Quando è inammissibile la domanda di mediazione?

La domanda di mediazione deve essere simmetrica rispetto a quella giudiziale e contenere gli elementi sufficienti a consentire alle convenute di vagliare l’opportunità di costituirsi. Qualora la domanda di mediazione sia solo parzialmente coincidente con quella svolta in giudizio quest’ultima deve essere dichiarata inammissibile.

La fattispecie. Nel caso in esame il Condominio non aveva aderito al procedimento di mediazione promosso da un condomino in quanto la domanda formulata era così generica che non consentiva all'assemblea di esprimersi sull'opportunità, o meno, di aderire a tale procedimento. Non solo la difesa del condominio aveva eccepito l'improcedibilità, nel successivo giudizio, proprio a seguito della genericità di cui sopra La domanda di mediazione deve essere precisa. Il Giudice di merito, in primo luogo, ha precisato che quando la domanda di mediazione ha per oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare la domanda deve esplicitare chiaramente le ragioni in fatto e in diritto a suo fondamento. Difatti i condomini debbono essere in grado di comprendere l'opportunità di autorizzare, o meno, l'amministratore a prendere parte a tale procedimento sostenendone i costi. Tale decisione può essere presa solo se la domanda non è generica in quanto, diversamente, l'ordine del giorno non può contenere gli elementi sufficienti a consentire ai condomini di vagliare, con piena cognizione di causa, l'opportunità di presenziare all'assemblea e di esprimere il proprio voto. La sanzione di cui all'articolo 8, comma 4- bis , D. L.vo numero 21/10 . Ne consegue che qualora la domanda di mediazione sia eccessivamente generica l'omessa adesione al procedimento della controparte non può avere come conseguenza l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 8, comma 4- bis , del D. L.vo numero 28/10. La domanda di mediazione deve essere corrispondente a quella giudiziale. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che la domanda di mediazione deve essere necessariamente coincidente nel petitum alle conclusioni del giudizio che si intende promuovere. Nel caso di specie tale domanda era solo parzialmente coincidente con quella giudiziale e, in assenza dell'elencazione delle ragioni della pretesa, la domanda giudiziale deve essere dichiarata inammissibile.

Giudice Caniato Motivazione La signora AA nel presente giudizio ha formulato le seguenti domande in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità delle delibere assunte in data 31.01.2019 dall'Assemblea del Cond. BB relativamente all'approvazione del bilancio consuntivo 2015/2016 e 2017/2018 e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità della delibera del 19.12.2017 di approvazione del bilancio consuntivo 2016/2017 per le motivazioni di cui in narrativa. Nella domanda proposta avanti all'organismo di mediazione in quanto alla descrizione della controversia la signora AA ha indicato unicamente “impugnazione della delibera condominiale del 31 gennaio 2019 punti 1 , 2 e 4 Non ha invece indicato alcuna delle numerose questioni, giuridiche o contabili, a fondamento dell'impugnazione fra quelle, numerose, oggetto del presente giudizio né ha menzionato la delibera 19 dicembre 2017 né la questione circa le valvole termo-statiche svolta in questa sede. Ha indicato il valore della controversia in €2.000,00. Il Condominio non ha partecipato al procedimento di mediazione. In quanto al motivo della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, nel verbale dell'assemblea straordinaria del 15.03.2019 si legge “Ad ore 21 .30 non raggiungendo il quorum costitutivo, l'assemblea non è costituita validamente” c.f.r. docomma 18 . Il Condominio ha trasmesso all'organismo di mediazione lettera nella quale ha eccepito la mancata esposizione da parte della signora AA delle ragioni della propria pretesa ossia l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con ciò inficiando lo stesso tentativo di conciliazione, laddove la stessa richiesta si appalesa ex se formulata in spregio di quanto previsto dall' articolo 4, comma 2, del stesso D.lgs. numero 28/2010 , il quale testualmente recita “L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”. Nella medesima missiva il Condominio