«Nell’ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ferma restando la regola della responsabilità solidale della persona giuridica e del suo legale rappresentante pro tempore , prevista dall’articolo 6, l. numero 689/1981, trattandosi però per quest’ultimo di responsabilità avente carattere sussidiario, il giudice è tenuto ad indagare – anche d’ufficio – sulla circostanza che l’illecito amministrativo sia stato commesso da persona fisica ricollegabile all’ente quale organo burocratico dello stesso per aver agito od omesso di agire nell’esercizio delle funzioni o delle incombenze proprie […]».
«[…] A prescindere dall'esistenza di una delega ad hoc rilasciata dal legale rappresentante dell'ente medesimo. Il giudice di merito può applicare il principio sussidiario della responsabilità del legale rappresentante della persona giuridica allorché la condotta sanzionata sia in correlazione alle attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore, proprie degli organi politici dell'ente». La vicenda processuale. L'Arpa, a seguito di un sopralluogo effettuato presso un depuratore comunale, irrogava la sanzione amministrativa all'allora Sindaco perché l'afflusso di liquami risultava provenire dal canile municipale nel predetto impianto in attuazione di delibera comunale, ma in assenza di preventiva autorizzazione. Il Tribunale rigettava l'opposizione del soggetto che aveva svolto le funzioni di Sindaco, ritenendo non configurabile la responsabilità del dirigente dell'area deputata alla richiesta di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico. Del pari la Corte d'Appello rigettava il gravame, confermando le argomentazioni del primo giudice attesa la mancanza di una prova rigorosa in ordine alle condizioni e presupposti formali della delega espressa al dirigente da parte del Sindaco. Ricorre per cassazione l'interessato opponente che negli articolati motivi di doglianza evidenziava come agli organi di governo comunale sono devoluti solo i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre la concreta gestione amministrativa, tecnica e finanziaria è affidata ai dirigenti. Sono i dirigenti, infatti, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, secondo la logica della separazione dei poteri. La decisione della Cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso. Innanzi tutto, evidenzia che nel sistema sanzionatorio stabilito dalla l. numero 689/1981, l'articolo 6 sancisce il principio della responsabilità solidale della persona giuridica in caso di illecito amministrativo commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente. Si tratta di una responsabilità di natura sussidiaria e ciò prescinde dalla identificazione dell'autore materiale dell'illecito cfr. Cass. Civ., 20.11.2006, numero 24573 . Tuttavia, nel caso in cui l'illecito sia stato commesso da un Comune, la responsabilità va ripartita tra gli organi elettivi e quelli burocratici, tenendo conto le rispettive attribuzioni, così come desumibili dalla disciplina di settore. Da ciò emerge come non sia automaticamente da ascrivere al Sindaco di un Comune, anche se di piccole dimensioni, qualsiasi violazione di norme che si verifichino nel corso dell'attività dell'ente. Soprattutto quando, come nel caso di specie, sussiste una articolazione ad hoc deputata allo svolgimento di quella peculiare attività con a capo un dirigente dotato di autonomia decisionale. Il Sindaco, come noto, è organo di vertice politico, mentre è il dirigente del settore ambientale che aveva i poteri decisionali concreti in ordine al tempestivo rinnovo delle autorizzazioni allo scarico dei rifiuti. Ciò prescinde, ed è in questo che ha errato la Corte d'Appello, dalla esistenza o meno di una delega ad hoc conferita all'uopo dal Sindaco, perché queste funzioni burocratiche apicali attengono alle incombenze proprie del dirigente di area e sono desumibili dalla disciplina di settore. Tale indagine che attiene alla responsabilità sussidiaria è attivabile anche d'ufficio dall'organo giudiziario e la sua attenzione si deve concentrare sulla circostanza o meno che l'illecito amministrativo sia stato commesso da persona fisica ricollegabile all'ente quale organo burocratico dello stesso.
