulta in particolare rispettata l'indicazione fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il predetto accertamento deve aver luogo anche in relazione alla durata del vincolo coniugale, quale fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche alla luce dell'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro cfr. Cass., Sez. Unumero , 11/07/2018, numero 18287, cit. . La sentenza impugnata ha rilevato infatti che la ricorrente, priva di occupazione, beni immobili ed altre fonti di reddito, non è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, anche in considerazione dell'età e della mancanza di capacità lavorativa specifica, aggiungendo che nel corso dell'unione, protrattasi per oltre trent'anni, ella si è dedicata alla cura dei figli, in tal modo contribuendo alla conduzione della famiglia. Non meritano pertanto consenso le critiche formulate dal controricorrente, il quale, nell'insistere sulla mancata prova della sussistenza dei presupposti cui la legge subordina il riconoscimento del diritto all'assegno, non si cura di confutare i principi di diritto posti a fondamento della decisione, nè di censurare l'applicazione che ne ha fatto la sentenza impugnata, lamentando piuttosto l'omessa valutazione di aspetti che hanno costituito oggetto di specifica considerazione da parte della Corte d'appello, ed in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, un nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito in questa sede. 9. Con il secondo motivo, il controricorrente deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell'escludere che la S. avesse instaurato un rapporto di convivenza con un altro uomo, la Corte d'appello non ha tenuto conto della documentazione fotografica da lui prodotta e delle risultanze della prova testimoniale assunta ed ha omesso di pronunciare in ordine alle ulteriori istanze istruttorie da lui formulate al riguardo. 10. Con il terzo motivo, il controricorrente lamenta la violazione degli articolo 112 e 115 c.p.c., e dell'articolo 2697 c.c., insistendo sull'omesso esame delle ulteriori istanze istruttorie da lui formulate ai fini della prova del rapporto di convivenza instaurato dalla S. . 11. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, sono inammissibili. Ai fini dell'esclusione dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di convivenza tra la ricorrente ed un altro uomo, la sentenza impugnata ha infatti richiamato le risultanze dell'istruttoria espletata, ed in particolare le deposizioni rese dai testimoni escussi, delle quali ha evidenziato il tenore tutt'altro che univoco, ritenendo pertanto non provato che, al di là dell'accertata frequentazione del predetto uomo, la nuova relazione sentimentale intrapresa dalla donna si fosse tradotta in un rapporto di coabitazione caratterizzato da stabilità e continuità, e quindi tale da comportare la perdita del diritto all'assegno divorzile. Tale apprezzamento non risulta validamente censurato, essendosi il con-troricorrente limitato a lamentare l'omesso esame di documenti, non riconducibile all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, in quanto riguardante elementi istruttori, la cui pretermissione è deducibile ai sensi della predetta disposizione soltanto nel caso, nella specie non ricorrente, in cui si sia tradotta nella mancata valutazione di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione cfr. Cass., Sez. Unumero , 7/04/2014, numero 8053 Cass., Sez. lav., 8/11/2019, numero 28887 Cass., Sez. VI, 10/02/2015, numero 2498 . Quanto poi all'omesso esame di istanze istruttorie, esso non può essere fatto valere nè ai sensi dell'articolo 112 c.p.c., riferibile esclusivamente all'omessa pronuncia su domande di merito cfr. Cass., Sez. VI, 20/10/2017, numero 24830 5/07/2016, numero 13716 Cass., Sez. lav., 18/03/2013, numero 6715 , nè ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., riguardante soltanto il caso in cui il giudice abbia deciso sulla base di prove non dedotte dalle parti, al di fuori dei propri poteri officiosi, nè infine ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la cui violazione è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia posto l'onere della prova a carico di una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni cfr. Cass., Sez. III, 23/10/2018, numero 26769 29/05/2018, numero 13395 . 12. Con il quarto motivo, il controricorrente denuncia la violazione degli articolo 112 e 345 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine all'eccezione d'inammissibilità della documentazione allegata all'atto di appello ed alle note successivamente depositate dalla difesa della S. , da lui proposta in relazione alla mancata o tardiva produzione della medesima documentazione in primo grado. 12.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo corredato dall'indicazione della natura e del contenuto dei documenti alla cui produzione si riferiva l'eccezione d'inammissibilità, ma solo dall'indicazione della sede in cui gli stessi sono stati prodotti e dei numeri da cui erano contrassegnati nell'elenco riportato nell'atto di appello e nelle note successivamente depositate, con la conseguenza che risulta impossibile cogliere, sulla base dei soli elementi risultanti dal ricorso, la portata della censura sollevata dal controricorrente, in relazione agli elementi desumibili dai predetti documenti ed alla valenza probatoria agli stessi eventualmente attribuita dalla sentenza impugnata. La natura processuale del vizio lamentato, nel cui accertamento questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, procedendo al riscontro della violazione attraverso l'esame diretto degli atti, non dispensa infatti la parte dall'onere di specificare nel ricorso il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando puntualmente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, in modo da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale, senza dover compiere generali verifiche degli atti cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2021, numero 24048 Cass., Sez. VI, 25/09/2019, numero 23834 Cass., Sez. lav., 8/06/2016, numero 11738 . 13. Il ricorso principale va pertanto rigettato, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile, con l'integrale compensazione delle spese processuali, avuto riguardo alla reciproca soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.