La revoca dell’atto di disposizione patrimoniale contenuto nell’atto istitutivo del trust

«La contestazione, che nel trust, dispositivo è l’atto col quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust, non comporta che la relativa domanda revocatoria debba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti di quest’atto e non possa, per ciò stesso, essere utilmente proposta pure nei confronti dell’atto istitutivo del trust».

Il legale rappresentante di una società, dopo avere ottenuto un pagamento in suo favore da un'azienda di calzature, conveniva in giudizio una donna, socia della società debitrice, per chiedere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto istitutivo di trust. Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda e la Corte d'Appello respingeva l'impugnazione con la quale si chiedeva la riforma della pronuncia, sottolineando che l'atto istitutivo del trust non era soggetto a revocatoria. Avverso poi la sentenza della Corte d'Appello di Ancona proponevano ricorso per Cassazione la donna e altre due persone. Con il primo motivo, le ricorrenti lamentavano che la Corte d'Appello avesse erroneamente considerato ammissibile la domanda di revocatoria della disposizione patrimoniale, nonostante con l'atto introduttivo del giudizio fosse stata avanzata soltanto la domanda di revocatoria dell'atto istitutivo del trust. Con il secondo motivo invece, deducevano la violazione dell'articolo 2901 c.c., in quanto ai fini del conseguimento dello scopo dell'azione revocatoria, quest'ultima doveva essere indirizzata nei confronti dell'atto di disposizione patrimoniale e non nei confronti dell'atto istitutivo del trust. Il ricorso è stato rigettato, i due motivi sono infondati e posso essere analizzati congiuntamente. Anche il terzo motivo è stato rigettato. Specifica il Collegio che «la contestazione, che nel trust, dispositivo è l'atto col quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust, non comporta che la relativa domanda revocatoria debba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti di quest'atto e non possa, per ciò stesso, essere utilmente proposta pure nei confronti dell'atto istitutivo del trust» Cass. numero 13388/2018 . Nel caso in esame, la Corte d'Appello aveva rilevato che il negozio di trasferimento coincideva con il negozio istitutivo del trust, e interpretando la domanda, aveva posto in evidenza che dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, emergeva che l'attore aveva fatto espresso riferimento all'atto di disposizione posto in essere al fine di segregare il patrimonio. Infatti, dalle deduzioni difensive che erano state svolte, risultava evidente la volontà di chiedere la revoca dell'atto di disposizione patrimoniale contenuto nell'atto istitutivo del trust, in forza del quale i beni immobili erano stati trasferiti al trustee. Pertanto, la Corte di Cassazione afferma che «la distinzione prospettata dai ricorrenti tra atto istitutivo del trust ed atto dispositivo dei beni conferiti è del tutto irrilevante sia con riguardo all'asserita violazione dell'articolo 183 c.p.c., sia con riguardo alla dedotta falsa applicazione dell'articolo 2901 c.c., poiché la domanda del creditore investiva il negozio istitutivo del trust nella sua interezza, comprensivo anche delle componenti dispositive concernenti il conferimento dei beni immobili del debitore nel trust contestualmente istituito». Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Presidente Travaglino - Relatore Condello  Fatti di causa 1. Ca.Gi., dopo avere ottenuto dal Tribunale di Macerata la sentenza numero 97 emessa il 16 marzo 2012, con la quale la società Calzaturificio omissis Italia di C.C. & C. s.numero c. era stata condannata al pagamento, in suo favore, di Euro 281.700,17, oltre interessi, convenne in giudizio P.G., socia illimitatamente responsabile della predetta società, nonché C. L.e C.S., per chiedere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto istitutivo di trust, perfezionato in data 1 febbraio 2012, rep. numero 97656, da P.G. nell'interesse della figlia C.S. 2. Il Tribunale di Fermo accolse la domanda e avverso la sentenza proposero appello C.L. e C.S. per chiederne la riforma, sottolineando, in particolare, che l'atto istitutivo di trust non era soggetto a revocatoria e che il Ca., che nell'atto di citazione si era limitato a chiedere la declaratoria di inefficacia di tale atto, solo