Procedimento di prevenzione patrimoniale: il giudice non può spogliarsi del dovere di procedere all’accertamento dei diritti dei terzi

«L’accertamento dei diritti dei terzi, ai sensi del capo II del titolo IV del Codice antimafia, dinanzi al giudice della prevenzione costituisce il modo vincolato di realizzare la tutela dei diritti dei terzi secondo la prescrizione di seguire le “forme” del titolo IV di cui al […] secondo periodo del primo comma dell’articolo 45 Codice Antimafia».

Il caso. Nell'ambito del procedimento di accertamento dei diritti dei terzi di cui al titolo IV articolo 52 e ss. del Codice Antimafia , veniva presentata, dinanzi alla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, opposizione avverso il provvedimento del giudice delegato in ordine alla formazione di uno stato passivo. I giudici romani accoglievano le opposizioni presentate, ma solo con riserva, ritendendo doveroso attendere la conclusione dei giudizi, ancora pendenti in sede civilistica, avente ad oggetto i medesimi crediti per i quali veniva presentata ammissione dinanzi al Tribunale penale. Gli interessati proponevano dunque ricorso per cassazione avverso il decreto della Sezione Specializzata, lamentando, in particolare, la violazione della competenza esclusiva del giudice penale di verificare le domande di ammissione dei crediti nell'apposita procedura in seno alla prevenzione. In particolare, i ricorrenti contestavano al giudice penale l'omissione dell'autonomo accertamento che, nel caso di specie, era stato di fatto delegato al giudice civile. Il contesto normativo. Come la Suprema Corte si è correttamente premurata di ricordare, il titolo IV articolo 52 e ss. del Codice Antimafia mira ad introdurre, nel procedimento volto all'apprensione da parte dello Stato, mediante confisca definitiva, dei beni caratterizzati da intrinseca “pericolosità sociale”, una parentesi funzionale all'accertamento ed alla immediata realizzazione dei diritti vantati dai terzi. In tal senso, invero, si è espresso il legislatore, che per mezzo dell' articolo 45, comma 1, Codice Antimafia , ha ritenuto di accordare rilevanza, anche prioritaria rispetto all'interesse pubblico sotteso all'espropriazione, a posizioni soggettive propriamente privatistiche. Senonché, la medesima disposizione pone la regola fondamentale per cui «la tutela dei diritti dei terzi è [ bensì ] garantita [ ma solo ] entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV». Ne consegue che la tutela in parola può essere accordata solo entro le forme previste per procedimento di prevenzione, e che l' articolo 45 Codice Antimafia pone sul punto una riserva a favore del giudice penale, l'unico investito del potere di bilanciare i due contrapposti interessi dei creditori, da una parte, e dello Stato, dall'altra. La soluzione offerta dalla Corte. La Corte di Cassazione, alla luce del richiamato quadro normativo, si è dunque domandata se possa il giudice della prevenzione spogliarsi del dovere di procedere all'accertamento dei diritti vantati dai terzi qualora il medesimo credito per cui sia stata presentata domanda di ammissione sia stato altresì contestato nell' an e/o quantum dinanzi al giudice civile. Il Collegio ha ritenuto di dover dare a tale interrogativo risposta negativa. Invero, le forme previste dal titolo IV Codice Antimafia costituiscono il modo vincolato di realizzare la tutela dei terzi prevista dall'articolo 45, comma 1, derivandone il dovere, nonché il potere, del giudice della prevenzione di decidere secondo il suo libero convincimento, e quindi di eventualmente pervenire ad un giudizio diverso da quello emanato dal giudice civile. Difatti, come sottolineano i Giudici di Piazza Cavour, «l'inesistenza di alcun vincolo derivante dal giudizio civile è lo strumento che consente al giudice della prevenzione di godere di piena autonomia di giudizio, alla stregua di una scelta legislativa cui l'interprete deve prestare ossequio, siccome indiscutibilmente coerente con gli interessi anche pubblicistici connaturati al procedimento di prevenzione». Da ciò non deriva che le decisioni del giudice civile non possano essere utilmente valutate dal giudice della prevenzione tuttavia, detta valutazione non assume valore vincolante, ma rappresenta unicamente uno degli elementi di cui il giudice penale può tenere conto ai fini della propria - autonoma - decisione. Conseguentemente, nella fattispecie, il Tribunale territoriale non avrebbe dovuto rimettere la decisione, di sua esclusiva competenza, all'esito degli ancora pendenti giudizi civili, ma avrebbe dovuto attendere al suo compito in via immediata.  Alla luce di quanto esposto, la Corte Suprema accoglieva il ricorso in tutti i suoi punti, annullando il provvedimento impugnato e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

Presidente Di Paola – Relatore Salemme Ritenuto in fatto 1. La Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, con decreto emesso il 19 settembre 2021 a scioglimento di riserva assunta il 12 luglio 2021, così decideva sulle seguenti opposizioni al provvedimento del giudice delegato G.D. del 21 ottobre 2020 in ordine alla formazione dello stato passivo - sull'opposizione presentata dall'Avv. B.P. in proprio posizione numero 37 dello stato passivo , - - valutate le concorrenti esigenze di tutelare i contrapposti interessi pubblicistico e privatistico , accoglieva il ricorso ed ammetteva con riserva il credito per onorari professionali pari ad Euro 13.242,53 proc. per SVE c/ATER oltre interessi, in attesa che si concluda il giudizio , ed accoglieva altresì la domanda formulata in via subordinata proc. amministrativo per SVE c/Min istero della Giustizia ed ammetteva con riserva il credito per onorari professionali pari ad Euro 59.233,73 oltre interessi, in attesa che si concluda il giudizio - sull'opposizione presentata da C.D.C. e Maria C.E. contro IMPECO posizione numero 18 dello stato passivo , - in parziale riforma del provvedimento del G.D., ammetteva con riserva il credito di Euro 154.937,07 oltre IVA e di Euro 24.167,08 oltre IVA, in attesa della definizione del giudizio di appello , rigettando l'opposizione quanto alla somma di Euro 18.923,52 oltre IVA, stante il rigetto della domanda in primo ed in secondo grado in sede civile - sull'opposizione presentata da CO.GE.M.I.T. S.R.L. brevemente, Cogemit posizione numero 62 dello stato passivo - la respingeva per tardività della documentazione prodotta. 2. Avverso detto decreto gli interessati propongono ricorso per cassazione nei termini che si passa ad illustrare. 3. L'Avv. B.P. propone ricorso per cassazione in proprio, affidandosi a quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo relativo alla posizione infra descritta sub 3 denuncia violazione dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b , ed in senso civilistico dell'articolo 360, comma 1, nnumero 2 per violazione delle norme sulla competenza e 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto , c.p.c., in relazione al D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159, articolo da 52 a 59 cd. Codice antimafia , in breve cod. ant. , con riferimento al potere-dovere del giudice penale di decidere nel merito le domande di accertamento dei crediti e dei diritti dei terzi. 