Nullità della notifica effettuata all’indirizzo che risulta unicamente da INIPEC

«Poiché la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio, ne va dichiarata la nullità e va disposta la rinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura Generale presso l’indirizzo PEC risultante dal ReGIndE».

È quanto stabilito dalla II sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria del 16 giugno 2022, numero 19351. La Corte di Cassazione ha ricordato a riguardo che «a seguito dell'introduzione del domicilio digitale , corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE poiché solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, sicchè non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'articolo 326 c.p.comma la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE» Cass. numero 30139/2017 e numero 13224/2018 Inoltre, «il domicilio digitale previsto dall'articolo 16-sexies, d.l. numero 179/2012, conv. con modif. in l. numero 221/2012, come modificato dal d.l. numero 90/2014, 3 Ricomma 2018 numero 35767 sez. M2 - ud. 18 09 2019 conv., con modif., in l. numero 114/2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ReGIndE gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata INIPEC » Cass. numero 3709/2019 .

Presidente Mocci – Relatore Giannaccari Rilevato in fatto che - il giudizio trae origine dall'opposizione proposta da V.S. avverso il decreto di liquidazione del 28.04.2016 da parte del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata per l'attività svolta quale consulente nell'ambito del procedimento penale R.G. numero 2989/2010 - V.S. dedusse la non congruità del compenso liquidato nonché l'omessa liquidazione del compenso del coadiutore - il Tribunale di Torre Annunziata accolse per quanto di ragione l'opposizione e liquidò al V. l'ulteriore importo di Euro 29.063,15, in ragione del 50 % per aver svolto l'incarico con altro consulente - per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso Stefano V. sulla base di due motivi - il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva - in prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato memorie illustrative. Ritenuto in diritto che - il collegio rileva preliminarmente che il ricorso è stato notificato al Ministero della Giustizia, presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, all'indirizzo omissis , che è l'indirizzo per la corrispondenza relativa all'attività legale, mentre l'indirizzo PEC per le notificazioni Processo Civile, Penale e Amministrativo , censito nel registro denominato Reginde , previsto dal D.M. numero 44 del 2011, articolo 7, e nel registro di cui al D.L. numero 179 del 2012, articolo 16, comma 12, entrambi dichiarati elenchi pubblici dal D.L. numero 179 del 2012, articolo 16 ter, è invece omissis - questa Corte ha affermato che, a seguito dell'introduzione del domicilio digitale , corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE poiché solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, sicché non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'articolo 326 c.p.c., la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE Cass. numero 30139 del 2017 Cass. numero 13224 del 2018 - in continuità con il citato orientamento è stato affermato il seguente principio di diritto Il domicilio digitale previsto dal D.L. numero 179 del 2012, articolo 16 sexies, conv. con modif. in L. numero 221 del 2012, come modificato dal D.L. numero 90 del 2014, -3- Ricomma 2018 numero 35767 sez. M2 - ud. 18-09-2019 conv., con modif., in L. numero 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ReGIndE gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata INIPEC cfr Cass. numero 3709 del 2019 - poiché la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio, ne va dichiarata la nullità e va disposta la rinnovazione della notificazione stessa presso l'Avvocatura Generale presso l'indirizzo pec risultante dal ReGIndE omissis . P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dispone la rinnovazione della notifica del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato all'indirizzo pec risultante dal ReGIndE omissis nel termine di giorni 60 dalla comunicazione dalla presente ordinanza.