La sentenza emessa dal giudice, in quanto atto dispositivo contenente la manifestazione di volontà del decidente, può essere suscettibile di falso ideologico se riposa su un elemento necessario consistente nell'attestata esistenza di una circostanza non vera che il pubblico ufficiale ha l'obbligo di indicare nel proprio atto.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 24061, depositata il 22 giugno 2022. Quelle raccomandate fantasma Interessante e curioso il caso che oggi vi proponiamo due avvocati venivano tratti a giudizio per rispondere di alcuni episodi di falso ideologico per induzione. Secondo l'accusa avevano, nella loro qualità di patrocinatori, indotto in errore il Tribunale del lavoro di Roma ottenendo numerose sentenze di condanna a favore dei propri assistiti e contro il datore di lavoro. Lo strumento che avrebbe loro consentito di vincere a man bassa tutte le cause sarebbe consistito – sostiene il PM – in alcune lettere interruttive della prescrizione risultate successivamente ideologicamente false perchè mai inoltrate. Insomma, il tribunale del lavoro, secondo questa impostazione avrebbe dato ragione ai due imputati ed ai loro clienti soltanto perchè tratto in inganno sulla azionabilità dei diritti vantati in giudizio. In primo grado erano condannati, mentre in appello per alcuni capi di imputazione venivano assolti, mentre per altri interveniva la falce della prescrizione. La sentenza di secondo grado, che non lasciava contento nessuno nemmeno, beninteso, la parte civile , veniva impugnata con articolati motivi di ricorso per cassazione. Che gli Ermellini, come vedremo di qui a poco, accoglieranno. Il falso ideologico negli atti a contenuto dispositivo. Se c'è una categoria di reati di ostica interpretazione è proprio quella dei delitti contro la fede pubblica. Croce e delizia d'ogni studente di giurisprudenza, è connotata più di ogni altro raggruppamento omogeneo di parte speciale dalla difficoltà di restituire concretezza alla componente oggettiva del reato condotta, oggetto materiale e giuridico, eccetera . Si tratta, infatti, di uscire quanto più possibile dall'astrattezza di certi concetti quali il vero e il falso che, nella realtà quotidiana ed al netto della più o meno spiccata inclinazione alla menzogna di ciascuno, appaiono talvolta davvero inafferrabili. La Cassazione, esaminando le doglianze spiegate dai difensori degli imputati, compie un apprezzabile raffronto tra quanto dice sul punto la dottrina – cosa niente affatto frequente nelle decisioni giudiziarie – e quanto afferma la giurisprudenza che si è stratificata in materia. Gli studiosi hanno messo in luce alcuni aspetti di particolare rilievo intanto si è osservato che le sentenze dei giudici civili non attestano l'esistenza delle prove raccolte, bensì ne contengono soltanto la valutazione. L'attestazione della veridicità del contenuto dei documenti prodotti non rientra tra i poteri del pubblico ufficiale, se non quando questi sia in grado di poter verificare quel determinato aspetto. Fin qui, la dottrina. Sul versante dell'elaborazione giurisprudenziale, invece, vi sono alcuni interessanti approdi. Le Sezioni Unite nel 2007 hanno affermato il principio secondo cui il falso ideologico negli atti a contenuto dispositivo può riguardare le attestazioni e i presupposti di fatto rilevanti solo se questi concernono aspetti della realtà fenomenica direttamente percepiti dal pubblico ufficiale nelle sentenze, dal giudice . Non osiamo neppure immaginare quanto sia stato acceso il contrasto ermeneutico sull'argomento il frequente intervento del massimo consesso di legittimità ce lo dimostra abbondantemente. Nel 1995 sempre le Sezioni Unite erano intervenute con la sentenza poi denominata “Proietti” per affermare che negli atti che contengono una manifestazione di volontà è ben possibile che si annidi il falso ideologico, purchè questo riguardi una specifica situazione di fatto che costituisce il presupposto indispensabile per il compimento di quell'atto. In sostanza, se il falso attinge elementi diversi da quelli necessari – potremmo forse meglio dire indispensabili o “condizionanti” - non può parlarsi di falso ideologico. Questo principio, le cui prime espressioni risalgono al 1987, è stato successivamente confermato anche nel 2001 e nel 2014 ed oggi è ripreso dalla Cassazione nella sentenza che vi proponiamo. Una casistica tutt'altro che sparuta. Nel tirare le fila del loro ragionamento, i Supremi Giudici riportano una sfilza di precedenti giurisprudenziali in massima parte relativi a falsità di vario genere riscontrate nell'ambito di giudizi civili o previdenziali. Sarà un caso, ma nei riti civili l'alta quantità di documenti che spesso fungono da base e da condizione per l'esercizio delle relative pretese sembrano offrire innumerevoli occasioni all'imbroglio e alla mistificazione. Ce n'è per tutti i gusti falsità delle procure ad litem o mandati difensivi conferiti da soggetti ignari di essere attori in un giudizio, quando non già passati a miglior vita alla data di conferimento dell'incarico al legale documenti falsi d'ogni tipo possibile e immaginabile cartoline di ricevimento delle raccomandate risultate fasulle documenti contabili inesistenti e così via processionando. Il tutto con uno scopo ben preciso orientare a proprio favore la decisione di un giudice civile. L'interazione tra le regole processuali civili e penali. Non regge quindi al vaglio della Cassazione la decisione impugnata per comprendere se ci troviamo di fronte ad un falso ideologico, sia pure nella forma della induzione in errore, occorre verificare se la questione della prescrizione, coinvolta nelle interruttive che si assumono mai inviate, abbia avuto o meno efficacia condizionante. E nel caso in esame, come è stato osservato, l'eccezione di prescrizione talvolta non era stata nemmeno sollevata.
Presidente De Gregorio – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 settembre 2020, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.M. e D.P.F.C. per essere estinti per prescrizione alcuni dei reati di cui agli articolo 81 - 48 e 479 c.p. ha invece assolto gli stessi imputati dai fatti di cui agli articolo 81 - 48 e 479 c.p. loro contestati ai capi 51 e 56 con la formula perché il fatto non sussiste . 1.1. In primo grado i due imputati erano stati ritenuti responsabili, nella loro qualità di difensori, del reato di falso ideologico per aver indotto i giudici del lavoro del Tribunale di Roma ad emettere numerose sentenze di condanna delle società del gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a., all'esito di procedimenti promossi da vari dipendenti di tali società ex articolo 414 c.p.c. , producendo lettere interruttive del termine di prescrizione in realtà mai inoltrate tali documenti erano stati prodotti nei giudizi corredati da documenti postali relativi ad altre raccomandate, realmente ricevute dalle società resistenti. Secondo l'ipotesi accusatoria i giudici del lavoro erano stati, nell'esercizio delle proprie funzioni, indotti in errore, giacché nella redazione delle relative sentenze attestavano falsamente fatti dei quali queste ultime sono destinate a provare la verità ovvero l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione in particolare, in presenza di eccezione della difesa del resistente, che contestava il mancato ricevimento dell'atto interruttivo del corso della prescrizione e l'intervenuta decadenza, le sentenze di condanna erano state emesse sulla base dell'errato presupposto della tempestività dei ricorsi presentati ai sensi dell' articolo 414 c.p.c. . Secondo le sentenze di merito, i giudici del lavoro avevano accolto le domande dei ricorrenti solo a mezzo dell'esame e del rigetto implicito della questione preliminare di prescrizione, che logicamente doveva essere apparsa al giudice talmente infondata, a fronte dei documenti che la smentivano, da non meritare neppure motivazione di sorta così la sentenza di primo grado . Gli stessi imputati, invece, erano stati assolti in primo grado dalle condotte contestate a titolo di tentativo di falso ideologico per induzione. In relazione a tali statuizioni era stato proposto appello dalla parte civile, ma l'impugnazione è stata rigettata dalla Corte di appello. 