ha rappresentato di avere convocato una apposita assemblea per deliberare in ordine alla partecipazione alla mediazione e che tuttavia non ha raggiunto il quorum costitutivo per essere presenti solo 161 millesimi. L'eccezione di genericità della domanda di mediazione a ben vedere – a differenza di quanto esposto nelle difese di parte attrice non è incompatibile e contraddittoria con la costatazione del mancato raggiungimento del quorum assembleare anzi, appare essere un suo ragionevole e in una certa misura prevedibile antecedente logico. Infatti, la genericità delle contestazioni esposte dalla signora AA nella instaurazione del procedimento dia mediazione non ha consentito ai condomini di verificare preventivamente le ragioni avanzate dalla signora AA e di valutare con piena consapevolezza l'opportunità di partecipare all'assemblea. Alla radice, non ha consentito ai condomini di valutare l'opportunità di riconsiderare quanto già deliberato. Rimettere in discussione la gestione di due annualità pregresse tra l'altro con la complicazione costituita da un cambiamento intermedio nella figura dell'amministratore di condominio e porre sub in discussione il preventivo della gestione successiva sono iniziative di un certo peso nella gestione del condominio. Una descrizione generica impugnazione di tre punti non consente di comprendere il reale oggetto del contendere che può vertere su tutte le poste del bilancio ovvero avere un contenuto ed effetti molto più ridotti. La reale portata dell'impugnazione è difficilmente conoscibile a priori se non chiariti dalla parte impugnante. In concreto, le censure rivolte dalla signora hanno un limitato valore economico e quindi limitati effetti per gli altri condomini, ma è stata chiesta la sospensiva dell'efficacia dell'intera delibera, che di fatto avrebbe bloccato molta della gestione del condominio. Chi assume l'iniziativa di porre in discussione una delibera già discussa e approvata dagli altri condomini è tenuto a comportarsi secondo l'ordinaria diligenza che un tempo si qualificava come “del buon padre di famiglia”, tenendo conto degli interessi di tutti. Secondo tale criterio di diligenza, è tenuto a chiarire le proprie ragioni, in modo che possano essere comprese dagli altri condomini sin dall'ordine del giorno dell'assemblea convocata per discutere sulla partecipazione alla mediazione e in modo che possano stimolare un dibattito sul punto, in assemblea prima ancora che in mediazione. Considerati anche i costi e i tempi per la convocazione di un'assemblea straordinaria, non si ritiene – in presenza di contestazioni del tutto generiche e immotivate – che il condominio fosse tenuto ad attivarsi una seconda volta per convocare una assemblea straordinaria e chiedere un differimento del procedimento di mediazione. Si ritiene, sotto altro aspetto, che la genericità della domanda come proposta da parte impugnante e il mancato raggiungimento del quorum deliberativo nonostante regolare convocazione dell'assemblea costituisca giustificato motivo della mancata partecipazione del Condominio al procedimento di mediazione ed escluda quindi l'applicazione della sanzione prevista all' articolo 8, comma 4 bis, D.L.vo numero 28/2010 . La impugnazione deve ritenersi inammissibile in quanto nell'atto preliminare di mediazione l'attrice si è limitata ad impugnare tre punti della delibera ma non ha precisato alcunché in ordine alle ragioni della pretesa, ragioni invece enucleate in modo esteso e vario nel complesso atto di citazione. Il contenuto dell'atto preliminare di mediazione è solo parzialmente coincidente nel petitum alle conclusioni di cui al presente giudizio escludendosi il punto 4 e aggiungendosi una delibera pregressa ma omette completamente i fatti e per tale ragione non soddisfa la condizione di procedibilità, come tempestivamente eccepito dal Condominio sin dalla comparsa di costituzione. La domanda di mediazione, infatti, deve essere simmetrica rispetto a quella giudiziale e contenere elementi sufficienti a consentire alle convenute di vagliare l'opportunità di costituirsi. Quando il futuro giudizio di merito ha per oggetto l'impugnazione di una delibera condominiale la chiarezza nell'esposizione delle ragioni della domanda è di particolare importanza. Infatti, i