«In materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'articolo 1176, comma 2, c.c. […]».
Il Tribunale di Torino, riformando completamente la sentenza del Giudice di Pace, condannava un'azienda italiana che si occupa di servizi postali oggi ricorrente al pagamento di una somma di denaro nei confronti di una società assicurativa, per avere spedito per posta ordinaria un assegno di traenza poi riscosso da un soggetto non legittimato. Il ricorso è fondato. Ricorda il Collegio che «la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore» Cass. numero 9769/2020 . Nella vicenda in esame, è palese che il giudice di merito non abbia seguito gli insegnamenti della Corte in ordine al parametro della diligenza del banchiere che specificano che «in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'articolo 1176, comma 2 c.c., che è norma elastica , da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli standards valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del … 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettava, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale». Cass. numero 34107/2019 . Dunque, per questi motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.
Presidente e Relatore Di Marzio Rilevato che 1. - omissis S.p.A. ricorre per due mezzi, nei confronti di omissis S.p.A., contro la sentenza del 29 giugno 2020, con cui il Tribunale di Torino, provvedendo in totale riforma della sentenza resa tra le parti dal Giudice di pace di Torino, ha condannato l'odierna ricorrente al pagamento, in favore della controparte, della somma di Euro 1.420,00, con accessori e spese. 2. - omissis S.p.A. resiste con controricorso. Considerato che 3. - Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1227 c.c. e del D.P.R. numero 156 del 1973, articolo 83, decreto ministeriale 26 febbraio 2007, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la concorsuale responsabilità di omissis S.p.A., per aver spedito per posta ordinaria un assegno di traenza poi riscosso da soggetto non legittimato. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. numero 1736 del 1933, articolo 43 del riferimento agli articolo 1218,1176 e 1992 c.c., nonché della L. numero 445 del 2000, Circolare ABI, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che omissis S.p.A. non avesse osservato il necessario parametro di diligenza nell'effettuare il pagamento dell'assegno a soggetto non legittimato. Ritenuto che 4. - Il ricorso va accolto nei termini che seguono. 4.1. - Il primo mezzo è manifestamente fondato in applicazione del principio secondo cui La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore Cass., Sez. Unumero , 26 maggio 2020, numero 9769 . Il giudice di merito ha dunque errato ad escludere il concorso di colpa del mittente. 4.2. - E' manifestamente fondato anche il secondo mezzo. Il Tribunale ha addebitato a omissis S.p.A. i che la copia della patente impiegata dal sedicente beneficiario dell'assegno ai fini della sua riscossione fosse assolutamente non intelligibile perché completamente grigia ii che detto sedicente beneficiario avesse provveduto ad aprire un libretto di risparmio postale solo per poter provvedere al versamento dell'assegno, comportamento tipico di fattispecie fraudolente, il che avrebbero dovuto indurre l'impiegato di sportello ad insospettirsi, tanto più che la persona, residente a Bologna, non aveva negoziato l'assegno della Banca ove era titolare di un conto o di un libretto sul presupposto di fatto che tutti sono ormai titolari di rapporti bancari, ma aveva preferito aprire un libretto di risparmio presso Poste, solo per versare l'esiguo importo portato dall'assegno che, in tale contesto, l'impiegato postale fiscale al fine di verificare se esso corrispondesse ad un soggetto effettivamente esistenti. E' dunque palese che il giudice di merito si è discostato dalla giurisprudenza di questa corte in ordine al parametro di diligenza che il banchiere deve osservare in materia, secondo il principio che segue In materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'articolo 1176 c.c., comma 2, che è norma elastica , da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli standards valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettava, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale . Cass. 19 dicembre 2019, numero 34107 . 5. - La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata al Tribunale di Torino in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai principi dianzi indicati e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Torino in persona di diverso magistrato.