successivamente aveva introdotto una domanda nuova, chiedendo la revocatoria dell'atto di disposizione patrimoniale. Costituitosi in giudizio Ca.Gi., intervenne in giudizio, ai sensi dell'articolo 111 c.p.c., la CA. Group di Ca.Gi. & C. s.numero c., quale successore a titolo particolare nel diritto controverso. Rimase contumace P.G. 3. La Corte d'appello di Ancona respinse l'impugnazione. Osservò, in particolare, che dalla lettura dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio si evinceva che l'attore faceva espresso riferimento all'atto di disposizione posto in essere dalla disponente al fine di segregare il proprio patrimonio e che dal complesso delle allegazioni difensive emergeva la volontà del Ca. di chiedere la revoca dell'atto di disposizione patrimoniale in virtù del quale gli immobili erano stati trasferiti al trustee, C.L., a beneficio di C.S. Essendo il giudizio di cognizione finalizzato alla ricostituzione della garanzia patrimoniale di uno dei soci illimitatamente responsabili, secondo i giudici d'appello, il Ca. non era tenuto alla preventiva escussione del patrimonio della società omissis Italia s.numero c Vertendosi in ipotesi di atto a titolo gratuito, posteriore al sorgere del credito, i giudici del merito ritennero sussistenti sia il presupposto del consilium fraudis, ravvisabile nella circostanza che la stipula dell'atto era intervenuta nell'imminenza della pronuncia del Tribunale di Macerata e nella consapevolezza dell'incapienza del patrimonio dell'altro socio C.E., sia il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, cd. eventus damni, non dovendo essere provata la consistenza del patrimonio del debitore dopo la dismissione del bene e difettando la prova, incombente sulla controparte, di una consistenza patrimoniale ulteriore idonea ad escludere l'esistenza del pregiudizio. 4. Per la cassazione della suddetta decisione ricorrono P.G. e C.S., con tre motivi. Resistono con controricorso Ca.Gi. e la CA. Group di Ca.Gi. & C. s.numero c La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'articolo 380 bis.1. c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 183 c.p.c., commi 5 e 6, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, e lamentano che la Corte d'appello avrebbe erroneamente considerato ammissibile la domanda di revocatoria della disposizione patrimoniale, come precisata con la memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 1, numero 1, benché con l'atto introduttivo del giudizio il Ca. avesse avanzato soltanto la domanda di revocatoria dell'atto istitutivo del trust. 2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2901 c.c., le ricorrenti richiamano una pronuncia di questa Corte Cass., sez. 3, 29 maggio 2018, numero 13388 , secondo cui, ai fini del conseguimento dello scopo dell'azione revocatoria, quest'ultima deve essere indirizzata nei confronti dell'atto di disposizione patrimoniale e non nei confronti dell'atto istitutivo del trust, il quale costituisce il fascio di rapporti che circonda l'intestazione del bene, ma non l'intestazione stessa, ed è neutrale dal punto di vista dello spostamento patrimoniale . 3. I motivi, tra loro connessi, possono essere scrutinati congiuntamente e sono infondati. 3.1. La constatazione che, nel trust, dispositivo è l'atto col quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust Cass., sez. 3, 29/05/2018, numero 13388 , non comporta che la relativa domanda revocatoria debba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti di quest'atto e non possa, per ciò stesso, essere utilmente proposta pure nei confronti dell'atto istitutivo del trust. 3.2. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare Cass., sez. 1, 15/04/2019, numero 10498 , nel caso in cui all'istituzione del trust abbia fatto poi seguito l'effettiva intestazione del bene conferito al trustee, la domanda di revocatoria, che ad oggetto assume l'atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l'esito di inefficacia dell'atto dispositivo a cui propriamente tende la predetta azione ove la dichiarazione di inefficacia potesse essere emessa anche in assenza dell'effettiva esistenza di un atto dispositivo, per contro, si fuoriuscirebbe senz'altro dalla funzione di conservazione patrimoniale che risulta specificamente connotare, nel sistema del codice civile, come ripreso anche nella sede della normativa fallimentare, lo strumento dell'azione revocatoria . Per