condomini che non hanno impugnato la delibera vengono convocati per una assemblea straordinaria – sostenendone collettivamente i relativi costi – ai fini sostanzialmente di rivalutare se mediare relativamente a una decisione già da loro assunta. Il condomino che si assume la responsabilità di chiedere un annullamento di delibera è tenuto, ad avviso di questo giudicante, ad esplicitare con molta chiarezza i fatti e gli elementi di diritto a fondamento delle proprie contestazioni in ordine alla delibera assunta dagli altri condomini e possibilmente anche a presenziare all'assemblea per meglio illustrarli, assentandosi poi in occasione del voto, quantomeno per un senso di responsabilità verso la collettività dei condomini, costringendoli a sostenere costi straordinari per riconsiderare una decisione già assunta. Vi è un ulteriore motivo per cui nella specifica materia dell'impugnazione di delibere condominiali la domanda in sede di mediazione debba esplicitare chiaramente le ragioni di fatto e di diritto a suo fondamento l'ordine del giorno con il quale è convocata l'assemblea straordinaria dei condomini per deliberare se autorizzare o meno l'amministratore a partecipare alla mediazione può contenere unicamente la descrizione della controversia per come presentata avanti all'organismo. Se tale descrizione è generica o meramente formale come nel caso in esame , l'ordine del giorno non contiene elementi sufficienti a consentire ai condomini di vagliare con piena cognizione l'opportunità di presenziare o meno all'assemblea. E non consente un dibattito fra i condomini che vi abbiano partecipato, non essendo esplicitati gli argomenti. Infine, sempre nei casi di mediazione prodromica all'impugnazione di delibera condominiale, l'assemblea convocata per valutare l'opportunità di costituirsi in mediazione in quanto “sovrana” potrebbe ritenere convincenti gli argomenti e le censure per come chiarite da parte impugnante e richiedere all'amministratore una nuova convocazione ai fini di deliberare nuovamente sul medesimo ordine del giorno relativo ai punti oggetto di impugnativa, alla luce delle nuove considerazioni. Tale scelta condurrebbe a far cessare la materia del contendere prima ancora di presentarsi in mediazione, senza dover attendere costi e tempi e incertezza di una decisione giudiziaria. Sicuramente esito auspicato dal legislatore che ha inserito la materia condominiale fra quelle per le quali la mediazione è obbligatoria. Tuttavia, la mancata esplicitazione dei motivi di impugnazione rende assai improbabile un tale esito dell'assemblea. Infine, in quanto all'impugnativa della delibera del 19 dicembre 2017, la stessa è inammissibile per effetto della sua mancata impugnazione nel termine di 30 giorni previsto all' articolo 1137 c.comma e conseguentemente il bilancio consuntivo 2016/17 risulta definitivamente consolidato. Sussistono motivi per disporre la compensazione ai sensi dell' articolo 92, secondo comma c.p.comma come più volte modificato, da ultimo dall'articolo 13 D.L 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla L numero 162/14 nel caso di assoluta novità della questione trattata” Motivazione La signora AA nel presente giudizio ha formulato le seguenti domande in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità delle delibere assunte in data 31.01.2019 dall'Assemblea del Cond. BB relativamente all'approvazione del bilancio consuntivo 2015/2016 e 2017/2018 e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità della delibera del 19.12.2017 di approvazione del bilancio consuntivo 2016/2017 per le motivazioni di cui in narrativa. Nella domanda proposta avanti all'organismo di mediazione in quanto alla descrizione della controversia la signora AA ha indicato unicamente “impugnazione della delibera condominiale del 31 gennaio 2019 punti 1 , 2 e 4 Non ha invece indicato alcuna delle numerose questioni, giuridiche o contabili, a fondamento dell'impugnazione fra quelle, numerose, oggetto del presente giudizio né ha menzionato la delibera 19 dicembre 2017 né la questione circa le valvole termo-statiche svolta in questa sede. Ha indicato il valore della controversia in €2.000,00. Il Condominio non ha partecipato al procedimento di mediazione. In quanto al motivo