1.2. La sentenza di appello ha confermato le statuizioni civili limitatamente ai reati dichiarati estinti, confermando anche la liquidazione delle provvisionali in favore della parte civile Gruppo Ferrovie Dello Stato s.p.a Con ordinanza, emessa in data 16 settembre 2020, la Corte territoriale ha proceduto alla correzione di errore materiale della sentenza di primo grado, che, nel dispositivo letto in udienza, riportava l'importo delle spese di assistenza e rappresentanza processuale della parte civile costituita in Euro 15.388,90, mentre nel dispositivo allegato alla motivazione le spese venivano liquidate in Euro 30.000 ,00. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso D.P., con atto sottoscritto dal difensore avv. Salvino Mondello ed articolato nei seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali, con travisamento della prova, in ordine alla natura decennale della prescrizione del diritto fatto valere nei giudizi lavoristici e conseguente erroneo apprezzamento del presupposto in base al quale è stata ritenuta la falsità per induzione delle sentenze che li hanno definiti. I documenti oggetto delle imputazioni devono ritenersi irrilevanti ai fini delle decisioni assunte dai giudici del lavoro, giacché l'interruzione della prescrizione dei diritti fatti valere era avvenuta per effetto di documenti diversi, specificatamente indicati nel ricorso con riferimento ad ogni singolo giudizio. Deduce il ricorrente che, sulle analoghe censure proposte con l'atto di appello, la Corte territoriale ha omesso di motivare. Era decisivo accertare la durata della prescrizione, al fine di determinare se realmente i giudici del lavoro fossero stati indotti in errore dall'imputato nella redazione delle rispettive sentenze dalle lettere ritenute false ma la sentenza impugnata ha omesso di esaminare e prendere posizione su tale punto decisivo, incorrendo in manifesta carenza motivazionale ed evidente violazione di legge, in quanto soltanto l'errore sulla durata del termine prescrizionale aveva potuto far conferire ai documenti prodotti una incidenza determinante ai fini della pronuncia delle sentenze dichiarate false. 2.2. Con il secondo motivo è denunziata l'erronea applicazione della legge processuale penale e correlati vizi motivazionali in riferimento alla declaratoria di falsità della sentenza del giudice del lavoro che ha definito il ricorso D.P./R.F.I. s.p.a., di cui al numero 5 del capo B dell'imputazione. La Corte territoriale ha respinto la deduzione difensiva sull'influenza della lettera interruttiva della prescrizione del 16 maggio 2004 ai fini della decisione cui perviene il Giudice del lavoro alla luce delle lettere ulteriori -27.08.99 e 28.10.2002- poiché queste non risultavano essere mai pervenute alla società. Rileva la difesa che, in ossequio all' articolo 1335 c.c. , la missiva deve ritenersi conosciuta nel momento in cui giunge alla sede del destinatario ufficio pubblico, come dimostra l'annotazione sul registro cronologico di ricevimento. Inoltre, le ulteriori lettere del 1999 e del 2002 non sono mai state contestate nel giudizio dalla resistente, né lo sono state dalla parte civile o dal Pubblico ministero nel presente processo. Peraltro, nella specie, è proprio mancata l'attestazione da parte del giudice nella sentenza numero 8206 citata dell'interruzione della prescrizione con la lettera del 16 maggio 2004 e cioè della lettera oggetto del capo di imputazione. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla ritenuta falsità delle lettere datate 15/9/2003, 16/5/2004, 5/4/1999 da cui si è fatta discendere la falsità di alcune sentenze del giudice del lavoro specificamente indicate nel ricorso, giacché nei correlati procedimenti civili la parte resistente non le aveva disconosciute o aveva presentato querela di falso. Il ricorrente ha quindi svolto una serie di specifici rilievi con riferimento alla valutazione delle prove di falsità svolte dai giudici di merito, evidenziandone i profili erronei. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in riferimento alla ritenuta falsità delle sentenze del giudice del lavoro oggetto di imputazione, non potendo essere le stesse considerate conseguenza di induzione ingannatoria. Denunzia, altresì, il ricorrente il vizio di travisamento delle prove in ordine alle ragioni decisorie delle sentenze civili sul punto relativo all'interruzione della prescrizione. Le decisioni dei giudici del lavoro non contenevano affatto l'attestazione che la prescrizione fosse stata interrotta mediante la documentazione prodotta nell'interesse dei ricorrenti - ed in particolare delle lettere in tesi di accusa false-, ma avevano soltanto ritenuto la fondatezza del diritto fatto valere in giudizio dai ricorrenti, senza accertare anche la fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione, in ragione della genericità con cui questa era stata posta o la tardività del rilievo. La prescrizione del diritto azionato nel processo del lavoro e nel giudizio civile in generale è rilevabile esclusivamente in forza di eccezione del convenuto e non d'ufficio. Nella specie, manca il presupposto essenziale del reato, ovvero una decisione del giudice che recepisca l'inganno della parte in ordine al fatto costitutivo della pretesa falsità ideologica ex articolo 48 e 479 c.p. . Va peraltro considerata, secondo il ricorrente, l'assoluta genericità con la quale in alcuni giudizi la società resistente aveva formulato l'eccezione di prescrizione, attraverso clausole di stile e il mero richiamo all' articolo 2948 c.c. . Inoltre, la Corte territoriale ha travisato i dati probatori con riferimento alla formulazione dell'eccezione di prescrizione e ai correlati provvedimenti di rigetto dei giudici in alcuni procedimenti, nei quali in effetti non erano state fatte contestazioni in ordine al ricevimento delle lettere ovvero le eccezioni erano state formulate in maniera generica. 2.5. Con il quinto motivo erroneamente indicato come sesto , il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine all'elemento soggettivo del reato. Le lettere, al momento della consegna al ricorrente, risultavano già essere state spedite diversi anni prima dell'instaurarsi del rapporto professionale. Egli, pertanto, non era in grado di poter effettuare una verifica, se non controllare l'apparente spedizione della raccomandata. Peraltro, le lettere non sono mai state dichiarate false e la consapevolezza sulla loro falsità non può desumersi dalla circostanza che avessero una medesima veste tipografica. 