La paura di morire è un danno morale, dimostrabile con presunzioni

Il danno morale costituisce un patema d’animo, ossia, una sofferenza interna che non è accertabile con metodi scientifici e che, come tutti i moti d’animo, può essere provato in modo diretto solo quando assume connotati eclatanti diversamente, dovrà essere accertato per presunzioni [ ].

[ ] Pertanto, il lavoratore sottoposto quotidianamente al pericolo della propria incolumità subisce un’offesa della personalità morale autonoma rispetto al danno biologico che è quindi indennizzabile come posta di danno a sé, indipendentemente dalla sussistenza del danno biologico. Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza numero 19623/2022, depositata il 17 giugno 2022. Esposizione all'amianto la paura di morire per il lavoro La questione di diritto sottoposta alla Corte di Cassazione trae origine da un giudizio per l'accertamento del danno biologico e morale causato dall'esposizione all' amianto . In particolare, gli eredi di un lavoratore morto di cancro – anche - a causa dell'esposizione al materiale tossico lamentavano la responsabilità ex articolo 2087 c.c. del datore di lavoro per non aver questi attuato le misure necessarie per contenere il rischio di intossicazione, causando così, non solo, la malattia mortale, ma anche la paura di morire. La valutazione delle concause della lesione biologica Nel caso di specie era circostanza pacifica che vi fossero almeno due concause della patologia cancerogena il tabagismo per anni il lavoratore avrebbe fumato 15-20 sigarette al giorno e l'esposizione all'amianto come saldatore . Sul punto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di equivalenza per cui, in presenza di un concorso di cause che cagionino un evento patologico unitario ed indivisibile, occorre considerare tali cause equivalenti ex articolo 40 e 41 c.p. . In altri termini, non essendo possibile effettuare una ripartizione causale tra i due fattori cancerogeni, essi vanno considerati come egualmente responsabili della causazione dell'evento dannoso, con la conseguenza che, la ripartizione tra i due fattori di rischio non riguarda la responsabilità nella causazione del danno, bensì l'entità del risarcimento del danno che, nel caso di specie, è stata infatti ridotta rispetto alla domanda iniziale dei ricorrenti. In estrema sintesi, anche secondo la Corte di Cassazione, tra il tabagismo e l'esposizione all' amianto non v'è una causa che possa prevalere sull'altra e, pertanto, l'ammontare del risarcimento cui sarebbe tenuto il datore di lavoro ex articolo 2087 e 2049 c.c. va ridotto in ragione del principio di equivalenza. La prova del danno morale rappresentato dalla paura di morire Il principio di equivalenza pare quindi affievolire gli elementi costitutivi della responsabilità datoriale ex articolo 2087 c.c., che sono perfettamente sovrapponibili a quelli della responsabilità extracontrattuale ex art 2043 c.c., ossia condotta illecita, ingiusta lesione degli interessi tutelati dall'ordinamento, nesso causale tra la prima e la seconda, sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. Nel caso di specie, il lavoratore sapeva di essere esposto agli agenti morbigeni ed il fatto che molti colleghi contraessero gravi patologie e, poi, ne morissero, aveva generato in lui l'incertezza del proprio vivere o, in altri, termini, la costante paura di morire. Il sentimento della paura , scaturito da un fatto illecito, integra un' offesa della personalità morale , da cui deriva una lesione – autonoma rispetto al danno biologico – di diritti inviolabili della persona. Sul punto le Sezioni Unite, richiamate nella sentenza in commento, sono state chiarissime il danno derivante dallo sconvolgimento dell'ordinario stile di vita è risarcibile indipendentemente dal danno biologico , quando, tale sconvolgimento impatta sulla “vita normale” dell'individuo e, quindi, sulla libera e piena esplicazione delle sue abitudini quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti e rafforzati dall'art 8 CEDU , sulla protezione della vita privata. Poiché lo sconvolgimento della vita quotidiana è una sofferenza intima, esso può essere provato mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza. Poiché la Corte territoriale non aveva considerato la prova presuntiva della sofferenza morale, benchè adeguatamente allegata, la Corte di Cassazione cassa con rinvio.