3.2. Con il secondo motivo relativo alla posizione infra descritta sub 2 denuncia violazione dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b , ed in senso civilistico dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4 per nullità del procedimento , per non avere il Tribunale risposto alla domanda principale di accertamento del credito, senza illustrare il motivo per cui non avrebbe dovuto farlo, così violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. 3.3. Con il terzo motivo relativo alla posizione infra descritta sub 1 denuncia violazione dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. e , ed in senso civilistico dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4 per nullità del procedimento , per avere il Tribunale rigettato l'ammissione di un credito per il quale in sede civile pende un procedimento di correzione di errore materiale. 3.4. Con il quarto motivo denuncia violazione dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. e , ed in senso civilistico dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4 per nullità del procedimento , per avere il Tribunale ammesso con riserva il credito per onorari maturati per attività professionale nel procedimento SVE contro Ministero della Giustizia r.g. T.A.R. numero 3775/2008 per la sola somma di Euro 62.840,82 e non per l'intera somma oggetto di domanda. 3.5. A sostegno dei motivi, il ricorrente deduce che, per quanto nel presente grado di giudizio ancora di interesse, al giudice della prevenzione erano devolute domande di accertamento dei seguenti tre crediti 1 quello per onorari relativi al procedimento coltivato contro LAKIT, definito con ordinanza del 12 febbraio 2006 2 quello per attività professionale prestata in relazione al procedimento Consorzio SVE contro ENAV 3 quelli per onorari relativi ai procedimenti SVE contro ATER e SVE contro Ministero della Giustizia. Il Tribunale - sulla richiesta sub 1, disponeva rigetto - sulla richiesta sub 2, non assumeva alcuna decisione - sulla richiesta cumulativa sub 3, disponeva l'ammissione con riserva in misura ridotta rispetto alla pretesa. 3.6. Effettuata tale premessa, il ricorrente precisa, - in ordine al primo motivo, concernente la richiesta sub numero 3 il Tribunale decideva nel senso dell'ammissione con riserva, in attesa della deliberazione all'esito dei giudizi d'appello pendenti in sede civile sulle medesime domande r.g. C. App. Roma 4843/17 e 6117/17 . La decisione, pur d'accoglimento della subordinata, ma solo per minor somma, è erronea, poiché viola la competenza esclusiva del giudice penale di verificare le domande di ammissione dei crediti nell'apposita procedura in seno alla prevenzione. In particolare - scrive il ricorrente - con riferimento ai crediti indicati come contestati e non accertati in sede civile , essi invero sono stati oggetti di mancata emissione di provvedimenti di condanna per l'esistenza di clausola compromissoria, quindi senza accertamenti nel merito, e con provvedimento solo afferente la giurisdizione e competenza, oggi attratta dal Tribunale Penale . In ogni caso, è illegittimo il provvedimento impugnato, poiché il Tribunale non ha compiuto l'autonomo accertamento impostogli dalla legge, demandandolo al giudice civile - in ordine al secondo motivo, concernente la richiesta sub numero 2 lo stato passivo aveva disconosciuto la pretesa creditoria in quanto la richiesta è stata oggetto di contestazione da parte del Consorzio SVE nella causa civile avente nrg 82936/12 conclusasi con sentenza numero 6468 del 28 marzo 2018 con la quale il Tribunale Civile di Roma-XI Sezione, per le ragioni nella stessa riportata, dichiarava improcedibile la domanda proposta dal creditore istante . Nondimeno, come rilevato nell'atto di opposizione, il Tribunale Civile aveva bensì dichiarato improcedibile la domanda, ed in tal senso si esprimeva il dispositivo della sentenza, passata in giudicato tra le parti B. e Consorzio SVE, ma per il fatto di ritenere competente il Tribunale Penale per l'accertamento del credito nell'ambito del procedimento ex articolo 57 ss. cod. ant. Il decreto impugnato non ha assunto alcuna posizione sull'opposizione e ciò lo vizia in re ipsa per violazione dell' articolo 112 c.p.c. - in ordine al terzo motivo, concernente la richiesta sub numero 1 il Tribunale decideva per il rigetto del riconoscimento degli onorari relativi al procedimento tra B. e Lakit, definito con l'ordinanza del 12 febbraio 2006. Quantunque l'ordinanza fosse stata resa in accoglimento totale della domanda, ed in motivazione risulti affermato che le spese seguono la soccombenza , in dispositivo erroneamente era stata disposta la condanna del ricorrente a rimborsare le spese processuali anticipate dalla resistente. Era stata depositata istanza di correzione dell'errore dinanzi al giudice civile ed il relativo procedimento è tutt'ora pendente. Abnorme è la decisione di non accoglimento dell'opposizione, in quanto, come ritenuto dal conforme provvedimento del G.D., il ricorrente avrebbe dovuto procedere con la correzione dell'errore materiale dinanzi al giudice civile prima dell'istanza di ammissione del credito allo stato passivo - in ordine al quarto motivo, concernente la richiesta di ammissione del credito professionale maturato in relazione al procedimento SVE contro Ministero della Giustizia il Tribunale decideva l'ammissione del credito con riserva per la minor somma di Euro 62.840,02 59.233,73 oltre interessi , in attesa della definizione del procedimento d'appello pendente presso la Corte d'appello di Roma con il numero di r.g. 4943/17, in seno al quale l'udienza per la precisione delle conclusioni era fissata per 11. febbraio 2022. La parcella professionale, secondo tariffa, era stata redatta per Euro 1.087.379,35. Scrive il ricorrente Considerato che il procedimento che pende può determinare la condanna della SVE al pagamento della somma complessiva come da tariffa vigente di Euro 1.087.379,35, non si comprende su quale base logica il Tribunale Penale abbia ritenuto di considerare per un verso dirimente quanto verrà accertato dalla Corte d'appello , per altro verso però ha deciso in piena autonomia che il limite massimo della somma da porre in riserva per l'ammissione ovvero la somma che ipoteticamente accerterebbe come dovuta sarebbe di Euro 62.840,82 in luogo della somma di Euro 1.087.379,35 oggetto del giudizio . Ne deriva che la decisione del Tribunale, e prima ancora la motivazione a supporto della stessa, sono illogiche. 4. L'Avv. B.P. propone ricorso per cassazione nell'interesse delle proprie assistite C.D.C. e C.M.E., affidandosi a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b , ed in senso civilistico dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, nnumero 2 per violazione delle norme sulla competenza e 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto , in relazione agli articolo da 52 a 59 cod. ant., con riferimento al potere-dovere del giudice penale di decidere nel merito le domande di accertamento dei crediti e dei diritti dei terzi. 