3. Ha proposto ricorso anche il C., con atto sottoscritto dal difensore avv. Giuseppe Cosentino ed articolato nei seguenti motivi. 3.1. Il primo motivo, che denunzia violazione di legge, è per alcuni profili sovrapponibile al quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse del D.P Si contesta la configurabilità del reato di cui agli articolo 48 e 479 c.p. , sulla base della eccezione della prescrizione del diritto azionato, ritenuto presupposto di fatto indispensabile per l'emissione della relativa sentenza. Le argomentazioni sul punto svolte dai giudici di merito sono frutto di un'erronea interpretazione delle norme processuali civili e in particolare del disposto dell' articolo 416 c.p.c. , che disciplina il rito del lavoro. Si contesta, altresì, la decisione dei giudici di merito nella parte in cui hanno ritenuto, sempre ai fini della sussistenza del reato in questione, ritualmente proposta l'eccezione di prescrizione malgrado la genericità della sua formulazione. Nel processo del lavoro il giudice non può rilevare d'ufficio l'eccezione di prescrizione della domanda azionata dal ricorrente perché la proposizione della stessa è rimessa in via esclusiva alla facoltà della parte resistente. Contesta il ricorrente, inoltre, l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale in tutte le sentenze oggetto delle imputazioni il giudice del lavoro aveva statuito sulla prescrizione. La produzione delle suddette sentenze nel giudizio di merito ha invece provato la mancata pronuncia del giudice sulla prescrizione. Deduce, infine, il ricorrente che ad ogni modo non potevano essere considerate false le statuizioni del giudice del lavoro nella sua interezza, in quanto la notifica dei ricorsi anno 2007 ha comunque interrotto il termine prescrizionale con conseguente diritto dei lavoratori ad ottenere il pagamento degli emolumenti EDR quantomeno per le annualità 2002 e 2003. 3.2. Con il secondo motivo è denunziata l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale per avere i giudici di merito ritenuto integrato il reato di falso per induzione del giudice del lavoro, malgrado l'effettiva falsità della documentazione prodotta in giudizio non sia stata accertata attraverso inequivoci elementi di prova. La Corte territoriale, dopo aver dato atto delle contestazioni difensive sulle anomalie di funzionamento rinvenute nel sistema di protocollazione Proton , supportate dalla presenza di varie incongruenze nella registrazione dei dati delle lettere pervenute e protocollate, si è limitata apoditticamente ad affermare che un evidente errore materiale concernente la data di inserimento nel sistema non sembra poter inficiare tutto il contenuto esplicito della contestazione . 4. Con distinti atti, sottoscritti dal difensore - procuratore speciale avv. Nicola Madia, propone ricorso la parte civile Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a 4.1. Con uno degli atti di ricorso la parte civile ricorrente impugna l'ordinanza di correzione dell'errore materiale emessa in data 16 settembre 2020. Si duole, in particolare, della correzione automatica ed apodittica effettuata dalla Corte che, applicando la regola della prevalenza del dispositivo letto in udienza rispetto a quello allegato al testo della sentenza - documento, si è astenuta dal valutare se frutto di errore fosse il dispositivo letto in udienza, soprattutto tenuto conto del fatto che il Tribunale, nella motivazione della sentenza, ha argomentato in maniera specifica ed articolata per giustificare come fosse pervenuto alla quantificazione dell'importo delle spese poi riportate nel dispositivo. 4.2. Con altro atto di ricorso la parte civile impugna la sentenza della Corte di appello nella parte in cui ha confermato l'assoluzione degli imputati per le condotte di tentativo di falso ideologico per induzione ovvero per quelle condotte cui non era seguita una sentenza di condanna dei giudici del lavoro per fattori esterni alla volontà del soggetto agente. Nel caso in esame, gli imputati hanno indotto i giudici a valutare le loro mendaci asserzioni e i falsi documenti da cui erano assistite, provocando quel principio di valutazione dell'atto mendace richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per l'ipotesi tentata del delitto di cui agli articolo 48 e 479 c.p. . Nei casi in cui non vi è stata rinuncia all'azione, a seguito delle deduzioni della resistente volte a dimostrare l'intervenuta prescrizione del diritto reclamato e le falsità delle lettere depositate a supporto della tempestività della citazione, l'attore, coltivando il giudizio, ha esposto il giudice, il quale ha dovuto esaminare e vagliare le fraudolente prospettazioni attoree circa l'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione, al concreto rischio di emettere sentenze alterate. Inoltre, con riferimento ai casi nei quali gli imputati hanno ritirato e/o ridotto la domanda solo a seguito delle controdeduzioni delle Ferrovie non è configurabile la desistenza volontaria, giacché le condotte sono state provocate da un fattore esterno, quale la consapevolezza di essere stati smascherati in ragione delle produzioni di controparte. 5. I difensori degli imputati ricorrenti hanno depositato memorie. 5.1. Censurano la sentenza nella parte in cui, dopo aver dichiarato l'intervenuta prescrizione, ha confermato le statuizioni civili senza aver preventivamente proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili, con particolare riguardo all'accertamento dell'elemento soggettivo e del nesso causale inerente all'illecito civile secondo i criteri di cui all' articolo 2043 c.c. . La sentenza ha così violato i principi affermati dalla sentenza numero 182/2021 della Corte Costituzionale . 5.2. Ulteriori censure vengono fatte con riferimento alla motivazione sulla congruità delle provvisionali. La sentenza impugnata non ha accertato quali fossero i fatti costitutivi dei danni da liquidare, non essendo gli stessi stati precisati, neppure nell'an, dalla sentenza di primo grado. 6. Il difensore della parte civile ha depositato memoria, con la quale ha confutato le argomentazioni a sostegno dei motivi dei ricorsi degli imputati. Considerato in diritto 1. I ricorsi degli imputati sono fondati nei termini qui di seguito indicati e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per insussistenza dei fatti. Per un miglior inquadramento della questione giuridica affrontata e risolta dal Collegio, nel senso dell'accoglimento delle doglianze difensive degli imputati, in esse assorbita ogni ulteriore censura anche della parte civile ricorrente , occorre partire dalla considerazione della particolare natura degli atti oggetto delle imputazioni di falso ideologico per induzione ex articolo 48 e 479 c.p. , giacché si tratta di provvedimenti giurisdizionali e, in particolare, di sentenze del giudice del lavoro. 