Inutile l’azione giudiziaria proposta da una donna e mirata a vedersi riconosciuto un ristoro economico più corposo rispetto a quanto stabilito in Appello. Impossibile conteggiare i sei anni trascorsi dalla pubblicazione definitiva della graduatoria del concorso alla data dell’assunzione ufficiale.
Sacrosanto il ristoro economico per la persona che, vinto il concorso pubblico, ha dovuto attendere ben sei anni prima di potere vedere definita ufficialmente la propria assunzione. Il calcolo del risarcimento va però compiuto partendo non dalla data in cui è stata ufficializzata la graduatoria del concorso, bensì dalla data in cui la dipendente in pectore ha messo a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione. Scenario della vicenda è la Campania, dove una donna partecipa vittoriosamente ad un concorso da dirigente presso un'Azienda sanitaria locale. La graduatoria definitiva viene approvata nel 2006. Ma l'assunzione arriva a scoppio ritardato, cioè nell'aprile del 2012 solo da quel momento in poi, difatti, la donna può prendere ufficialmente servizio come dirigente dell'Azienda sanitaria locale. Nonostante quest'ultimo passaggio, però, la donna decide di rivendicare il diritto di vedere risarcita la lunga attesa sopportata prima dell'assunzione ufficiale. Ecco spiegata l'azione giudiziaria nei confronti dell'Azienda sanitaria, azione giudiziaria ritenuta legittima prima in Tribunale e poi in Corte d'appello. I giudici di merito però riconoscono sì alla donna «il risarcimento del danno in misura corrispondente alle retribuzioni non percepite» ma «solo a far data dalla messa in mora – dicembre del 2011 – dell'Azienda sanitaria locale, attuata mediante offerta della prestazione» da parte della donna. Col ricorso in Cassazione, però, la donna chiede le venga riconosciuto un ristoro economico che copra tutti e sei gli anni di attesa prima dell'assunzione. In questa ottica il suo legale sostiene che «dall'approvazione della graduatoria discende il diritto all'assunzione del candidato» vincitore «con obbligo di adempimento della pubblica amministrazione e conseguente risarcimento in caso di inosservanza» da parte dell'ente datore di lavoro. Anche perché «l'obbligo di pagamento e quello consequenziale risarcitorio trovano la propria genesi nel bando di concorso e negli atti di approvazione della graduatoria, essendo la partecipazione al concorso da intendere come accettazione della proposta di lavoro contenuta nel bando, sicché, sorgendo un negozio irrevocabile, nessuna diffida è necessaria» mentre «l'assunzione spetta al candidato con effetto dall'approvazione della graduatoria». I Giudici di Cassazione riconoscono che «dalla vittoria del concorso deriva il diritto all'assunzione , e ciò nei termini eventualmente previsti dal bando». Tuttavia, «non è condivisibile, almeno in senso generale, l'assunto della donna, secondo cui dall'approvazione delle graduatorie deriverebbe di per sé l'assunzione, in quanto essa è da regolare mediante contratto» e quindi «vi è naturalmente un margine di tempo successivo all'ultimazione delle operazioni» concorsuali «per procedere all'assunzione». Va considerata un'eccezione quella situazione in cui «il rapporto è da considerare costituito sulla base della sola approvazione della graduatoria», situazione che non ricorre però in questa vicenda, anche perché la donna non ha dimostrato che «il bando contenesse l'intera regolazione del rapporto a venire e stabilisse la decorrenza immediata degli effetti dall'approvazione della graduatoria». Di conseguenza, va ribadito che «il risarcimento del danno presuppone la costituzione in mora della parte tenuta alla stipula del contratto». Ciò perché «il ritardo rilevante a fini risarcitori è quello che deriva, quale ritardo colpevole, dalla mora», rappresentata, in questa vicenda, dall'«intimazione» fatta dalla donna all'Azienda sanitaria locale «a ricevere la prestazione» Tirando le somme, va confermato quanto deciso in Appello la donna ha diritto a un ristoro economico quantificato nelle retribuzioni non percepite da dicembre del 2011 ad aprile 2012.