4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b , ed in senso civilistico dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4 per nullità del procedimento , per non avere il Tribunale risposto alla domanda principale di accertamento del credito, senza illustrare il motivo per cui non avrebbe dovuto farlo, così violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. 4.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. e , ed in senso civilistico dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4 per nullità del procedimento , per avere il Tribunale subordinato l'ammissione del credito all'accertamento in sede civile, facendo riferimento ad un procedimento di cui non sussiste traccia agli atti, come indicato sia nel ricorso introduttivo che nell'atto di opposizione. 4.4. Ad illustrazione dei motivi, il ricorrente osserva che la vicenda trae origine da un rapporto contrattuale corrente tra Impeco, dei cui crediti le C. sono divenute cessionarie, e Sie, relativamente a lavori di subappalto eseguiti dalla prima, con proprie maestranze, per conto della seconda, presso il cantiere OMISSIS in OMISSIS . Le ragioni creditorie di Impeco nascevano da ciò che Sie non aveva onorato fatture emesse da Impeco a titolo di integrazione delle differenze tra retribuzione dovuta agli operai di Impeco per legge e per contratto e retribuzione da Sie effettivamente versata di esecuzione di opere in cemento armato da parte di Impeco di ammanchi dei materiali e delle attrezzature di Impeco consegnati nel cantiere di Sie. Sia dall'originaria domanda di insinuazione tardiva al fallimento sia dall'ulteriore domanda di ammissione del credito in sede di prevenzione, la cui procedura ha assorbito quella fallimentare, emergeva come non pendesse alcun procedimento dinanzi ad alcun giudice civile e come nessun giudicato fosse mai intervenuto in relazione ad alcuno dei crediti. In particolare - scrive il ricorrente - con riferimento ai crediti indicati come contestati e non accertati in sede civile , essi invero sono stati oggetti di mancata emissione di provvedimenti di condanna per l'esistenza di clausola compromissoria, quindi senza accertamenti nel merito, e con provvedimento solo afferente la giurisdizione e competenza, oggi attratta dal Tribunale Penale . Alla stregua di quanto precede, il giudice della prevenzione ha indebitamente omesso di pronunciare nel merito su tutte le partite creditorie oggetto di domanda, con conseguente violazione del canone processual-civilistico della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. 5. Gli Avv.ti Antonio Rapolla ed Ester De Vita propongono ricorso per cassazione in favore di Cogemit, affidandosi ad un unico articolato motivo, mediante il quale deducono nullità del decreto impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 59 cod. ant. in combinato disposto con l' articolo 99 L. Fall ., errata valutazione in ordine alla tardività della produzione documentale depositata in sede di opposizione ed omessa valutazione della produzione documentale depositata in sede di insinuazione. 5.1. Premettono i ricorrenti che Cogemit aveva stipulato in data 10 settembre 2008 con SVE un contratto di fornitura in opera per lavori al porto borbonico del omissis in quel di omissis . Il corrispettivo era pattuito in Euro 100.000,00 oltre IVA. In ragione di esso, Cogemit aveva emesso tre fatture nel 2008. SVE aveva onorato solo le prime due, ma non anche la terza, per Euro 61.715,50. Cogemit aveva chiesto l'ammissione di detto credito e degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, numero 231 , producendo il contratto, le tre fatture, gli assegni mediante i quali SVE aveva onorato le prime due, l'estratto autentico del registro fatture vendite, il computo metrico e corrispondenza. Il G.D. aveva escluso l'ammissione allo stato passivo in quanto il contratto allegato non risulta va sottoscritto dalla società e d avere data certa anteriore al sequestro . Cogemit spiegava opposizione, producendo il contratto sottoscritto e la correlata dichiarazione IVA. Il Tribunale rigettava l'opposizione perché le integrazioni dei fatti a fondamento della domanda, al pari della produzione di ulteriore documentazione, sono attività che il creditore istante avrebbe dovuto espletare ai sensi dell'articolo 58 comma 5-ter CAM a pena di decadenza nei 5 giorni precedenti l'udienza di verifica dei crediti . 5.2. Illustrano i ricorrenti il motivo, deducendo che erroneamente il Tribunale riteneva tardiva la documentazione prodotta in sede di opposizione, atteso che il relativo giudizio, come nel fallimento, non ha natura impugnatoria e che il contratto era già stato prodotto in sede di insinuazione. Ne' il Tribunale ha mai valutato la contestazione della mancanza di certezza della data del contratto, pur avendo Cogemit, nell'atto di opposizione, precisato che i fatti idonei a dimostrare l'esistenza del negozio e la data certa della sua stipulazione possono essere oggetto di prova prescindendo dal documento contrattuale nella specie, già in sede di insinuazione, Cogemit aveva dimostrato l'anteriorità di contratto e credito al sequestro depositando sia la messa in mora in data 21 febbraio 2011 a firma del procuratore della parte sia gli assegni emessi da SVE a copertura di due delle tre fatture. Considerato in diritto 1. I ricorsi dell'Avv. B.P. in proprio e del medesimo quale procuratore di C.D.C. e C.M.E. avverso il decreto impugnato esigono una preliminare compiuta disamina in ordine ai compiti del giudice della prevenzione nella procedura di verifica dei crediti. 2. Il titolo IV articolo 52 ss. del Codice antimafia , che costituisce il profilo di più saliente novità della compilazione codicistica, mira ad introdurre - nel procedimento volto, a seguito dell'apprensione, mediante il sequestro, dei beni in cui si trasfonde la pericolosità sociale del proposto, alla loro acquisizione, mediante la confisca definitiva, al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi secondo quanto prevede il primo periodo del comma 1 dell'articolo 45 cod. ant., configurante una sorta di loro palingenesi per effetto dello scioglimento del legame con il proposto - una parentesi, non già esclusivamente cognitoria, ma ibridamente cognitorio-esecutiva, funzionale all'accertamento ed all'immediata realizzazione dei diritti da terzi vantati, ancorché non direttamente sui beni stessi, comunque nei confronti del proposto, sul presupposto della loro appartenenza al suo patrimonio. Di tutela dei terzi in effetti ragiona il predetto titolo IV, che dunque accorda rilevanza a posizioni soggettive propriamente privatistiche in confronto all'interesse pubblico sotteso all'espropriazione - a fini di recupero alla legalità e, dunque, concretamente, alla collettività - di beni che di per sé si colorano di quella medesima pericolosità sociale che è rimproverata al proposto cd. pericolosità sociale dei beni, o reale . Ciò equivale a dire che l'ordinamento, attraverso il titolo IV, si fa carico degli interessi dei privati finanche prioritariamente rispetto all'interesse pubblico, ritenendo di per sé meritevole di tutela il valore dell'affidamento nei rapporti giuridici affidamento che, dunque, in quanto tale, assurge esso pure al rango di interesse pubblico concorrente a quello sotteso all'espropriazione. Nondimeno, l'ordinamento, onde riconoscere e concretamente soddisfare gli interessi privati, pone la regola fondamentale - enunciata dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 45 cod. ant. - per cui la tutela dei diritti dei terzi è bensì garantita , ma solo entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV . Questa disposizione richiama non solo i limiti , ma anche le forme del titolo IV, riferendosi, per l'effetto, al capo II dello stesso articolo 57 ss. , significativamente dedicato allmaccertamento dei diritti dei terzi . 