1.1. Si rendono preliminarmente necessarie alcune annotazioni, in considerazione dei rilievi formulati da una parte della dottrina in ordine alla configurabilità del reato di falso ideologico per induzione con riferimento ai provvedimenti del giudice civile. In via generale, si è osservato che la sentenza del giudice civile non attesta l'esistenza delle prove, ma contiene una valutazione delle prove che sono state raccolte. Il fatto che un documento sia stato prodotto è vero altro profilo e', invece, quello della verifica della prova acquisita ovvero della sua valenza probatoria con riferimento a determinati fatti che costituiscono il presupposto della decisione. D'altronde, anche qualora si trattasse di prova che, ove esistente, conducesse ad un esito vincolato, l'attività del giudice non potrebbe ritenersi attestativa della veridicità del fatto documentato, ma valutativa dell'idoneità della prova a dimostrare nel caso concreto un determinato fatto. Sotto tale profilo, ha rilievo che, salvo che non gli venga deferito il giuramento, nel giudizio civile l'attore e in quello del lavoro la parte ricorrente non ha il dovere di dire la verità e i documenti prodotti, a loro volta, non attestano alcunché, poiché persino gli atti fidefacenti possono essere contestati con la querela di falso dalla controparte. Insomma, nel procedimento civile un documento rileva come una prova soggetta alle regole valutative che presiedono all'apprezzamento delle risultanze istruttorie. In tal senso, si è rilevato in dottrina che il giudice non attesta la veridicità del contenuto dei documenti e questo non solo perché è tipico del potere di documentazione non entrare nel merito del contenuto della dichiarazione, ma anche perché il potere di attestare la stessa veridicità delle dichiarazioni viene attribuito quando il pubblico ufficiale è in grado di compiere una verifica in ordine a tale veridicità sarebbe, infatti, un controsenso attribuire al pubblico ufficiale la responsabilità per il contenuto di ciò che dichiara e, dall'altro lato, lasciarlo sprovvisto di poteri di conoscenza e controllo. Si e', infine, evidenziato che, laddove il legislatore ha inteso punire gli elementi di falsità introdotti nel giudizio civile, lo ha fatto espressamente falsa testimonianza articolo 372 c.p. , falsa perizia o interpretazione articolo 373 c.p. , frode processuale articolo 374 c.p. . Tra le falsità prese in considerazione, invece, non figurano quelle aventi ad oggetto documenti. E, in proposito, va dato atto di un passaggio di una delle pronunzie che hanno escluso la configurabilità della truffa processuale gli artifici e raggiri di cui sia vittima il giudice rilevano penalmente soltanto nei casi tassativamente descritti dall' articolo 374 c.p. , per il divieto di analogia in malam partem in diritto penale Sez. 2, numero 498 del 16/11/2011 - dep. 12/01/2012, Di Ciancia, Rv. 251768, secondo la quale non integra il reato di truffa l'induzione in errore di un giudice che, sulla base di una delibera falsificata, abbia adottato un provvedimento contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato, perché detto provvedimento non è equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, costituendo esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica. Si veda anche Sez. 2, numero 52730 del 09/12/2014, p.o. in proc. Frattini, Rv. 263993 . 1.2. Passando all'esame della giurisprudenza, va detto che può ritenersi oramai consolidato il principio secondo cui il falso ideologico in atti a contenuto dispositivo può investire le attestazioni, anche implicite, contenute nel documento e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositiva dell'atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità Sez. U., numero 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236867 . D'altronde, dopo un primo iniziale orientamento interpretativo, che aveva ritenuto configurabile il delitto di falsità ideologica solo con riferimento agli atti a contenuto narrativo, con esclusione, dunque, di quelli dispositivi Sez. 5, numero 9135 del 18/06/1999, Lecci, Rv. 213964, secondo cui gli atti dispositivi non contengono attestazioni di attività compiute dal pubblico ufficiale o cadute sotto la sua percezione, ma consistono in manifestazioni di volontà in ordine ad un determinato oggetto , l'evoluzione giurisprudenziale è giunta ad un consolidato approdo ermeneutico che considera configurabile, a determinate condizioni, la falsità ideologica anche in relazione agli atti dispositivi. Si e', così, affermato che anche l'atto dispositivo, inteso come quello che rappresenta una dichiarazione di volontà e non di verità del suo autore, può essere suscettibile di falso ideologico, se ha come necessario elemento, in vista del quale la dichiarazione di volontà viene presa, l'attestata esistenza di una data situazione di fatto con l'obbligo per il pubblico ufficiale di indicarla nell'atto stesso, e se, in concreto, l'attestazione di essa sia non conforme a verità Sez. 6, numero 13132 del 22/02/2001, Rv. 218834 . Si è poi precisato come ricorra il reato di falsità ideologica in atto pubblico nell'ipotesi di atto a contenuto dispositivo nel quale la parte descrittiva nel riferire una certa realtà, quale necessario presupposto delle relative determinazioni, affermi l'esistenza di una situazione di fatto contraria al vero Sez. 5, numero 20073 del 05/05/2003, Favale, Rv. 224945 . L'atto dispositivo non è destinato a provare la verità e la sussistenza dei suoi presupposti fattuali, ma, quando venga adottato in mancanza dei presupposti in esso indicati, è sempre da considerare ideologicamente falso. Tale orientamento giurisprudenziale si è consolidato nel solco dei principi affermati da Sezioni Unite Proietti anche nell'atto dispositivo - che consiste in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto - è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte descrittiva in esso contenuta e, più precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto, a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, poiché, quando una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso, con la conseguente irrilevanza dell'omessa menzione talora scaltramente preordinata ai fini della sussistenza della falsità ideologica. Fattispecie relativa a verbale di esame di laurea e a rilascio di diploma di laurea, entrambi atti dispositivi, siccome contenenti l'approvazione del candidato e la sua proclamazione di dottore , che, facendo riferimento all'adempimento, da parte del candidato stesso, di tutte le condizioni stabilite dal regolamento universitario, sono stati ritenuti ideologicamente falsi in relazione all'attestazione implicita di verità di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati di falsità, materiale e/o ideologica, non essendo stati i relativi esami mai sostenuti, pur risultando regolarmente superati Sez. U, numero 1827 del 03/02/1995, Rv. 200117 . Tale essendo l'approdo interpretativo in materia, nessuna perplessità sussiste, sotto il profilo della ricostruzione della portata definitoria ed applicativa della fattispecie codicistica, nell'ipotizzare il delitto di falsità ideologica con riferimento ad un provvedimento giurisdizionale, consistente nella manifestazione di volontà di un organo titolare del potere di dicere ius dello Stato. In una risalente pronunzia si era affermato che perché possa configurarsi l'ipotesi di falsità ideologica mediante