Presidente Negri Della Torre – Relatore Leo Rilevato che, con la sentenza numero 1072017, il Tribunale di Massa, in parziale accoglimento del ricorso riassunto da G.M. , B.C. e B.L. , quali eredi di Ba.La. , nei confronti della S.p.A. omissis - alle cui dipendenze il loro dante causa aveva prestato la propria attività lavorativa dal 24.7.1959 al 30.6.1990, con mansioni di saldatore -, diretto ad ottenere il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito dal congiunto in seguito all'esposizione all'amianto, condannava la società al risarcimento dei danni non patrimoniali che la Corte di Appello di Genova, con sentenza pubblicata il 30.11.2017, rigettava il gravame interposto, avverso la pronunzia di primo grado, dalle eredi di Ba.La. , sottolineando, tra l'altro, che non può condividersi quanto sostenuto dalle appellanti circa il fatto che il CTU non abbia applicato i criteri di Helsinki relativi alla c.d. esposizione cumulativa ad amianto, i quali prevedono un raddoppio del rischio nel caso di superamento della dose di 25 ffcc.” che tali criteri si riferiscono all'ipotesi in cui l'esposizione ad amianto non concorra con altri agenti cancerogeni che nel caso in questione, purtroppo, bisogna fare i conti con un altro importante fattore di rischio del carcinoma polmonare cui il Ba. , in vita, è stato esposto risulta infatti dalla documentazione medica in atti cartelle mediche dei ricoveri che costui abbia fumato ca 15-20 sigarette al giorno sino ad un'epoca collocabile tra il 2001 ed il 2003 che per la cassazione della sentenza B.C. e B.L. hanno proposto ricorso articolando due motivi che la omissis S.p.A. ha resistito con controricorso che il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che, con il ricorso, si deduce 1 in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, la violazione degli articolo 1227, 2059 c.c. , per errata determinazione del quantum del danno biologico rispetto a quanto riconosciuto in sentenza articolo 2087 e 2697 c.c. , per avere la Corte di Appello omesso di considerare che la rilevanza causale dell'esposizione all'amianto provata e documentata abbia rilevanza pari ed equivalente all'esposizione al fumo del ricorrente nonché violazione dell' articolo 116 c.p.c. , e articolo 41 c.p. , in ordine alla valutazione degli esiti della c.t.u. 2 in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, la violazione o falsa applicazione degli articolo 2, 3, 32 Cost. articolo 2043, 2059, 2087, 2727 c.c. e ss. del D.P.R. numero 27 del 2009, articolo 5, per avere la Corte di Appello negato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale vantato dalle ricorrenti, nella specie escludendo la sussistenza del danno morale eo esistenziale lesione di interessi costituzionalmente garantiti , ritenendo non applicabile il ricorso alle presunzioni, anche semplici e ciò, senza considerare che a mente della sentenza numero 2421717 della sezione lavoro della Cassazione, il danno da paura di ammalarsi può essere provato attraverso le presunzioni e deve essere risarcito le ricorrenti lamentano, inoltre, che la sentenza impugnata non tenga conto delle deduzioni ed allegazioni di cui al ricorso di primo grado - in cui il ricorrente ha allegato che il fatto di sapere di essere stato esposto per tutta la durata del rapporto di lavoro ad agenti morbigeni di venire a conoscenza che moltissimi colleghi di lavoro hanno contratto gravi patologie, e molti sono deceduti, ha generato nel ricorrente l'incertezza del proprio vivere, modificando in peius la propria vita quotidiana, mettendo in primo piano la necessità di doversi sottoporre a molti esami clinici e controlli medici, con la conseguenza di un continuo ripensare alla possibilità di ammalarsi e poi morire che il primo motivo - che solo apparentemente censura una violazione di legge, ma tende, nella sostanza, ad ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in questa sede non è fondato, poiché, come correttamente sottolineato dai giudici di seconda istanza, nella fattispecie sussiste un concorso di cause di lesione, cagionante un evento patologico unitario ed indivisibile, in presenza del quale non può che essere applicato il principio di equivalenza delle concause ex articolo 40 e 41 c.p. , non essendo possibile effettuare una ripartizione causale tra i due fattori cancerogeni, entrambi egualmente responsabili della causazione dell'evento dannoso. Pertanto, applicando il principio di equivalenza delle concause, la responsabilità del datore di lavoro che non ha usato adeguate precauzioni idonee a contenere l'esposizione all'amianto entro limiti non pericolosi, e quella del tabagismo nella causazione dell'evento sono equivalenti, senza alcuna prevalenza dell'una sull'altra che, dunque, correttamente, la Corte di merito afferma che la ripartizione tra i due