della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, nel verbale dell'assemblea straordinaria del 15.03.2019 si legge “Ad ore 21 .30 non raggiungendo il quorum costitutivo, l'assemblea non è costituita validamente” c.f.r. docomma 18 . Il Condominio ha trasmesso all'organismo di mediazione lettera nella quale ha eccepito la mancata esposizione da parte della signora AA delle ragioni della propria pretesa ossia l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con ciò inficiando lo stesso tentativo di conciliazione, laddove la stessa richiesta si appalesa ex se formulata in spregio di quanto previsto dall' articolo 4, comma 2, del stesso D.lgs. numero 28/2010 , il quale testualmente recita “L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”. Nella medesima missiva il Condominio ha rappresentato di avere convocato una apposita assemblea per deliberare in ordine alla partecipazione alla mediazione e che tuttavia non ha raggiunto il quorum costitutivo per essere presenti solo 161 millesimi. L'eccezione di genericità della domanda di mediazione a ben vedere – a differenza di quanto esposto nelle difese di parte attrice non è incompatibile e contraddittoria con la costatazione del mancato raggiungimento del quorum assembleare anzi, appare essere un suo ragionevole e in una certa misura prevedibile antecedente logico. Infatti, la genericità delle contestazioni esposte dalla signora AA nella instaurazione del procedimento dia mediazione non ha consentito ai condomini di verificare preventivamente le ragioni avanzate dalla signora AA e di valutare con piena consapevolezza l'opportunità di partecipare all'assemblea. Alla radice, non ha consentito ai condomini di valutare l'opportunità di riconsiderare quanto già deliberato. Rimettere in discussione la gestione di due annualità pregresse tra l'altro con la complicazione costituita da un cambiamento intermedio nella figura dell'amministratore di condominio e porre sub in discussione il preventivo della gestione successiva sono iniziative di un certo peso nella gestione del condominio. Una descrizione generica impugnazione di tre punti non consente di comprendere il reale oggetto del contendere che può vertere su tutte le poste del bilancio ovvero avere un contenuto ed effetti molto più ridotti. La reale portata dell'impugnazione è difficilmente conoscibile a priori se non chiariti dalla parte impugnante. In concreto, le censure rivolte dalla signora hanno un limitato valore economico e quindi limitati effetti per gli altri condomini, ma è stata chiesta la sospensiva dell'efficacia dell'intera delibera, che di fatto avrebbe bloccato molta della gestione del condominio. Chi assume l'iniziativa di porre in discussione una delibera già discussa e approvata dagli altri condomini è tenuto a comportarsi secondo l'ordinaria diligenza che un tempo si qualificava come “del buon padre di famiglia”, tenendo conto degli interessi di tutti. Secondo tale criterio di diligenza, è tenuto a chiarire le proprie ragioni, in modo che possano essere comprese dagli altri condomini sin dall'ordine del giorno dell'assemblea convocata per discutere sulla partecipazione alla mediazione e in modo che possano stimolare un dibattito sul punto, in assemblea prima ancora che in mediazione. Considerati anche i costi e i tempi per la convocazione di un'assemblea straordinaria, non si ritiene – in presenza di contestazioni del tutto generiche e immotivate – che il condominio fosse tenuto ad attivarsi una seconda volta per convocare una assemblea straordinaria e chiedere un differimento del procedimento di mediazione. Si ritiene, sotto altro aspetto, che la genericità della domanda come proposta da parte impugnante e il mancato raggiungimento del quorum deliberativo nonostante regolare convocazione dell'assemblea costituisca giustificato motivo della mancata partecipazione del Condominio al procedimento di mediazione ed escluda quindi l'applicazione della sanzione prevista all' articolo 8, comma 4 bis, D.L.vo numero 28/2010 . La impugnazione deve ritenersi inammissibile in quanto nell'atto preliminare di mediazione l'attrice si è limitata ad impugnare tre punti della delibera ma non ha precisato alcunché in ordine alle ragioni della pretesa, ragioni invece enucleate in modo esteso e vario nel complesso atto di