constatare l'indicata idoneità, è sufficiente considerare che l'atto di trasferimento e intestazione del bene conferito al trustee non risulta essere atto isolato e autoreferente. Nella complessa dinamica di un'operazione di trust, lo stesso si pone, per contro, non solo come atto conseguente, ma prima ancora come atto dipendente dall'atto istitutivo. È in quest'ultimo atto, cioè, che l'atto dispositivo recupera la sua ragion d'essere e causa in ipotesi giustificatrice è, del resto, corrente osservazione in letteratura che il trustee risulta titolare di un ufficio , o di una funzione e che, quindi, è proprietario non già nell'interesse proprio, bensì nell'interesse altrui secondo i termini e i modi volta a volta appunto consegnatigli dell'atto istitutivo. La peculiare proprietà del trustee non potrebbe perciò sopravvivere all'inesistenza, o al caducarsi, dell'atto che viene nel concreto a conformare tale diritto . L'inefficacia dell'atto istitutivo, come prodotta dall'esito vittorioso di un'azione revocatoria, reca con sé, dunque, pure l'inefficacia dell'atto dispositivo. La domanda di revoca dell'atto istitutivo viene, in altri termini, a colpire il fenomeno del trust sin dalla sua radice . 3.2. Nella fattispecie in esame, la Corte d'appello ha rilevato che il negozio di trasferimento coincideva con il negozio istitutivo del trust, e, interpretando la domanda, ha posto in evidenza che dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio emergeva che l'attore aveva fatto espresso riferimento all'atto di disposizione posto in essere al fine di segregare il patrimonio, tanto che, dal complesso delle deduzioni difensive svolte, risultava evidente la volontà di chiedere la revoca dell'atto di disposizione patrimoniale, contenuto nell'atto istitutivo del trust, in forza del quale i beni immobili erano stati trasferiti al trustee. Ne deriva che la distinzione prospettata dai ricorrenti tra atto istitutivo del trust ed atto dispositivo dei beni conferiti è del tutto irrilevante sia con riguardo all'asserita violazione dell'articolo 183 c.p.c., sia con riguardo alla dedotta falsa applicazione dell'articolo 2901 c.c., poiché la domanda del creditore investiva il negozio istitutivo del trust nella sua interezza, comprensivo anche delle componenti dispositive concernenti il conferimento dei beni immobili del debitore nel trust contestualmente istituito. Il che impone di escludere sia la novità della domanda, nei termini precisati con la memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, numero 1, vizio dedotto con il primo motivo , sia l'errata applicazione, da parte della Corte d'appello, dell'articolo 2901 c.c., vizio denunciato con il secondo motivo . 3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell'articolo 2304 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che, essendo l'azione finalizzata alla ricostituzione della garanzia patrimoniale di uno dei soci illimitatamente responsabili, il creditore non era tenuto alla preventiva escussione del patrimonio della società, operando il beneficium excussionis esclusivamente in sede esecutiva. Sostengono, al contrario, le ricorrenti che il creditore dovesse agire prima nei confronti della società, per la riscossione degli ingenti crediti di cui all'epoca della disposizione la stessa era titolare, e solo in un secondo momento chiedere la revocatoria dell'atto istitutivo del trust. Anche il terzo motivo va rigettato. Il giudice a quo ha, correttamente, considerato non necessaria, ai fini della proposizione dell'azione pauliana nei confronti del debitore tenuto in via sussidiaria, la previa proposizione dei rimedi conservativi del credito nei confronti del debitore tenuto in via principale la società omissis Italia s.numero c. , trattandosi, con riguardo al requisito della sussidiarietà dell'obbligazione, di una modalità della responsabilità debitoria che, attenendo alle modalità dell'esperimento dell'azione esecutiva, rimane del tutto irrilevante in relazione all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, i cui effetti rimangono limitati alla sola declaratoria dell'inopponibilità dell'atto impugnato nei confronti del creditore procedente Cass., sez. 6-3, 16/10/2019, numero 26261 . 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono i criteri della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna, in solido, le ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.