2.1. Una prima conclusione che, dalla disamina precedente, è possibile ricavare consiste pertanto in ciò che l'ordinamento in tanto accorda tutela ai terzi in quanto, tuttavia, le forme della tutela siano realizzate alla stregua del Codice antimafia entro il procedimento di prevenzione ne consegue che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 45 cod. ant. pone, tecnicamente, una riserva, quanto alla tutela dei terzi, in capo al giudice della prevenzione. 2.1.1. La ratio di ciò trovasi illustrata in due sentenze della Corte costituzionale indirettamente occupatesi degli articolo 52 ss. cod. ant. 2.1.2. La prima sentenza a venire in linea di conto è la numero 94 dell'11/02/2015, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 198, nella parte in cui non include tra i creditori che sono soddisfatti nei limiti e con le modalità previsti anche i titolari di crediti da lavoro subordinato. La Corte - ricordato come, nella vigenza della L. 31 maggio 1965, numero 575, articolo 2-ter fossero previste forme di tutela interna al procedimento di prevenzione soltanto a favore dei terzi cui risultassero appartenere i beni sequestrati, tra i quali la giurisprudenza aveva finito per includere anche, ma solo, i titolari di crediti assistiti da diritti reali di garanzia sui beni oggetto del provvedimento ablativo, a condizione che risultassero iscritti o comunque costituiti in data certa anteriore al sequestro, e sempre che dimostrassero la loro buona fede ed il loro affidamento incolpevole con conseguente esclusione di tutti i rimanenti creditori, chirografari e privilegiati - osserva come il codice antimafia abbia introdotto un sistema organico di tutela esteso alla generalità dei creditori del proposto, imperniato su un procedimento incidentale di verifica dei crediti in contraddittorio e sulla successiva formazione di un piano di pagamento , secondo cadenze mutuate in larga misura dai corrispondenti istituti previsti dalla legge fallimentare , specificando, subito in appresso, come la disciplina di cui agli articolo 52 ss. rappresent i il frutto del bilanciamento legislativo tra i due interessi che in materia si contrappongono da un lato, l'interesse dei creditori del proposto a non veder improvvisamente svanire la garanzia patrimoniale sulla cui base avevano concesso credito o effettuato prestazioni dall'altro, l'interesse pubblico ad assicurare l'effettività della misura di prevenzione patrimoniale e il raggiungimento delle sue finalità, consistenti nel privare il destinatario dei risultati economici dell'attività illecita . 2.1.3. Motivazioni e conclusioni della sentenza numero 94 del 2015 sono state dalla Corte costituzionale più recentemente riprese nella sentenza numero 26 del 27/02/2019, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale, di nuovo, della L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 198, della nella parte in cui, consentendo alle sole categorie di creditori ivi indicate il soddisfacimento del proprio credito sui beni del debitore sottoposti a confisca di prevenzione, irragionevolmente discriminava i restanti creditori in buona fede, sacrificando in toto il loro diritto di credito rispetto all'interesse statale ad assicurare l'effettività della misura di prevenzione. Deve considerarsi, in particolare, come la Corte osservi che la giusta esigenza di evitare manovre collusive con il debitore sottoposto a procedimento di prevenzione - manovre in ipotesi finalizzate a porre in salvo una parte dei suoi beni dalla prospettiva del sequestro e della successiva confisca - può essere soddisfatta attraverso la verifica delle condizioni già imposte in via generale dal D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 52 per il soddisfacimento dei diritti di credito dei terzi . 2.1.4. L'analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale offre conferma che il titolo IV del Codice antimafia - frutto dell'innovativa scelta del legislatore di estendere la tutela a tutti i creditori del proposto - costituisce espressione di un ponderato bilanciamento, operato direttamente dal legislatore medesimo, tra i due contrapposti interessi dei creditori, da una parte, e dello Stato, dall'altra bilanciamento - e qui sta il punto - di per sé idoneo, attraverso la verifica dei crediti articolo 59 cod. ant. , che rappresenta il proprium della procedura di accertamento di cui al capo II, ad impedire manovre collusive tra alcun apparente creditore cd. creditore di comodo ed il proposto apparente debitore. 2.2. Donde, a questo punto, l'acquisizione di un'altra conferma quella relativa alla centralità, o meglio, indefettibilità, di detti accertamento e verifica, il cui compito il legislatore ha inteso attribuire al giudice della prevenzione, in seno al più ampio procedimento che dinanzi al medesimo si svolge. 2.3. Alla luce di tali premesse deve affrontarsi l'interrogativo - che costituisce il cuore delle censure rassegnate nei ricorsi dell'Avv. B.P. nella duplice qualità - se possa il giudice della prevenzione spogliarsi del dovere di procedere a detto accertamento qualora, contestato nell'an e/o nel quantum , dinanzi al giudice civile, il credito per cui sia stata presentata domanda di ammissione, questi siasi già pronunciato, quantunque con sentenza non ancora divenuta definitiva. 2.4. Ritiene il Collegio di dover dare a tale interrogativo risposta negativa. 2.5. L'accertamento dei diritti dei terzi , ai sensi del capo II del titolo IV del Codice antimafia , dinanzi al giudice della prevenzione costituisce il modo vincolato di realizzare la tutela dei diritti dei terzi secondo la prescrizione di seguire le forme del titolo IV di cui al sopra esaminato secondo periodo del comma 1 dell'articolo 45 cod. ant 2.5.1. La riprova di ciò si evince dal comma 2 dell'articolo 58 cod. ant., che impone ai creditori di cui all'articolo 52 cod. ant. di presentare domanda di ammissione contenente, alla stregua della lett. b , la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo e, alla stregua della lett. c , l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi . Siffatte disposizioni enunciano i requisiti di una domanda giudiziale petitum e causa petendi una domanda, nella prima fase deformalizzata dinanzi al giudice delegato, purtuttavia sottoposta ad un criterio di accertamento diverso da quello, ad impulso di parte, tipico del giudizio civile ordinario, in quanto officioso, giacché detto giudice, a norma del comma 1 dell'articolo 59 cod. ant., può assumere anche d'ufficio le opportune informazioni coerentemente, del resto, con la natura pubblicistica dell'intero procedimento di prevenzione una domanda, inoltre, che, non interrompe ndo la prescrizione né imped endo la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario così il comma 4 dell'articolo 58 cod. ant. , si rivela non essere diretta nei confronti del proposto indiziato . 