Il detenuto in regime differenziato può usufruire dei colloqui in videochiamata?

«Tenuto conto dell’importanza dei colloqui per il trattamento penitenziario e della necessità che le differenze di trattamento nei confronti dei detenuti in regime di cui all’articolo 41-bis ord. pen. siano strettamente connesse a non altrimenti gestibili esigenze di ordine e di sicurezza e siano congrue rispetto allo scopo perseguito, è stata affermata la possibilità di videochiamata, in sostituzione di colloqui visivi, nelle situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza».

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una vicenda riguardante un detenuto in regime differenziato che era stato autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza ad effettuare, tramite videochiamata, il colloquio mensile con i familiari. Il Tribunale di Sorveglianza, rigettando il reclamo avverso tale autorizzazione, riteneva che la situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19 costituisse una situazione che rendeva impossibile alle famiglie di recarsi in carcere per effettuare i colloqui visivi e che quindi si dovesse applicare il principio che legittima le videochiamate quando non sia possibile effettuare i colloqui normali. Il Ministero della Giustizia ricorre in Cassazione e contesta la decisione del giudice per aver egli ritenuto sussistente la situazione di impossibilità di effettuare i colloqui visivi, nonostante fossero sopravvenuti alcuni interventi normativi che rendevano nuovamente possibili gli spostamenti. La doglianza è infondata. Considerando l'importanza per il trattamento penitenziario dei suddetti colloqui e la necessità che «le differenze di trattamento nei confronti dei detenuti in regime di cui all'articolo 41-bis ord. penumero siano strettamente connesse a non altrimenti gestibili esigenze di ordine e di sicurezza e siano congrue rispetto allo scopo perseguito, è stata affermata la possibilità di videochiamata, in sostituzione di colloqui visivi, nelle situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza», quando anche il familiare sia detenuto in regime differenziato in un altro istituto, oppure quando sia impossibile per il familiare spostarsi a causa delle restrizioni dovute alla pandemia Cass. numero 23819/2020, numero 19826/2021 . Nel caso di specie, inoltre, nonostante fossero stati rimossi gli ostacoli agli spostamenti, è evidente che il Tribunale di Sorveglianza dovesse far riferimento alla data e alla situazione sussistente al momento in cui il Magistrato aveva autorizzato la videochiamata. In tale data, infatti, la possibilità di spostarsi era ancora fortemente limitata. Pertanto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Presidente Siani – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria averso quella del Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila che, in accoglimento del reclamo del detenuto C.A. , aveva disposto che l'Amministrazione gli consentisse di effettuare, mediante video-chiamata, il colloquio mensile previsto dall'articolo 41 bis ord. Penumero , comma 2 quater, lett. b , attraverso le piattaforme già in uso e certificate, con i familiari all'interno dell'Istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza. Il Tribunale di Sorveglianza osservava che la situazione emergenziale derivante dalla pandemia costituiva una situazione attuale ed eccezionale di fatto, le famiglie dei detenuti si erano trovate nell'impossibilità fisica di recarsi in carcere per effettuare i colloqui visivi doveva, quindi, trovare applicazione il principio stabilito dalla sentenza Cass. 23819 del 2020, che legittimava i colloqui a distanza in situazione di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà nella situazione pandemica, il colloquio tramite video-collegamento doveva essere sostanzialmente equiparato al colloquio visivo in carcere. Tale equiparazione rispondeva ai principi generali dell'ordinamento penitenziario, applicabili anche ai detenuti in regime differenziato. Per di più, la modalità di colloquio, mediante la rete intranet del ministero della Giustizia, soddisfaceva le esigenze di sicurezza in quanto il familiare doveva collegarsi da un altro istituto penitenziario. L'ordinanza ricordava, ancora, che, con un'apposita circolare, ilo D.A.P. aveva già previsto la possibilità per i detenuti di effettuare videochiamate tramite la piattaforma Skype for business. L'esclusione dei detenuti in regime differenziato da tale possibilità assumeva una portata meramente afflittiva, che esulava dagli scopi perseguiti dall'ordinamento. