Dopo 27 anni in Cassa Forense si torna a parlare della Riforma Dini. La c.d. Riforma Dini è la legge 08.08.1995, numero 335 che ha ridefinito il sistema previdenziale italiano allo scopo di garantire la tutela prevista dall’articolo 38 della Costituzione definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità.
Le disposizioni della l. 335/1995 costituiscono principi fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica e quindi le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza, che alla data del 31.12.1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza, che alla data del 31.12.1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la pensione è determinata dalla somma della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31.12.1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo. Dal convegno di Cassa Forense, che si è tenuto a Trento venerdì 17 giugno scorso, ho appreso che la riforma in fieri di Cassa Forense applicherà nella sostanza la riforma Dini con alcuni accorgimenti che sono per chi prosegue nel sistema di calcolo retributivo il coefficiente per la costruzione della pensione, oggi pari all1,40%, sarà ridotto all'1,30 il contributo soggettivo minimo sarà ridotto intorno ad € 2.000,00 all'anno il contributo integrativo minimo dovrebbe essere abolito o ridotto ci dovrebbe essere l'aumento di 1 o 2 punti del contributo soggettivo Dopo 27 anni dalla Riforma Dini, si poteva fare di più e meglio perché una riforma così strutturata porterà non meno di 140 mila avvocati coloro che hanno beneficiato dei sussidi statali in periodo Covid a vedersi liquidare una pensione contributiva, senza integrazione al trattamento minimo, inferiore all'assegno sociale INPS che oggi è di € 468,11. Il criterio di calcolo contributivo è vantaggioso solo per chi ha redditi molto alti mentre per chi ha redditi bassi comporta un taglio della pensione, rispetto al calcolo retributivo, mediamente, del 50% e in aggiunta per legge le pensioni contributive non possono essere integrate al trattamento minimo. La riprova di ciò che vado dicendo la si rinviene proprio nei numeri dell'avvocatura pubblicati da Cassa Forense che ha liquidato 1.783 pensioni contributive con un importo medio di € 5.100,00 all'anno il che significa € 392,31 al mese per tredici mensilità. La discussione generale in Comitato dei Delegati si è conclusa e ora la parola passa al CdA per la formulazione definitiva della proposta di riforma sulla quale i delegati avranno poi tempo per notificare tutti gli emendamenti correttivi. Da quello che ho capito io si tratta di un articolato molto complesso. Mi auguro che tra questi emendamenti vi sia quello che prevede l'estensione a tutti del criterio di calcolo contributivo in pro rata, l'introduzione dell'assegno sociale forense pari ad € 468,11 e quello dell'aumento dei contributi soggettivi con progressività a scaglioni di reddito con aumento del tetto pensionabile. Sostenibilità del sistema e adeguatezza delle prestazioni sono i due parametri da coniugare e non è certamente facile specie per i Delegati vicini alla pensione. Diversamente, a mio giudizio, la riforma creerà delle autentiche gabbie previdenziali su base reddituale, vietate dalla legge 247/2012.