2.5.2. Il proposto, anzi, non acquista affatto la qualità di parte nella procedura di verifica, destinata a solo eventualmente evolvere nella fase delle opposizioni ed impugnazioni. Invero, - gli interessati destinatari dell'immediata notificazione del decreto dell'udienza di verifica dei crediti - giusta il comma 2 dell'articolo 57 cod. ant. - si identificano con i soli creditori che hanno depositato tempestive istanze di accertamento dei rispettivi diritti - a detta udienza - giusta i primi due commi dell'articolo 59 cod. ant. - è prevista la partecipazione dei soli interessati e facoltativamente del pubblico ministero e dell'Agenzia Nazionale, ma non del proposto - i provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti - giusta il comma 4 dell'articolo 59 cod. ant. che si rivelerà essenziale nella disamina a seguire - producono effetti solo nei confronti dell'Erario . 2.5.4. Conseguentemente, a monte , è nei confronti dell'Erario che la domanda di ammissione di cui all'articolo 58 cod. ant. deve ritenersi diretta Erario il rispetto delle cui ragioni è assicurato dal pubblico ministero e dall'Agenzia Nazionale, se e quando ritengano di comparire, oltreché, natura/iter, attraverso il dovere di applicare la legge, dal giudice delegato e, per quanto di ragione, dall'amministratore giudiziario, il quale al medesimo è chiamato nuovamente dal comma 1 dell'articolo 59 cod. ant. a prestare assistenza , similmente a quanto accadeva per la figura del curatore nel cd. vecchio rito fallimentare articolo 95, comma 2, L. Fall . previg. . 2.6. Si perviene, qui, al nodo centrale della questione controversa. 2.6.1. Nel sistema della prevenzione reale, anche nel simultaneus processus che si apre a seguito delle opposizioni dei creditori i cui crediti non siano stati ammessi o lo siano stati con graduazione o per ammontari diversi da quelli richiesti e delle impugnazioni degli altri creditori , l'amministratore giudiziario non si sostituisce al proposto, né conseguentemente ne assume la rappresentanza, men che meno processuale, ancorché in relazione ai soli rapporti involgenti il bene vincolato. Ciò a differenza di quel che accade nel fallimento, ove il curatore si sostituisce al fallito e ne assume la rappresentanza segnatamente processuale, alla stregua, tuttavia, delle specifiche previsioni che in tal senso dispongono, contenute negli articolo 42, comma 1, e 43, commi 1 e 3, L. Fall . secondo cui la sentenza dichiarativa del fallimento priva il fallito di ogni disponibilità giuridica e materiale dei beni, costituisce evento interruttivo del processo di cui il fallito sia parte e determina l'effetto che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore . 2.6.2. Inoltre detto simultaneus processus non immuta la caratterizzazione officiosa già propria della verifica, trasformandola in un ordinario contenzioso civile, cui l'amministratore giudiziario prenda parte, se non come rappresentante del proposto, quantomeno nella sua qualità pubblicistica da un lato, il simultaneus processus in sé appare piuttosto modellato come un mero sviluppo, ancorché a pieno contraddittorio tecnico ai sensi del comma 7 dell'articolo 59 cod. ant. , della prima fase deformalizzata, a fini di una rivalutazione del suo esito sommario dall'altro, l'amministratore giudiziario resta ad esso del tutto estraneo, sia come rappresentante del proposto quale non e' sia come titolare del munus publicum di cui è officiato, di guisa che la relativa decisione non lo attinge. E' per tale ragione, del resto, che egli - che già nella fase deformalizzata non è onerato del compito di rassegnare, per ciascun creditore, le sue motivate conclusioni ed eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione come invece il curatore ex articolo 95, comma 1, L. Fall . - non ha il potere di proporre impugnazione, o revocazione, per contestare che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta , e comunque non è contraddittore necessario in relazione alle impugnazioni degli altri creditori, né acquisisce la qualità di convenuto in relazione alle opposizioni come invece il curatore ex articolo 98, commi 2, 3 e 4, L. Fall . . 2.7. In definitiva, essendo la verifica dei crediti nella prevenzione condotta dal giudice delegato e, di poi, nella sedes delle opposizioni e delle impugnazioni, dal tribunale mediante l'esercizio pur nel limite �esternò della domanda di poteri officiosi, con conseguenti a sottrazione alla regola della rimessione alle parti della determinazione del thema decidendum e b insensibilità ad eccezioni e lato sensu difese di parte, e non assumendo l'amministratore giudiziario, in seno alla verifica e nel giudizio sulle opposizioni ed impugnazioni, la qualità di parte, men che meno in rappresentanza del proposto, a priori non ricorrono le condizioni tecnico-processuali affinché l'accertamento, indipendentemente dall'essere definitivo o meno, di un rapporto di credito tra il creditore istante per la verifica ed il proposto soggetto dunque terzo rispetto alla verifica ed al giudizio sulle opposizioni e sulle impugnazioni possa dispiegare effetti all'interno del concorso formale, sottraendo al giudice della prevenzione per mutuare una felice espressione della dottrina la libertà di decidere secondo il suo convincimento e quindi di eventualmente pervenire all'esito, come detto, delle opportune informazioni assunte anche d'ufficio ad un giudizio diverso da quello del giudice civile, indipendentemente e comunque prima di dover procedere al riscontro delle specifiche condizioni endo-prevenzionali di cui alla lett. b del comma 1 dell'articolo 52 cod. ant. non strumentalità del credito all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego e buona fede ed incolpevole affidamento del creditore . 2.7.1. Emerge, in sostanza, una netta differenza della prevenzione rispetto al fallimento. 