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, deducendo violazione degli articolo 69, comma 6, lett. b ord. penumero e degli articolo 1,35 bis e 41 bisord. penumero . Il ricorrente ricorda quanto disposto dalla sentenza di questa Corte numero 19826/2021, ma sottolinea che il Tribunale di Sorveglianza, sulla base della formale proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021, aveva ritenuto che sussistesse attualmente una situazione eccezionale di impossibilità oggettiva dei colloqui visivi, nonostante gli interventi normativi che erano stati emanati relativamente agli spostamenti, resi possibili. L'ordinanza aveva equiparato la raccomandazione del distanziamento sociale e il potenziale rischio per alcuni familiari alla impossibilità di effettuare spostamenti. Il ricorso ripercorre l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sulla materia e sottolinea che le ultime sentenze circoscrivono la videoconferenza a situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza, come nel caso di familiari anch'essi detenuti in regime di cui all'articolo 41 bis ord. penumero Cass., Madonia ovvero per le limitazioni derivanti dall'emergenza COVID 19 Cass., Attanasio . Secondo il ricorrente, la facoltà di svolgere il colloquio non poteva essere correlata al formale persistere dello stato di emergenza sanitaria, ma doveva essere connessa alla sussistenza dell'effettivo ed operante divieto di circolazione che, impedendo qualsiasi spostamento, impedisce anche ai familiari di recarsi presso l'istituto penitenziario per effettuare il colloquio in presenza. Tale impossibilità non sussisteva più a seguito del D.L. 52 del 2021 e della L. numero 61 del 2021 che consente gli spostamenti dei familiari dei detenuti ai fini dei colloqui con gli stessi. 3. Il Sostituto Procuratore generale omissis , nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. A fondamento dell'ordinanza impugnata e del ricorso sta l'insegnamento recente di questa Corte in tema di colloqui mediante videochiamata, in alternativa a quelli in presenza, per i detenuti in regime differenziato ex articolo 41 bis ord. penumero . A fronte della sostanziale equiparazione della videochiamata al colloquio visivo, operato con la circolare 31246U del 30/1/2019 per i detenuti in regime ordinario, è stato confermato che tale equiparazione non può essere automaticamente estesa ai detenuti in regime differenziato ex articolo 41 bis ord. penumero , per i quali la stessa legge stabilisce regole differenziate. Tuttavia, tenuto conto dell'importanza dei colloqui per il trattamento penitenziario e della necessità che le differenze di trattamento nei confronti dei detenuti in regime di cui all'articolo 41 bis ord. penumero siano strettamente connesse a non altrimenti gestibili esigenze di ordine e di sicurezza e siano congrue rispetto allo scopo perseguito, è stata affermata la possibilità di videochiamata, in sostituzione di colloqui visivi, nelle situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza , quale la circostanza che anche il familiare è detenuto in altro istituto nel medesimo regime differenziato Cass., Sez. 1, numero 23819/2020 del 22/6/2020, Madonia ovvero in conseguenza dell'impossibilità dei familiari di spostarsi sul territorio nazionale in conseguenza delle restrizioni derivanti dalla pandemia COVID 19 Cass., Sez. 1, numero 19826/2021 del 9/4/2021, Attanasio . Recentemente questa Corte ha ribadito questa posizione con la sentenza Sez. 1, numero 39784/2021 del 12/10/2021, Tarallo, non mass. messa da canto la soluzione di netta chiusura allo svolgimento a distanza dei colloqui con l'familiari per i detenuti in regime di cui all'articolo 41 bis ord. pen la Corte aveva annullato il provvedimento impugnato perché non giustificava il ricorso ai colloqui a distanza secondo il criterio dell'eccezionalità, che solo giustifica nella giurisprudenza di legittimità l'apertura ad una modalità di svolgimento dei colloqui non prevista dalla legge , ribadendo che, per tale modalità occorrono situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza . Nel caso di specie, il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza sì giustificava per l'impossibilità di spostamenti derivanti dalle restrizioni disposte per la pandemia. Il Ministero ricorrente erroneamente richiama la normativa sopravvenuta D.L. numero 52 del 22 aprile 2021 che ha ridotto gli ostacoli per gli spostamenti, dettando una disciplina apposita per i colloqui dei congiunti con i detenuti è evidente che, nel decidere il reclamo, il Tribunale di Sorveglianza doveva rapportarsi alla data e alla situazione nelle quali il Magistrato di Sorveglianza aveva autorizzato il colloquio con la modalità speciale, vale a dire al 2 dicembre 2020 in tale data le limitazioni agli spostamenti erano ancora efficaci e rigorose, sussistendo, quindi, condizioni analoghe a quelle in relazione alle quali era stata emessa Cass., Attanasio sopra richiamata. P.Q.M. Rigetta il ricorso.