Presidente Bertuzzi – Relatore Falaschi Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che - il Tribunale di Campobasso, con sentenza numero 75 del 2014, decidendo sull'opposizione proposta da D.F.G. avverso l'ordinanza ingiunzione numero 2 notificata il 13.01.2011, unitamente alla nota numero 1472 del 14.01.2011, emessa dal Direttore Generale dell'ASREM di omissis nei suoi confronti per essere all'epoca dei fatti Sindaco del Comune di omissis e quindi autore della violazione, nonché dello stesso Comune, per la violazione di cui all'articolo 51, sanzionato dal D.Lgs. numero 152 del 1999, articolo 54, comma 3, la respingeva affermando che era da escludere che la condotta fosse addebitabile alla C.G. quale dirigente dell'area deputata alla richiesta di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico alla Provincia di Campobasso, mentre la responsabilità gravava sull'opponente per la sua qualità soggettiva al momento della commissione dell'infrazione contestata ricollegabile all'ente responsabile della gestione degli impianti fognari - sul gravame interposto dal medesimo D.F. , la Corte d'appello di Campobasso, nella resistenza dell'ASREM, rigettava l'impugnazione confermando le argomentazioni del primo giudice, oltre ad aggiungere che per affermare l'esclusiva responsabilità del delegato occorreva una prova rigorosa su specifiche condizioni e presupposti, tra i quali la natura formale ed espressa della delega, la sua natura strutturale e non occasionale, la specificità dei poteri delegati, la pubblicità verso terzi, la effettività dei poteri decisionali trasferiti in capo al delegato in completa autonomia di gestione economica, la capacità e l'idoneità tecnica del soggetto delegato, l'insussistenza di una richiesta di intervento da parte del delegato o di un'ingerenza da parte del delegante, la mancata conoscenza da parte del delegante della negligenza o sopravvenuta inidoneità del delegato quale conseguenza della non ingerenza, circostanze di cui non era stata offerta la prova nel caso de quo, non essendo sufficiente la mera esistenza dell'individuazione di un dirigente deputato alla gestione dell'area 1. Inoltre il Sindaco per dimostrare di essersi completamente spogliato dai suoi poteri di vigilanza sul settore avrebbe dovuto provarlo con atto scritto dal contenuto inequivocabile - per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Campobasso ricorre il D.F. , sulla base di tre motivi - resiste con controricorso l'ASREM - in prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c. . Atteso che - con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. numero 267 del 2000, articolo 107, e degli articolo 113 e 115 c.p.c. , giacché la delega - ad avviso del D.F. - andava individuata oltre che dal decreto sindacale numero 645 del 05.05.2005 di nomina della dirigente dell'Area 1 - Settore Ambiente del Comune di omissis , dall'avere la stessa presentato la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico alla Provincia di Campobasso in data 28.12.2005 con prot. numero 32600, non potendosi certo il Sindaco occupare della gestione concreta e quotidiana delle molteplici attività dell'Ente locale. Aggiungeva che ai sensi del D.Lgs. numero 267 del 2000, articolo 107, agli organi di governo erano devoluti i soli poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre la “gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti medianti autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, spettando ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnino l'amministrazione verso l'esterno” circostanze tutte ignorate dal giudice del gravame, che aveva anche respinto le istanze istruttorie volte proprio a dare dimostrazione di tutto ciò. Il motivo è fondato. Va preliminarmente rilevato che la violazione contestata, accertata dall'ARPA Molise, con verbale del 31.01.2006 e successiva relazione, a seguito del sopralluogo effettuato presso il depuratore comunale omissis , ha fatto emergere l'afflusso di liquami provenienti dal canile municipale nel medesimo impianto, in attuazione di deliberazione comunale, senza però che siffatto versamento fosse stato preventivamente autorizzato. Nel sistema sanzionatorio delineato dalla L. 24 novembre 1981, numero 689, l'articolo 6, sancisce il principio della responsabilità solidale della persona giuridica nell'ipotesi in cui l'illecito amministrativo sia stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente e tale responsabilità è di carattere sussidiario, sicché deve ritenersi sussistente ogni qualvolta sia stato commesso un illecito amministrativo da persona ricollegabile all'ente