2.7.1.1. Nel fallimento, la rilevanza, nel concorso formale, ai fini dell'ammissione con riserva, dell'accertamento non definitivo del credito anteriormente intervenuto tra il creditore ed il fallito è prevista da una specifica disposizione di legge, contenuta nell' articolo 96, comma 1, numero 3, L. Fall ., secondo cui sono ammessi al passivo con riserva i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento . L' articolo 96, comma 1, numero 3, L. Fall . - che, frutto della sostituzione operata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, numero 5, articolo 81, ripropone, pur con diversa e parzialmente infelice formulazione, l' articolo 95, comma 3, L. Fall . prev. - ha natura pacificamente eccezionale cfr., da ultimo, Sez. 6-2 Civ., numero 3804 del 07/02/2022, Rv. 663936-01 , in quanto derogatorio del concorso stesso, per garantire l'integrità del quale, non a caso, è parallelamente accordato al curatore, in via parimenti eccezionale, il potere che, sotto l'impero dell'articolo 95, comma 3, fal. prev., era esplicitamente, e più coerentemente, un obbligo di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione potere che in realtà egli è tenuto ad esercitare previa autorizzazione del giudice delegato per tener viva la riserva, altrimenti destinata a caducarsi infatti, il giudice delegato, se ammettesse il credito con riserva senza però contemporaneamente autorizzare il curatore all'impugnazione, riterrebbe fondata la sentenza e, dunque, in sostanza, ammetterebbe il credito nella consistenza da essa accertata, pur non definitivamente . Sempre nel fallimento, è anche, e per certi versi soprattutto, sul fondamento delle disposizioni dei suindicati articolo 96, comma 1, numero 3, L. Fall . e articolo 95, comma 3, L. Fall . prev. che da sempre riposa il principio dell'opponibilità del giudicato formatosi anteriormente alla dichiarazione di fallimento, come tale vincolante per gli organi della procedura infatti, se la riserva è funzionale ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza contenente l'accertamento, qualora detta sentenza già sia assistita dal giudicato, non è necessaria alcuna riserva affinché rilevi di per sé nel concorso . 2.7.1.2. Nel codice antimafia, invece, la situazione è diversa, poiché una norma come quella dell' articolo 96, comma 1, numero 3, L. Fall . e articolo 95, comma 3, L. Fall . prev. non è contemplata e non lo è proprio al fine di salvaguardare l'autonomia della prevenzione rispetto ad accertamenti, non definitivi o definitivi, esterni. L'inesistenza di alcun vincolo derivante finanche dal giudicato è cioè lo strumento che consente al giudice della prevenzione di godere di piena autonomia di giudizio, alla stregua di una scelta legislativa cui l'interprete deve prestare ossequio, siccome indiscutibilmente coerente con gli interessi in definitiva anche pubblicistici connaturati al procedimento di prevenzione. Sicuramente ciò è a dirsi - come rilevato da Sez. 1, numero 4692 del 28/01/2020, Francia, Rv. 278189-02 - con riferimento all'accertamento delle specifiche condizioni endo-prevenzionali di cui alla lett. b del comma 1 dell'articolo 52 cod. ant., che, tuttavia, specie in relazione alla buona fede ed all'incolpevole affidamento del creditore, ben possono costituire elementi già devoluti alla cognizione del giudice civile ai fini del suo giudizio. Ma ciò è a dirsi - differentemente, in parte qua, da quanto affermato in detto precedente - altresì con riferimento all'esistenza ed alla determinazione in sé del credito, onde scongiurare l'automatica ammissione al passivo di crediti di comodo, in patente danno, oltreché dell'intera platea degli altri creditori, in ultima istanza, dell'Erario. E' precipuamente in ragione di ciò che, come visto, nella prevenzione in seno alla quale, né nella fase della verifica né in quella delle opposizioni ed impugnazioni, si realizza alcuna coincidenza soggettiva ex latere debitoris con il giudizio extra-prevenzionale, perché né il proposto né l'amministratore giudiziario, che non si sostituisce al proposto, sono parti , il giudice applica regole procedimentali sue proprie, non solo disponendo di poteri istruttori officiosi, e dunque di per sé sottratti all'iniziativa di parte che informa il processo civile, ma, come sinteticamente osservato da un illustre Autore, potendo viepiù porre a fondamento della propria decisione anche una causa estintiva, modificativa o impeditiva della pretesa fatta valere che, nell'ordinario processo di cognizione e anche nella verifica del passivo fallimentare così come attualmente strutturata , sono invece rimesse all'eccezione di parte. 2.7.2. Quanto precede non significa che gli accertamenti del giudice civile non possano essere utilmente valutati dal giudice della prevenzione possono sicuramente esserlo, tuttavia senza alcun valore vincolante, bensì soltanto come uno degli elementi di cui tener conto anche in considerazione della diversità delle �piattaforme' allegatorio-probatorie nella procedura prevenzionale e nel giudizio civile ai fini della decisione. 2.7.3. In tal guisa, chiudendo il cerchio, la già ricordata idoneità della verifica a produrre effetti solo nei confronti dell'Erario , ai sensi del comma 4 dell'articolo 59 cod. ant., esibisce una duplice dimensione sistematica non vale, cioè, unicamente a sancire l'inefficacia extra-prevenzionale dei relativi accertamenti pur ad esito delle opposizioni ed impugnazioni , ma, prima ancora, svolge la funzione di rendere, per così dire, insensibile la verifica stessa - funditus sull'an e sul quantum del credito azionato - rispetto ad accertamenti esterni, non definitivi, ma anche identica essendo l'esigenza di assicurare l'autonomia della verifica definitivi. 2.8. D'altronde, la conferma dell'assoluta esclusività della verifica, a protezione delle ragioni dell'Erario contro i creditori di comodo, è stata da ultimo apertamente sancita ribaltando, e ciò è di per sé significativo, le previsioni originarie dalla L. 17 ottobre 2017, numero 161 , in tema di disciplina dei rapporti di detta verifica persino rispetto ad una verifica del tutto omogenea, in quanto parimenti �specialmente garantità, come quella fallimentare. 2.8.1. Infatti, l'introdotta separazione dei beni assoggettati a sequestro o confisca di prevenzione produce l'effetto dell'ineludibile devoluzione della verifica dei relativi crediti e diritti in capo al giudice delegato del tribunale di prevenzione, nell'ambito del procedimento di cui agli articolo 52 ss. cod. ant., anche a costo - sia consentito di sottolineare - della duplicazione dell'attività del giudice delegato del tribunale fallimentare cfr., per entrambi i casi di sequestro di prevenzione anteriore e successivo alla sentenza dichiarativa di fallimento, l' articolo 63, commi 4 e 5, e articolo 64, comma 2, L. Fall . , con la conseguente specificazione ovviamente in relazione al solo caso di sequestro successivo che, se sono pendenti giudizi di impugnazione ex articolo 98 L. Fall . con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro , a prevalere è l'accertamento endo-prevenzionale, atteso che il tribunale fallimentare deve sospende re il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione così disponendo l' articolo 64, comma 4, L. Fall . . 3. Passando ora, a mente della superiore premessa, a più particolarmente analizzare i ricorsi dell'Avv. B.P. in proprio e nella qualità di procuratore delle C., osservasi quanto segue. 4. Il ricorso dell'Avv. B.P. in proprio è fondato. 4.1. Tali sono il primo ed il quarto motivo, esaminabili congiuntamente in ragione della sostanziale identità delle censure. 