citazione. Il contenuto dell'atto preliminare di mediazione è solo parzialmente coincidente nel petitum alle conclusioni di cui al presente giudizio escludendosi il punto 4 e aggiungendosi una delibera pregressa ma omette completamente i fatti e per tale ragione non soddisfa la condizione di procedibilità, come tempestivamente eccepito dal Condominio sin dalla comparsa di costituzione. La domanda di mediazione, infatti, deve essere simmetrica rispetto a quella giudiziale e contenere elementi sufficienti a consentire alle convenute di vagliare l'opportunità di costituirsi. Quando il futuro giudizio di merito ha per oggetto l'impugnazione di una delibera condominiale la chiarezza nell'esposizione delle ragioni della domanda è di particolare importanza. Infatti, i condomini che non hanno impugnato la delibera vengono convocati per una assemblea straordinaria – sostenendone collettivamente i relativi costi – ai fini sostanzialmente di rivalutare se mediare relativamente a una decisione già da loro assunta. Il condomino che si assume la responsabilità di chiedere un annullamento di delibera è tenuto, ad avviso di questo giudicante, ad esplicitare con molta chiarezza i fatti e gli elementi di diritto a fondamento delle proprie contestazioni in ordine alla delibera assunta dagli altri condomini e possibilmente anche a presenziare all'assemblea per meglio illustrarli, assentandosi poi in occasione del voto, quantomeno per un senso di responsabilità verso la collettività dei condomini, costringendoli a sostenere costi straordinari per riconsiderare una decisione già assunta. Vi è un ulteriore motivo per cui nella specifica materia dell'impugnazione di delibere condominiali la domanda in sede di mediazione debba esplicitare chiaramente le ragioni di fatto e di diritto a suo fondamento l'ordine del giorno con il quale è convocata l'assemblea straordinaria dei condomini per deliberare se autorizzare o meno l'amministratore a partecipare alla mediazione può contenere unicamente la descrizione della controversia per come presentata avanti all'organismo. Se tale descrizione è generica o meramente formale come nel caso in esame , l'ordine del giorno non contiene elementi sufficienti a consentire ai condomini di vagliare con piena cognizione l'opportunità di presenziare o meno all'assemblea. E non consente un dibattito fra i condomini che vi abbiano partecipato, non essendo esplicitati gli argomenti. Infine, sempre nei casi di mediazione prodromica all'impugnazione di delibera condominiale, l'assemblea convocata per valutare l'opportunità di costituirsi in mediazione in quanto “sovrana” potrebbe ritenere convincenti gli argomenti e le censure per come chiarite da parte impugnante e richiedere all'amministratore una nuova convocazione ai fini di deliberare nuovamente sul medesimo ordine del giorno relativo ai punti oggetto di impugnativa, alla luce delle nuove considerazioni. Tale scelta condurrebbe a far cessare la materia del contendere prima ancora di presentarsi in mediazione, senza dover attendere costi e tempi e incertezza di una decisione giudiziaria. Sicuramente esito auspicato dal legislatore che ha inserito la materia condominiale fra quelle per le quali la mediazione è obbligatoria. Tuttavia, la mancata esplicitazione dei motivi di impugnazione rende assai improbabile un tale esito dell'assemblea. Infine, in quanto all'impugnativa della delibera del 19 dicembre 2017, la stessa è inammissibile per effetto della sua mancata impugnazione nel termine di 30 giorni previsto all' articolo 1137 c.comma e conseguentemente il bilancio consuntivo 2016/17 risulta definitivamente consolidato. Sussistono motivi per disporre la compensazione ai sensi dell' articolo 92, secondo comma c.p.comma come più volte modificato, da ultimo dall'articolo 13 D.L 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla L numero 162/14 nel caso di assoluta novità della questione trattata” P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone 1. Dichiara inammissibili le domande proposte da parte attrice e per l'effetto conferma le delibere assunte dall'Assemblea del Cond. BB in data 31.01.2019 relativamente all'approvazione del bilancio consuntivo 2015/2016 e 2017/2018 e la delibera del 19.12.2017 2. Dichiara compensate le spese di lite.