induzione di autore esterno, a norma degli articolo 48 e 479 c.p. , in una sentenza o in qualsiasi altro atto decisionale, è necessario che la falsa attestazione del dichiarante abbia rilievo nella parte a contenuto narrativo dell'atto come documentazione di fatti o di situazioni influenti sulla decisione e che vi sia obbligo giuridico di veridica esposizione senza possibilità di verifica da parte dell'organo decidente Sez. 5, numero 9867 del 11/06/1987, Malanca, Rv. 176682, che ha escluso la sussistenza del reato per la falsa dichiarazione circa la sede dell'azienda contenuta in un ricorso alla commissione tributaria . Il provvedimento giurisdizionale decreto, ordinanza, sentenza è atto pubblico, in quanto formato dal giudice nell'esercizio delle sue funzioni, e quindi da pubblico ufficiale, ed ha contenuto sicuramente dispositivo, sicché è estensibile ad esso il principio di diritto sopra richiamato in effetti, allorché la falsità di una conclusione dispositiva dipende non dall'invalidità degli argomenti ma dalla falsità delle premesse fattuali da cui si dipana, nulla osta alla configurazione del reato in parola si veda, in tal senso, tra le più recenti, Sez. 5, numero 31271 del 21/09/2020, Leo, Rv. 279751 . Pertanto, facendo applicazione dei principi sopra ricordati alla materia dei provvedimenti giurisdizionali, si è ribadito che in tema di atti dispositivi . - che consistono in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto - è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte descrittiva in essi contenuta e, più precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto Sez. 5, numero 48389 del 24/09/2014, Di Francesco, Rv. 261969 . 1.3. Con specifico riferimento alla configurabilità del reato di falso ideologico per induzione, nel caso in cui il giudice recepisca nel provvedimento - anche in maniera implicita elementi fattuali introdotti nel giudizio dalle parti, deve rilevarsi quanto segue. Come si è anticipato, indubbiamente la falsità ideologica è configurabile anche rispetto ad una manifestazione di giudizio, quale è la sentenza , ma solo con riferimento alla sussistenza di alcuni presupposti necessari per l'adozione dell'atto ovvero quei presupposti in assenza dei quali il provvedimento non avrebbe potuto essere adottato. Così si è ritenuto che e' configurabile il reato di falso ideologico per induzione articolo 48 e 479 c.p. nella condotta di colui che, mediante la falsificazione di un titolo di credito, induca il giudice ad emettere un decreto ingiuntivo, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta, in modo non conforme al vero l'esistenza di una situazione costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto Sez. 5, numero 48389/2014, citata , e, in particolare, l'esistenza della prova del credito ex articolo 633 c.p.c. . Infatti, per la sussistenza del falso per induzione è fondamentale avere riguardo all'incidenza della falsità del decipiens sul contenuto di accertamento dell'atto pubblico emesso dal deceptus, nel senso che la falsa premessa deve concernere un fatto del quale l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità e ciò va inteso anche quale immutatio veri circa l'esistenza di un presupposto in assenza del quale il provvedimento non avrebbe potuto essere adottato così Sez. 5, numero 5861 del 20/12/2013 - dep. 2014, Vallefuoco, Rv. 258346 - 01, che richiama espressamente le citate Sez. U, numero 35488 del 28/06/2007, Scelsi e Sez. U, numero 1827 del 03/02/1995, Proietti . Si e', quindi, affermato che tra i presupposti necessari può annoverarsi la legittimazione del difensore a compiere attività processuali, fondata sull'esistenza di una valida procura ad litem, in mancanza della quale il giudice sarebbe tenuto a dichiarare la inammissibilità dell'azione Sez. 5, numero 5861 del 20/12/2013, citata, che ha ritenuto configurabile il delitto di falso ideologico indotto nel comportamento di alcuni avvocati che, falsificando le firme di soggetti ignari sui mandati ad litem, avevano iniziato numerosissimi contenziosi giudiziari per richiedere la restituzione delle spese di spedizione e/o dei canoni di abbonamento ad una società di gestione telefonica, ottenendo sentenze di accoglimento della domanda . In altra pronunzia si è ritenuto che integri il reato di falso ideologico per induzione la condotta dell'avvocato che, instaurando procedimenti civili nei confronti dell'INPS in forza di procure apparentemente rilasciate da persone in realtà ignare o già decedute, induce il giudice all'emissione di sentenze di accoglimento delle relative domande Sez. F, Sentenza numero 39192 del 29/08/2013, Rv. 257018 . Nella sentenza Sez. 5, numero 5353 del 14/10/2010, Buzzi non massimata , si è ritenuto configurabile il reato di cui agli articolo 48 e 479 c.p. e non quello di cui all' articolo 483 c.p. nel caso di produzione da parte di un avvocato di documentazione falsa afferente alla impugnativa di un licenziamento a corredo di un ricorso al giudice del lavoro. Si è precisato nella sentenza che la fattispecie di cui all' articolo 483 c.p. , si riferisce all'ipotesi in cui il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione ad un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell'atto alla dichiarazione ricevuta. Nell'ipotesi, invece, di cui agli articolo 48 e 479 c.p. , la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico da parte del pubblico ufficiale che quest'ultimo forma, per cui la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo in quanto confluisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato. Si e', invece, affermato che non è configurabile il delitto di cui all' articolo 479 c.p. , nella falsa attestazione contenuta in una sentenza d'omologazione del concordato fallimentare circa la decorrenza dei termini per l'adempimento del concordato, riguardando la falsità non un presupposto fattuale assunto a base delle determinazioni contenute nel provvedimento giurisdizionale, bensì l'erronea valutazione dei termini dai quali dovevano decorrere per legge gli effetti considerati Sez. 6, Sentenza numero 28753 del 07/04/2008, Rv. 240924 . Altra pronunzia Sez. 1, numero 6274 del 23/01/2003, Chianese, Rv. 223567 si è occupata del caso di induzione del giudice a pronunciare la dichiarazione di contumacia, mediante la falsificazione delle cartoline di ricevimento degli atti di citazione, i quali apparivano, pertanto, debitamente notificati. In una recente sentenza Sez. 5, numero 15887/2021 del 14 gennaio 2021, Mascia e altri, non massimata, che si è occupata di un caso di procedimenti monitori nei confronti dell'amministrazione dello Stato, in forza di documenti amministrativi e contabili contraffatti, così inducendo in errore i giudici e così ottenendo in forza degli stessi documenti provvedimenti giurisdizionali favorevoli , si è ribadito che la falsità ideologica è configurabile anche rispetto ad una manifestazione di giudizio, quale è la sentenza per l'appunto con riferimento alla sussistenza di alcuni presupposti necessari per l'adozione dell'atto , in assenza dei quali il provvedimento non avrebbe potuto essere adottato e ciò perché per la sussistenza del falso per induzione è fondamentale avere riguardo all'incidenza della falsità del decipiens sul contenuto di accertamento dell'atto pubblico emesso dal deceptus, nel senso che la falsa premessa deve concernere un fatto del quale l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità e ciò come anticipato - va inteso anche quale immutatio veri circa l'esistenza di un presupposto in assenza del quale il provvedimento non avrebbe potuto essere adottato . 