Presidente Esposito – Relatore Bellè Ritenuto che 1. F.R.P. ha partecipato - e vinto - ad un concorso da dirigente presso la Azienda Sanitaria Locale Napoli X Sud di seguito, ASL 2. la graduatoria è stata approvata nel 2006, ma l'assunzione non vi è stata, se non nell'aprile 2012, con pari decorrenza 3. la F. ha agito nei confronti della ASL per il risarcimento del danno che il Tribunale e poi la Corte d'Appello le hanno riconosciuto, in misura corrispondente alle retribuzioni non percepite, ma solo a far data dalla messa in mora dicembre 2011 della ASL, attuata mediante offerta della prestazione 4. la lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, mentre la ASL è rimasta intimata 5. la proposta del relatore è stata comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c. 6. la ricorrente ha quindi depositato memoria. Considerato che 1. con l'unico motivo di ricorso F.R.P. denuncia, ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , numero 3, la violazione e falsa applicazione degli articolo 1206, 1207, 1218, 1321, 1326, 1328, 1336 e 2094 c.c. 2. la ricorrente afferma che dall'approvazione della graduatoria discenderebbe il diritto all'assunzione del candidato utilmente collocato, con obbligo di adempimento della P.A. e conseguente risarcimento in caso di inosservanza 3. l'obbligo di pagamento e quello consequenziale risarcitorio - assume ancora la ricorrente - trovano la propria genesi nel bando di concorso e negli atti di approvazione della graduatoria, essendo - la partecipazione al concorso - da intendere come accettazione della proposta di lavoro contenuta nel bando, sicché, sorgendo un negozio irrevocabile, nessuna diffida è necessaria e solo spetta al candidato l'assunzione, con effetto dall'approvazione della graduatoria 4. il motivo non può essere accolto 5. è indubbio che, dalla vittoria del concorso, derivi il diritto all'assunzione v, da ultimo, Cass. numero 26838 del 2020 Cass. numero 12368 del 2020 e ciò nei termini eventualmente previsti dal bando o in quelli congrui rispetto al caso di specie 4. non è invece condivisibile, almeno in senso generale, l'assunto della ricorrente secondo cui dall'approvazione delle graduatorie deriverebbe di per sé l'assunzione, in quanto essa è da regolare mediante contratto D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 35, comma 1 e quindi vi è naturalmente un margine di tempo successivo all'ultimazione delle operazioni per procedere all'assunzione 5. l'ipotesi, certamente eccezionale, in cui il rapporto sia da considerare costituito sulla base della sola approvazione della graduatoria, andrebbe dimostrata e potrebbe ricorrere solo se il bando nel caso di specie contenesse l'intera regolazione del rapporto a venire e stabilisse la decorrenza immediata degli effetti dall'approvazione della graduatoria, il che è ignoto, nè la ricorrente riporta nel ricorso per cassazione passaggi del bando che siano utili a concludere in tal senso per precedenti in tema di assunzioni obbligatorie, v. Cass. numero 24833 del 2015 Cass. numero 4915 del 2014 e in tema di assunzioni per accordi sindacali, Cass. numero 12516 del 2003 6. dunque, in assenza di tali presupposti e di un termine indicato nel bando o altrimenti stabilito articolo 1183 c.c. , è indubbio che il risarcimento del danno presupponga la costituzione in mora della parte tenuta alla stipula del contratto, nelle forme dell'intimazione, in questo caso comuni alla mora del creditore - articolo 1217 c.c. - e del debitore - articolo 1219 c.c. , comma 1, quale contemporaneamente è la P.A. rispetto al contratto da stipulare, per quanto ciò che rileva, quando chi agisce sia pronto alla prestazione di contrarre è l'inadempimento debitorio della controparte e dunque la mora del debitore 7. ciò secondo principi civilistici evidenti, tali per cui il ritardo rilevante a fini risarcitori, di cui all' articolo 1223 c.c. , è quello che deriva, quale ritardo colpevole, dalla mora, che è ex re se vi è un termine, ai sensi dell' articolo 1219 c.c. , numero 3, o che consegue altrimenti all'intimazione ad adempiere o a ricevere la prestazione, principi pacificamente applicati nel tempo v. già la risalente Cass. numero 862 del 1962 e propri anche dell'ambito lavoristico Cass. numero 16665 del 2020 7. la Corte territoriale ha dunque correttamente concluso in tal senso, il che comporta la reiezione del ricorso per cassazione, senza alcuna regolazione in punto spese, stante che la P.A. è rimasta intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.