4.1.1. Stante quanto esplicitato in premessa, il Tribunale non avrebbe potuto rimettere la decisione, di sua esclusiva competenza, in ordine all'accertamento del credito azionato dall'Avv. B.P. alla Corte d'appello in esito ad ancora pendenti giudizi civili, peraltro contraddittoriamente ammettendo con riserva solo una parte del ben più ampio credito dinanzi a detta Corte vertito in uno di tali giudizi quello avente il numero di r.g. 4943/17 . Come correttamente osservato dal ricorrente ed anche dal P.G. nella requisitoria, l'avere il medesimo, nel contempo, ritenuto di dover attendere la decisione della Corte d'appello ma ciò nondimeno di poter ridurre il quantum del credito ai fini dell'ammissione con riserva, viepiù senza il conforto di alcuna pur succinta motivazione, esibisce un'evidente illogicità, finanche alla stessa stregua dell'erronea presupposizione che possa il giudice della prevenzione abdicare al dovere di accertamento dei crediti esclusivamente su di lui incombente. 4.1.2. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare direttamente le allegazioni e le produzioni offerte dall'opponente, onde verificare, nel contraddittorio di tutti i creditori e dunque nel rispetto della par condicio creditorum, la sussistenza delle condizioni per l'effettivo riconoscimento, in tutto o in parte, del credito dell'Avv. B.P., offrendone adeguata motivazione, con la conseguenza che a tale compito, del tutto omesso, è chiamato ad attendere il giudice di rinvio. Per mera completezza preme soltanto di aggiungere che siffatta conclusione varrebbe a fortiori a misura che - come dedotto nel primo motivo di ricorso in disamina - i o una parte dei crediti sono stati oggetti di mancata emissione di provvedimenti di condanna per l'esistenza di clausola compromissoria, quindi senza accertamenti nel merito infatti, qualora così fosse alla stregua di quanto spetterà al giudice di rinvio appurare , difetterebbe a priori finanche il presupposto di un accertamento extra-prevenzionale pur non definitivo nel , o sul merito delle pretese, essendosi le valutazioni del giudice civile arrestate a valutazioni in rito , ragion per cui non avrebbe in alcun modo potuto negarsi all'opponente il diritto di far accertare il proprio credito, per la prima volta nel merito , nell'unica sede a ciò deputata, ossia la verifica in sede di procedura di prevenzione. 4.2. Fondato è il secondo motivo. 4.2.1. La sentenza, che il ricorrente allega essere definitiva, numero 6468 del 28 marzo 2018, con la quale il Tribunale Civile di Roma-XI Sezione dichiarava l'improcedibilità della domanda del creditore istante, non ha reso alcun accertamento sul credito, decidendo la controversia - come suole dire �anticipatamente' - solo in rito . Peraltro, alla luce di quanto ulteriormente allegato dal ricorrente, che riproduce gli stralci rilevanti della motivazione della sentenza, le ragioni della decisione fondavano proprio sulla ritenuta competenza esclusiva del giudice della prevenzione. Alla luce di ciò, la denunciata totale assenza di decisione integra sicuramente violazione del principio codificato dall' articolo 112 c.p.c. , non sussistendo alcun impedimento, in capo al giudice della prevenzione, a decidere funditus, con i pieni poteri di accertamento di cui è attributario ai fini della verifica, sulla domanda devolutagli dal ricorrente. 4.3. Fondato è il terzo motivo. 4.3.1. Il Tribunale non avrebbe potuto rigettare tout court, senza motivazione, l'opposizione in parte qua, giacché avrebbe dovuto al contrario apprezzare direttamente, in forza dei poteri-doveri attribuitigli all'interno dell'autonomo procedimento di verifica, la sussistenza del dedotto errore in cui, secondo il ricorrente, sarebbe incorso il giudice civile nel dispositivo dell'ordinanza del 12 febbraio 2006, resa a conclusione del procedimento celebratosi tra il ricorrente Avv. B.P. contro la resistente LAKAVIT, laddove avrebbe condannato alle spese il primo, ancorché vittorioso, in luogo della seconda, invece soccombente. La pendenza del procedimento di correzione di errore materiale - per l'introduzione del quale gli articolo 287 e 288 c.p.c. non contemplano alcun termine, di guisa che esso è proponibile in qualsiasi momento e, dunque, contrariamente a quanto ritenuto nella fase pre-oppositiva dagli organi della procedura, senza vincoli derivanti dall'essersi o meno già instaurato il contraddittorio in sede di verifica nella prevenzione - non impediva al Tribunale, per le ragioni esposte in premessa, di attendere al suo compito. 4.4. In definitiva, in accoglimento del ricorso, deve essere disposto l'annullamento del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio in conformità alle superiori indicazioni. 5. Fondati sono i ricorsi presentati uno acto nell'interesse di C.D.C. e C.M.E 5.1. Lo sono tutti e tre i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione delle comunanza delle censure, alla luce di quanto osservato in premessa ed ulteriormente nella disamina dei primi due motivi del ricorso dell'Avv. B.P. in proprio. Il Tribunale, investito della domanda di insinuazione al passivo dei crediti delle C., avrebbe dovuto procedere direttamente alla disamina di atti e documenti e decidere nel merito sulla fondatezza o meno delle pretese. 5.1.1. Illegittima, dunque, è di per sé l'ammissione del credito di Euro 154.937,07 oltre IVA e di Euro 24.167,08 oltre IVA, in attesa della definizione del giudizio di appello . Siffatto esito decisorio lo sarebbe a fortiori in ragione della fondatezza che sarà oggetto di accertamento in sede di rinvio dell'eccezione, dedotta dal ricorrente, di inesistenza di alcun procedimento civile pendente, al cui esito subordinare lo scioglimento della riserva. 5.1.2. Quanto all'ulteriore credito di Euro 18.923,52 oltre IVA, relativo all'illecita opposizione di materiali , il Tribunale ne motiva il rigetto, condividendo le osservazioni dell'Agenzia Nazionale, sui seguenti rilievi diversamente non provato e non ammissibile e' il credito relativo alla somma di Euro 18.923,52 oltre IVA relativo all'illecita appropriazione di materiali, domanda rigettata sia in primo che in secondo grado di giudizio civile . A fronte dell'eccezione, parimenti dedotta dal ricorrente, di inesistenza di alcun accertamento del giudice civile rassegnato in una sentenza passata in giudicato, la motivazione di cui si tratta, estremamente succinta, non consente di ricostruire quale sia stato l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale nella decisione da un lato, infatti, il credito è ritenuto non provato , la qual cosa sembrerebbe implicare una delibazione sul merito della pretesa dall'altro lato, tuttavia, esso è ritenuto nel contempo non ammissibile , ossia non delibabile a priori, stante il rigetto di una non meglio qualificata domanda in due gradi di un parimenti non meglio specificato giudizio civile. Ne', a quest'ultimo riguardo, alcuna delucidazione si rinviene nelle osservazioni dell'amministratore giudiziario riportate nel decreto impugnato, richiamanti l'esistenza di un provvedimento avente valore di giudicato fra le parti, che ha rigettato la domanda dell'istante, avente ad oggetto il riconoscimento dello stesso ossia del credito , senza alcuna indicazione del provvedimento, delle parti che in ogni caso non contemplavano né l'amministratore stesso né l'Erario , dell'oggetto della domanda, del contenuto della decisione e della data di passaggio in giudicato. Siffatte omissioni, inoltre, assumono particolare rilievo alla luce dell'affermazione del ricorrente secondo cui i crediti indicati come contestati e non accertati in sede civile non lo sono stati per l'esistenza di clausola compromissoria, quindi senza accertamenti nel merito . 