1.4. Delineate le questioni dibattute nella giurisprudenza e nella dottrina in materia, fondamentale, ai fini della presente decisione, appare la circostanza che nel processo civile la prescrizione è rilevabile esclusivamente in forza di eccezione del convenuto e non d'ufficio, sicché la mancata proposizione della stessa, o la sua irrituale proposizione e' consolidato, nella giurisprudenza civile, l'orientamento di legittimità secondo il quale la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell' articolo 112 c.p.c. , postula, tra l'altro, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate v., ad esempio, Sez. 2 civ, numero 28072 del 14/10/2021, Rv. 662554 , ne precludono l'esame, con la conseguenza che le sentenze intervenute non hanno mai contenuto un'attestazione sulla sussistenza del fatto interruttivo. Nel rito del lavoro, poi, l' articolo 416 c.p.c. prevede al comma 2 che la costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio . Il comma 3 della stessa norma, poi, statuisce che nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare . E' d'altronde incontroverso nella giurisprudenza civile che nel rito del lavoro l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto , è soggetta alla preclusione di cui all' articolo 416 c.p.c. ex plurimis, Sez. 6 - L, numero 17643 del 25/08/2020 - Rv. 658937 , mentre sono rilevabili d'ufficio le eccezioni in senso lato , in quanto non subordinate alla specifica e tempestiva allegazione della parte. In tali casi, la rilevabilità d'ufficio è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis , in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, e ciò tanto più nel processo del lavoro, nel quale il sistema delle preclusioni trova un contemperamento, ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale , nei poteri officiosi del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, anche in appello, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione Sez. L -, Ordinanza numero 22371 del 05/08/2021 - Rv. 662113 . Inoltre, è incontroverso che l'eccezione di prescrizione debba sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell' articolo 2935 c.c. , restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso Sez. 6 - L, numero 14135 del 23/05/2019 - Rv. 654016 Sez. 2, numero 15991 del 18/06/2018 - Rv. 649223 . E' evidente, allora, che, per ritenere che in una sentenza del giudice del lavoro sia stata ideologicamente attestata la falsa sussistenza del fatto interruttivo della prescrizione, devono concorrere le seguenti circostanze tempestiva e specifica formulazione da parte del resistente dell'eccezione di prescrizione mediante il deposito, almeno dieci giorni prima della prima udienza, di memoria difensiva produzione da parte del ricorrente di prove relative alla interruzione della prescrizione, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo. 2. Rappresentato il quadro interpretativo di riferimento, vanno chiarite le ragioni per le quali nel caso di specie non è configurabile il reato di cui agli articolo 48 e 479 c.p. . 2.1. Nella sentenza di primo grado con una interpretazione non corretta dei principi in materia di falso ideologico per attestazione implicita Sez. 5, numero 28594 del 28/03/2018, Buonocunto, Rv. 273638, secondo la quale l'accertamento circa la falsità del contenuto della attestazione non riguarda solo la formulazione espressa, ma anche i suoi presupposti necessari, e cioè le c.d. attestazioni implicite, quando una determinata attività, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione stessa si legge che il mancato esplicito rigetto dell'eccezione di prescrizione, formulata dalla resistente Ferrovie dello Stato, non assume significato, atteso che il giudice del lavoro di Roma è pervenuto all'accoglimento delle domande dei ricorrenti solo a mezzo dell'esame e del rigetto implicito della questione preliminare, che dovette apparire del tutto infondata a fronte del documento che la smentiva, tanto da non meritare neppure motivazione di sorta. Per vero, i giudici di merito recepiscono l'orientamento giurisprudenziale affermato in primo luogo dalle citate Sezioni Unite Proietti e Scelsi, ma poi lo applicano erroneamente, anche attraverso una non corretta interpretazione delle norme del codice di procedura civile in materia di rito del lavoro. Si legge, infatti, quanto segue E' indubbio, a parere di questo giudice, che i giudici del lavoro di Roma abbiano emesso sentenza di accoglimento dei ricorsi, dando implicitamente atto della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione e cioè del fatto che non era ancora decorso il termine di prescrizione in tal modo disattendendo l'eccezione formulata dalla difesa di Ferrovie dello Stato. Si tratta di una falsificazione chiaramente idonea ad indurre in errore il giudice, poiché riguarda atti e fatti che sfuggono alla capacità di controllo del giudice in quanto formati al di fuori del processo e sottratti alla sua discrezionale possibilità valutativa in quanto vincolati nell'interpretazione, come avviene per i documenti. La correttezza di tali atti si suppone e si assume in via presuntiva, anche in considerazione del fatto che l'allegazione avviene da parte di soggetti che, nell'esercizio della professione, assumono la veste di esercenti un servizio di pubblica necessità. Si è dunque realizzata una situazione ben diversa rispetto alla vera falsità della allegazione di documenti processuali da parte del legale, essendo essi stati valutati e posti a fondamento di un atto che ha incidentalmente e anche per implicito , attestato come conforme al vero una situazione che il magistrato, a seguito di eccezione della difesa di Ferrovie dello Stato, aveva l'obbligo giuridico di verificare come corrispondente al reale, ossia la presenza e il contenuto del documento interruttivo, la cui idoneità fraudolenta è insita nello stesso esito dei giudizi di primo grado pag. 30 della sentenza di primo grado . Il giudice non poteva avere una diretta conoscenza dei fatti non poteva cioè sapere se la raccomandata prodotta in giudizio dal ricorrente si riferisse effettivamente alla sua lettera interruttiva della prescrizione , pertanto, gli avvocati D.P. e C. che hanno introdotto il ricorso sulla base di una falsa prospettazione della realtà, e cioè della non decorrenza del termine di prescrizione, hanno indotto in errore il giudice ad attivare la funzione giurisdizionale . . Pertanto , ancorché la condotta dell'avvocato C. e dell'avvocato D.P. non si sia sostanziata in una attestazione esplicita, ed in senso proprio, di non decorso del termine di prescrizione, è pur vero che la predisposizione stessa del ricorso con l'allegazione di copia di raccomandata non inerente al ricorso, costituiscano obiettivi atti preparatori produttivi di autonomi effetti poi sostanziatisi nell'atto conclusivo del giudice adito/ingannato . E', quindi, corretta sia sul piano razionale che dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza la prospettazione accusatoria secondo cui la condotta dei difensori sopra descritta è stata preliminare ma, non per questo, meno decisiva ai fini della pronuncia del provvedimento finale pagg. 30 e 31 della sentenza di primo grado . La Corte territoriale, nella sentenza in esame, ha ritenuto contrario alla realtà dei fatti sostenere che la mancata proposizione, o la proposizione in modo generico dell'eccezione di interruzione della prescrizione ne precludevano l'esame e che le sentenze intervenute non hanno mai contenuto un'attestazione della sussistenza del fatto interruttivo al contrario, l'esame dettagliato delle sentenze evidenzia, con riferimento agli episodi per i quali vi è stata condanna, che l'eccezione è sempre stata rigettata, per la presenza degli atti interruttivi in questione pag. 21 della sentenza di appello . Tale circostanza, però, risulta smentita proprio dalla ricostruzione dei fatti operata nella sentenza di primo grado in effetti, nessuna delle sentenze ritenute false si è pronunziata in maniera definitiva sulla prescrizione, sia perché l'eccezione non è stata tempestivamente formulata sia perché è stata formulata in maniera generica. Si evince dalla lettura della sentenza di primo grado pagg. 9 e seguenti che la parte resistente Ferrovie dello Stato, prima di rinvenire gli originali delle lettere, aveva formulato una generica eccezione di prescrizione successivamente, nel corso dei relativi giudizi, alla prima occasione processuale utile, aveva formulato una eccezione di prescrizione più specifica sulla falsità delle lettere interruttive della prescrizione esibite da controparte. L'esito dei procedimenti era, però, differente, poiché i giudizi nei quali l'eccezione era stata sollevata si trovavano in differenti fasi processuali. E', quindi, emerso che per alcuni giudizi la parte resistente Ferrovie dello Stato si accorgeva della condotta di falso posta in essere dagli imputati solo quando i termini per il deposito dei documenti erano già spirati. In molti casi si era già concluso il giudizio di primo grado, nel corso del quale nessuna eccezione di prescrizione fondata sulla falsità delle lettere interruttive della prescrizione poteva essere sollevata, non avendone le Ferrovie dello Stato avuto contezza. L'eccezione era, pertanto, formulata nel secondo grado di giudizio innanzi alla Corte d'appello, la quale, tuttavia, la riteneva tardiva, in considerazione dell'avvenuta scadenza dei termini di decadenza. In altri procedimenti, invece, l'eccezione era stata tempestivamente sollevata e i giudici l'avevano accolta, non ritenendo valide le lettere e rigettando le domande dei ricorrenti. In altri giudizi, ancora, a seguito della tempestiva eccezione, la controparte aveva chiesto la riduzione della domanda, rinunciando a far valere le lettere contestate. Peraltro, nella stessa sentenza di appello pag. 9 si dà atto che il primo giudice ha ritenuto responsabile l'avvocato C. della condotta di falso per induzione con riferimento a 34 giudizi in cui la società aveva ravvisato la falsità delle lettere di interruzione della prescrizione, solo dopo che il giudizio di primo grado si era concluso e l'eccezione di prescrizione era stata ritenuta tardiva dalla Corte di appello . 2.2. Può dunque ritenersi che le sentenze del giudice del lavoro nei casi in cui è stata ritenuta la penale e/o civile responsabilità degli imputati non hanno falsamente dato atto neppure in via implicita - del fatto che la prescrizione fosse stata interrotta mediante la documentazione prodotta nell'interesse dei ricorrenti, e in particolare delle lettere oggetto dei capi di imputazione, ma hanno soltanto accertato la fondatezza del diritto fatto valere in giudizio, senza esaminare la fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione, in alcuni casi perché non tempestivamente formulata e in altri per l'assoluta genericità attraverso la quale la stessa era stata proposta, così da non consentire di apprezzarne il fondamento. Infatti, come si è sopra evidenziato par. 1.4. , il giudice del lavoro non può rilevare di ufficio l'eccezione di prescrizione, perché la proposizione della stessa è rimessa in via esclusiva alla facoltà della parte resistente, la quale, ovviamente, può proporla oppure rinunciare a sollevarla, senza che tale scelta influisca sull'iter processuale del ricorso. Con specifico riferimento all'accertamento e alla declaratoria di prescrizione, va pure evidenziato che, se il giudice civile non accoglie la relativa eccezione per via della sua genericità oppure perché ne ha omesso l'esame oppure perché non esercita i suoi poteri di verifica della veridicità della prova allegata , si configura un error in procedendo, da far valere attraverso l'impugnazione. In altri termini, la condotta ingannatoria non può essere sanzionata ai sensi del combinato disposto degli articolo 48 e 479 c.p. , ma deve trovare rimedio negli strumenti all'uopo predisposti dall'ordinamento il riferimento e', in particolare, alla revocazione della sentenza civile, ex articolo 395 c.p.c. , comma 1, cui può darsi luogo in presenza di dolo processuale ex multis, Sez. 3, Ordinanza numero 41792 del 28/12/2021, Rv. 663694 - 01 . Nella giurisprudenza civile si è precisato che, in relazione alle opzioni difensive del convenuto occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione, posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze , mentre il secondo compete alla parte e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva , ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte quale, per la prescrizione, l' articolo 2938 c.c. , dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità di ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi - e, a maggior ragione, l'inesistenza di fatti costitutivi - ove risultino dal materiale probatorio legittimamente acquisito. Peraltro, il difetto di specifica e tempestiva contestazione da parte del convenuto può avere rilievo, nelle controversie soggette al rito del lavoro, solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione generica della pretesa avversaria, rendendo inutile la prova dei fatti costitutivi della domanda non conoscibili d'ufficio dal giudice, mentre non rileva, ai fini della tempestività della contestazione, la tardività della costituzione in giudizio, in quanto può configurarsi una preclusione argomentabile dal sistema alla contestabilità soltanto sul presupposto - non ravvisabile nel solo fatto della contumacia - di un atteggiamento originario di non contestazione Sez. L, numero 18263 del 28/11/2003 - Rv. 568552 . Insomma, risulta erronea l'affermazione contenuta nelle sentenze in esame, secondo la quale i giudici del lavoro avevano accolto le domande dei ricorrenti solo a mezzo dell'esame e del rigetto implicito della questione preliminare di prescrizione, che logicamente doveva essere apparsa al giudice talmente infondata, a fronte dei documenti che la smentivano, da non meritare neppure motivazione di sorta così, in particolare, la sentenza di primo grado . D'altronde, anche a voler ammettere che il silenzio di una sentenza sulla prescrizione implichi l'implicito rigetto della relativa eccezione non tempestivamente e specificamente formulata , proprio perché non c'e' motivazione, non è dato conoscerne la ragione ossia l'oggetto dell'ipotizzata attestazione implicita potrebbe, infatti, trattarsi di decisione sulla tardività, sulla genericità o sull'individuazione di un termine più lungo. 