Il titolo giudiziale formatosi nei confronti dell’ente di gestione di un Condominio ed azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota deve essere notificato anche a quest’ultimo ex articolo 479 c.p.c.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 20590/2022, depositata il 27 giugno. Al centro della querelle, l'opposizione da parte di una condomina al precetto di pagamento intimatole in forza di una sentenza di condanna al versamento di una somma emessa nei confronti del Condominio, a causa dell'omessa notificazione del titolo esecutivo nei suoi confronti. Il Giudice di primo grado, tuttavia, rigettava l'opposizione, ritenendo che l'omessa notificazione della sentenza alla donna non aveva cagionato alcuna lesione del diritto di difesa in quanto gli estremi del titolo erano riportati nell'atto di precetto. Di qui, il ricorso in Cassazione della donna, secondo cui l'omessa notificazione al singolo condomino del titolo esecutivo reso nei confronti dell'ente condominiale non è surrogabile dalla mera conoscenza dell'esistenza del titolo aliunde acquisito e importa la nullità dell'atto di precetto. La doglianza coglie nel segno. La Corte di Cassazione, infatti, evidenzia che il provvedimento giudiziale di condanna dell'ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittima il creditore ad esperire l'azione esecutiva ultra partes tuttavia, in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi dell'ente di gestione e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex articolo 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo ex plurimis, Cass. civ., numero 8150/2017 . Difatti, «la notifica è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nel titolo, responsabile pro quota dell'obbligazione a carico del condominio» Cass. civ., numero 8150/2017 . Insomma il singolo minacciato dell'esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell'esistenza e del contenuto di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al condomino oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale. Dunque, nel caso di specie a nulla rileva che la destinataria potesse essere a conoscenza dell'esistenza della condanna dell'ente, «la quale non esplicita una volontà del creditore di escutere il patrimonio individuale del condomino». Parola, ora, al giudice del rinvio.
Presidente Rubino – Relatore Rossi Fatti di causa 1. In forza di sentenza del Tribunale di Catania recante condanna al pagamento di somme del Condominio dell'edificio sito in omissis , G.A. intimò precetto di pagamento a A.F. , nella qualità di condomina del predetto condominio. 2. L'opposizione spiegata dall'intimata, argomentata - per quanto qui interessa - sull'omessa preventiva notificazione del titolo esecutivo nei suoi confronti, è stata disattesa, previa espressa qualificazione come opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., dal Tribunale etneo con la sentenza in epigrafe indicata. In particolare, il giudice di prossimità ha ritenuto che l'omessa notificazione della sentenza azionata alla condomina A. destinataria del precetto fatto pacifico non cagionasse alcuna lesione del diritto di difesa di quest'ultima, tenuto conto che gli estremi del titolo sono stati specificamente riportati nell'atto di precetto opposto e che l'opponente fosse a conoscenza dell'esistenza dello stesso, così come può evincersi dalle convocazioni assembleari in atti . 3. Ricorre per cassazione A.F. , articolando due motivi ritualmente intimato, G.A. non espleta attività difensiva in questo grado di giudizio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell'articolo 479 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, si assume che l'omessa previa o contestuale notificazione al singolo condomino del titolo esecutivo reso nei confronti dell'ente condominiale non sia surrogabile dalla mera conoscenza dell'esistenza del titolo aliunde acquisito ed importi la nullità dell'atto di precetto. 2. La censura è fondata. Il provvedimento giudiziale di condanna dell'ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittima il creditore ad esperire l'azione esecutiva ultra partes, cioè a dire anche in danno dei singoli partecipanti al condominio non direttamente destinatari del titolo, obbligati nei limiti delle rispettive quote millesimali di proprietà così, sulle orme di Cass., Sez. U, 08/04/1998, numero 9148, di recente Cass. 29/09/2017, numero 22856 . Secondo il fermo convincimento di questa Corte, tuttavia, in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi dell'ente di gestione ed azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex articolo 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo e tanto anche qualora si tratti di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile l'articolo 654 c.p.c. ex plurimis, Cass. 29/03/2017, numero 8150 Cass. 30/11/2012, numero 1289 Cass. 11/11/2011, numero 23693 . Ed invero detta notificazione è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nel titolo, responsabile pro quota della obbligazione a carico del condominio così Cass. numero 8150 del 2017, cit. il condomino minacciato dell'esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell'esistenza e del concreto contenuto di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al condomino oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale. Per le illustrate ragioni, la notifica personale del titolo esecutivo al singolo condomino non può essere surrogata dalla notifica dello stesso al condominio siccome ente munito di soggettività giuridica propria e distinta da quella dei singoli partecipanti, seppur non dotato di autonomia patrimoniale perfetta nè tampoco - come erroneamente opinato dal giudice territoriale - dalla conoscenza di fatto, aliunde acquisita, dell'esistenza di una statuizione di condanna dell'ente, la quale - a tacer d'altro - non esplicita una volontà del creditore di escutere il patrimonio individuale del condomino. L'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina poi una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità da ultimo, Cass. 09/11/2021, numero 32838 . 3. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento della seconda doglianza denunciante vizi motivazionali della pronuncia e conduce alla cassazione della sentenza impugnata non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla A. e la declaratoria di nullità del precetto opposto. 4. Alla statuizione adottata consegue la nuova regolamentazione delle spese processuali dell'intero giudizio, informata al principio della soccombenza ed operata secondo tariffa, come in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione agli atti esecutivi proposta da A.F. . Condanna G.A. alla refusione delle spese di lite dell'intero giudizio in favore di A.F. , liquidate, per l'unico grado di merito, in Euro 2.400 per compensi, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, e per il giudizio di legittimità, in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.