5.2. In definitiva, i ricorsi devono essere accolti ed il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio, nell'osservanza di quanto in precedenza illustrato. 6. Il ricorso di Cogemit è fondato. 6.1. Il Tribunale argomenta la tardività dei documenti presentati da Cogemit con l'atto di opposizione sul fondamento dell'articolo 58, comma 5-ter, cod. ant Detto comma prevede che l'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza . Esso, attinente alla fase delle cd. osservazioni al progetto di stato passivo depositato dall'amministratore giudiziario in vista della discussione all'udienza di verifica, deve essere raccordato all'comma 8 dell'articolo 59 cod. ant., il quale, quanto specificamente all'udienza di discussione delle opposizioni ed impugnazioni, statuisce che all'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile . Il divieto di produrre documenti nuovi riguarda dunque alla lettera l'udienza stessa, in funzione della necessità di consentire un contraddittorio previamente informato sui temi oggetto di allegazione e di prova. Nulla, invece, l'articolo 59 cod. ant. dice in relazione alla possibilità di produrre documenti nuovi con l'opposizione in forza di ciò, ed in forza della natura impugnatoria sui generis dell'opposizione, natura che la equipara alla opposizione nel fallimento, con riferimento alla quale la giurisprudenza civile esclude l'applicabilità della disciplina dell'appello anche in relazione alla previsione di cui all' articolo 345 c.p.c. , comma 3 secondo cui non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile cfr. in particolo , Sez. 1 Civ., numero 4708 del 25/02/2011, Rv. 617278-01 , deve ritenersi che all'opponente non sia precluso produrre documenti nuovi sino al limite dell'udienza di discussione allorquando siffatta produzione è ammessa solo previa prova della non imputabilità della causa dell'intempestivo possesso . Le superiori considerazioni valgono ad escludere la tardività di produzioni effettuate, come nel caso di specie, contestualmente all'opposizione. 6.2. Peraltro, il caso di specie presenta un'ulteriore particolarità, in quanto il contratto prodotto con l'atto di opposizione, recante le sottoscrizioni delle parti, era già stato prodotto, ancorché senza dette sottoscrizioni, con la domanda di accertamento dinanzi al giudice delegato, in uno, stando alle allegazioni dei ricorrenti, a documenti attestanti la sua parziale esecuzione, segnatamente ad opera della debitrice, mediante l'effettuazione dei pagamenti a saldo di due fatture in esso aventi titolo ragion per cui, con riferimento alla copia sottoscritta allegata all'opposizione, non potrebbe neppure ragionarsi di una produzione nuova rispetto a quelle già versate ai fini della verifica sommaria dinanzi al giudice delegato. 6.3. Ulteriormente, nel merito, al fine di decidere in ordine all'effettiva conclusione dell'accordo, il giudice delegato prima ed il Tribunale poi avrebbero dovuto prendere in considerazione sia il contratto-atto sia i documenti attestanti l'evolvere del rapporto, alla luce di un'interpretazione unitariamente coerente, e non parcellizzata, delle evidenze sottoposte al loro vaglio. 6.4. L'esigenza di un'interpretazione unitariamente coerente si impone a maggior ragione per l'altra verifica che i giudici di merito erano tenuti a compiere, in relazione al requisito - sancito dal comma 1 dell'articolo 52 cod. ant. - della risultanza del diritto di credito da atti aventi data certa anteriore al sequestro . 6.4.1. Viene precipuamente in linea di conto l'insegnamento espresso da Sez. 1 Civ., numero 37028 del 26/11/2021, la quale - con riguardo ad una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella per cui si procede, siccome riguardante la domanda di insinuazione al passivo di una società fallita spiegata da un avvocato per crediti professionali, che il giudice delegato ed il tribunale avevano disatteso, rilevando come il contratto risultasse essere sfornito di data certa - ha affermato il principio di diritto così massimato In tema di ammissione al passivo di un credito nato da un rapporto di prestazione d'opera professionale, l'inopponibilità al fallimento della data di una scrittura privata, in quanto carente del requisito della certezza, di cui all' articolo 2704 c.c. , non riguarda il contenuto del negozio, sicché quest'ultimo e la sua conclusione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento possono comunque formare oggetto di prova Rv. 663289-01 . Per certi versi, ancor più eloquente è la motivazione, laddove vi si legge aver errato il decreto in quella sede impugnato per aver ritenuto irrilevanti i pagamenti di fatture aventi titolo nel contratto ma non registrate invero - scrive la Sez. 1 Civ. - l'esistenza di fatture recanti menzione del contratto e di pagamenti, anche parziali, delle medesime rappresentano elementi che ben possono assumere significato nel quadro della previsione dell' articolo 2704 c.c. . Al fine di sostenere tale conclusione, cita adesivamente la Sez. 1 Civ. una pronuncia meno recente - Sez. 1 Civ., numero 24320 del 26/06/2007 - parimenti espressasi, in un'articolata motivazione, nel senso che non appare logico riconoscere che fatture contenenti un riferimento ad un contratto in sé privo di data certa sono state pacificamente pagate e al contempo escludere che l'avvenuto pagamento possa valere a far ritenere esistente la prova che il contratto esplicitamente richiamato dalle fatture è stato formato in data anteriore a quella delle fatture stesse . D'altronde, in termini generali, sovviene il principio, sancito da Sez. 5 Civ., numero 20813 del 21/07/2021, Rv. 661949-01, finanche in relazione ai rapporti tra contribuente ed Amministrazione fiscale, che l'assenza, nella previsione dell' articolo 2704 c.c. , comma 1, di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata . 6.5. Le esposte considerazioni determinano, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio del decreto impugnato, affinché il nuovo giudice valuti nel complesso, secondo il suo prudente apprezzamento, tutte le evidenze documentali, al fine di stabilire, alla luce del loro tenore e della loro sequenza logico-temporale, se le stesse, in un quadro di unitaria coerenza, comprovino o meno l'esistenza in sé del credito azionato da Cogemit e, in caso positivo, la sua anteriorità o meno al sequestro. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.