per aver agito nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, a prescindere dall'identificazione dell'autore materiale dell'illecito, trattandosi di requisito che, di per sé solo, non costituisce condizione di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, a meno che detta mancanza di identificazione non possa tradursi in un difetto di prova sulla responsabilità Cass. 20 novembre 2006, numero 24573 . È stato tuttavia chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Cass. numero 20864 del 2009 che, nello svolgimento dell'attività degli enti locali, e in particolare dei comuni, le responsabilità penali e le responsabilità di ordine sanzionatorio - amministrativo connesse alla violazione delle norme che l'ente è tenuto a osservare nello svolgimento della sua attività, sono ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici sulla base del principio della separazione delle funzioni L. numero 142 del 1990, articolo 51, comma 2, poi novellato dalla L. 15 maggio 1997, numero 127, articolo 6, e quindi trasfuso nel Testo Unico degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, numero 267, articolo 107, comma 3 e in correlazione alle rispettive attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore. Non si può, pertanto, automaticamente ascrivere al Sindaco di un Comune, ancorché di modeste dimensioni, qualsiasi violazione di norme verificatasi nell'ambito di attività dell'ente, allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa una responsabilità dell'organo politico di vertice è, in tal caso, configurabile solo in presenza di specifiche situazioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo. A tali principi non si è attenuta la Corte di merito, perché ha ritenuto il D.F. responsabile dell'illecito in base alla sua sola posizione istituzionale di sindaco del Comune, ed ha omesso di verificare, sulla base delle allegazioni dell'opponente, se i poteri decisionali relativi al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico dei rifiuti in questione fossero stati validamente attribuiti ad organi burocratici. Infatti pur nel riportare l'orientamento secondo cui potrebbe operare la delegazione amministrativa, ne ha escluso l'applicazione nel caso di specie per l'assenza di prova rigorosa su specifiche condizioni , accertata la sola mera esistenza di un dirigente deputato alla gestione dell'area 1 - Settore Ambiente, senza verificare - ai fini dell'accertamento - l'attività in concreto esercitata dalla dirigente dell'area, C.G. , e gli atti alla stessa delegati in altri termini, se i poteri decisionali relativi a tale impianto fossero stati validamente attribuiti a siffatto dirigente anche alla luce dei compiti attribuiti agli organi politici e a quelli burocratici dal D.Lgs. numero 267 del 2000, articolo 107 . Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il Collegio ritiene opportuno specificare l'orientamento ravvisabile nelle decisioni indicate nel ricorso e nella memoria depositata dal D.F. , affermando il seguente principio di diritto Nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ferma restando la regola della responsabilità solidale della persona giuridica e del suo legale rappresentante, prevista dalla L. 24 novembre 1981, numero 689, articolo 6, trattandosi però per quest'ultimo di responsabilità avente carattere sussidiario, il giudice è tenuto ad indagare - anche d'ufficio - sulla circostanza che l'illecito amministrativo sia stato commesso da persona fisica ricollegabile all'ente quale organo burocratico dello stesso per aver agito od omesso di agire nell'esercizio delle funzioni o delle incombenze proprie, a prescindere dall'esistenza di una delega ad hoc rilasciata dal legale rappresentante dell'ente medesimo. Il giudice di merito può applicare il principio sussidiario della responsabilità del legale rappresentante della persona giuridica allorché la condotta sanzionata sia in correlazione alle attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore, proprie degli organi politici dell'ente - i restanti motivi di ricorso, riguardanti l'omesso esame del secondo motivo di appello relativo alla mancata valutazione della circostanza dell'affidamento della gestione del depuratore ad un gestore esterno, Costruzioni D. s.p.a., secondo motivo e la mancata ammissione della prova testimoniale articolata già in primo grado volta a dimostrare il concreto esercizio da parte della dirigente del settore ambiente competente proprio in materia di rete fognaria comunale terzo motivo , restano assorbiti nell'accoglimento del primo motivo. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.