2.3. Correttamente - come si dirà meglio anche in seguito par. 2.4. - nelle sentenze di merito è stata esclusa la sussistenza del reato anche nella forma del tentativo nei casi in cui, a seguito della tempestiva eccezione della società, i ricorrenti hanno chiesto la riduzione delle domande, rinunciando alle lettere contestate si veda pag. 14 della sentenza di appello . Nella stessa ottica la Corte d'appello ha ritenuto ininfluente la condotta ingannatoria in un procedimento in cui il Tribunale non aveva preso in considerazione il profilo della prescrizione, mentre il giudice d'appello, stigmatizzando l'omessa pronunzia di primo grado, ha valutato una lettera come atto interruttivo, ravvisando la prescrizione quinquennale del diritto pag. 15 della sentenza in esame . Invece, ignorando la norma processuale civile sugli effetti della mancata specifica e tempestiva proposizione dell'eccezione di prescrizione, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sussistente il reato nei casi nei quali la resistente Ferrovie dello Stato ha rappresentato e provato la decorrenza del termine prescrizionale solo in appello e il giudice ha respinto l'eccezione per tardività pagg. 18 e 19 della sentenza di appello . Insomma, si ribadisce che la particolare struttura del rito del lavoro, introdotto mediante atto di ricorso, nel quale il giudice si limita a fissare l'udienza di comparizione e discussione, e la non rilevabilità di ufficio di alcune situazioni di decadenza temporale dell'azione promossa, può dar luogo ad una pronunzia nel merito quand'anche sia decorso il termine prescrizionale, per il semplice fatto che la controparte ha preferito, in ipotesi, rinunciare all'eccezione o l'ha proposta in maniera intempestiva o irrituale. La fissazione dell'udienza è un atto doveroso, a prescindere dalla fondatezza o meno e dalla tempestività del ricorso introduttivo, mentre la proposizione dell'eccezione di prescrizione è rimessa in via esclusiva alla facoltà della parte resistente, che potrebbe decidere di non avvalersene. Non può dunque assimilarsi al caso in esame quello relativo alla produzione in giudizio di una falsa relata di notifica, mediante falsificazione di una cartolina di ricevimento dell'atto di citazione Sez. 1, Sentenza numero 6274 del 23/01/2003, Rv. 223567 citata . In tale caso, il giudice deve verificare d'ufficio che il rapporto processuale sia stato correttamente incardinato attraverso il controllo della regolarità delle notifiche, anche ai fini della dichiarazione di contumacia e tale attività è ovviamente preliminare rispetto al merito del procedimento. La citata pronunzia Sez. 1, numero 6274 del 23/01/2003, Chianese, ha in proposito precisato che un corretto inquadramento sistematico della contumacia nel processo civile non può prescindere dall'esaminare il tratto essenziale dell'istituto, che è dato dal controllo accertamento che il giudice è chiamato a svolgere in ordine alla regolare instaurazione del processo nei confronti delle parti, quale attività preliminare ad ogni altra, il cui esercizio ex officio si configura come presupposto dello stesso potere - dovere di giudicare, in quanto preordinato ad assicurare la garanzia del contraddittorio. In quest'ottica, il riscontro giudiziale di un eventuale vizio della notificazione, pur avendo natura meramente dichiarativa, preclude l'avvio del processo così come l'illegittima dichiarazione di contumacia da parte del giudice tratto in inganno sulla regolarità delle eseguite notifiche alle parti rischia di invalidare il giudizio per mancata attuazione del contraddittorio. E' dunque evidente che l'esercizio del potere - dovere del giudice di accertare la rituale incardinazione del giudizio è destinato ad assumere un carattere indubbiamente pubblico, provenendo da un pubblico ufficiale che attesta quanto avvenuto in sua presenza nell'esercizio della sua funzione di controllo, indipendentemente dalla mancata costituzione in giudizio, che di per sé è espressione della libertà di gestione della facoltà assegnata a ciascuna parte di presenziare o non presenziare al giudizio . Pertanto, in tale caso si è in presenza di un presupposto di fatto rituale notifica dell'atto di citazione in giudizio indispensabile per l'emanazione dell'atto pubblico. Va infine rilevato che nel caso in esame la genericità e la tardività dell'eccezione di prescrizione non sarebbero stati elementi insuperabili qualora la parte resistente Ferrovie dello Stato, una volta accortasi di non aver mai ricevuto alcune delle lettere di interruzione della prescrizione prodotte e che gli avvisi di ricevimento di tali raccomandate erano relative ad altre inviate per conto di altri lavoratori, avessero proposto querela di falso dei documenti in questione. Come è noto, infatti, ai sensi dell' articolo 221 c.p.c. , la querela di falso può proporsi in qualsiasi stato e grado del giudizio pertanto, anche in grado di appello, la parte resistente Ferrovie dello Stato avrebbe potuto tempestivamente proporla. 2.4. Brevi cenni merita, alla luce delle precisazioni sopra svolte, la valutazione della infondatezza delle censure difensive della parte civile relative alla sussistenza della fattispecie tentata del reato in tutti i casi nei quali si è accertata la falsità delle lettere ma le domande dei ricorrenti sono state rigettate oppure v'e' stata rinunzia alla domanda, anche per riduzione della pretesa. Per disattendere le doglianze già proposte in appello dalla parte civile, i giudici di merito pag. 21 della sentenza d'appello hanno richiamato i principi secondo i quali non sussiste il tentativo di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale allorché quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla emissione del provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato che può integrare un diverso autonomo reato Sez. 5, Sentenza numero 12606 del 17/02/2017, Rv. 269484, in una fattispecie in tema di falsa documentazione allegata dal privato per indurre la competente commissione ad emettere atto di collaudo, in assenza di successive condotte del p.u. preordinate all'emissione dell'atto di collaudo e all'emanazione della relativa autorizzazione . Tali principi sono ancora più confacenti al caso in esame, giacché, come si è già evidenziato, anche nelle ipotesi in cui siano stati allegati falsi atti interruttivi della prescrizione e la parte resistente non abbia argomentato tempestivamente e specificamente su tale falsità, non è ipotizzabile in alcun modo l'idoneità ingannatoria della produzione documentale, per la semplice ragione che le decisioni del giudice del lavoro sono state correttamente emesse sulla base delle norme che statuiscono la non rilevabilità d'ufficio della prescrizione. 3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per insussistenza dei fatti, in accoglimento delle doglianze difensive degli imputati, in esse assorbita ogni ulteriore censura proposta anche dalla parte civile ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.