fattori di rischio non riguarda la responsabilità nella causazione del danno, ma l'entità del risarcimento del danno, che, nel caso di specie, è stata ridotta, per quanto innanzi esplicitato, rispetto alla richiesta delle ricorrenti che, quanto alle censure che investono la valutazione degli esiti della c.t.u., vanno ribaditi gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene - ed a cui, ai sensi dell' articolo 118 disp. att. c.p.c. , fa espresso richiamo cfr., ex plurimis, Cass. nnumero 183582017 38812006 35192001 -, alla stregua dei quali, ove il giudice di merito condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della stessa implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità peraltro, nella fattispecie, la Corte di merito ha fornito ampie argomentazioni circa l'adesione alle conclusioni del C.t.u., non confutate efficacemente dal primo mezzo di impugnazione che, infine, alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità cfr., per tutti, Cass., SS.UU., numero 154862017 , La violazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. , può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli. A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. , è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5, tra le varie, Cass. numero 244342016 , dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo Cass., SS.UU. numero 80532014 che il secondo motivo è fondato al riguardo, va premesso che le SS.UU. di questa Corte sent. numero 65722006 hanno sottolineato che, in caso di violazione dell' articolo 2087 c.c. , il risarcimento del danno non patrimoniale, nella cui sfera deve essere ricondotto il danno morale, data la natura unitaria del primo, è dovuto soltanto qualora sia fornita la prova della sussistenza del pregiudizio, che può essere offerta anche tramite presunzioni ed inoltre che Cass., SS.UU. numero 269722008 l' articolo 2059 c.c. , opera esclusivamente sul piano della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge illecito astrattamente configurabile come reato illecito non qualificabile come reato, ma che per espressa previsione di legge impone il ristoro di un danno non patrimoniale illecito che abbia leso diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale , lasciando integri gli elementi della fattispecie costitutiva dell'illecito ex articolo 2043 c.c. la condotta illecita, l'ingiusta lesione degli interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso che, pertanto, il danno non patrimoniale, quale danno-conseguenza, va allegato e provato ai fini risarcitori - in quanto non può essere considerato in re ipsa -, ma ciò può avvenire anche mediante presunzioni v., ex plurimis, Cass. nnumero 331232021 74712012 136142011 209872007 , poiché, costituendo il danno morale un paterna d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità v., tra le altre, Cass. nnumero 85462008 137542006 110012003 che, nella fattispecie, per quanto doviziosamente specificato nel ricorso, sono state allegate le basi del ragionamento inferenziale per pervenire, attraverso il ricorso alle presunzioni, alla configurazione del danno morale personalizzato, costituito dall'offesa della personalità morale del lavoratore, sottoposto quotidianamente a pericolo per la propria incolumità, da cui, all'evidenza, è derivata una patente lesione - autonoma rispetto al danno biologico - di diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale v., in particolare, articolo 2, 3 e 32 Cost. . Al proposito, va altresì osservato che, con la sentenza numero 26112017, le Sezioni Unite hanno ulteriormente chiarito che il danno derivante dallo sconvolgimento dell'ordinario stile di vita è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, rafforzati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, articolo 8, sottolineando, ancora, che la prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, perché la dimostrazione del pregiudizio può essere ricavata anche dall'esame della natura e dall'entità delle immissioni a cui è sottoposto il danneggiato che, nel caso di specie, i giudici di appello non hanno fatto corretta applicazione dei menzionati principi di diritto, anche in considerazione del fatto che, nell'atto introduttivo del giudizio, espressamente richiamato nel ricorso di legittimità, erano stati allegati v., pure, quanto specificato nel secondo motivo, sopra riportato gli elementi da utilizzare ai fini della prova presuntiva della sofferenza morale che, dunque, per tutte le considerazioni innanzi svolte, la sentenza va cassata, in relazione al secondo motivo di ricorso rigettato il primo -, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito, ai principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell' articolo 385 c.p.c. , comma 3. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.